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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5404 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/06/1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/06/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Casoria, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Dichiarare la separazione personale fra i Signori e Parte_1 [...]
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Casoria (NA) (atto n. 13 - parte I - anno 2009 - Vol. M - celebrato in Casoria - NA - in data 01/06/2009), per i motivi esposti, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello stato civile di detto Comune le annotazioni di legge.
B) La casa coniugale è stata alienata di comune accordo tra i coniugi il 13/06/2025 e le parti hanno già regolato il correlato aspetto economico.
C) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che di comune accordo provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento assumendo concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte religiose e/o associazioni spirituali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori potranno, invece, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con il quale i minori si troveranno in quel momento.
Pag. 2 di 5 Entrambi i genitori si impegneranno affinché i minori, nell'interesse preminente di questi ultimi, mantengano rapporti significativi anche con i rispettivi rami parentali.
D) I minori vivranno prevalentemente presso la loro madre in Settimo San Pietro (CA), nella Via Aldo Moro n. 40 e presso di lei conserveranno la residenza anche ai fini anagrafici.
Il padre potrà vedere e trascorrere con i figli momenti di vita, compatibilmente con le esigenze scolastiche, di salute e di vita dei minori stessi, secondo le modalità e tempi che verranno concordati liberamente dagli stessi genitori e comunque secondo un affidamento paritario come è attualmente, garantendo ai figli almeno: tre giorni con la madre e quattro giorni con il padre la prima settimana e tre giorni con il padre e quattro giorni con la madre la seconda settimana e così via alternandosi, con o senza pernotto e compatibilmente con gli orari ed i turni di lavoro dei genitori stessi che verranno di volta in volta reciprocamente e tempestivamente comunicati, tenendo in considerazione sempre l'interesse preminente dei minori.
Durante le vacanze scolastiche e comunque durante i mesi estivi i minori potranno godere con ciascun genitore di un periodo di vacanza di 10 (dieci) giorni continuativi o in due soluzioni (o maggiore o minore tempo che verrà stabilito) con un preavviso di giorni 7 (sette) salvo diversi accordi, salvo altri periodi di vacanza durante l'anno che potranno essere concordati di volta in volta.
I genitori salvo diversi accordi trascorreranno con i figli uguali periodi durante le vacanze Natalizie e Pasquali e si accorderanno affinché, per il principio dell'alternanza a cadenza annuale, i bambini trascorreranno con i genitori il giorno del 24 o del 25 dicembre, del 31 o del 1° gennaio, il giorno di Pasqua o Lunedi dell'Angelo.
Diversi accordi tra i genitori potranno sempre intervenire in ordine alla permanenza dei minori in giornate ulteriori rispetto a quanto stabilito che tengano conto delle rispettive ed eventuali esigenze lavorative, delle particolari condizioni di salute e secondo i loro impegni sportivi e/o ludici o inviti a feste, nonché di ricorrenze particolari nelle quali i genitori desiderino la presenza dei figli, dovranno essere concordate tra gli stessi con spirito di reciproca collaborazione.
Le eventuali spese per la partecipazione dei figli ai regali relativi alle feste di compleanno cui i minori siano invitati a partecipare, verranno valutate di volta in volta dai genitori autonomamente, e in ogni caso, senza obbligo di contribuzione a carico del genitore che non volesse concorrere alla spesa.
Eventuali viaggi dei minori sia in Sardegna che fuori dalla Sardegna dovranno essere preventivamente concordati con l'altro genitore, comunicando prima della partenza ogni dettaglio relativo al viaggio (es. dettaglio voli, spostamenti,
Pag. 3 di 5 indirizzo, tipologia alloggio ecc.) e le spese saranno a carico esclusivo del genitore organizzatore.
Ciascun genitore, in caso di disaccordo in merito all'organizzazione di ricevimenti per festività e/o particolari ricorrenze della vita dei figli, potrà provvedere autonomamente all'organizzazione facendosi interamente carico anche della spesa sostenuta, senza privare l'altro genitore del diritto di visita concordato. Entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, si impegneranno a partecipare attivamente ai compiti di cura alternandosi per tutte le necessità che potranno derivare dagli impegni scolastici, sportivi e di relazione.
E) Il signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli CP_1
e , corrisponderà alla SI la somma mensile di € Per_1 Per_2 Pt_1
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 27 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo CNF che fa parte integrante del presente accordo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che viene allegato al ricorso.
