Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38560 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
38560-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e glaltri dati identificativi, a norma dall'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
AS IC
- Presidente -
GE ZI
Relatore -
Sent. n. sez. 1556 CC - 06/11/2025
IA IL OR
R.G.N. 26767/2025
MA SA
PA Di IC IN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IO CH, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di L'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE ZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Franco Colucci e Avv. Alessandro Fanelli, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, a seguito di appello al sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa il 26 giugno 2025 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, in riforma della decisione, ha disposto l'applicazione nei confronti di CH IO della misura del divieto di avvicinamento alle figlie minori CH e AD e ai luoghi dalle medesime abitualmente frequentati, prescrivendo al predetto di mantenere una distanza non inferiore a cinquecento metri, e dalla abitazione ove le minori dimorano unitamente alla madre ET Mei, vietando, altresi, all'indagato di comunicare con qualsiasi modalità con le predette minori, disponendo la procedura di controllo mediante mezzo elettronico.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, che si è limitato a offrire una diversa lettura dei fatti rispetto a quella del provvedimento impugnato, nei confronti del quale ha espresso una sola generica
critica.
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 292, comma 2 e 2-ter, cod. proc. pen. per omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato. Il Tribunale non ha spiegato perché le produzioni documentali fotografiche non escludano le esigenze cautelari almeno relativamente alle figlie, né perché i risalenti episodi possano considerarsi rilevanti ai fini delle esigenze relativamente alle figlie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla incensurabile motivazione posta a base del rigetto della pertinente censura in appello, secondo la quale l'appellante aveva indicato specificamente le parti della ordinanza impugnata secondo deduzioni nuove e autonome rispetto alla originaria richiesta cautelare.
3. Il secondo motivo è palesemente generico rispetto alla specifica motivazione espressa dalla ordinanza in ordine alla sottoposizione delle figlie
minori a vessazioni loro direttamente dirette, oltre quella alle quali avevano assistito in danno della madre.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/11/2025.
Il Consigliere estensore Angela ZI
Il Presidente AS IC
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
11 presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ON
Guseppina RI