TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6806/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6806/2025 v.g. promossa da:
, CP_1
e
, Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati in TORINO Via Beaumont 23 presso lo studio dell'avv.
NZ VI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario in BRICHERASIO il 17/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRICHERASIO (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: e . Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.7.2019
Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello CP_1 Controparte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRICHERASIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1.Per quanto riguarda il figlio , all'epoca della separazione ancora minorenne, ora Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, le parti danno atto che ha manifestato la volontà di abitare con la madre.
DÀ ATTO che:
Quanto al figlio , già maggiorenne all'epoca della separazione, le parti danno atto che lo stesso Per_2 ha raggiunto l'indipendenza economica.
DISPONE che:
2. La casa coniugale sita in Pinerolo, Via De Bernard n.8, di proprietà di , con i relativi CP_1 mobili e arredi, viene assegnata alla stessa , per viverci con i figli. CP_1
3. corrisponderà, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , Controparte_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €.250,00, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità sinora praticate, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
provvederà, altresì, al pagamento, nella misura del 50%, delle spese Controparte_2 mediche, scolastiche, sportive e straordinarie, necessitate o previamente concordate con il coniuge, e, comunque documentate, per il figlio, come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese inerenti i figli. DÀ ATTO che:
4. I coniugi, disponendo di redditi propri, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni alimentari e/o di mantenimento, ciascuno dichiarando di essere in grado di provvedere al proprio fabbisogno.
5. Spese legali compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti .
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6806/2025 v.g. promossa da:
, CP_1
e
, Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati in TORINO Via Beaumont 23 presso lo studio dell'avv.
NZ VI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario in BRICHERASIO il 17/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRICHERASIO (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: e . Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.7.2019
Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello CP_1 Controparte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRICHERASIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1.Per quanto riguarda il figlio , all'epoca della separazione ancora minorenne, ora Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, le parti danno atto che ha manifestato la volontà di abitare con la madre.
DÀ ATTO che:
Quanto al figlio , già maggiorenne all'epoca della separazione, le parti danno atto che lo stesso Per_2 ha raggiunto l'indipendenza economica.
DISPONE che:
2. La casa coniugale sita in Pinerolo, Via De Bernard n.8, di proprietà di , con i relativi CP_1 mobili e arredi, viene assegnata alla stessa , per viverci con i figli. CP_1
3. corrisponderà, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , Controparte_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €.250,00, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità sinora praticate, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
provvederà, altresì, al pagamento, nella misura del 50%, delle spese Controparte_2 mediche, scolastiche, sportive e straordinarie, necessitate o previamente concordate con il coniuge, e, comunque documentate, per il figlio, come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese inerenti i figli. DÀ ATTO che:
4. I coniugi, disponendo di redditi propri, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni alimentari e/o di mantenimento, ciascuno dichiarando di essere in grado di provvedere al proprio fabbisogno.
5. Spese legali compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti .
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.