Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 29.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 725 / 2022
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. VENTRIGLIA Parte_1 C.F._1
LUIGI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), il Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA Distrettuale dello Sato
di Palermo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: contratti a termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2022, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di essere docente scolastico di religione in diversi istituti scolastici della Sicilia;
di avere
Chiedeva di “condannare il e Controparte_4
l' al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_5
ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di giustizia , maggiore o minore , misura che sara' ritenuta di giustizia;
in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge 2) IN VIA SUBORDINATA: condannare il
[...]
e l' Controparte_6 Controparte_5
al pagamento del risarcimento del danno in base all'art. 36 comma VI D.lgs. 165/2001,
successivamente modificato nel II comma dall'art. 4 del d.l. 10 gennaio 2006 n.4 , convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006 n.80, equivalente alla retribuzione globale di fatto a decorrere dalla data ritenuta di giustizia , fino al compimento del 60° anno di eta' o alla data e nell'ammontare ritenuto di giustizia secondo i criteri della giurisprudenza di merito sopra richiamata che ha liquidato mediamente venti mensilita' delle retribuzioni globali di fatto spettanti, o secondo equita' ex art. 1226 c.”.
Si costituiva il eccependo, Controparte_4
Contro preliminarmente, il difetto di legittimazione del nel merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso ed eccepiva la prescrizione delle pretese, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 158 disp. att. c.p.c. viene di seguito riportata la motivazione, che questa giudice ritiene di condividere integralmente, emessa dal Tribunale
di Pavia in un caso del tutto analogo al presente (sent. n. 115/2023): “Il reclutamento del personale insegnante di religione cattolica, come regolato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003,
prevede l'obbligo dell'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità delle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche, determinate in misura pari al 70% dei posti funzionanti, e prevede altresì la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato per i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare la materia è disciplinata dalla legge 18 luglio 2003, n.
186, che ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione cattolica, prevedendo, all'art. 1: “1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale,
reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il della pubblica CP_3
istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge,
le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato 'testo unico', e dalla contrattazione collettiva”.
Il successivo art. 3 dispone: “1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal , con Controparte_4
possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando CP_4
l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati…. 8.
L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale,
d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità
da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3. 10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”. L'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, prevedeva che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”. Secondo la medesima disposizione, il ricorso alle forme contrattuali flessibili per la pubblica amministrazione era possibile “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Il riferimento alla temporaneità ed eccezionalità
delle esigenze che consentono il ricorso al contratto a termine è rimasto immutato anche nell'attuale versione dell'art. 36, quale risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 75/2017.
Nell'interpretazione della disciplina nazionale non può essere trascurata la ratio ispiratrice della direttiva comunitaria 1999/70/CE, avente come esplicito e dichiarato obiettivo la “realizzazione di un quadro generale comprendente principi generali e prescrizioni minime relativi al lavoro a tempo determinato, al fine di garantire una parità di trattamento tra i lavoratori”. L'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso nel marzo 1999 ha come chiaro obiettivo quello di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione,
nonché di prevenire gli abusi risultanti dall'utilizzazione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi”. Ne consegue, in definitiva, che lo scopo della direttiva consiste nell'approntamento di una disciplina destinata ad elidere forme di discriminazione ed abusi ed a tal fine individua le misure adeguate: “ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o di tali tipi di rapporti di lavoro, la durata massima complessiva dei contratti e dei rapporti di lavoro a tempo determinato, il numero dei rinnovi”. L'Accordo Quadro del 1999, che ha dato contenuto alla
Direttiva comunitaria, enuncia esplicitamente che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati ed a migliorarne il rendimento, secondo quanto evidenziato anche dalla Corte
di Giustizia CE, laddove ha affermato che nel citato Accordo Quadro il beneficio della stabilità
dell'occupazione costituisce un “elemento portante della tutela dei lavoratori” (cfr. sentenza
22.11.2005, causa C-144/2004). La stessa Direttiva comunitaria n. 1999/70 prevede espressamente,
al punto 6 delle considerazioni generali, che i contratti a tempo indeterminato “costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori”. L'assetto normativo delineato testimonia la permanenza nel nostro ordinamento del principio cardine della necessaria temporaneità
causale del contratto a tempo determinato, il quale non si pone come una mera alternativa al paradigma del contratto a tempo indeterminato. Indicazioni in tal senso si traggono sia della giurisprudenza comunitaria che da quella di legittimità. Con le sentenze del 26 novembre 2014 C-
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 ( e altri) e 10 marzo 2011, C- 109/09 ( ) la Per_1 Per_2
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato il principio secondo cui “La clausola 5, punto 1,
dell'accordo quadro […] deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”. La Corte di
Cassazione, in fattispecie analoga alla presente e relativa al personale docente, ha affermato: “in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine,
deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015,
che ha riformato l'art. 400 del T. U. 65. D'altra parte, ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4- bis, del d.lgs. 368/2001,
introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del 2015): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs.
