Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1475/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA VILLAGRAZIA 368, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI BETTA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA N. TURRISI 59, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAMMARATA BARBARA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 21 marzo 2025 e sottoscritto il 20 marzo 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 29 settembre 1980).
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di darsi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini della conoscenza del recapito reciproco e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie in futuro.
2. Il NO , continuerà ad abitare la casa coniugale sita Parte_1 in Palermo, via Michele De Vio n°12, insieme alla figlia Per_1
3. Il NO si obbliga a corrispondere, mediante bonifico bancario, Parte_1 alla NOa entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma CP_1 complessiva di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Tale somma, concordata tra le parti in considerazione delle attuali reciproche condizioni economiche e reddituali, verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
4. Le parti si prestano, ora per allora, reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente potrà servire quale nulla - osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o rinnovarli.
5. Le spese del presente giudizio rimangono compensate tra le parti.
6. Le condizioni di cui al presente ricorso, avranno decorrenza dal momento della sottoscrizione dello stesso.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 106, P. II, S. A, Anno 1980) per
2 le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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