CASS
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 6525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6525 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi depositati dai difensori del ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA MO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC LL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Gaetano Sassanelli e Avv. GI OC, che hanno insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RI RO, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 26 maggio 2025 con cui il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da RI RO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 01 aprile 2025 dal Giudice Penale Sent. Sez. 2 Num. 6525 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 25/11/2025 2 per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per ritenuta carenza di interesse, prospettando tre motivi di ricorso. 2. Con il primo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 125, 192, 285, 321, 322-ter, 324 e 546 cod. proc. pen. A giudizio della difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dall’RO in quanto, nonostante la capienza delle somme sequestrate alla società ON Building srl, il provvedimento reale involgerebbe anche la posizione dell’odierno ricorrente con conseguente sussistenza di un interesse ad impugnare il decreto di sequestro al fine di verificarne la legittimità e l’eventuale assenza dei presupposti di legge nonché a contestare la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. È stato, in proposito, affermato che, il sequestro preventivo, incidendo su una pluralità di situazioni giuridiche, può determinare effetti lesivi anche in danno di soggetti diversi dal proprietario dei beni sottoposti a sequestro. A giudizio della difesa, pretendere che l'interesse all'impugnazione coincida esclusivamente con l'utilità materiale della restituzione equivarrebbe a svuotare di significato il diritto di difesa e a restringere illegittimamente l'accesso alla tutela giurisdizionale. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen., 640-bis, 648-ter.1 cod. pen. e 1414 cod. civ. nonché carenza di motivazione in ordine alle censure difensive contenute nella memoria depositata il giorno precedente alla trattazione dell’udienza innanzi al Tribunale del Riesame. 3.1. I giudici del gravame avrebbero omesso di considerare quanto affermato dal Tribunale civile di Bari nel provvedimento di omologa dell’istanza di concordato, sul presupposto – ritenuto erroneo dalla difesa – che tale decisione non contenesse alcun riferimento alla vicenda penale e alle contestazioni mosse all’RO. Tale erronea premessa avrebbe inciso in modo determinante sulla coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato, compromettendone la complessiva tenuta motivazionale. La difesa ha, inoltre, denunciato la natura meramente apparente della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, con specifico riguardo all’asserita insussistenza dell’elemento materiale del delitto di truffa, in ragione della mancanza di un ingiusto profitto, posto che il bene sarebbe stato ricompreso nel concordato e, quindi, restituito con valore incrementato per effetto dei lavori già eseguiti. 3 È stato, altresì, evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, il Tribunale civile aveva omologato il concordato nella piena consapevolezza della mancata ultimazione dei lavori, dell’avvenuta revoca del finanziamento, della svalutazione del credito originario verso la Regione Puglia nonché dell’esistenza dei contratti preliminari e dei debiti anteriori della Sigma, ritenendo così superate le perplessità espresse dal Pubblico ministero. Il Tribunale non si sarebbe, inoltre, confrontato con le argomentazioni difensive relative alla regolarità dei contratti preliminari, mai oggetto di contestazione da parte dei creditori dinanzi al giudice civile. Infine, si censura l’assenza di motivazione in ordine alla liceità della causa concreta dei contratti preliminari nonché l’apodittica affermazione secondo cui il piano di concordato sarebbe connotato da “indici di grave opacità”, senza alcun effettivo confronto con quanto attestato dai commissari nominati dal Tribunale civile, i quali avrebbero ritenuto il piano idoneo ad “assicurare il soddisfacimento dei creditori al 100% come previsto dalla proposta concordataria”. 3.2. Con riferimento al reato di cui al capo B), la difesa deduce il mancato assolvimento dell’onere motivazionale da parte del Tribunale, sino a prospettare una sostanziale omissione della motivazione. In particolare, si assume che i giudici del riesame si sarebbero limitati a richiamare le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, senza confrontarsi con le specifiche censure formulate nei motivi nuovi. Segnatamente, non vi sarebbe stata alcuna valutazione in ordine alla dedotta tracciabilità dei flussi finanziari, alla legittimità del bonifico effettuato nel 2017 dalla società ON srl in favore dell’indagato nonché all’avvenuta restituzione delle somme, circostanze che la difesa assume emergere dagli estratti conto bancari in atti e dalla consulenza tecnica depositata. Ne deriverebbe che, la contestazione di riciclaggio, non sarebbe stata oggetto di un autonomo e compiuto esame nel provvedimento impugnato, con conseguente preclusione per la difesa della possibilità di esercitare un effettivo controllo sulla correttezza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame. 3.3. Analoga carenza motivazionale viene dedotta con riguardo al periculum in mora. Si assume, in particolare, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le dimissioni dell’indagato dalla carica di amministratore della ON srl né la circostanza che quanto sottoposto a sequestro, una volta ricompreso nell’attivo del concordato preventivo, sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei creditori con conseguente insussistenza del requisito cautelare. 4 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. e 157, 640-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare l’avvenuta prescrizione del reato di truffa perfezionatosi in data 22 maggio 2017 (al momento dell’incasso dei due bonifici pervenuti sul conto della società ON srl) e, quindi, ormai già prescritto in assenza di atti interruttivi. L’estinzione del reato presupposto di truffa impedirebbe di qualificare la somma ricevuta dalla regione Puglia come di provenienza delittuosa con conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. 5. In data 17 ottobre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi di ricorso. È stato, in particolare, dedotto che la perdurante efficacia del vincolo cautelare sul patrimonio sociale determinerebbe, in concreto, la sostanziale paralisi della praticabilità ed eseguibilità dell’accordo concordatario, generando un evidente squilibrio sistematico e aggravando il rischio di dissoluzione dell’organismo societario. La difesa, inoltre, evidenzia che la proposta di concordato ha ottenuto il consenso dei creditori ed è stata omologata dal Tribunale;
sicché, per ragioni di coerenza dell’ordinamento, risulterebbe venuta meno la giustificazione funzionale del sequestro oggetto di impugnazione nonché il presupposto del periculum in mora. Il mantenimento della misura reale si tradurrebbe, pertanto, in un ostacolo all’attuazione di una procedura concorsuale idonea ad assicurare un soddisfacimento del ceto creditorio – ivi compresa la Regione Puglia – sensibilmente più vantaggioso rispetto a quello conseguibile nell’ipotesi di apertura di una procedura fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato non essendo ravvisabile la denunciata violazione di legge. Dalla lettura dell’atto di gravame e del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei princìpi che regolano l’ammissibilità del riesame, pervenendo, con motivazione immune da censure in 5 diritto, alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta nell’interesse di RI RO. 2.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: -con ordinanza del 01 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo -sino alla concorrenza della somma di euro 1.132.305,04- dei beni di proprietà della società ON Building s.r.l. e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità di RI RO (indagato per i reati di cui agli artt. 640-bis e 648-ter cod. pen.); -in data 4 aprile 2025, la Guardia di Finanza ha proceduto all’esecuzione di tale provvedimento mediante la sottoposizione a sequestro dell’immobile di proprietà della società ON Building s.r.l. sito nella via Settembrini del comune di Ugento. 2.2. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un concreto interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni;
occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole all’impugnante. La vicenda oggetto di giudizio si inscrive nell’alveo di una questione che è stata, di recente, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, definita all’udienza del 25 settembre 2025 (ric. Calvarese, RG n. 39936/24), del quale, allo stato, risulta disponibile la sola informazione provvisoria, così formulata: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Anche alla luce della menzionata informazione provvisoria, deve ribadirsi il consolidato princìpio di diritto secondo cui, l’interesse ad impugnare richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve rivestire carattere di effettività e concretezza, traducendosi in un vantaggio pratico e attuale per l’impugnante. Tale interesse, pertanto, sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento impugnato e la conseguente rimozione del pregiudizio che la parte asserisce di aver subito, una situazione immediata più vantaggiosa rispetto a quella esistente e deve persistere sino al momento della decisione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693–01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199–01; 6 Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542–01; Sez. 4, n. 26834 del 26/06/2025, Tosoni, non massimata). 