n. 165/01, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso” (Cass. civ., sez. lavoro. sent. n. 22552/2016). Più di recente e con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica, si è affermato il seguente condivisibile principio: “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010
(poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto,
non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”
(Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 18698 del 9.6.2022). Il meccanismo previsto dalla legge non ha dunque operato in concreto, atteso che successivamente al primo concorso indetto con D.D. del 2 febbraio
2004 non sono state bandite ulteriori procedure concorsuali ed il convenuto ha continuato CP_4
a reclutare il personale con contratti a tempo determinato anche per la copertura dei posti vacanti dell'organico, circostanza questa sulla quale parte convenuta non ha svolto alcuna contestazione,
come pure non ha allegato l'esistenza di situazioni oggettive ed imprevedibili atte a giustificare il protrarsi del reclutamento mediante contratti a termine oltre il triennio“.
In tale contesto, la reiterazione di incarichi di durata annuale, in quanto volta a soddisfare esigenze permanenti di copertura dell'organico, appare integrare un abuso rilevante del contratto a tempo determinato sotto il profilo della clausola 5 Direttiva 1999/70/CE, secondo i principi affermati in materia di reclutamento del personale scolastico dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 22552/2016 e numerose altre conformi), alla luce delle pronunce rese dalla Corte
di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, e altri) e dalla Corte Costituzionale Per_1
(sentenza n. 187 del 20.7.2016).
Orbene, il ricorrente, al momento del deposito del ricorso, aveva lavorato per dieci anni con contratti annuali.
L'utilizzo del contratto temporaneo deve ritenersi abusivo, ai sensi delle norme e dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati per i contratti successivi al 2014 poiché questi si collocano dopo l'anno scolastico 2014/2015, allorché il era tenuto a indire il CP_4
concorso e dunque il ricorrente risulta aver diritto al risarcimento del danno lamentato.
Deve, inoltre, essere respinta l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente.
Trattandosi di danno da inesatto adempimento contrattuale, la prescrizione è decennale. Il
danno, consistente nella perdita di chance per un'occupazione alternativa migliore (Cass.
sent. n. 5740/2020), deve ritenersi verificato per la prima volta al momento del superamento dei 36 mesi e si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine,
ancora sussistente al momento del deposito del ricorso: pertanto deve escludersi che alcun diritto si sia prescritto. La liquidazione del risarcimento deve avvenire secondo quanto indicato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 992 del 16/1/2019), che ha richiamato i princìpi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016: in particolare, è stato osservato che in caso di abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato è dovuto un risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto,
con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.
Si ritiene congruo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: ne deriva che parte resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato oggetto di lite per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato per un periodo superiore al limite di 36 mesi;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;
condanna l'amministrazione resistente a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno indicato al punto che precede, la somma equivalente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in
€ 2.109,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.p.A. se e come dovuti per legge, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore del procuratore,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 29/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo