Art. 3.
Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 1.
Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 1.