Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026REG.PROV.COLL.
N. 00635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2025, proposto da BO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippa Morina e Andrea Consoli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di BE ER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Curzi e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 310 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello in revocazione i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BE ER s.r.l. e dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La GR;
Uditi nell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 per le parti gli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Corrado Curzi e Giovanni Immordino, quest’ultimo su delega di Giuseppe Immordino;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
TT e IR
1.- fatti che hanno condotto all’odierno ricorso per la revocazione della sentenza di questo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 310 del 2025 (ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c.) possono sinteticamente essere così compendiati.
1.1.- BO s.r.l. partecipava alla gara indetta dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania (ASP) per la fornitura in service di reagenti e materiale di consumo da destinare alle strutture di « Patologia clinica » ed era esclusa in ragione della non conformità della relativa offerta alle caratteristiche minime richieste dal capitolato tecnico.
1.2.- La gara era aggiudicata al r.t.i. tra BE ER s.r.l., LI OC AM e ID (di seguito «BE»), giusta deliberazione Asp n. 936 del 2022).
1.3.- All’esito del ricorso introduttivo e motivi aggiunti proposto da BO s.r.l. il T.ar. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sez. II, con sentenza n. 2583 del 2022, previa verificazione, accoglieva la domanda di annullamento dell’esclusione di BO s.r.l., annullava l’aggiudicazione nei confronti di BE e dichiarava l’inefficacia del contratto. Il T.a.r. respingeva il ricorso incidentale di BE.
1.4.- Avverso la predetta sentenza interponeva appello la predetta BE, soccombente in primo grado, la quale ne chiedeva la riforma.
1.5.- Il giudizio di appello era definito con sentenza n. 310 del 2025 con la quale questo Consiglio così statuiva: «[…] definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 848/2023, e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, accoglie in parte l’appello principale, ai sensi di cui in motivazione, ed in parte lo dichiara improcedibile, respinge l’appello incidentale, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (che conferma per il resto), respinge il secondo, il terzo ed il quarto ricorso per motivi aggiunti ».
2.- Con il ricorso ex art. 106 c.p.a., BO s.r.l. ha chiesto, sul piano rescindente, la revocazione della predetta sentenza n. 310 del 2025 in ragione di asseriti plurimi errori rilevanti ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. Sul piano rescissorio essa ha concluso per l’infondatezza dell’appello.
2.1.- BO s.r.l. ha così articolato le proprie doglianze in via rescindente:
1) Errore di fatto revocatorio derivante da erronea lettura e percezione della relazione del verificatore, degli atti del giudizio e degli atti di gara e sulle conseguenze abnormi ricavate dalla sentenza. Ad avviso della ricorrente sarebbe affetto da errore di fatto il capo 32.1. della sentenza laddove è scritto che: « d) il verificatore ha quindi risposto al primo quesito, rilevando che i reagenti offerti da BO e BE ER, pur essendo entrambi “pronti all’uso”, si differenziano in relazione alla “diretta alloggiabilità”, poiché “i kit della BEn ER sono utilizzabili senza attese, a differenza del kit della TT BO, la cui diretta alloggiabilità è ritardata di un’ora.
e) il Collegio fa proprie le conclusioni cui è giunto il verificatore in sede di rinnovazione della verificazione, avendo l’ausiliario del giudice compiutamente spiegato l’iter logico seguito per rispondere al primo quesito, mediante un razionale e coerente percorso logico, non intaccato dalle contestazioni della BO ».