2.3. In applicazione dei richiamati princìpi di diritto, il Tribunale ha dichiarato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, l’inammissibilità del riesame proposto, rilevando il difetto di interesse all’impugnazione. Il Collegio ha, in particolare, evidenziato che, anche in ipotesi di accoglimento della doglianza prospettata, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire la restituzione dell’immobile sottoposto a sequestro, atteso che il bene risulta intestato alla società ON Building srl. Da tale circostanza è discesa, peraltro, la mancata esecuzione del sequestro per equivalente disposto nei confronti dell’RO, con conseguente insussistenza di un’utilità concreta ed attuale ritraibile dall’impugnazione (cfr. pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata). 2.4. Deve essere, in proposito, ricordato che i soggetti legittimati a proporre riesame avverso un decreto di sequestro preventivo sono l’imputato/indagato, la persona alla quale i beni sono stati sequestrati e la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose. Ebbene, l’RO non rientra in nessuna di queste categorie: non è certamente il soggetto a cui le cose sono state sequestrate né il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dal momento che il bene sottoposto a vincolo reale è di proprietà della ON Building s.r.l.; astrattamente possibile sarebbe stata la sua impugnazione, invece, in qualità di indagato nel procedimento in relazione al quale è stata avanzata la richiesta di sequestro preventivo ma, anche sotto tale ottica, occorre coordinare l’art. 322 cod. proc. pen. con i princìpi generali valevoli in materia di impugnazione e, in particolare, con il princìpio dell’interesse all’impugnazione espresso dagli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Sotto tale ultima prospettiva, va tuttavia evidenziato che, nell’istanza di riesame, il ricorrente non ha dedotto un interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo reale, limitandosi ad invocare, in termini meramente assertivi, l’annullamento del sequestro per carenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Una siffatta prospettazione non soddisfa l’onere di allegazione richiesto, tanto più in considerazione della natura del provvedimento adottato, che, nel caso di specie, non risulta finalizzato ad esigenze probatorie bensì a finalità preventive. Ne consegue che non può reputarsi sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del riesame, il mero e astratto interesse alla correttezza teorica della decisione impugnata, privo di qualsivoglia incidenza sulla concreta posizione processuale del soggetto che propone il gravame, come nel caso dell’interesse prospettato 7 dal ricorrente a ottenere un tempestivo scrutinio in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato ed al periculum in mora. Il riesame, pertanto, non era sorretto dall’indicazione di ricadute effettive e attuali che la rimozione del sequestro sarebbe idonea a determinare sulla sua sfera giuridica, risolvendosi, piuttosto, in una richiesta priva di concreta correlazione tra l’esito auspicato e un’utilità giuridicamente apprezzabile con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità del gravame e conseguente manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 3. La ritenuta correttezza della declaratoria di inammissibilità del riesame proposto da RI RO rende non scrutinabile in questa sede il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto esclusivamente l’invocata insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. 4. Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza, non dedotta in sede di riesame, con cui si invoca la prescrizione del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. Nel delineare lo statuto del ricorso per cassazione e l’ambito del sindacato esercitabile in materia di misure cautelari reali, questa Corte ha affermato un princìpio che trova applicazione anche nel caso in esame e che va qui ribadito. È stato, infatti, chiarito che la richiesta di riesame, in quanto mezzo di impugnazione, deve essere sorretta da motivi specifici;
ne consegue che la parte che, successivamente, proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale è tenuta a dedurre censure corrispondenti a quelle già formulate in sede di riesame. In difetto, le doglianze non previamente devolute al giudice del riesame devono ritenersi nuove e, pertanto, inammissibili (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752–01). Tale principio si fonda sulla natura devolutiva del riesame e sulla conseguente preclusione alla prospettazione, in sede di legittimità, di questioni non sottoposte al previo scrutinio del giudice cautelare. Il Collegio intende, quindi, dare seguito al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il c.d. effetto devolutivo del riesame deve essere inteso nel senso che il Tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali dai quali possa desumersi la prescrizione del reato, qualora non espressamente dedotti (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508–01; Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, 8 Costagliola, Rv. 282023–01; Sez. 2, n. 485 del 23/11/2023, dep. 2024, Sandulli, non massimata). 5. Deve essere, infine, evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 17 ottobre 2025. Questa Corte ha affermato, con princìpio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 25 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente MA MO EA GR
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi depositati dai difensori del ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA MO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC LL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Gaetano Sassanelli e Avv. GI OC, che hanno insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RI RO, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 26 maggio 2025 con cui il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da RI RO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 01 aprile 2025 dal Giudice Penale Sent. Sez. 2 Num. 6525 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 25/11/2025 2 per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per ritenuta carenza di interesse, prospettando tre motivi di ricorso. 2. Con il primo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 125, 192, 285, 321, 322-ter, 324 e 546 cod. proc. pen. A giudizio della difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dall’RO in quanto, nonostante la capienza delle somme sequestrate alla società ON Building srl, il provvedimento reale involgerebbe anche la posizione dell’odierno ricorrente con conseguente sussistenza di un interesse ad impugnare il decreto di sequestro al fine di verificarne la legittimità e l’eventuale assenza dei presupposti di legge nonché a contestare la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. È stato, in proposito, affermato che, il sequestro preventivo, incidendo su una pluralità di situazioni giuridiche, può determinare effetti lesivi anche in danno di soggetti diversi dal proprietario dei beni sottoposti a sequestro. A giudizio della difesa, pretendere che l'interesse all'impugnazione coincida esclusivamente con l'utilità materiale della restituzione equivarrebbe a svuotare di significato il diritto di difesa e a restringere illegittimamente l'accesso alla tutela giurisdizionale. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen., 640-bis, 648-ter.1 cod. pen. e 1414 cod. civ. nonché carenza di motivazione in ordine alle censure difensive contenute nella memoria depositata il giorno precedente alla trattazione dell’udienza innanzi al Tribunale del Riesame. 3.1. I giudici del gravame avrebbero omesso di considerare quanto affermato dal Tribunale civile di Bari nel provvedimento di omologa dell’istanza di concordato, sul presupposto – ritenuto erroneo dalla difesa – che tale decisione non contenesse alcun riferimento alla vicenda penale e alle contestazioni mosse all’RO. Tale erronea premessa avrebbe inciso in modo determinante sulla coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato, compromettendone la complessiva tenuta motivazionale. La difesa ha, inoltre, denunciato la natura meramente apparente della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, con specifico riguardo all’asserita insussistenza dell’elemento materiale del delitto di truffa, in ragione della mancanza di un ingiusto profitto, posto che il bene sarebbe stato ricompreso nel concordato e, quindi, restituito con valore incrementato per effetto dei lavori già eseguiti. 3 È stato, altresì, evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, il Tribunale civile aveva omologato il concordato nella piena consapevolezza della mancata ultimazione dei lavori, dell’avvenuta revoca del finanziamento, della svalutazione del credito originario verso la Regione Puglia nonché dell’esistenza dei contratti preliminari e dei debiti anteriori della Sigma, ritenendo così superate le perplessità espresse dal Pubblico ministero. Il Tribunale non si sarebbe, inoltre, confrontato con le argomentazioni difensive relative alla regolarità dei contratti preliminari, mai oggetto di contestazione da parte dei creditori dinanzi al giudice civile. Infine, si censura l’assenza di motivazione in ordine alla liceità della causa concreta dei contratti preliminari nonché l’apodittica affermazione secondo cui il piano di concordato sarebbe connotato da “indici di grave opacità”, senza alcun effettivo confronto con quanto attestato dai commissari nominati dal Tribunale civile, i quali avrebbero ritenuto il piano idoneo ad “assicurare il soddisfacimento dei creditori al 100% come previsto dalla proposta concordataria”. 3.2. Con riferimento al reato di cui al capo B), la difesa deduce il mancato assolvimento dell’onere motivazionale da parte del Tribunale, sino a prospettare una sostanziale omissione della motivazione. In particolare, si assume che i giudici del riesame si sarebbero limitati a richiamare le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, senza confrontarsi con le specifiche censure formulate nei motivi nuovi. Segnatamente, non vi sarebbe stata alcuna valutazione in ordine alla dedotta tracciabilità dei flussi finanziari, alla legittimità del bonifico effettuato nel 2017 dalla società ON srl in favore dell’indagato nonché all’avvenuta restituzione delle somme, circostanze che la difesa assume emergere dagli estratti conto bancari in atti e dalla consulenza tecnica depositata. Ne deriverebbe che, la contestazione di riciclaggio, non sarebbe stata oggetto di un autonomo e compiuto esame nel provvedimento impugnato, con conseguente preclusione per la difesa della possibilità di esercitare un effettivo controllo sulla correttezza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame. 3.3. Analoga carenza motivazionale viene dedotta con riguardo al periculum in mora. Si assume, in particolare, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le dimissioni dell’indagato dalla carica di amministratore della ON srl né la circostanza che quanto sottoposto a sequestro, una volta ricompreso nell’attivo del concordato preventivo, sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei creditori con conseguente insussistenza del requisito cautelare. 4 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. e 157, 640-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare l’avvenuta prescrizione del reato di truffa perfezionatosi in data 22 maggio 2017 (al momento dell’incasso dei due bonifici pervenuti sul conto della società ON srl) e, quindi, ormai già prescritto in assenza di atti interruttivi. L’estinzione del reato presupposto di truffa impedirebbe di qualificare la somma ricevuta dalla regione Puglia come di provenienza delittuosa con conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. 5. In data 17 ottobre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi di ricorso. È stato, in particolare, dedotto che la perdurante efficacia del vincolo cautelare sul patrimonio sociale determinerebbe, in concreto, la sostanziale paralisi della praticabilità ed eseguibilità dell’accordo concordatario, generando un evidente squilibrio sistematico e aggravando il rischio di dissoluzione dell’organismo societario. La difesa, inoltre, evidenzia che la proposta di concordato ha ottenuto il consenso dei creditori ed è stata omologata dal Tribunale;
sicché, per ragioni di coerenza dell’ordinamento, risulterebbe venuta meno la giustificazione funzionale del sequestro oggetto di impugnazione nonché il presupposto del periculum in mora. Il mantenimento della misura reale si tradurrebbe, pertanto, in un ostacolo all’attuazione di una procedura concorsuale idonea ad assicurare un soddisfacimento del ceto creditorio – ivi compresa la Regione Puglia – sensibilmente più vantaggioso rispetto a quello conseguibile nell’ipotesi di apertura di una procedura fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato non essendo ravvisabile la denunciata violazione di legge. Dalla lettura dell’atto di gravame e del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei princìpi che regolano l’ammissibilità del riesame, pervenendo, con motivazione immune da censure in 5 diritto, alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta nell’interesse di RI RO. 2.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: -con ordinanza del 01 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo -sino alla concorrenza della somma di euro 1.132.305,04- dei beni di proprietà della società ON Building s.r.l. e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità di RI RO (indagato per i reati di cui agli artt. 640-bis e 648-ter cod. pen.); -in data 4 aprile 2025, la Guardia di Finanza ha proceduto all’esecuzione di tale provvedimento mediante la sottoposizione a sequestro dell’immobile di proprietà della società ON Building s.r.l. sito nella via Settembrini del comune di Ugento. 2.2. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un concreto interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni;
occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole all’impugnante. La vicenda oggetto di giudizio si inscrive nell’alveo di una questione che è stata, di recente, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, definita all’udienza del 25 settembre 2025 (ric. Calvarese, RG n. 39936/24), del quale, allo stato, risulta disponibile la sola informazione provvisoria, così formulata: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Anche alla luce della menzionata informazione provvisoria, deve ribadirsi il consolidato princìpio di diritto secondo cui, l’interesse ad impugnare richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve rivestire carattere di effettività e concretezza, traducendosi in un vantaggio pratico e attuale per l’impugnante. Tale interesse, pertanto, sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento impugnato e la conseguente rimozione del pregiudizio che la parte asserisce di aver subito, una situazione immediata più vantaggiosa rispetto a quella esistente e deve persistere sino al momento della decisione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693–01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199–01; 6 Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542–01; Sez. 4, n. 26834 del 26/06/2025, Tosoni, non massimata). 2.3. In applicazione dei richiamati princìpi di diritto, il Tribunale ha dichiarato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, l’inammissibilità del riesame proposto, rilevando il difetto di interesse all’impugnazione. Il Collegio ha, in particolare, evidenziato che, anche in ipotesi di accoglimento della doglianza prospettata, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire la restituzione dell’immobile sottoposto a sequestro, atteso che il bene risulta intestato alla società ON Building srl. Da tale circostanza è discesa, peraltro, la mancata esecuzione del sequestro per equivalente disposto nei confronti dell’RO, con conseguente insussistenza di un’utilità concreta ed attuale ritraibile dall’impugnazione (cfr. pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata). 2.4. Deve essere, in proposito, ricordato che i soggetti legittimati a proporre riesame avverso un decreto di sequestro preventivo sono l’imputato/indagato, la persona alla quale i beni sono stati sequestrati e la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose. Ebbene, l’RO non rientra in nessuna di queste categorie: non è certamente il soggetto a cui le cose sono state sequestrate né il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dal momento che il bene sottoposto a vincolo reale è di proprietà della ON Building s.r.l.; astrattamente possibile sarebbe stata la sua impugnazione, invece, in qualità di indagato nel procedimento in relazione al quale è stata avanzata la richiesta di sequestro preventivo ma, anche sotto tale ottica, occorre coordinare l’art. 322 cod. proc. pen. con i princìpi generali valevoli in materia di impugnazione e, in particolare, con il princìpio dell’interesse all’impugnazione espresso dagli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Sotto tale ultima prospettiva, va tuttavia evidenziato che, nell’istanza di riesame, il ricorrente non ha dedotto un interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo reale, limitandosi ad invocare, in termini meramente assertivi, l’annullamento del sequestro per carenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Una siffatta prospettazione non soddisfa l’onere di allegazione richiesto, tanto più in considerazione della natura del provvedimento adottato, che, nel caso di specie, non risulta finalizzato ad esigenze probatorie bensì a finalità preventive. Ne consegue che non può reputarsi sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del riesame, il mero e astratto interesse alla correttezza teorica della decisione impugnata, privo di qualsivoglia incidenza sulla concreta posizione processuale del soggetto che propone il gravame, come nel caso dell’interesse prospettato 7 dal ricorrente a ottenere un tempestivo scrutinio in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato ed al periculum in mora. Il riesame, pertanto, non era sorretto dall’indicazione di ricadute effettive e attuali che la rimozione del sequestro sarebbe idonea a determinare sulla sua sfera giuridica, risolvendosi, piuttosto, in una richiesta priva di concreta correlazione tra l’esito auspicato e un’utilità giuridicamente apprezzabile con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità del gravame e conseguente manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso in esame. 3. La ritenuta correttezza della declaratoria di inammissibilità del riesame proposto da RI RO rende non scrutinabile in questa sede il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto esclusivamente l’invocata insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. 4. Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza, non dedotta in sede di riesame, con cui si invoca la prescrizione del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. Nel delineare lo statuto del ricorso per cassazione e l’ambito del sindacato esercitabile in materia di misure cautelari reali, questa Corte ha affermato un princìpio che trova applicazione anche nel caso in esame e che va qui ribadito. È stato, infatti, chiarito che la richiesta di riesame, in quanto mezzo di impugnazione, deve essere sorretta da motivi specifici;
ne consegue che la parte che, successivamente, proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale è tenuta a dedurre censure corrispondenti a quelle già formulate in sede di riesame. In difetto, le doglianze non previamente devolute al giudice del riesame devono ritenersi nuove e, pertanto, inammissibili (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752–01). Tale principio si fonda sulla natura devolutiva del riesame e sulla conseguente preclusione alla prospettazione, in sede di legittimità, di questioni non sottoposte al previo scrutinio del giudice cautelare. Il Collegio intende, quindi, dare seguito al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il c.d. effetto devolutivo del riesame deve essere inteso nel senso che il Tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali dai quali possa desumersi la prescrizione del reato, qualora non espressamente dedotti (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508–01; Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, 8 Costagliola, Rv. 282023–01; Sez. 2, n. 485 del 23/11/2023, dep. 2024, Sandulli, non massimata). 5. Deve essere, infine, evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 17 ottobre 2025. Questa Corte ha affermato, con princìpio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 25 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente MA MO EA GR