CASS
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/08/2025, n. 28197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28197 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso iintirDALcIlfere Penale Sent. Sez. 4 Num. 28197 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 26/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza resa il 25 settembre 2024, confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Napoli - sez. distaccata di Casoria, che aveva dichiarato SI AR e NE IO colpevoli del reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso ai danni di FI VA il 27 giugno 2010, riducendo la pena inflitta rispettivamente ad anni uno di reclusione per l'SI ed anni uno e mesi sei per il NE, con pena sospesa e non menzione. 2. Agli imputati era 'stato contestato che, per colpa generica nonché in violazione di specifiche disposizioni del CdS, avevano fornito un determinante contributo causale al sinistro stradale dal quale era derivata la morte della persona offesa FI VA. Gli eventi sono stati così ricostruiti nei gradi di merito. SI AR, alla guida dell'autovettura Renault Megane, percorrendo l'autostrada Al (Milano/Napoli ramo C) in direzione Napoli Salerno, con velocità sostenuta, all'altezza del km 100 perdeva il controllo del veicolo, andando ad urtare prima contro il muro di una aiuola posta alla sua destra e poi contro il guard rail. A seguito del violento urto, l'autovettura ruotava su se stessa e, dopo aver perso una ruota, si posizionava sul margine sinistro della carreggiata nel senso opposto di marcia. Il conducente SI AR e i passeggeri scendevano dalla vettura, l'SI si poneva a lato del veicolo, presso la portiera sinistra;
le due passeggere ( FI VA e FI IT) si ponevano invece dietro la Renault. Immediatamente sopraggiungeva, in senso opposto ( percorrendo però la propria corsia di marcia) l'autovettura Fiat Punto condotta dal NE, che, conducendo l'auto a velocità superiore a quella consentita, non riusciva ad evitare l'impatto, scontrandosi violentemente con la parte anteriore della Renault Megane, determinandone l'arretramento per oltre sedici metri e travolgendo le due passeggere, che si erano posizionate fuori dall'auto e dietro di essa. A causa dell'urto, FI IT ed FI VA venivano sbalzate per oltre due metri;
la FI VA decedeva a causa delle gravissime lesioni riportate. 3. Il Tribunale di Napoli riconosceva i due imputati responsabili del sinistro, riconducibile alle autonome condotte colpose indipendenti. La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, riteneva esaustiva la motivazione resa dal giudice di prime cure sulle modalità del sinistro e confermava la sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dei due imputati, riducendo la pena complessivamente inflitta. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso NE IO. 4.1 Con i primi due motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta efficacia causale della condotta di guida tenuta, essendo invece il sinistro attribuibile con efficacia causale esclusiva alla condotta dell'SI, conducente della vettura sulla quale viaggiava la vittima del sinistro, costituente, ai sensi dell'art. 41 cpv, causa da sola sufficiente a determinare l'evento. La ricostruzione della dinamica dell'incidente evidenziava che la presenza sulla carreggiata della Renault condotta dall'SI, conseguente al pregresso incidente, costituiva un ostacolo non segnalato, del tutto imprevedibile e non percepibile tempestivamente dal NE, che stava percorrendo un tratto autostradale in orario notturno e in condizioni di visibilità ridotta. Il tratto stradale era inoltre caratterizzato da una curva destrorsa poco prima del punto di collisione, che rendeva impossibile l'avvistamento del veicolo fermo entro un margine temporale sufficiente ad evitare l'impatto. Era dunque la condotta colposa dell'SI AR che aveva determinato l'arresto anomalo della Renault sulla carreggiata opposta e costituiva unico antecedente causale del tragico evento. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dì legge in relazione alla ritenuta sussistenza della violazione di regole cautelari. Non vi era prova della velocità tenuta dalla Fiat Punto al momento dell'impatto; la condanna era stata fondata su elementi lacunosi;
non era stata disposta una perizia nel corso del giudizio di merito, basato solo sulle valutazioni del CT del PM che aveva formulato un calcolo ipotetico senza supporto di dati oggettivi;
non vi era alcuna prova che, anche se fosse stato rispettato il limite di velocità, l'evento si sarebbe potuto evitare;
era del tutto equivoco il dato costituito dalla assenza di tracce di frenata, che deponeva non solo nel senso della sussistenza di una ipotetica velocità eccessiva, ma anche nel senso della assoluta imprevedibilità dell'ostacolo, effettivamente non avvistato dal NE. La condanna aveva quindi violato la regola di giudizio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, non avendo adeguatamente escluso il vaglio di ipotesi alternative rispetto a quella sulla quale era stata basata la affermazione di responsabilità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto ai primi due motivi, inerenti al nesso di causalità, si rileva che i giudici di merito, a seguito della ricostruzione fattuale sopra descritta, hanno correttamente applicato i consolidati principi elaborati da questa Corte di legittimità, osservando che, dopo il primo impatto della Renault Megane sul muretto di delimitazione autostradale, determinante la perdita della ruota anteriore destra, la rotazione ed il successivo arresto sulla carreggiata, la condotta degli automobilisti intervenuti sulla scena dei fatti (quale la condotta del ricorrente) non avendo alcuna forza causale interruttiva sopravvenuta, rientra nel novero delle concause equivalenti. Invero, in tema di concorso di cause ,la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza e, in tal caso, le cause concorrenti sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni (Sez. 4, n. 578 del 19/12/1996, Fundarò, Rv. 206647 - 01, Sez. 4, n. 39617 del 11/07/2007, Tamborini, Rv. 237659 - 01). Con riferimento all'omicidio colposo da incidente stradale, si è poi precisato che le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente ed anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente. Si è dunque escluso, in relazione ad un incidente stradale "a catena" con esiti mortali, che la condotta negligente od imprudente di alcuni conducenti - quali la mancata osservanza di distanza di sicurezza, l'esecuzione di manovre improprie, l'eccesso di velocità - originata dalla condotta colposa dei conducenti di altri veicoli costituisca causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, non risultando abnorme nè del tutto imprevedibile (Sez. 4, n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460 - 01; vedi anche (Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015, Partinico, Rv. 263877 - 01; Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, SI, Rv. 246422 01; Sez. 4, n. 12224 del 19/06/2006 , Cordella, Rv. 236185 - 01). 3. Tanto premesso in ordine alla causalità materiale, risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla cd. causalità della colpa. La Corte territoriale ha infatti rilevato, con argomentazioni logiche e coerenti, nonché strettamente ancorate ai dati processuali, che il NE aveva gravemente violato il limite di velocità, fissato, sul luogo del sinistron, , a 50 km/h, laddove la velocità mantenuta dall'odierno ricorrente era risultata pariZdoppio di quella consentita ( cioè 100 km/h). Il ricorrente contesta la tenuta logica della motivazione della Corte territoriale sul punto, basata, secondo la prospettazione difensiva, su risultanze lacunose della consulenza del PM, non sufficientemente approfondite con una perizia espletata in sede dibattimentale. La sentenza impugnata offre invece una motivazione congrua ed esaustiva rilevando, in primo luogo, che le conclusioni raggiunte dal CT del PM erano suffragate da elementi quali, soprattutto, la forza generata dall'urto, idonea a provocare uno sbalzo all'indietro del veicolo fermo pari a oltre 16 metri, anche in considerazione del maggiore attrito al suolo della Renault Megane, priva di una ruota. Non è quindi illogica l'argomentazione secondo cui la totale assenza di tracce di frenata è spiegabile non tanto con la impossibilità di avvistare il veicolo fermo, quanto con il fatto che a causa dell'alta velocità della Fiat da lui condotta, il NE non avesse avuto alcuna capacità di reazione, non eseguendo, né tentando di eseguire le idonee manovre di emergenza Come osServato dalla Corte territorialecon motivazione coerente e conforme ai principi, il NE avrebbe avuto la possibilità di avvistare il veicolo, moderando la velocità, proprio in considerazione dello stato dei luoghi, ossia delle condizioni di buona visibilità che gli avrebbero consentito il sicuro avvistamento delle tracce del precedente sinistro ( rottami sparsi sulla carreggiata) e della presenza della curva destrorsa che avrebbe imposto al NE di rallentare ulteriormente la marcia. Dunque, la accertata condotta di guida della ricorrente integra, come rilevato dalla Corte territoriale, una palese violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 141 CdS, di adeguare la velocità del veicolo alle condizioni della strada é' S-Nni circostanza di qualsiasi natura, in modo da evitare pericoli per la sicurezza della circolazione. 4. Ciò posto, si osserva come il ricorso tendO, sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di questa Corte è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 - 01; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294 - 01). E' infatti noto che - dorte di Cassazione deve invero circoscrivere il suo sindacato di legittimità A.2- Uk, \ discorso giustificativo della decisione impugnata, \s.utta verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati con il ricorso e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 , Rv. 256287 - 01). Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque rilevarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua visione alternativa del fatto. E va vieppiù sottolineato che si verte in ipotesi di "doppia conforme", ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze. 5. Deve infine osservarsi che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", asseritamente violato dalla Corte territoriale, secondo la prospettazione del ricorrente, non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204; ; Sez. 1, n. 5517 del 30 novembre 2023, Rv. 285801 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha neppure offerto una plausibile ricostruzione alternativa, limitandosi a sostenere l'impossibilità di avvistamento del veicolo fermo ( adeguatamente confutata dalla Corte territoriale) e contestando del tutto genericamente le argomentate conclusioni dei giudici di merito. 6. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente determinata, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente /
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso iintirDALcIlfere Penale Sent. Sez. 4 Num. 28197 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 26/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza resa il 25 settembre 2024, confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Napoli - sez. distaccata di Casoria, che aveva dichiarato SI AR e NE IO colpevoli del reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso ai danni di FI VA il 27 giugno 2010, riducendo la pena inflitta rispettivamente ad anni uno di reclusione per l'SI ed anni uno e mesi sei per il NE, con pena sospesa e non menzione. 2. Agli imputati era 'stato contestato che, per colpa generica nonché in violazione di specifiche disposizioni del CdS, avevano fornito un determinante contributo causale al sinistro stradale dal quale era derivata la morte della persona offesa FI VA. Gli eventi sono stati così ricostruiti nei gradi di merito. SI AR, alla guida dell'autovettura Renault Megane, percorrendo l'autostrada Al (Milano/Napoli ramo C) in direzione Napoli Salerno, con velocità sostenuta, all'altezza del km 100 perdeva il controllo del veicolo, andando ad urtare prima contro il muro di una aiuola posta alla sua destra e poi contro il guard rail. A seguito del violento urto, l'autovettura ruotava su se stessa e, dopo aver perso una ruota, si posizionava sul margine sinistro della carreggiata nel senso opposto di marcia. Il conducente SI AR e i passeggeri scendevano dalla vettura, l'SI si poneva a lato del veicolo, presso la portiera sinistra;
le due passeggere ( FI VA e FI IT) si ponevano invece dietro la Renault. Immediatamente sopraggiungeva, in senso opposto ( percorrendo però la propria corsia di marcia) l'autovettura Fiat Punto condotta dal NE, che, conducendo l'auto a velocità superiore a quella consentita, non riusciva ad evitare l'impatto, scontrandosi violentemente con la parte anteriore della Renault Megane, determinandone l'arretramento per oltre sedici metri e travolgendo le due passeggere, che si erano posizionate fuori dall'auto e dietro di essa. A causa dell'urto, FI IT ed FI VA venivano sbalzate per oltre due metri;
la FI VA decedeva a causa delle gravissime lesioni riportate. 3. Il Tribunale di Napoli riconosceva i due imputati responsabili del sinistro, riconducibile alle autonome condotte colpose indipendenti. La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, riteneva esaustiva la motivazione resa dal giudice di prime cure sulle modalità del sinistro e confermava la sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dei due imputati, riducendo la pena complessivamente inflitta. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso NE IO. 4.1 Con i primi due motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta efficacia causale della condotta di guida tenuta, essendo invece il sinistro attribuibile con efficacia causale esclusiva alla condotta dell'SI, conducente della vettura sulla quale viaggiava la vittima del sinistro, costituente, ai sensi dell'art. 41 cpv, causa da sola sufficiente a determinare l'evento. La ricostruzione della dinamica dell'incidente evidenziava che la presenza sulla carreggiata della Renault condotta dall'SI, conseguente al pregresso incidente, costituiva un ostacolo non segnalato, del tutto imprevedibile e non percepibile tempestivamente dal NE, che stava percorrendo un tratto autostradale in orario notturno e in condizioni di visibilità ridotta. Il tratto stradale era inoltre caratterizzato da una curva destrorsa poco prima del punto di collisione, che rendeva impossibile l'avvistamento del veicolo fermo entro un margine temporale sufficiente ad evitare l'impatto. Era dunque la condotta colposa dell'SI AR che aveva determinato l'arresto anomalo della Renault sulla carreggiata opposta e costituiva unico antecedente causale del tragico evento. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dì legge in relazione alla ritenuta sussistenza della violazione di regole cautelari. Non vi era prova della velocità tenuta dalla Fiat Punto al momento dell'impatto; la condanna era stata fondata su elementi lacunosi;
non era stata disposta una perizia nel corso del giudizio di merito, basato solo sulle valutazioni del CT del PM che aveva formulato un calcolo ipotetico senza supporto di dati oggettivi;
non vi era alcuna prova che, anche se fosse stato rispettato il limite di velocità, l'evento si sarebbe potuto evitare;
era del tutto equivoco il dato costituito dalla assenza di tracce di frenata, che deponeva non solo nel senso della sussistenza di una ipotetica velocità eccessiva, ma anche nel senso della assoluta imprevedibilità dell'ostacolo, effettivamente non avvistato dal NE. La condanna aveva quindi violato la regola di giudizio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, non avendo adeguatamente escluso il vaglio di ipotesi alternative rispetto a quella sulla quale era stata basata la affermazione di responsabilità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto ai primi due motivi, inerenti al nesso di causalità, si rileva che i giudici di merito, a seguito della ricostruzione fattuale sopra descritta, hanno correttamente applicato i consolidati principi elaborati da questa Corte di legittimità, osservando che, dopo il primo impatto della Renault Megane sul muretto di delimitazione autostradale, determinante la perdita della ruota anteriore destra, la rotazione