Sostiene la ricorrente che:
a) quanto agli errori revocatori legati alla relazione di verificazione:
- la sentenza avrebbe frainteso il contenuto della relazione del verificatore il quale, una volta accertata la conformità al requisito di gara del reagente BO s.r.l., con riguardo alle ulteriori procedure previste per il trattamento e la conservazione dei reagenti, avrebbe semplicemente rilevato che i kit BE sarebbero « più performanti », profilo che sarebbe stato irrilevante nell’ambito del giudizio di legittimità dell’esclusione di BO per pretesa carenza di un requisito di minima;
- la sentenza avrebbe attribuito al verificatore una tesi – la difformità del reagente BO al requisito di gara – che questo non avrebbe sostenuto (avendone per contro rilevato la conformità) e che avrebbe determinato un errore di fatto decisivo;
- la sentenza, per un asserito abbaglio dei sensi, avrebbe ritenuto che sulla base della relazione peritale il posizionamento dei kit sullo scaffale del magazzino in verticale per almeno un’ora sia inconciliabile con il requisito di gara: diversamente, la relazione di verificazione avrebbe concluso per la conformità al requisito di minima dei reagenti di entrambi i concorrenti, analogamente a quanto aveva già accertato il verificatore nominato dal T.a.r.;
- rispetto alla relazione di verificazione in prime cure, il verificatore nominato in grado di appello avrebbe compiuto valutazioni aggiuntive, estranee al perimetro del requisito di minima richiesto dal capitolato, e riguardanti le procedure di trattamento dei reagenti previste al momento della consegna in magazzino dei kit , concludendo per la maggiore performance del prodotto BE;
- le procedure di trattamento alla presa in carico dei kit da parte del laboratorio non avrebbero alcuna attinenza con il requisito richiesto in gara, e se il verificatore avesse distinto le diverse fasi di movimentazione del prodotto, come peraltro sarebbe stato richiesto dallo stesso CGARS, ciò sarebbe stato, in tesi, più facilmente comprensibile dal giudice di appello, che invece sarebbe incorso in un abbaglio;
- poiché non si sarebbe trattato di un requisito di minima, ma di una mera valutazione discrezionale e aggiuntiva del verificatore, la maggiore performance dei reagenti BE non avrebbe potuto legittimare l’esclusione di BO dalla gara;
- ad avviso della ricorrente, ai fini dell’accertamento del possesso del requisito, ciò che rileverebbe è l’assenza di qualsiasi prescrizione da svolgere in fase analitica, nell’arco temporale di alloggiamento del prodotto sullo strumento. Invece, le attività svolte al momento della consegna della merce in magazzino non rientrerebbero nel perimetro di applicazione del requisito, che non farebbe riferimento alla distinta precedente fase di conservazione-stoccaggio dei kit in magazzino;
- in tal senso l’errore sarebbe dipeso dalla omessa considerazione che tutti i materiali destinati al laboratorio necessitano dell’attività di trasporto disimballo e posizionamento sugli scaffali sicché ove tali attività fossero ritenute ricomprese nel perimetro del requisito ciò comporterebbe che nessun operatore di mercato risulterebbe conforme al requisito di gara;
- il verificatore avrebbe omesso totalmente di considerare che anche i reagenti di BE devono stare in posizione verticale, addirittura per due ore all’interno del magazzino del laboratorio, ed essere capovolti più volte prima del loro inserimento in macchina. Mentre il mantenimento del kit BO per un’ora in posizione verticale non avrebbe alcuna attinenza con il requisito previsto dal capitolato tecnico, trattandosi di una procedura da eseguirsi al momento della consegna del prodotto al laboratorio, riconducibile alla distinta fase di conservazione-stoccaggio dei kit in magazzino, i reagenti di BE richiederebbero tempi di attesa addirittura più lunghi e attività da eseguire anche immediatamente prima del loro caricamento sugli analizzatori;
- la mancata distinzione delle fasi di movimentazione dei prodotti avrebbe generato una erronea interpretazione del requisito che, unitamente a un documento aggiuntivo prodotto da BE non presente in fase di gara, avrebbero indotto il verificatore a includere erroneamente il trasporto dei reagenti nelle attività di gara facendogli stralciare completamente dalla sua relazione, per i kit BE, l’attività di posizionamento verticale a 2-10 C° per almeno due ore;
- mentre per il trasporto dei campioni (e non dei reagenti), il capitolato a pag. 16 e 17 espliciterebbe chiaramente le modalità operative di trasporto (es. mantenimento in posizione verticale a una temperatura di 4-8 gradi, funzione di shock e ribaltamento, anticaduta ecc.), per le attività di trasporto dei reagenti, non sarebbero descritte le modalità di movimentazione;
- erroneamente la sentenza avrebbe considerato inesistente la denunciata lesione del contraddittorio nell’ambito della verificazione.
