Articolo 2 della Legge 25 agosto 1940, n. 1304
Articolo 1Articolo 3
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24 settembre 1940
Art. 2.

Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.


Entrata in vigore il 24 settembre 1940