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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 188/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione terza civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente rel.
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n, 188/2020 r.g. promossa da
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma, con il pa- trocinio dell'Avv. Belelli Flavio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1
Ema_ presso il difensore – domicilio digitale indirizzo pec .
[...]
Email_2
appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Abbiategrasso (MI), Via Frà Pampuri n. 17, con il patrocinio dell'Avv. Zingari Gianpiero ( ) e dell'Avv. D'orta Eleonora ( C.F._2 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Conservatorio 17 C.F._3
Milano, giusta delega in atti;
-appellata -
e
Controparte_2
appellato contumace pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, accogliendo il gravame e in totale riforma della sen- tenza impugnata n. 7366/2019 del Tribunale di Milano – Terza Sezione Civile – nella persona del Giu- dice Dott.ssa Caterina Trentini, depositata in data 16/07/2019 e non notificata:
- rigettare l'opposizione proposta dal terzo e confermare la correttezza e piena va- Controparte_1 lidità del pignoramento eseguito e – in generale – dell'operato dell'agente della riscossione.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne, così provvedere
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Respingere le domande formulate da con atto di citazione in appello datato 15/1/2020, in quan- CP_3 to infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate e, conseguentemente, confermare la sen- tenza impugnata.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO
Per la denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 7366/2019 del Tribu- nale di Milano:
Accertare e dichiarare che il pignoramento è stato eseguito presso la sede operativa di CP_1
e/o un luogo sul quale non aveva alcun collegamento e/o potere di
[...] Controparte_2 fatto, e conseguentemente, accogliere l'opposizione proposta dalla società esponente in quanto:
il pignoramento è stato eseguito nelle forme dell'esecuzione mobiliare presso il debitore, anziché nelle forme dell'espropriazione presso terzi, con conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del medesimo;
l'art. 63 D.P.R. 602/1973 (in materia di espropriazione esattoriale presso il debitore) non risulta applicabile alla fattispecie in esame, con conse- guente fondatezza dell'opposizione all'esecuzione di Controparte_1
IN ULTERIORE SUBORDINE
Vista la rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio e la non manifesta inammissibilità della questione sollevata, previa sospensione del presente giudizio, sollevare e rimettere gli atti alla suprema
Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzione dell'art. 63 D.P.R. 602/1973 in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione per i motivi meglio esposti al paragrafo III del pre- sente atto.
pagina 2 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere la prova per testi dedotta da nella propria memoria ex art. 183, Controparte_1 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 14/01/2019, depositata nel primo grado del presente giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di avvocato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 7366/2019, il tribunale di Milano, decidendo sull'opposizione di terzo proposta da contro l'atto di pignoramento mobiliare esattoriale esegui- Controparte_1
to dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti della società Comelmar Italia S.p.A. su beni rinvenuti presso l'indirizzo di Via Fra Pampuri n. 17, Abbiategrasso, unità locale della so- cietà debitrice e al contempo sede operativa della terza opponente, accoglieva l'opposizione e dichiarava che non aveva diritto di procedere esecutivamente sui beni di cui al verbale CP_3
di pignoramento in atti.
2. Il Tribunale, nel motivare la decisione, premetteva che l'opposizione proposta da
[...]
non era fondata nella parte in cui l'opponente lamentava che il pignoramento CP_4
fosse stato eseguito presso la propria sede operativa, trattandosi di circostanza non dirimente, atteso che dalla visura aggiornata della società debitrice risultava che anche la società debitrice aveva la propria sede operativa presso lo stesso indirizzo e ivi l'ufficiale della riscossione ave- va trovato un soggetto che si era qualificato come socio della società debitrice.
2.1 Osservava, quindi, che la terza opponente aveva provato, con Controparte_1
prova scritta avente data certa anteriore al pignoramento (contratto di cessione di ramo di azienda 4/8/2015), di essere proprietaria di tutti i beni oggetto di pignoramento. L'art. 63 DPR
602/73 - a tenore del quale l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento quando
è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo, da provarsi median- te esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giu- dicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno - invocato da per contestare CP_3 la fondatezza dell'opposizione, ad avviso del Tribunale dettava non già il regime probatorio per il terzo che intenda provare la propria proprietà sul bene, ma il più stretto regime cui deve atte- nersi l'ufficiale della riscossione nell'eseguire materialmente il pignoramento, potendosi fer- mare solo là dove la prova dell'altruità del bene e l'assenza di accordo elusivo risulti con pagina 3 di 8 un'evidenza prossima alla certezza. Anche perché - proseguiva il Tribunale - a ragionare altri- menti, e cioè a ritenere che la disciplina dell'opposizione di terzo in ambito esattoriale si dise- gni attraverso il combinato disposto degli artt. 621 c.p.c. e 58 e 63 DPR 602/73, l'art. 58 terzo comma sarebbe norma assolutamente superflua, e, anzi, si perverrebbe all'assurda conclusione secondo la quale – a differenze che nelle esecuzioni ordinarie, nelle quali l'art. 622 c.p.c. re- stringe l'ambito delle opposizioni proponibili per un soggetto particolarmente “sospetto”..
3. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello con atto di citazione notifi- CP_3
cato in data 16/1/2020, articolando due motivi di impugnazione.
3.1 Con il primo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per difetto di motiva- zione. Il Tribunale, dopo avere erroneamente affermato che il regime probatorio applicabile al caso di specie è quello risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 621 Cpc e 58 DPR
602/1973, ritenendo, invece, non applicabile l'art. 63 DPR 602/1973, non avrebbe comunque valutato se le prove fornite dall'opponente fossero o meno sufficienti a individuare con certezza la proprietà dei beni pignorati.
3.2 Con il secondo motivo, l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, l'art. 63 D.P.R. 602/1973 non riguarda soltanto l'attività di esecuzione del pignora- mento da parte dell'ufficiale della riscossione, ma anche il giudizio di opposizione di terzo, e impone all'opponente di dimostrare la titolarità dei beni pignorati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo o senten- za passata in giudicato (pronunciata su domanda anteriore all'anno a cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo). L'interpretazione della norma offerta dal Tribunale, secondo l'appellante,
“contrasta con il chiaro dettato normativo e con ben più rilevanti pronunce giurisprudenziali, tra le quali particolare rilevanza assume quella, recentissima, della Corte Costituzionale n. 73 del 5/04/2019”.
4. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. In Controparte_1
via subordinata ha proposto appello incidentale deducendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha ritenuto che il pignoramento sia stato correttamente eseguito presso il debito- re, essendo stato eseguito, in realtà, presso la sede operativa di essa opponente non già presso la sede del debitore. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di sospendere il giudizio e ri- mettere gli atti alla suprema Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costitu- zionale dell'art. 63 D.P.R. 602/1973 in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione.
pagina 4 di 8 5. All'udienza del 6/10/2020 la causa è stata dichiarata interrotta per fallimento della debi- trice rimasta contumace. Controparte_2
6. ha depositato ricorso per la riassunzione del giudizio in data 10/11/2020 e, succes- CP_3 sivamente, in data 25/7/2024, ulteriore istanza per la fissazione dell'udienza per la riassunzio- ne.
7. All'udienza del 22/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
8. Il secondo motivo di appello, che per il suo rilievo dirimente è opportuno esaminare per primo, è fondato.
9. La questione posta dall'appellante con detto motivo riguarda l'ambito applicativo delle limitazioni probatorie considerate dall'art. 63 del d.P.R. n. 602/1973, il quale, come è noto, di- spone che “L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal pro- cedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscrit- to a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov- vero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno”.
9.1 Su tale questione è nuovamente intervenuta, di recente, la Corte di legittimità che, con sentenza n. 16006/2024, ha osservato che “secondo un consolidato orientamento di legittimità, le limitazioni probatorie previste dall'art. 65 (oggi 63) d.P.R. n. 602 del 1973 trovano applica- zione nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dall'agente della riscossione” (il S.C. ha richiamato, in motivazione, quali precedenti conformi, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10961 del
06/05/2010, Rv. 612636- 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11531 del 23/05/2014, Rv. 631165-01,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 539 del 18/01/2002, Rv. 551665-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5313 del 09/04/2001, Rv. 545801-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3256 del 06/03/2001, Rv. 544473-
01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4231 del 24/04/1998, Rv. 514874-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5813 del 12/06/1999, Rv. 527371-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4417 del 10/05/1996, Rv.