b) quanto alla omessa pronuncia sui motivi riproposti:
- il CGARS avrebbe omesso di pronunciare sui motivi riproposti volti a censurare: I) l’esclusione di BO s.r.l. per disparità di trattamento rispetto all’offerta di BE, asseritamente priva di requisiti; II) l’illegittimità della ammissione alla gara di BE in considerazione delle asserite carenze dell’offerta tecnica involgenti, in particolare, le asserite difformità degli « spazi di lavoro » progettati nel presidio ospedaliero di Acireale (CT).
2.2.- Sul versante rescissorio ha concluso per l’infondatezza dell’appello di BE.
3.- Si è costituita in giudizio l’ASP di Catania la quale, con memoria, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
3.1.- Ha evidenziato la parte pubblica che il capitolato avrebbe richiesto, come caratteristica essenziale, non solo l’assenza di manipolazione prima del loro utilizzo, ma che i reagenti fossero «(...) pronti all’uso ed alloggiabili direttamente sullo strumento (...) »: i reagenti proposti da BO s.r.l. non avrebbero potuto ritenersi pronti all’uso in quanto prima di poterli impiegare sarebbero state necessarie operazioni preparatorie tali da aggravare le procedure analitiche, col correlato rischio di errori e rallentamenti. Secondo l’ASP; « Occorre, infatti, considerare le caratteristiche dei reattivi offerti da BO come risultanti dalle I.F.U. (acronimo di Instruction For Users ). Dette istruzioni d'uso richiedono all’utilizzatore il capovolgimento del KIT di 180° (per 5 volte) per ovviare al rischio di sedimentazione durante il trasporto per poi riporlo sugli scaffali in posizione verticale per almeno 1 ora prima del caricamento sullo strumento. Ciò determina la non diretta alloggiabilità e la mancanza della caratteristica tecnica del "pronto all'uso" ».
Nessun errore di fatto, sotto tale profilo, avrebbe, dunque, investito la decisione di questo CGARS.
3.2.- Sul versante dell’omesso contraddittorio nelle operazioni di verificazione, l’ASP ha evidenziato come, a differenza della consulenza tecnica d’ufficio nessuna previsione processuale imporrebbe il contraddittorio per siffatta misura istruttoria.
3.3.- Nessun errore di fatto involgerebbe la statuizione circa l’ammissione di BE alla gara sul rilievo che la sentenza avrebbe correttamente affermato che « il rispetto degli spazi di lavoro, nel presidio di Acireale, tra i macchinari e le pareti è dimostrato dai documenti depositati da BE in primo grado ».
3.4.- L’ASP ha concluso per la reiezione dei restanti motivi di ricorso articolati in via rescissoria.
4.- BE, anch’essa costituitasi in giudizio, ha contrastato le pretese di parte ricorrente nel senso della asserita insussistenza degli addotti errori revocatori.
4.1.- Essa ha premesso che il capitolato avrebbe previsto non già la « fornitura di reagenti pronti all’uso alloggiati direttamente sullo strumento senza alcuna manipolazione da parte dell’operatore, almeno al 90% », bensì la « fornitura di reagenti pronti all’uso alloggiabili direttamente sullo strumento »: con la conseguenza che l’alloggiabilità diretta sullo strumento del reagente pronto all’uso (che come tale non richiederebbe manipolazione da parte dell’operatore) diverrebbe un requisito di minima che il verificatore era, in tesi, chiamato ad accertare. Sostiene che il requisito che i reagenti avrebbero dovuto soddisfare non era solo quello di essere pronti all’uso senza manipolazione da parte dell’operatore, ma anche quello della diretta alloggiabilità a bordo dello strumento, e il verificatore avrebbe reso l’affermazione riferita da BO («[…] entrambi soddisfano […]) solo con riferimento al primo requisito (pronti all’uso) ma non con riferimento al secondo requisito (diretta alloggiabilità).
