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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1776/2019 R.G., promossa
da
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio Parte_2
dall'Avv. Carmelo Miceli (C.F. ; C.F._1
opponente
contro
(C.F. e P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Milardi;
opposta
Oggetto: Mediazione immobiliare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 22.05.2019,
l'odierna opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 303/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 10.04.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagina 1 di 14 pagamento della somma di euro 26.243,75, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo, spese e competenze del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione la società deduceva: 1) la mancanza di Pt_1
accordo tra le parti in relazione alla visita dell'immobile effettuata in data 15.01.2017,
posto che la “scheda di visita” dell'immobile non era stata compilata, né sottoscritta dal legale rappresentate p.t. della società opponente, sig. 2) che la Parte_2
società opposta, ponendo in essere una serie di comportamenti scorretti, volti a trarre in inganno e/o in errore l'opponente, lo aveva indotto a sottoscrivere la “scheda di visita”; 3) l'inesistenza di un'attività di mediazione tale da giustificare la pretesa creditoria dell'opposta, avendo quest'ultima celato la propria terzietà, presentandosi quale mandataria della “Corporate Solutions”, società referente per la vendita dell'immobile di proprietà di Unicredit spa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.09.2019, si costituiva in giudizio la contestando nel merito le deduzioni Controparte_2
avversarie e chiedendo la verificazione della scrittura privata disconosciuta, comunque,
ratificata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale.
Con ordinanza del 23.07.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione spiegata dall'ingiunto è solo parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
2.1. La ha agito in giudizio, in via monitoria, per Controparte_2
ottenere il pagamento della provvigione maturata in relazione all'attività di intermediazione immobiliare effettuata, in favore dell'odierna opponente, per l'acquisto dell'immobile sito in Campo Calabro di Reggio Calabria Zona Industriale.
pagina 2 di 14 E' utile premettere che nel rapporto di mediazione, il diritto alla provvigione insorge, soltanto, quando le parti siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, grazie alla cui attività hanno concluso l'affare,
nonché di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione,
soggiacendo ai conseguenti oneri;
ne consegue che la prova di tale conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 11776 del 06/05/2019).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, quindi, quando l'attività di mediazione sia da questi svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà.
È, altrettanto, pacifico che, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività
del mediatore avvantaggiandosene (Cass., sentenza n. 25851/2014). Hanno ancora affermato i giudici di legittimità che “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti
sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente,
utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di
mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale
successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21737 del 22/10/2010) e che il mandato per l'intermediazione immobiliare può essere anche orale e avere origine anche da un contratto di fatto, cioè dall'accettazione tacita pagina 3 di 14 della partecipazione del mediatore durante le trattative per la conclusione dell'affare
(cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 4830/2012).
Per di più, sempre in tema di contratto di mediazione, i giudici di legittimità hanno avuto occasione di statuire che, qualora l'affare sia stato concluso tra persone giuridiche, il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando la "messa in relazione", causalmente rilevante ai sensi degli artt. 1754 e 1755 cod. civ., sia inizialmente intervenuta tra soggetti che, seppur sprovvisti di poteri di legale rappresentanza, abbiano intrapreso e partecipato alle trattative per conto e nell'interesse delle persone giuridiche (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014).
Alla luce di tali principi devono essere esaminati i motivi di opposizione e le risultanze processuali.
2.2. Eccepisce l'opponente che la scheda di visita dell'immobile è stata compilata da figlio del legale rappresentante ( della Persona_1 Parte_2
società acquirente, il quale avrebbe compilato la scheda a nome del padre inserendo i dati anagrafici dello stesso e sottoscrivendola, poi, a nome del genitore.
La circostanza ha trovato conferma nell'istruttoria orale svolta, con conseguente superfluità della verificazione della sottoscrizione apposta alla scrittura privata disconosciuta.