497546-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4227 del 20/10/1989, Rv. 463906-01).
pagina 5 di 8 9.2 La norma (art. 63 – e, prima, art. 65 – del d.P.R. n. 602 del 1973), ha altresì osservato il
S.C., “è anche stata rimessa più volte al vaglio della Corte costituzionale che – pur senza for- nire una propria lettura della disposizione o avallare esplicitamente l'interpretazione di que- sta Corte – ha dichiarato la questione infondata (Corte Cost., Ordinanza n. 351 del 9/10/1998, afferma che la disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è rimessa alla discrezio- nalità del legislatore che, nella specie, ha introdotto limitazioni non arbitrarie, né manifesta- mente irrazionali) oppure inammissibile, vuoi per difetto di rilevanza, vuoi per manifesta in- fondatezza (Corte Cost., Ordinanza n. 478 del 5/4/2000; Corte Cost., Ordinanza n. 368 del
16/11/2001; Corte Cost., Ordinanza n. 158 del 16/5/2008; Corte Cost., Ordinanza n. 77 del
20/3/2009; Corte Cost., Ordinanza n. 73 del 5/4/2019)”.
9.3 L'univoca lettura data dalla Corte di legittimità al citato art. 63 d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce, dunque, “diritto vivente”, dovendo ritenersi consolidata l'interpretazione della norma, di natura processuale, riguardante le limitazioni probatorie per il terzo opponente.
9.4 Sulla base di tali premesse, la S.C. ha quindi richiamato il principio secondo cui
“l'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in pre- senza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbi- traria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che
l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costitui- sce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo;
ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione”. Ha concluso, quindi, che, da tale principio si evince che la lettura delle disposizioni degli artt. 58 e 63 del d.P.R. n. 602 del 1973 suggerita dall'opponente - benché non implausibile e, anzi, basata su valide argomentazioni letterali e si- stematiche, adeguatamente riferite ad un contesto normativo ed ermeneutico in sensibile evolu- zione - non può essere accolta, perché contrastante con la consolidata interpretazione giuri- sprudenziale - anch'essa non implausibile, né irrazionale o manifestamente arbitraria - senza che siano ravvisabili mutamenti del contesto normativo tali da giustificare un revirement oppu- re esiti disfunzionali o iniqui nella sensibile misura indicata dalle Sezioni Unite come indispen- sabile a tal fine.
pagina 6 di 8 10. Ritiene il collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall'insegnamento della Cor- te investita della funzione nomofilattica, essendo la fattispecie sovrapponibile a quella esami- nata dal S.C. e, sotto altro profilo, che, proprio per le ragioni evidenziate dal S.C., non ricorra- no i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973 prospettata dall'appellata.
11. È per contro infondato l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
11.1 Il pignoramento, invero, è stato eseguito all'indirizzo di Abbiategrasso, Via Fra' Pampu- ri, presso il quale, come risulta dalla visura camerale, aveva un'unità loca- Controparte_2 le, circostanza che trova conferma nel fatto che all'interno, al momento dell'accesso dell'ufficiale della riscossione, era presente un socio di detta società ( all'esito Persona_1
del pignoramento nominato custode dei beni staggiti. Il fatto che anche la Controparte_1
avesse la sede nei medesimi locali è circostanza irrilevante, poiché nulla vieta che più so-
[...]
cietà possano avere la sede nel medesimo immobile.
12. Il pignoramento, per crediti tributari iscritti a ruolo riferiti alle annualità comprese tra il
2009 e il 2013, è stato, dunque, legittimamente eseguito su beni presenti in luogo ove era ubi- cata una unità locale della società esecutata non avendo l'opponente – affermatosi proprietario dei beni in forza di contratto di cessione di ramo d'azienda del 2015 - fornito prova della pro- prietà dei beni risultante da titolo avente data certa anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo.
13. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione all'esecuzione pro- posta da deve essere respinta. Parte_2
14. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo - con esclusione, quan- to al giudizio di appello, della fase istruttoria che non è stata svolta - seguono la soccombenza,
e devono essere distratte in favore del procuratore antistatario. Deve, infine, darsi atto che ri- corrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamen- to, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
p.q.m.
La Corte,
pagina 7 di 8 in accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto in Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7366/2019, pubblicata il 16/07/2019, così provvede: definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da Controparte_5
nonché sull'appello incidentale proposto da contro sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Milano n. 7366/2019, pubblicata il 16/07/2019, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impu- gnata, rigetta l'opposizione a pignoramento proposta da;
Parte_2
b) rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
c) condanna rimborsare all'appellata le spese di entrambi i gradi Parte_2
di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 11.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15), iva e cpa, e quanto al giudizio di appello in €
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15), iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Flavio Bellelli dichiaratosi antistatario;
d) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano il 28/01/2025
Il Presidente relatore
Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione terza civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente rel.