4.2.- Con riferimento all’alloggiamento diretto nello strumento, il verificatore avrebbe affermato che « le IFU del kit BO specificano che i reagenti devono essere capovolti cinque volte e lasciati in posizione verticale per un’ora per eliminare eventuali bolle d’aria, che potrebbero compromettere il funzionamento dello strumento e il risultato del dosaggio dell’analita; con riferimento al kit BE ER, le IFU indicano che i reagenti possono essere alloggiati direttamente sullo strumento dopo il capovolgimento senza ritardare il dosaggio dell’analita […]».
4.3.- Ora, poiché la sentenza ha evidenziato che « Sia i reagenti della TT BO che della TT BE ER sono conformi in quanto entrambi soddisfano il requisito richiesto dal capitolato con l’offerta di reagenti pronti all’uso, ma per quanto riguarda la diretta alloggiabilità degli stessi sullo strumento, i kit della BE ER sono utilizzabili senza attese, a differenza dei kit della TT BO, la cui diretta alloggiabilità è ritardata di un’ora », in nessun errore di fatto sarebbe incorso il giudice d’appello.
4.4.- In relazione all’omesso contraddittorio nella verificazione esso non determinerebbe un errore revocatorio, così come la comparazione la comparazione tra layout finale e layout offerto in gara.
4.5.- BE ha, altresì, concluso per l’infondatezza dei motivi rescissori.
5.- Ad avviso di BO s.r.l. (memoria di replica) la sentenza – per un abbaglio dei sensi – avrebbe erroneamente ritenuto che sulla base della relazione peritale il posizionamento dei kit BO sullo scaffale del magazzino in verticale per almeno un’ora al momento della consegna del prodotto al laboratorio sia inconciliabile con il requisito di gara.
6.- Così ricostruito l’assetto della vicenda contenziosa, il ricorso alla stregua di quanto si dirà, è inammissibile.
7.- In relazione al primo motivo, il capitolato tecnico prevedeva per ciascuno dei presidi la fornitura di « reagenti pronti all’uso alloggiabili direttamente sullo strumento senza alcuna manipolazione da parte dell’operatore, almeno al 90% ».
7.1.- Il quesito posto da questo Consiglio al verificatore era così articolato: « se le offerte, sia della BO s.r.l. che dell’aggiudicataria BE ER s.r.l., anche sulla base delle schede tecniche e della documentazione dalle stesse parti allegate, possano ritenersi conformi, distinguendo le diverse fasi di movimentazione dei prodotti, alla previsione del capitolato tecnico di gara, secondo cui l’alloggiamento dei reagenti sullo strumento per i sistemi di immunometria in che miluminescenza e elettrochemiluminescenza deve avvenire senza “alcuna manipolazione da parte dell’operatore, almeno al 90%” ».
7.2.- La risposta del verificatore si è così articolata:
- « le IFU del kit BO, specificano che i reagenti devono essere capovolti cinque volte e lasciati in posizione verticale per un'ora per eliminare eventuali bolle d'aria, che
potrebbero compromettere il funzionamento dello strumento e il risultato del dosaggio
dell’analita »;
- « con riferimento al kit BE ER, le IFU indicano che i reagenti possono essere alloggiati direttamente sullo strumento dopo il capovolgimento, senza ritardare il dosaggio dell’analita »;
- « il kit offerto da BE ER, che arriva già a temperatura controllata, consente agli operatori di allocare direttamente i reagenti sullo strumento dopo il capovolgimento »;
- « al riguardo la consegna dei kit ai laboratori a temperatura con trollata risulta garantita dalla ditta BE ER consentendo il diretto alloggiamento sullo strumento ».
