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Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/08/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
nella persona del giudice onorario dott.ssa Vincenza Maniaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1481/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore C.F._1 dell' (c.f. , con sede Parte_2 P.IVA_1 legale in Brolo (ME), via Trento n. 217, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano
Faramo , giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
in persona del dirigente pro tempore, in giudizio a mezzo di propri
[...] funzionari delegati
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.10.2023 depositate note scritte solamente da parte ricorrente, la stessa discuteva come in etti ed entrambe concludevano come da rispettive note conclusive in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
Tribunale di Enna
Sezione Civile
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da in proprio e nella qualità, Parte_1 [...]
, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione di CP_2 pagamento n. 16/0230 emessa dall' di in data Controparte_1 CP_1
02.02.2017 (prot. n. 000315), notificata il 04.10.2017, con la quale veniva ingiunto il pagamento, entro trenta giorni, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.610,80, di cui € 30,80 per spese di notifica, per violazione dell'art. 3, co.3, D.L. n. 463/1983, convertito in Legge n. 638/1983 e ss.mm.ii.,
per aver impedito ai funzionari dell' l'esercizio dei poteri di Controparte_1 vigilanza”.
L'opponente insorge avverso la predetta ordinanza – ingiunzione, sulla scorta dei seguenti motivi:
A) MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI – NULLITÀ
DELL'ORDINANZA IMPUGNATA. Per essere stati gli atti presupposti all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ovvero la Nota prot. n. 323 del 4.2.2015 inviate dall' di all' per diffidarla Controparte_1 CP_1 Controparte_3 all'esibizione della documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato con CP_4
notificati a mezzo posta ad indirizzo non corrispondente alla sede legale
[...] dell' che era stata trasferita da Agrigento nella città di Brolo Controparte_3
(ME) nel novembre 2014; trasferimento di sede legale regolarmente comunicato ai competenti uffici ed anche alla Direzione Regionale del Lavoro di Palermo, ufficio Con gerarchicamente sovraordinato all' di come documentato. CP_1
B) ECCESSIVA DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. Per essere stata emessa l'Ordinanza ingiunzione a distanza di anni dall'accertamento come
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risulta dal Verbale Unico di accertamento n. 15/281 del 01.04.2015, questo notificato a mezzo pec, così in violazione dei principi contemplati nella L. n. 241/90 e dunque dell'obbligo della P.A. di concludere ogni procedimento nel termine di 90 giorni, se non
è previsto espressamente un diverso termine dalla legge o dal regolamento, pena l'annullabilità del provvedimento amministrativo adottato.
C) INFONDATEZZA DELLE VIOLAZIONI CONTESTATE. Per avere l'opponente, in proprio e nella qualità, una volta ricevuto il Verbale Unico di accertamento n. 15/281 a mezzo pec del 27.04.2015, prontamente trasmesso all' CP_5 tutta la documentazione richiesta in ordine al rapporto di lavoro instaurato con CP_4
, come documentato
[...]
Indi chiedeva, previa sospensione, di “ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'impugnata Ordinanza-ingiunzione n. 16/0230 emessa dall' Controparte_1
per i motivi indicati in narrativa ai paragrafi subb A) – B) – C), con
[...] conseguente annullamento e revoca della stessa ad ogni effetto di legge. Con rifusione di spese e onorari di lite nella misura stabilita dal D.M. n. 55/2014, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con decreto del 06.11.2017, denegata la chiesta sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 06.02.2017.
L' resistente si costituiva data 26.01.2018 resistendo alla proposta opposizione CP_1
e chiedendone il rigetto.
Mutata più volte la persona del giudice e dopo innumerevoli rinvii il procedimento veniva, infine, assegnato a questo giudice;
indi il giudizio veniva rinviato per la discussione la decisione all'udienza del 03.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c. -
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta, nei termini e per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte (n. 26242-3/2014; n. 9936/2014) non può non rilevarsi
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come tardiva sia stata la costituzione dell'Assessorato resistente, con ogni giuridica conseguenza, e pertanto ne va dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 416 c.p.c. –
Ciò posto, va rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica
Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità
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sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante.
Orbene, nel caso in esame, quanto all'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione amministrativa per superamento del termine previsto dall'art. 14 L. 689/81, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-05-2014, v.).
Tale termine, infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. (Rigetta, App. Ancona, 12/06/2009)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-
2014, n. 7681), dovendosi ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28 L. n. 689 del 1981, ossia quale termine e di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171). In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha
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avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Tuttavia compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″ (Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019)
Sul punto ritiene questo Giudice, che sulla scorta degli atti prodotti, in mancanza di ulteriori prove fornite in sede di giudizio, l'Amministrazione non ha dato prova delle ragioni del lungo arco di tempo necessario per la conclusione del procedimento sanzionatorio, iniziato nel 2014 e conclusosi nell'aprile del 2015 con il verbale di accertamento e notificazione n.15/281 cui è seguita, a distanza di quasi due anni,
l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Pertanto, in mancanza di qualsivoglia elemento non può ritenersi raggiunta la prova circa il rispetto dei termini previsti dall'art. 14 della L.689/81 che sono fissati in 90 giorni dal momento in cui l'amministrazione ha completato le proprie indagini e/o accertamenti.
In ogni caso, e ferma restando la certa nullità delle notifiche eseguite a mezzo posta degli atti successivi al trasferimento della sede legale dell' Controparte_3 avvenuto e comunicato nel novembre 2014, va peraltro rilevato come nel merito l'opposizione è altresì fondata atteso che l'Amministrazione in forza dell'onere della prova su di essa gravante non ha fornito piena prova - nei termini sopra detti - delle violazioni contestate.
Per vero, non può non darsi rilievo alla circostanza che l'opponente, una volta ricevuta la notifica a mezzo PEC del 27.04.2015 del Verbale Unico di accertamento n. 15/281ha trasmesso all' tutta la documentazione richiesta in ordine al rapporto di lavoro CP_5 instaurato con , con pec del 21.05.2016. E, ciò nonostante, veniva messa CP_4
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a distanza di quasi due anni, e ben oltre ogni termine legale come pure ragionevole,
l'ordinanza ingiunzione impugnata notificata, per alto, otto mesi dopo la sua emissione.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, vengono liquidate d'ufficio tenuto conto del rito, delle ragioni della decisione, dell'attività effettivamente espletata e del decisum, come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. e ii.
-
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore dell' Parte_1 [...]
, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 16/0230 emessa Parte_2 dalla
[...]
[...]
Controparte_1
in data 02.02.2017 (prot. n. 000315), notificata il 04.10.2017;
[...]
- condanna la
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] refusione ed al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi di giudizio che liquida in complessivi € 1.484,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.359,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione ed il pagamento in diretto favore dell'avv. Sebastiano Faramo dichiaratosi antistatario.
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna, il 27 agosto 2025
IL GIUDICE
Vincenza Maniaci
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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