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n, 188/2020 r.g. promossa da
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma, con il pa- trocinio dell'Avv. Belelli Flavio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1
Ema_ presso il difensore – domicilio digitale indirizzo pec .
[...]
Email_2
appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Abbiategrasso (MI), Via Frà Pampuri n. 17, con il patrocinio dell'Avv. Zingari Gianpiero ( ) e dell'Avv. D'orta Eleonora ( C.F._2 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Conservatorio 17 C.F._3
Milano, giusta delega in atti;
-appellata -
e
Controparte_2
appellato contumace pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, accogliendo il gravame e in totale riforma della sen- tenza impugnata n. 7366/2019 del Tribunale di Milano – Terza Sezione Civile – nella persona del Giu- dice Dott.ssa Caterina Trentini, depositata in data 16/07/2019 e non notificata:
- rigettare l'opposizione proposta dal terzo e confermare la correttezza e piena va- Controparte_1 lidità del pignoramento eseguito e – in generale – dell'operato dell'agente della riscossione.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne, così provvedere
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Respingere le domande formulate da con atto di citazione in appello datato 15/1/2020, in quan- CP_3 to infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate e, conseguentemente, confermare la sen- tenza impugnata.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO
Per la denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza n. 7366/2019 del Tribu- nale di Milano:
Accertare e dichiarare che il pignoramento è stato eseguito presso la sede operativa di CP_1
e/o un luogo sul quale non aveva alcun collegamento e/o potere di
[...] Controparte_2 fatto, e conseguentemente, accogliere l'opposizione proposta dalla società esponente in quanto:
il pignoramento è stato eseguito nelle forme dell'esecuzione mobiliare presso il debitore, anziché nelle forme dell'espropriazione presso terzi, con conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del medesimo;
l'art. 63 D.P.R. 602/1973 (in materia di espropriazione esattoriale presso il debitore) non risulta applicabile alla fattispecie in esame, con conse- guente fondatezza dell'opposizione all'esecuzione di Controparte_1
IN ULTERIORE SUBORDINE
Vista la rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio e la non manifesta inammissibilità della questione sollevata, previa sospensione del presente giudizio, sollevare e rimettere gli atti alla suprema
Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzione dell'art. 63 D.P.R. 602/1973 in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione per i motivi meglio esposti al paragrafo III del pre- sente atto.
pagina 2 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere la prova per testi dedotta da nella propria memoria ex art. 183, Controparte_1 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 14/01/2019, depositata nel primo grado del presente giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di avvocato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 7366/2019, il tribunale di Milano, decidendo sull'opposizione di terzo proposta da contro l'atto di pignoramento mobiliare esattoriale esegui- Controparte_1
to dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti della società Comelmar Italia S.p.A. su beni rinvenuti presso l'indirizzo di Via Fra Pampuri n. 17, Abbiategrasso, unità locale della so- cietà debitrice e al contempo sede operativa della terza opponente, accoglieva l'opposizione e dichiarava che non aveva diritto di procedere esecutivamente sui beni di cui al verbale CP_3
di pignoramento in atti.
2. Il Tribunale, nel motivare la decisione, premetteva che l'opposizione proposta da
[...]
non era fondata nella parte in cui l'opponente lamentava che il pignoramento CP_4
fosse stato eseguito presso la propria sede operativa, trattandosi di circostanza non dirimente, atteso che dalla visura aggiornata della società debitrice risultava che anche la società debitrice aveva la propria sede operativa presso lo stesso indirizzo e ivi l'ufficiale della riscossione ave- va trovato un soggetto che si era qualificato come socio della società debitrice.
2.1 Osservava, quindi, che la terza opponente aveva provato, con Controparte_1
prova scritta avente data certa anteriore al pignoramento (contratto di cessione di ramo di azienda 4/8/2015), di essere proprietaria di tutti i beni oggetto di pignoramento. L'art. 63 DPR
602/73 - a tenore del quale l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento quando
è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo, da provarsi median- te esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giu- dicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno - invocato da per contestare CP_3 la fondatezza dell'opposizione, ad avviso del Tribunale dettava non già il regime probatorio per il terzo che intenda provare la propria proprietà sul bene, ma il più stretto regime cui deve atte- nersi l'ufficiale della riscossione nell'eseguire materialmente il pignoramento, potendosi fer- mare solo là dove la prova dell'altruità del bene e l'assenza di accordo elusivo risulti con pagina 3 di 8 un'evidenza prossima alla certezza. Anche perché - proseguiva il Tribunale - a ragionare altri- menti, e cioè a ritenere che la disciplina dell'opposizione di terzo in ambito esattoriale si dise- gni attraverso il combinato disposto degli artt. 621 c.p.c. e 58 e 63 DPR 602/73, l'art. 58 terzo comma sarebbe norma assolutamente superflua, e, anzi, si perverrebbe all'assurda conclusione secondo la quale – a differenze che nelle esecuzioni ordinarie, nelle quali l'art. 622 c.p.c. re- stringe l'ambito delle opposizioni proponibili per un soggetto particolarmente “sospetto”..
3. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello con atto di citazione notifi- CP_3
cato in data 16/1/2020, articolando due motivi di impugnazione.
3.1 Con il primo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per difetto di motiva- zione. Il Tribunale, dopo avere erroneamente affermato che il regime probatorio applicabile al caso di specie è quello risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 621 Cpc e 58 DPR
602/1973, ritenendo, invece, non applicabile l'art. 63 DPR 602/1973, non avrebbe comunque valutato se le prove fornite dall'opponente fossero o meno sufficienti a individuare con certezza la proprietà dei beni pignorati.
3.2 Con il secondo motivo, l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, l'art. 63 D.P.R. 602/1973 non riguarda soltanto l'attività di esecuzione del pignora- mento da parte dell'ufficiale della riscossione, ma anche il giudizio di opposizione di terzo, e impone all'opponente di dimostrare la titolarità dei beni pignorati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo o senten- za passata in giudicato (pronunciata su domanda anteriore all'anno a cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo). L'interpretazione della norma offerta dal Tribunale, secondo l'appellante,
“contrasta con il chiaro dettato normativo e con ben più rilevanti pronunce giurisprudenziali, tra le quali particolare rilevanza assume quella, recentissima, della Corte Costituzionale n. 73 del 5/04/2019”.
4. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. In Controparte_1
via subordinata ha proposto appello incidentale deducendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha ritenuto che il pignoramento sia stato correttamente eseguito presso il debito- re, essendo stato eseguito, in realtà, presso la sede operativa di essa opponente non già presso la sede del debitore. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di sospendere il giudizio e ri- mettere gli atti alla suprema Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costitu- zionale dell'art. 63 D.P.R. 602/1973 in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione.
pagina 4 di 8 5. All'udienza del 6/10/2020 la causa è stata dichiarata interrotta per fallimento della debi- trice rimasta contumace. Controparte_2
6. ha depositato ricorso per la riassunzione del giudizio in data 10/11/2020 e, succes- CP_3 sivamente, in data 25/7/2024, ulteriore istanza per la fissazione dell'udienza per la riassunzio- ne.
7. All'udienza del 22/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
8. Il secondo motivo di appello, che per il suo rilievo dirimente è opportuno esaminare per primo, è fondato.
9. La questione posta dall'appellante con detto motivo riguarda l'ambito applicativo delle limitazioni probatorie considerate dall'art. 63 del d.P.R. n. 602/1973, il quale, come è noto, di- spone che “L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal pro- cedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscrit- to a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov- vero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno”.
9.1 Su tale questione è nuovamente intervenuta, di recente, la Corte di legittimità che, con sentenza n. 16006/2024, ha osservato che “secondo un consolidato orientamento di legittimità, le limitazioni probatorie previste dall'art. 65 (oggi 63) d.P.R. n. 602 del 1973 trovano applica- zione nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dall'agente della riscossione” (il S.C. ha richiamato, in motivazione, quali precedenti conformi, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10961 del
06/05/2010, Rv. 612636- 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11531 del 23/05/2014, Rv. 631165-01,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 539 del 18/01/2002, Rv. 551665-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5313 del 09/04/2001, Rv. 545801-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3256 del 06/03/2001, Rv. 544473-
01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4231 del 24/04/1998, Rv. 514874-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5813 del 12/06/1999, Rv. 527371-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4417 del 10/05/1996, Rv.
