Art. 2.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.