Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13894 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti UGO ODIERNA e ALFONSO Parte_1 LEPERINO
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.24,il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della , dal 16.2.2004, con inquadramento CP_2 nella Categoria D2, profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario – infermiere, presso il Distretto 48 di Scampia in CP_1 esponeva: di aver svolto durante l'emergenza Covid, nel periodo da aprile 2021 a gennaio 2022, lavoro straordinario per effettuare le vaccinazioni contro il Covid-19 previsto dall'art. 1 comma 464 L. legge 178/2020 per il quale non aveva percepito la retribuzione corrispondente alla tariffa orario di € 50 lordi.
Tanto premesso il ricorrente concludeva: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, come successivamente integrata
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e modificata, per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini rese nel periodo dal 1 aprile 2021 al 31 gennaio 2022, per complessive 258 ore, in via subordinata anche ex art. 2041 c.c., e per l'effetto B)
Condannare la in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate al predetto titolo per il periodo sopra specificato, per le complessive 258 ore, anche in subordine a titolo risarcitorio o ex art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione dell'importo dovuto in separata sede, in ogni caso oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo.”
Costituitasi in giudizio la convenuta contestava con diverse argomentazioni la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata.
Il nodo della controversia attiene unicamente all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa, e segnatamente per l'effettuazione delle vaccinazioni Covid 19, si osserva quanto segue.
L'istante lamenta che per le “ore di straordinario” - così definite sia nel corpo del ricorso, sia nelle conclusioni dello stesso - espletate per effettuare le vaccinazioni 19 avrebbe dovuto ricevere la retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (€ 50,00 lordi all'ora).
É, dunque, opportuno riportare il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
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all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a
467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività (1).
Dal tenore di tale norma si evince che la stessa non disciplina il lavoro straordinario, bensì il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del CCNL. Nel richiamare tale normativa, è chiaro che il ricorrente abbia invocato la disciplina delle prestazioni aggiuntive previste dalla normativa speciale emanata in ragione della crisi epidemiologica. D'altronde, che egli abbia reso prestazioni concernenti la campagna vaccinale appare assolutamente documentato. Vero è che le disposizioni aziendali richiamate in ricorso, nel chiedere al personale infermieristico di comunicare la disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale, specificano che il lavoro prestato sarebbe stato “retribuito in regime di straordinario Covid 19”.
Tuttavia, le prestazioni in oggetto hanno ricevuto la propria regolamentazione nella disciplina dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 che stabilisce, senza previsione di deroga che possa soggiacere ai principi di contenimento della spesa e/o di autonomia degli enti territoriali in materia di sanità, che tali prestazioni venissero compensate con una quota retributiva aggiuntiva rispetto alle ordinarie prestazioni di lavoro straordinario.
Per tali motivi, la domanda va accolta nei termini di cui al ricorso (essendo ivi cristallizzati causa petenti e petitum) dichiarandosi il diritto del ricorrente a ricevere la retribuzione di cui al capo 2 della premessa per le ore di straordinario Covid-19; condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la retribuzione di cui al capo 2 della premessa per le ore di straordinario
Covid-19 prestate per vaccinare contro il Covid 19, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza. L'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi ne giustifica la compensazione nella misura del 50%.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario prestate dal 1 aprile 2021 al 31 gennaio 2022, per complessive 258 ore;
condanna la convenuta a pagare al ricorrente le somme dovute a tale suddetto titolo, da quantificarsi in separato giudizio.
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Cont Condanna la al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in € 900,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 14.04.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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