L'assegno unico relativo ai due figli viene ripartito tra i genitori al 50%.
La pensione percepita ad oggi dal figlio , continua concordemente ad Per_1 essere utilizzata per il pagamento delle sue cure dentistiche e l'eventuale quota eccedente viene versata nel conto corrente intestato al minore stesso.
Le quote annuali da sostenersi per l'attività calcistica svolta da entrambi i figli sono a carico esclusivo del Signor CP_1
La partecipazione di ciascun genitore ai costi da sostenersi per le trasferte sportive, calcistiche, verrà decisa dai genitori in base alle loro disponibilità economiche del momento, senza alcun obbligo di partecipazione economica per il genitore che non volesse o non potesse sostenerli.
F) Quanto all'autovettura tg. FJ709ZV da sempre in uso alla IG , Pt_1 dovrà essere effettuato il passaggio di proprietà in favore di quest'ultima, entro e non oltre 3 mesi dall'omologa/sentenza della presente separazione.
La scelta della modalità con cui verrà eseguito il passaggio di proprietà spetterà esclusivamente alla IG ed il parteciperà senza ritardi per Pt_1 CP_1 il buon fine della pratica.
G) Da ultimo, relativamente al prestito Banca Popolare Pugliese S.C.P.A., del 01/01/2024 intestato al Signor , pari ad oggi ad € Controparte_1
32.978,00 (qui concordemente arrotondato per i calcoli ad € 32.980,00), i coniugi pattuiscono per la sua estinzione, impegnandosi ed obbligandosi reciprocamente a tal fine e così stabilendo: il Signor Controparte_1 corrisponderà alla Banca la somma di € 13.740,00, mentre la IG Pt_1 corrisponderà alla Banca la somma di € 19.240,00 (tale somma è comprensiva
Pag. 4 di 5 del saldo relativo al pagamento dell'autovettura tg. FJ709ZV di cui al punto precedente).
Con l'estinzione del prestito Banca Popolare Pugliese S.C.P.A., ivi compreso il saldo auto come sopra, le parti hanno definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro esistente.
H) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5404 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/06/1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/06/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Casoria, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Dichiarare la separazione personale fra i Signori e Parte_1 [...]
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Casoria (NA) (atto n. 13 - parte I - anno 2009 - Vol. M - celebrato in Casoria - NA - in data 01/06/2009), per i motivi esposti, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello stato civile di detto Comune le annotazioni di legge.
B) La casa coniugale è stata alienata di comune accordo tra i coniugi il 13/06/2025 e le parti hanno già regolato il correlato aspetto economico.
C) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che di comune accordo provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento assumendo concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte religiose e/o associazioni spirituali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori potranno, invece, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con il quale i minori si troveranno in quel momento.
Pag. 2 di 5 Entrambi i genitori si impegneranno affinché i minori, nell'interesse preminente di questi ultimi, mantengano rapporti significativi anche con i rispettivi rami parentali.
D) I minori vivranno prevalentemente presso la loro madre in Settimo San Pietro (CA), nella Via Aldo Moro n. 40 e presso di lei conserveranno la residenza anche ai fini anagrafici.
Il padre potrà vedere e trascorrere con i figli momenti di vita, compatibilmente con le esigenze scolastiche, di salute e di vita dei minori stessi, secondo le modalità e tempi che verranno concordati liberamente dagli stessi genitori e comunque secondo un affidamento paritario come è attualmente, garantendo ai figli almeno: tre giorni con la madre e quattro giorni con il padre la prima settimana e tre giorni con il padre e quattro giorni con la madre la seconda settimana e così via alternandosi, con o senza pernotto e compatibilmente con gli orari ed i turni di lavoro dei genitori stessi che verranno di volta in volta reciprocamente e tempestivamente comunicati, tenendo in considerazione sempre l'interesse preminente dei minori.
Durante le vacanze scolastiche e comunque durante i mesi estivi i minori potranno godere con ciascun genitore di un periodo di vacanza di 10 (dieci) giorni continuativi o in due soluzioni (o maggiore o minore tempo che verrà stabilito) con un preavviso di giorni 7 (sette) salvo diversi accordi, salvo altri periodi di vacanza durante l'anno che potranno essere concordati di volta in volta.
