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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 431/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Scafati
(Sa) alla via Passanti n.438 presso lo studio dell'avv.to Grazia Acanfora (c.f.
che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegata C.F._2
al ricorso, (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
, (c.f. ), nato a [...] il [...],ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliato alla Via Leonardo da
Vinci n. 14, presso lo studio dell'avv. Paola Acanfora (c.f. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: . Email_2
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note scritte congiunte depositate per l'udienza cartolare del 17.09.2024, i procuratori costituiti hanno depositato le note precedenti, sottoscritte anche dai coniugi con firme autenticate, recanti gli accordi di separazione di cui al ricorso modificati con le note medesime.
Il P.M. in data 16.02.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato il 26.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno allegato: di avere contratto matrimonio concordatario Per_ celebrato in Scafati (Sa) in data 07.06.2004, dal quale sono nati due figli, (nato a [...] in data [...]) e (nato a [...] in data [...]) quest'ultimo ancora Persona_2
minorenne; che la casa familiare, di proprietà della è ubicata in Boscoreale alla via Pt_1
Sardoncelli n. 84; che la è attualmente disoccupata mentre il è attualmente Pt_1 CP_1
occupato come operaio ed ha un reddito mensile di euro 1.700,00; che sul grava il CP_1 mutuo n.2980728 del 27.04.2016 con scadenza 01.05.2024; che tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui di comune accordo il si era già trasferito presso l'abitazione dei proprie genitori in Scafati alla via D. CP_1
Velleca n. 66.
1.2 – Disposta con decreto in data 13.2.2024 la nomina del relatore e, in conformità alla richiesta dei ricorrenti, l'udienza di trattazione cartolare della procedura (26.3.2024), ed evidenziate con il medesimo decreto criticità nel contenuto del ricorso e negli accordi raggiunti dai coniugi;
rinviata la trattazione alla successiva data del 18.6.2024 (poi differita di ufficio al 17.9.2024) per la persistenza di criticità negli accordi, pur modificati, di separazione (previsto un regime di affido anche per il figlio maggiorenne) e per l'omessa sottoscrizione delle modifiche da parte dei ricorrenti, con nota congiunta di trattazione scritta, sottoscritta da entrambi i coniugi con firme autenticate dai rispettivi difensori, le parti hanno riportato in parte modificandoli gli accordi di separazione;
quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data
16.10.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, dando atto che il PM in data
16.2.2024 aveva già formulato il proprio parere.
2.- Il ricorso per separazione consensuale è fondato e può essere omologato alle condizioni concordate dai coniugi.
Invero, preso atto della volontà espressa dai coniugi di addivenire alla separazione, ritiene il tribunale che le condizioni della separazione riportate nel ricorso congiunto, come modificate con dichiarazione sottoscritta dai coniugi con firme autenticate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza 18.6.2024 poi differita al 17.9.2024, integralmente riportate in dispositivo, poiché conformi all'interesse del figlio minore e non contrarie a Persona_2 norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
In particolare, risultano congrui e conformi al diritto del minore alla bigenitorialità la previsione dell'affido condiviso dello stesso e la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascuno dei genitori anche durante il periodo delle festività natalizie e durante il periodo estivo;
allo stesso modo il contributo al mantenimento del minore posto a carico del padre, dai coniugi concordato nella misura di euro 250,00 mensili (cui va aggiunto il versamento del Per_ medesimo importo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) , in uno alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie regolate come da Protocollo adottato dal Tribunale in sede, risulta adeguato rispetto all'età (15 anni) ed alle attuali esigenze di vita personale, scolastica e sociale del figlio minore oltre che all'attuale condizione lavorativa e reddituale delle parti. Il sig. lavora come operaio CP_1
con un reddito mensile di euro 1700,00 e dovrà provvedere ad una nuova sistemazione abitativa, mentre la allo stato non ha stabile occupazione ed è rimasta ad abitare nella casa Pt_1
familiare in Boscoreale di sua proprietà .
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul ricorso per separazione consensuale depositato in data 26.1.2024 dai coniugi ed , così provvede: Parte_1 Controparte_1
A. Omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28.11.1984 e , nato a [...] il [...] (atto n. 60, Parte II, Serie Controparte_1
A - registri atti matrimonio del Comune di Scafati anno 2004), ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Boscoreale, alla via Sardoncelli n.84, già di proprietà di viene alla stessa assegnata unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze ed ivi la madre abiterà con i figli.
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Rispetto al figlio , lo stesso è collocato prevalentemente presso la dimora Persona_3
materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-una volta a settimana, il venerdì, dalle 19.30 alle 21.30;
-a settimane alternate, dal sabato alle 17.00 fino alla domenica alle 20.00;
-per le festività dell'anno, ciascun genitore starà con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza; più precisamente, per le festività pasquali, quest'anno, ha Persona_3
trascorso con la madre la Domenica delle Palme e trascorrerà con il padre il sabato Santo, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
per le prossime festività natalizie, starà con Persona_3
il padre dal 24 al 26 dicembre e con la madre il 31 dicembre e il giorno di Capodanno;
i diritti di visita cosi pervisti, per il periodo natalizio e pasquale, saranno esercitati secondo il criterio dell' alternanza;
durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 10 giorni Persona_3
continuativi con pernottamento, da comunicarsi, da parte del padre, appena questi avrà notizia del suo periodo feriale.
5. verserà ad in contanti o a mezzo bonifico su Postapay, Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno quindici (15) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 500,00, pari ad euro 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% purché documentate;
6/b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. rinuncia al mantenimento per sé; Parte_1
7/b) continuerà a pagare il mutuo della casa coniugale pari ad euro 365,70 Controparte_2 mensili fino alla scadenza allorquando l'uso di tale importo sarà destinato alla locazione di un'abitazione per sé vivendo lo stesso, attualmente e fino alla scadenza del detto mutuo, presso la casa genitoriale;
7/c) Fino a diversa comunicazione, pagherà ai figli gli abbonamenti Controparte_1
telefonici;
8) Entrambi coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 60, parte 2, S. A. dei registri di matrimonio dell'anno 2004);
C. Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il presidente relatore dott.ssa Marianna Lopiano