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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5389 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in _____________________ persona del Giudice Dr. FA VI, nella causa civile iscritta Per ___________________ al n° 16466 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
AR PA e RI TA, giusta procura
in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
di questi, in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n° 15 e Il Cancelliere
all'indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo;
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege
presso la sede di questa, in Palermo, Via Mariano STABILE 182;
Resistente
OGGETTO : IM NI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
1 All'udienza dell'11/12/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulla
controversia, essendo quest'ultima devoluta alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 59 L. n° 69/2009.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso di essere stato sino alla data di dispensa dal servizio per infermità, in data 7/12/2022, Assistente Capo
coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
“PAGLIARELLI” di Palermo e di avere ricevuto, in data 10/03/2022, la notifica di una contestazione disciplinare, su segnalazione a firma del proprio Comandante di reparto,
motivata dal fatto che nel corso di una conversazione telefonica intercettata nel corso di un procedimento penale avrebbe censurato l'operato dei superiori gerarchici, seminando
malcontento, dedusse che a seguito di tale segnalazione, il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione penitenziaria della Sicilia aveva nominato il Funzionario Istruttore,
il quale gli comunicava l'avvio del procedimento disciplinare e procedeva alla contestazione degli addebiti.
Aggiungeva che con decreto n° 27/22, il Provveditore Regionale, sulla base della relazione del Funzionario Istruttore, che aveva concluso nel senso di non potersi sostenere la responsabilità dell'incolpato, aveva disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare.
2 Il lamentando di aver contratto a causa dell'avvio del procedimento Pt_1
disciplinare disturbi psichici di natura ansioso depressiva, che avevano determinato la sua inidoneità al servizio e la conseguente dispensa a decorrere dal 7/12/2022 e di avere ricevuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “ disturbo
reattivo situazionale con ansia “, affermava la responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione convenuta, ex art. 2043 Cod.Civ., per la condotta illecita ed il comportamento vessatorio del Comandante di reparto, che aveva avviato un procedimento disciplinare illegittimo, destituito di fondamento e sproporzionato rispetto alla condotta assunta dal e che aveva generato nel ricorrente un grande patema Pt_1
psichico definito dal Dipartimento di salute mentale dell' come reazione Controparte_2
paranoide acuta per un quadro clinico connotato da ideazione egodistonica a contenuto
persecutorio, sintomatologia ansiosa, tensione interna, alterazione del ritmo sonno veglia, con
prescrizione di antipsicotici e benzodiazepine.
Chiedeva, quindi, la condanna del , convenuto in giudizio, al Controparte_1
risarcimento del danno del danno patrimoniale pari alla differenza tra la pensione erogatagli e lo stipendio che avrebbe percepito sino alla data della dispensa, per un importo di Euro 82.600,00, del danno all'integrità psico fisica, in relazione ad un danno biologico del 15%, del danno da invalidità temporanea, nonché del danno morale, per un importo complessivo di Euro 138.305,00 o della somma maggiore o minore, da accertare eventualmente in corso di causa.
Il , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha Controparte_1
eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice
Amministrativo, atteso che i fatti dedotti riguardano la legittimità dell'iniziativa disciplinare e lo svolgimento del relativo procedimento, ossia atti e comportamenti direttamente riconducibili al rapporto di lavoro che sfuggono alla cognizione del G.O..
Ha sostenuto, inoltre, che al limite poteva configurarsi una responsabilità
dell'Amministrazione ex art. 2087 Cod.Civ., di natura contrattuale.
Ha dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda, contestando altresì il quantum risarcitorio.
3 Ha, quindi, concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11/12/2025, previo deposito di note difensive, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, illustrate nel corso della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa erariale, essendo la controversia devoluta al Giudice Amministrativo.
Va, infatti, rilevato che il rapporto di lavoro del personale della polizia penitenziaria
è rimasto in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.l.vo n° 165/01 e per esso sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le pretese patrimoniali relative ad un rapporto di pubblico impiego. (art. 133, comma 1, lett. i c.p.a).