I genitori salvo diversi accordi trascorreranno con i figli uguali periodi durante le vacanze Natalizie e Pasquali e si accorderanno affinché, per il principio dell'alternanza a cadenza annuale, i bambini trascorreranno con i genitori il giorno del 24 o del 25 dicembre, del 31 o del 1° gennaio, il giorno di Pasqua o Lunedi dell'Angelo.
Diversi accordi tra i genitori potranno sempre intervenire in ordine alla permanenza dei minori in giornate ulteriori rispetto a quanto stabilito che tengano conto delle rispettive ed eventuali esigenze lavorative, delle particolari condizioni di salute e secondo i loro impegni sportivi e/o ludici o inviti a feste, nonché di ricorrenze particolari nelle quali i genitori desiderino la presenza dei figli, dovranno essere concordate tra gli stessi con spirito di reciproca collaborazione.
Le eventuali spese per la partecipazione dei figli ai regali relativi alle feste di compleanno cui i minori siano invitati a partecipare, verranno valutate di volta in volta dai genitori autonomamente, e in ogni caso, senza obbligo di contribuzione a carico del genitore che non volesse concorrere alla spesa.
Eventuali viaggi dei minori sia in Sardegna che fuori dalla Sardegna dovranno essere preventivamente concordati con l'altro genitore, comunicando prima della partenza ogni dettaglio relativo al viaggio (es. dettaglio voli, spostamenti,
Pag. 3 di 5 indirizzo, tipologia alloggio ecc.) e le spese saranno a carico esclusivo del genitore organizzatore.
Ciascun genitore, in caso di disaccordo in merito all'organizzazione di ricevimenti per festività e/o particolari ricorrenze della vita dei figli, potrà provvedere autonomamente all'organizzazione facendosi interamente carico anche della spesa sostenuta, senza privare l'altro genitore del diritto di visita concordato. Entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, si impegneranno a partecipare attivamente ai compiti di cura alternandosi per tutte le necessità che potranno derivare dagli impegni scolastici, sportivi e di relazione.
E) Il signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli CP_1
e , corrisponderà alla SI la somma mensile di € Per_1 Per_2 Pt_1
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 27 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo CNF che fa parte integrante del presente accordo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che viene allegato al ricorso.
L'assegno unico relativo ai due figli viene ripartito tra i genitori al 50%.
La pensione percepita ad oggi dal figlio , continua concordemente ad Per_1 essere utilizzata per il pagamento delle sue cure dentistiche e l'eventuale quota eccedente viene versata nel conto corrente intestato al minore stesso.
Le quote annuali da sostenersi per l'attività calcistica svolta da entrambi i figli sono a carico esclusivo del Signor CP_1
La partecipazione di ciascun genitore ai costi da sostenersi per le trasferte sportive, calcistiche, verrà decisa dai genitori in base alle loro disponibilità economiche del momento, senza alcun obbligo di partecipazione economica per il genitore che non volesse o non potesse sostenerli.
F) Quanto all'autovettura tg. FJ709ZV da sempre in uso alla IG , Pt_1 dovrà essere effettuato il passaggio di proprietà in favore di quest'ultima, entro e non oltre 3 mesi dall'omologa/sentenza della presente separazione.
La scelta della modalità con cui verrà eseguito il passaggio di proprietà spetterà esclusivamente alla IG ed il parteciperà senza ritardi per Pt_1 CP_1 il buon fine della pratica.
G) Da ultimo, relativamente al prestito Banca Popolare Pugliese S.C.P.A., del 01/01/2024 intestato al Signor , pari ad oggi ad € Controparte_1
32.978,00 (qui concordemente arrotondato per i calcoli ad € 32.980,00), i coniugi pattuiscono per la sua estinzione, impegnandosi ed obbligandosi reciprocamente a tal fine e così stabilendo: il Signor Controparte_1 corrisponderà alla Banca la somma di € 13.740,00, mentre la IG Pt_1 corrisponderà alla Banca la somma di € 19.240,00 (tale somma è comprensiva
Pag. 4 di 5 del saldo relativo al pagamento dell'autovettura tg. FJ709ZV di cui al punto precedente).
Con l'estinzione del prestito Banca Popolare Pugliese S.C.P.A., ivi compreso il saldo auto come sopra, le parti hanno definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro esistente.
H) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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