7.3.- Ora, la tesi di parte ricorrente secondo cui entrambi i prodotti offerti dalle ditte in gara sarebbero state conformi al requisito di gara e che nel caso di specie la mancata indicazione da parte del verificatore delle diverse fasi in cui il prodotto entra in magazzino e finisce per essere allocato nello strumento, pure trattato nella relazione tecnica di parte di BO s.r.l. depositata nel giudizio di appello in data 5 febbraio 2025, ha trovato compiuta risposta nella sentenza impugnata allorché questo CGARS ha operato la distinzione tra prodotti « pronti all’uso » e « diretta alloggiabilità ».
7.4.- Il tema su quale significato esprimano detti due sintagmi e se, per un verso le considerazioni del giudice d’appello (e del verificatore) siano state conformi o meno alla legge di gara, attiene, ad avviso del Collegio, non tanto alla astratta sussistenza di un errore revocatorio quanto a quello della corretta valutazione della prova, non sindacabile in sede di revocazione.
L’apprezzamento della connotazione tecnica dei prodotti è frutto di un apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una valutazione delle prove è, notoriamente, esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione del giudice.
L’errore in tesi imputato alla sentenza della quale è chiesta la revocazione non è riconducibile all’ipotesi di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, c.p.c.
7.5.- La giurisprudenza amministrativa, d’altronde, ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto « revocatorio », distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo a esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione (ex multis , tra le pronunce più recenti di questo CGARS, sentenza n. 406 del 2022).
7.6.- In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395 c.p.c., non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
7.7.- Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione.
7.8.- In particolare, l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
7.9.- Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).
7.10.- In altri termini, è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2840 del 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).
7.11.- L’errore di fatto revocatorio non è configurabile nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai a un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che, altrimenti, si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento).
7.12.- Il ricorso in revocazione va, dunque, sotto tale profilo, dichiarato inammissibile.
7.13.- Lo stesso censurato omesso scrutinio della doglianza volta a denunziare la disparità di trattamento tra gli operatori economici si rivela privo di consistenza risultando le argomentazioni di questo CGARS nell’impugnata sentenza restituire un assetto logico, prima ancor che giuridico, che ha escluso siffatta disparità di trattamento, vizio, peraltro, notoriamente non « invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge » (Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2020).
7.14.- Parimenti inammissibile è la doglianza volta a far valere un errore revocatorio in relazione al motivo riproposto riguardante l’ammissione alla gara di BE in considerazione della asserita difformità degli « spazi di lavoro » progettati nel presidio ospedaliero di Acireale. Anche in questo caso il Collegio ne ha rilevato, in grado d’appello, l’infondatezza rinviando ai « documenti depositati da BE in primo grado (doc. 23 e doc. 24 depositati il 28 settembre 2022) »: il relativo apprezzamento attiene alla corretta valutazione della prova e non a elementi in fatto rilevanti ai fini revocatori.
7.15.- Da ultimo, quanto alla dedotta erroneità del giudizio in punto di contraddittorio nella verificazione, essa esula dall’ambito degli errori di fatto revocatori. L’ordinanza di questo CGARS che ha disposto la verificazione (n. 300 del 2024), infatti, non prevedeva alcuna forma di contraddittorio tra le parti, sicché le operazioni si sono svolte in piena conformità alle prescrizioni del giudice. Né, ancora, la scelta di non prevedere espressamente il contraddittorio – quand’anche lo si ritenesse qui necessario in via ipotetica – è suscettibile di integrare un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
8.- Il ricorso per revocazione va, dunque, dichiarato inammissibile.
9.- Le spese del giudizio di revocazione seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese del giudizio di revocazione che liquida in euro 4.000,00 per ciascuna parte, e dunque per complessivi € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre s.g. e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO de NC, Presidente
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Giuseppe La GR, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La GR | NO de NC |
IL SEGRETARIO