497546-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4227 del 20/10/1989, Rv. 463906-01).
pagina 5 di 8 9.2 La norma (art. 63 – e, prima, art. 65 – del d.P.R. n. 602 del 1973), ha altresì osservato il
S.C., “è anche stata rimessa più volte al vaglio della Corte costituzionale che – pur senza for- nire una propria lettura della disposizione o avallare esplicitamente l'interpretazione di que- sta Corte – ha dichiarato la questione infondata (Corte Cost., Ordinanza n. 351 del 9/10/1998, afferma che la disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è rimessa alla discrezio- nalità del legislatore che, nella specie, ha introdotto limitazioni non arbitrarie, né manifesta- mente irrazionali) oppure inammissibile, vuoi per difetto di rilevanza, vuoi per manifesta in- fondatezza (Corte Cost., Ordinanza n. 478 del 5/4/2000; Corte Cost., Ordinanza n. 368 del
16/11/2001; Corte Cost., Ordinanza n. 158 del 16/5/2008; Corte Cost., Ordinanza n. 77 del
20/3/2009; Corte Cost., Ordinanza n. 73 del 5/4/2019)”.
9.3 L'univoca lettura data dalla Corte di legittimità al citato art. 63 d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce, dunque, “diritto vivente”, dovendo ritenersi consolidata l'interpretazione della norma, di natura processuale, riguardante le limitazioni probatorie per il terzo opponente.
9.4 Sulla base di tali premesse, la S.C. ha quindi richiamato il principio secondo cui
“l'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in pre- senza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbi- traria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che
l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costitui- sce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo;
ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione”. Ha concluso, quindi, che, da tale principio si evince che la lettura delle disposizioni degli artt. 58 e 63 del d.P.R. n. 602 del 1973 suggerita dall'opponente - benché non implausibile e, anzi, basata su valide argomentazioni letterali e si- stematiche, adeguatamente riferite ad un contesto normativo ed ermeneutico in sensibile evolu- zione - non può essere accolta, perché contrastante con la consolidata interpretazione giuri- sprudenziale - anch'essa non implausibile, né irrazionale o manifestamente arbitraria - senza che siano ravvisabili mutamenti del contesto normativo tali da giustificare un revirement oppu- re esiti disfunzionali o iniqui nella sensibile misura indicata dalle Sezioni Unite come indispen- sabile a tal fine.
pagina 6 di 8 10. Ritiene il collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall'insegnamento della Cor- te investita della funzione nomofilattica, essendo la fattispecie sovrapponibile a quella esami- nata dal S.C. e, sotto altro profilo, che, proprio per le ragioni evidenziate dal S.C., non ricorra- no i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973 prospettata dall'appellata.
11. È per contro infondato l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
11.1 Il pignoramento, invero, è stato eseguito all'indirizzo di Abbiategrasso, Via Fra' Pampu- ri, presso il quale, come risulta dalla visura camerale, aveva un'unità loca- Controparte_2 le, circostanza che trova conferma nel fatto che all'interno, al momento dell'accesso dell'ufficiale della riscossione, era presente un socio di detta società ( all'esito Persona_1
del pignoramento nominato custode dei beni staggiti. Il fatto che anche la Controparte_1
avesse la sede nei medesimi locali è circostanza irrilevante, poiché nulla vieta che più so-
[...]
cietà possano avere la sede nel medesimo immobile.
12. Il pignoramento, per crediti tributari iscritti a ruolo riferiti alle annualità comprese tra il
2009 e il 2013, è stato, dunque, legittimamente eseguito su beni presenti in luogo ove era ubi- cata una unità locale della società esecutata non avendo l'opponente – affermatosi proprietario dei beni in forza di contratto di cessione di ramo d'azienda del 2015 - fornito prova della pro- prietà dei beni risultante da titolo avente data certa anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo.
13. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione all'esecuzione pro- posta da deve essere respinta. Parte_2
14. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo - con esclusione, quan- to al giudizio di appello, della fase istruttoria che non è stata svolta - seguono la soccombenza,
e devono essere distratte in favore del procuratore antistatario. Deve, infine, darsi atto che ri- corrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamen- to, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
p.q.m.
La Corte,
pagina 7 di 8 in accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto in Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7366/2019, pubblicata il 16/07/2019, così provvede: definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da Controparte_5
nonché sull'appello incidentale proposto da contro sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Milano n. 7366/2019, pubblicata il 16/07/2019, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impu- gnata, rigetta l'opposizione a pignoramento proposta da;
Parte_2
b) rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
c) condanna rimborsare all'appellata le spese di entrambi i gradi Parte_2
di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 11.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15), iva e cpa, e quanto al giudizio di appello in €
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15), iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Flavio Bellelli dichiaratosi antistatario;
d) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano il 28/01/2025
Il Presidente relatore
Roberto Aponte
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