CGARS, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 276
CGARS
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto revocatorio derivante da erronea lettura e percezione della relazione del verificatore, degli atti del giudizio e degli atti di gara

    Il Collegio ritiene che la questione attenga alla corretta valutazione della prova e non alla sussistenza di un errore revocatorio, poiché l'apprezzamento tecnico dei prodotti è frutto di una valutazione delle risultanze processuali, esclusa dalla sindacabilità in sede di revocazione.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sui motivi riproposti

    Il Collegio ritiene che le argomentazioni della sentenza abbiano escluso la disparità di trattamento e l'ammissione della controparte, rinviando a documenti depositati in primo grado, configurando un errore di valutazione della prova e non un errore revocatorio.

  • Inammissibile
    Errore revocatorio in relazione al contraddittorio nella verificazione

    Il Collegio rileva che l'ordinanza che ha disposto la verificazione non prevedeva alcuna forma di contraddittorio, pertanto le operazioni si sono svolte conformemente alle prescrizioni del giudice. La scelta di non prevedere il contraddittorio non integra un errore revocatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 276
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 276
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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