ed il successivo arresto sulla carreggiata, la condotta degli automobilisti intervenuti sulla scena dei fatti (quale la condotta del ricorrente) non avendo alcuna forza causale interruttiva sopravvenuta, rientra nel novero delle concause equivalenti. Invero, in tema di concorso di cause ,la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza e, in tal caso, le cause concorrenti sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni (Sez. 4, n. 578 del 19/12/1996, Fundarò, Rv. 206647 - 01, Sez. 4, n. 39617 del 11/07/2007, Tamborini, Rv. 237659 - 01). Con riferimento all'omicidio colposo da incidente stradale, si è poi precisato che le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente ed anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente. Si è dunque escluso, in relazione ad un incidente stradale "a catena" con esiti mortali, che la condotta negligente od imprudente di alcuni conducenti - quali la mancata osservanza di distanza di sicurezza, l'esecuzione di manovre improprie, l'eccesso di velocità - originata dalla condotta colposa dei conducenti di altri veicoli costituisca causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, non risultando abnorme nè del tutto imprevedibile (Sez. 4, n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460 - 01; vedi anche (Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015, Partinico, Rv. 263877 - 01; Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, SI, Rv. 246422 01; Sez. 4, n. 12224 del 19/06/2006 , Cordella, Rv. 236185 - 01). 3. Tanto premesso in ordine alla causalità materiale, risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla cd. causalità della colpa. La Corte territoriale ha infatti rilevato, con argomentazioni logiche e coerenti, nonché strettamente ancorate ai dati processuali, che il NE aveva gravemente violato il limite di velocità, fissato, sul luogo del sinistron, , a 50 km/h, laddove la velocità mantenuta dall'odierno ricorrente era risultata pariZdoppio di quella consentita ( cioè 100 km/h). Il ricorrente contesta la tenuta logica della motivazione della Corte territoriale sul punto, basata, secondo la prospettazione difensiva, su risultanze lacunose della consulenza del PM, non sufficientemente approfondite con una perizia espletata in sede dibattimentale. La sentenza impugnata offre invece una motivazione congrua ed esaustiva rilevando, in primo luogo, che le conclusioni raggiunte dal CT del PM erano suffragate da elementi quali, soprattutto, la forza generata dall'urto, idonea a provocare uno sbalzo all'indietro del veicolo fermo pari a oltre 16 metri, anche in considerazione del maggiore attrito al suolo della Renault Megane, priva di una ruota. Non è quindi illogica l'argomentazione secondo cui la totale assenza di tracce di frenata è spiegabile non tanto con la impossibilità di avvistare il veicolo fermo, quanto con il fatto che a causa dell'alta velocità della Fiat da lui condotta, il NE non avesse avuto alcuna capacità di reazione, non eseguendo, né tentando di eseguire le idonee manovre di emergenza Come osServato dalla Corte territorialecon motivazione coerente e conforme ai principi, il NE avrebbe avuto la possibilità di avvistare il veicolo, moderando la velocità, proprio in considerazione dello stato dei luoghi, ossia delle condizioni di buona visibilità che gli avrebbero consentito il sicuro avvistamento delle tracce del precedente sinistro ( rottami sparsi sulla carreggiata) e della presenza della curva destrorsa che avrebbe imposto al NE di rallentare ulteriormente la marcia. Dunque, la accertata condotta di guida della ricorrente integra, come rilevato dalla Corte territoriale, una palese violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 141 CdS, di adeguare la velocità del veicolo alle condizioni della strada é' S-Nni circostanza di qualsiasi natura, in modo da evitare pericoli per la sicurezza della circolazione. 4. Ciò posto, si osserva come il ricorso tendO, sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di questa Corte è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 - 01; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294 - 01). E' infatti noto che - dorte di Cassazione deve invero circoscrivere il suo sindacato di legittimità A.2- Uk, \ discorso giustificativo della decisione impugnata, \s.utta verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati con il ricorso e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 , Rv. 256287 - 01). Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque rilevarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua visione alternativa del fatto. E va vieppiù sottolineato che si verte in ipotesi di "doppia conforme", ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze. 5. Deve infine osservarsi che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", asseritamente violato dalla Corte territoriale, secondo la prospettazione del ricorrente, non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204; ; Sez. 1, n. 5517 del 30 novembre 2023, Rv. 285801 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha neppure offerto una plausibile ricostruzione alternativa, limitandosi a sostenere l'impossibilità di avvistamento del veicolo fermo ( adeguatamente confutata dalla Corte territoriale) e contestando del tutto genericamente le argomentate conclusioni dei giudici di merito. 6. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente determinata, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente /