TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 29/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 771 /2024 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. FRANCA DI BERNARDO, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA DELITALA 2 CAGLIARI presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA SOTGIA e ALESSANDRO DOA la rappresentano e difendono per procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05 marzo 2024, il Sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2023 00036502 63 000, CP_ notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi dovuti per l'iscrizione alla
Gestione Agricola per l'annualità 2022, oltre somme aggiuntive per omesso versamento
1 dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
Nel ricorso introduttivo l'opponente sostiene non dovute le somme richieste negando l'obbligo d'iscrizione alla Gestione Agricola e il relativo obbligo contributivo. Assumeva di non aver mai svolto attività di imprenditore agricolo, pur avendo aperto la relativa partita IVA nel febbraio 2010, in quanto sin dal 07 aprile 2010 era stato assunto anno con contratto di lavoro subordinato full time, prima con la e successivamente con CP_2
la , rapporto di lavoro in corso anche nel periodo di cui all'Ava opposto. CP_3
Chiedeva, quindi la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione alla gestione agricola fin dal 2010 e per l'effetto chiedeva l'annullamento dell'AVA opposto e la restituzione dei contributi già versati nei limiti della prescrizione. CP_ Si costituiva in giudizio l' con memoria del 03 luglio 2024 e dava atto che l'istituto aveva provveduto alla detta cancellazione dell'opponente dalla Gestione Commercianti sin dall'origine e di aver proceduto all'annullamento dell'AVA oggetto di opposizione.
Nelle more del giudizio l provvedeva, altresì al deposito del mandato di pagamento- CP_1
restituzione dei contributi indebitamente versati dall'opponente alla Gestione Agricola lungo il corso degli anni.
All'udienza odierna le parti hanno concluso chiedendo la cessazione della materia del CP_ contendere. L'opponente insisteva per il riconoscimento delle spese, l' si è rimesso.
2. Dalla documentazione prodotta dall' risulta che l'AVA opposto è stato CP_1
integralmente annullato e, pertanto, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ed è venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione del provvedimento di sgravio solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il principio della CP_1
soccombenza virtuale.
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e modificazioni), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta, con distrazione all'avvocato di parte ricorrente che ne ha fatto
2 richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'opponente CP_1 ricorrente, liquidandole in complessivi euro 886,00, oltre € 43,00 per CU se dovuto, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Cagliari, 29/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
3