La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. Un. 15/02/2022 n° 4872, ha ribadito il principio secondo cui in relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della
propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, la
soluzione della questione del riparto della giurisdizione è strettamente connessa all'accertamento
della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di
azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene, invece, al
giudice ordinario. Al fine di tale accertamento è necessario considerare i tratti propri dell'elemento
materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata
una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei
confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, oppure se la condotta
lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera
giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego; ne consegue che, ove venga dedotta
la responsabilità contrattuale per violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori, sussiste
la giurisdizione del giudice amministrativo anche con riguardo all'azione per il danno
complementare e differenziale.
Ritiene questo Tribunale che, a prescindere dalla qualificazione attribuita dalla parte all'azione esercitata ed al richiamo contenuto nel ricorso alla responsabilità
4 extracontrattuale ex art. 2043 cod.civ. , nel caso in esame, l'analisi dei fatti posti a fondamento della domanda consenta di affermare che sia stata fatta valere una responsabilità qualificabile come contrattuale.
Si deduce, infatti, quale causa petendi la condotta illecita e il comportamento vessatorio assunto dal Comandante di Reparto Dirigente aggiunto P.P. in servizio, Persona_1
all'epoca dei fatti, presso la Casa Circondariale Palermo-Pagliarelli “ ” , Persona_2
per avere avviato nei confronti dell'odierno attore un procedimento disciplinare illegittimo,
destituito di fondamento e sproporzionato rispetto alla condotta assunta dal Pt_1
Tale comportamento sarebbe consistito nella colpevole superficialità del Comandante di reparto nell'aver avviato il suddetto procedimento disciplinare, in assenza dei presupposti richiesti dalla norma ( art. 4 comma 1 lett. n) del D. Lgs 449/92).
Ciò posto, va rilevato che il potere disciplinare rappresenta uno dei poteri tipici del datore di lavoro, nell'ambito del rapporto sia di pubblico impiego che di lavoro subordinato di tipo privatistico.
Esso è indissolubilmente connesso con il rapporto di lavoro e costituisce esplicazione del potere direttivo e di supremazia gerarchica.
Non vi è dubbio, quindi, che ogni pretesa diretta a far valere il non corretto o distorto esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, debba ricondursi alla c.d. responsabilità
contrattuale.
Nel caso in esame, il ricorrente si duole che il proprio superiore gerarchico abbia inoltrato un rapporto su fatti aventi rilevanza di infrazione disciplinare all'organo competente ad infliggere le sanzioni, come previsto dall'art. 10 D.l.vo n° 449/92,
sussumendo in una fattispecie disciplinare una condotta, a dire del ricorrente, non ascrivibile a questa.
E poiché, sia il rilievo dell'infrazione da parte del superiore gerarchico che l'inoltro del rapporto all'organo competente sono entrambi atti che manifestano la volontà
dell'Amministrazione e rientrano nell'alveo del potere direttivo e di quello disciplinare, la responsabilità per l'asserito non corretto esercizio di tali poteri ha natura contrattuale, con conseguente devoluzione della relativa controversia al Giudice Amministrativo, quale
5 giudice del rapporto di lavoro, competente a conoscere delle conseguenti pretese risarcitorie.
D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare la propria giurisdizione, proprio in un caso riguardante un appartenente alla polizia penitenziaria (
v. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 16/09/2009, n.4970, precisando che “ Il personale
appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria è rimasto in regime di diritto pubblico, in forza
dell'art. 3 comma 1, d.lg. n. 165 del 2001 ed è quindi sottoposto alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo il
quale "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ... le controversie relative ai
rapporti di lavoro di cui all'art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi"
cosicchè la domanda proposta dalla ricorrente rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. perché
concerne un diritto patrimoniale (quale è il diritto al risarcimento dei danni, ancorché non
patrimoniali) conseguente all'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento attinente al
rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria).
Alla luce di ciò, non possono condividersi gli argomenti formulati nelle note difensive di parte ricorrente, atteso che il rilievo dell'infrazione ed il rapporto informativo del superiore gerarchico non sono meri comportamenti materiali ma veri e propri atti giuridici connessi all'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare ed inoltre esplicano i loro effetti soltanto nei confronti degli appartenenti al Corpo e non anche nei confronti della generalità dei cittadini.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la controversia devoluta al Giudice Amministrativo.
La natura e la complessità della questione trattata integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 11/12/2025
6
IL GIUDICE DEL LAVORO
FA VI
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Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in _____________________ persona del Giudice Dr. FA VI, nella causa civile iscritta Per ___________________ al n° 16466 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
AR PA e RI TA, giusta procura
in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
di questi, in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n° 15 e Il Cancelliere
all'indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo;
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege
presso la sede di questa, in Palermo, Via Mariano STABILE 182;
Resistente
OGGETTO : IM NI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
1 All'udienza dell'11/12/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulla
controversia, essendo quest'ultima devoluta alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 59 L. n° 69/2009.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso di essere stato sino alla data di dispensa dal servizio per infermità, in data 7/12/2022, Assistente Capo
coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
“PAGLIARELLI” di Palermo e di avere ricevuto, in data 10/03/2022, la notifica di una contestazione disciplinare, su segnalazione a firma del proprio Comandante di reparto,
motivata dal fatto che nel corso di una conversazione telefonica intercettata nel corso di un procedimento penale avrebbe censurato l'operato dei superiori gerarchici, seminando
malcontento, dedusse che a seguito di tale segnalazione, il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione penitenziaria della Sicilia aveva nominato il Funzionario Istruttore,
il quale gli comunicava l'avvio del procedimento disciplinare e procedeva alla contestazione degli addebiti.
Aggiungeva che con decreto n° 27/22, il Provveditore Regionale, sulla base della relazione del Funzionario Istruttore, che aveva concluso nel senso di non potersi sostenere la responsabilità dell'incolpato, aveva disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare.
2 Il lamentando di aver contratto a causa dell'avvio del procedimento Pt_1
disciplinare disturbi psichici di natura ansioso depressiva, che avevano determinato la sua inidoneità al servizio e la conseguente dispensa a decorrere dal 7/12/2022 e di avere ricevuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “ disturbo
reattivo situazionale con ansia “, affermava la responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione convenuta, ex art. 2043 Cod.Civ., per la condotta illecita ed il comportamento vessatorio del Comandante di reparto, che aveva avviato un procedimento disciplinare illegittimo, destituito di fondamento e sproporzionato rispetto alla condotta assunta dal e che aveva generato nel ricorrente un grande patema Pt_1
psichico definito dal Dipartimento di salute mentale dell' come reazione Controparte_2
paranoide acuta per un quadro clinico connotato da ideazione egodistonica a contenuto
persecutorio, sintomatologia ansiosa, tensione interna, alterazione del ritmo sonno veglia, con
prescrizione di antipsicotici e benzodiazepine.
Chiedeva, quindi, la condanna del , convenuto in giudizio, al Controparte_1
risarcimento del danno del danno patrimoniale pari alla differenza tra la pensione erogatagli e lo stipendio che avrebbe percepito sino alla data della dispensa, per un importo di Euro 82.600,00, del danno all'integrità psico fisica, in relazione ad un danno biologico del 15%, del danno da invalidità temporanea, nonché del danno morale, per un importo complessivo di Euro 138.305,00 o della somma maggiore o minore, da accertare eventualmente in corso di causa.
Il , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha Controparte_1
eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice
Amministrativo, atteso che i fatti dedotti riguardano la legittimità dell'iniziativa disciplinare e lo svolgimento del relativo procedimento, ossia atti e comportamenti direttamente riconducibili al rapporto di lavoro che sfuggono alla cognizione del G.O..
Ha sostenuto, inoltre, che al limite poteva configurarsi una responsabilità
dell'Amministrazione ex art. 2087 Cod.Civ., di natura contrattuale.
Ha dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda, contestando altresì il quantum risarcitorio.
3 Ha, quindi, concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11/12/2025, previo deposito di note difensive, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, illustrate nel corso della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa erariale, essendo la controversia devoluta al Giudice Amministrativo.
Va, infatti, rilevato che il rapporto di lavoro del personale della polizia penitenziaria
è rimasto in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.l.vo n° 165/01 e per esso sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le pretese patrimoniali relative ad un rapporto di pubblico impiego. (art. 133, comma 1, lett. i c.p.a).
La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. Un. 15/02/2022 n° 4872, ha ribadito il principio secondo cui in relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della
propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, la
soluzione della questione del riparto della giurisdizione è strettamente connessa all'accertamento
della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di
azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene, invece, al
giudice ordinario. Al fine di tale accertamento è necessario considerare i tratti propri dell'elemento
materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata
una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei
confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, oppure se la condotta
lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera
giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego; ne consegue che, ove venga dedotta
la responsabilità contrattuale per violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori, sussiste
la giurisdizione del giudice amministrativo anche con riguardo all'azione per il danno
complementare e differenziale.
Ritiene questo Tribunale che, a prescindere dalla qualificazione attribuita dalla parte all'azione esercitata ed al richiamo contenuto nel ricorso alla responsabilità
4 extracontrattuale ex art. 2043 cod.civ. , nel caso in esame, l'analisi dei fatti posti a fondamento della domanda consenta di affermare che sia stata fatta valere una responsabilità qualificabile come contrattuale.
Si deduce, infatti, quale causa petendi la condotta illecita e il comportamento vessatorio assunto dal Comandante di Reparto Dirigente aggiunto P.P. in servizio, Persona_1
all'epoca dei fatti, presso la Casa Circondariale Palermo-Pagliarelli “ ” , Persona_2
per avere avviato nei confronti dell'odierno attore un procedimento disciplinare illegittimo,
destituito di fondamento e sproporzionato rispetto alla condotta assunta dal Pt_1
Tale comportamento sarebbe consistito nella colpevole superficialità del Comandante di reparto nell'aver avviato il suddetto procedimento disciplinare, in assenza dei presupposti richiesti dalla norma ( art. 4 comma 1 lett. n) del D. Lgs 449/92).
Ciò posto, va rilevato che il potere disciplinare rappresenta uno dei poteri tipici del datore di lavoro, nell'ambito del rapporto sia di pubblico impiego che di lavoro subordinato di tipo privatistico.
Esso è indissolubilmente connesso con il rapporto di lavoro e costituisce esplicazione del potere direttivo e di supremazia gerarchica.
Non vi è dubbio, quindi, che ogni pretesa diretta a far valere il non corretto o distorto esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, debba ricondursi alla c.d. responsabilità
contrattuale.
Nel caso in esame, il ricorrente si duole che il proprio superiore gerarchico abbia inoltrato un rapporto su fatti aventi rilevanza di infrazione disciplinare all'organo competente ad infliggere le sanzioni, come previsto dall'art. 10 D.l.vo n° 449/92,
sussumendo in una fattispecie disciplinare una condotta, a dire del ricorrente, non ascrivibile a questa.
E poiché, sia il rilievo dell'infrazione da parte del superiore gerarchico che l'inoltro del rapporto all'organo competente sono entrambi atti che manifestano la volontà
dell'Amministrazione e rientrano nell'alveo del potere direttivo e di quello disciplinare, la responsabilità per l'asserito non corretto esercizio di tali poteri ha natura contrattuale, con conseguente devoluzione della relativa controversia al Giudice Amministrativo, quale
5 giudice del rapporto di lavoro, competente a conoscere delle conseguenti pretese risarcitorie.
D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare la propria giurisdizione, proprio in un caso riguardante un appartenente alla polizia penitenziaria (
v. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 16/09/2009, n.4970, precisando che “ Il personale
appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria è rimasto in regime di diritto pubblico, in forza
dell'art. 3 comma 1, d.lg. n. 165 del 2001 ed è quindi sottoposto alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo il
quale "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ... le controversie relative ai
rapporti di lavoro di cui all'art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi"
cosicchè la domanda proposta dalla ricorrente rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. perché
concerne un diritto patrimoniale (quale è il diritto al risarcimento dei danni, ancorché non
patrimoniali) conseguente all'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento attinente al
rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria).
Alla luce di ciò, non possono condividersi gli argomenti formulati nelle note difensive di parte ricorrente, atteso che il rilievo dell'infrazione ed il rapporto informativo del superiore gerarchico non sono meri comportamenti materiali ma veri e propri atti giuridici connessi all'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare ed inoltre esplicano i loro effetti soltanto nei confronti degli appartenenti al Corpo e non anche nei confronti della generalità dei cittadini.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la controversia devoluta al Giudice Amministrativo.
La natura e la complessità della questione trattata integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 11/12/2025
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