, figlio del legale rappresentante della società acquirente, in Persona_1
sede di esame testimoniale, ha dichiarato “La mattina del sopralluogo - il 15 gennaio
2017 – c'eravamo io, l'arch. , mio padre, il sig. e tale sig. , che Per_2 Pt_3 Per_3 avrebbe dovuto avere le chiavi del locale, ma in realtà non le aveva. Tant'è che siamo riusciti ad accedere solo perché il lucchetto del cancello non era chiuso... ADR: In occasione del primo sopralluogo quando avevamo terminato il giro e stavamo per andare via, eravamo vicino alle macchine e il sig. in presenza dell'arch Pt_3 Per_2
e non di mio padre che stava discutendo più in là, mi chiede di compilare la scheda di
visita con i dati anagrafici di mio padre e poi di mettere una sigla;
e io così ho fatto,
mettendo una sigla velocemente. ADR: Verificando la scheda che mi viene esibita
pagina 4 di 14 (allegata in atti al n. 2 del decreto ingiuntivo) la riconosco e confermo che io compilai
solo la parte con i dati anagrafici di mio padre e apposi la sigla in calce;
la parte centrale con i dati dell'immobile e la dichiarazione di avere avuto in consegna la documentazione dell'immobile era rimasta bianca in quel momento, né io vidi il Pt_3 compilarla. ADR: Ho preso atto del documento così com'è solo quando la
[...]
dicendoci che la Società servizi immobiliari voleva essere pagata, ci ha CP_3 mandato la copia della scheda di visita. Credo che ciò sia avvenuto dopo l'acquisto del capannone”. Il teste ha, altresì, riferito che la società “Corporate Solutions” aveva incaricato un altro soggetto a intervenire alla prima visita dell'immobile: “Confermo che quando parlammo con il dott. in occasione del primo sopralluogo da fare, Pt_4
lui ci disse che sarebbe stato presente qualcuno per suo conto, ma non sapevamo chi si sarebbe presentato. In effetti, qualche il giorno prima del sopralluogo chiamò
qualcuno ai nostri uffici e si presentò, se non sbaglio, come sig. che sarebbe Pt_3 venuto per conto della a farci vedere l'immobile, fissando l'orario Controparte_3
per le 10,00 del giorno in questione”.
La presenza di durante la prima visita dell'immobile trova Persona_1
conferma, tra l'altro, nelle deposizioni rese dei testi e Testimone_1 [...]
; quest'ultima ha pure confermato che è stato il di lei marito, Testimone_2 [...]
a sottoscrivere la scheda di visita dell'immobile: “mio marito (Candito CP_4
Titolo) chiese se dovesse farlo a nome suo o a nome del padre che era l'amministratore
e il sig. gli disse di compilarlo a nome di e di firmarlo anche Pt_3 Parte_2
per lui, cosa che mio marito fece. Fu una situazione piuttosto veloce tant'è che ci
appoggiamo sul cofano di una macchina”.
Il documento disconosciuto non ha l'efficacia di prova legale che gli assegna l'art. 2702 del c.c., mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta.
pagina 5 di 14 2.3. La partecipazione del (legale rappresentante della Pt_3 Controparte_2
al sopralluogo del 15.01.2017 resta, comunque, un fatto non
[...]
contestato.
2.4. Dalla prova testimoniale ha trovato conferma l'ulteriore circostanza dedotta dalla parte opponente e, cioè, che l'“intervento” della società opposta durante la visita del 15.01.2017 è avvenuto su richiesta e per conto della società Corporate Parte_5
incaricata della vendita dell'immobile.
[...]
All'udienza del 26.06.2023 è stato escusso il teste , legale Testimone_3
rappresentante della società da ultimo menzionata, la cui deposizione è apparsa del tutto attendibile e coerente, riscontrando, peraltro, il narrato del teste CP_4
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato: “ho avuto rapporti di lavoro con la Pt_4
nella mia qualità di consulente della MI (gruppo Unicredit), ho Parte_1 avuto l'incarico di provvedere alla vendita di alcuni immobili in Defaut ovvero non considerati più redditizi;
A.D.R.: la promozione della vendita dell'immobile sito in
Campo Calabro, acquistato dalla rientrava nel predetto incarico;
Parte_1
omissis…
A.D.R.: ho accompagnato il presso il capannone;
quest'ultimo non aveva nulla Pt_3
a che vedere con la del gruppo Unicredit;
preciso che per me MI Controparte_5 era il venditore dell'immobile anche se nella fattura esce ancora il nome della Società che poi è fallita;
successivamente, quando si è concretizzato l'interesse della Pt_1 all'acquisto ho offerto alla società del una parte delle commissioni di
[...] Pt_3
consulenza e intermediazione che mi spettavano quale titolare della mia Società di consulenza Corporate Solutions;
A.D.R.: a me aveva dato l'incarico la Controparte_6
nella persona di , che parlava a nome della società venditrice;
A.D.R.: Parte_6
quando ho detto che ho accompagnato il in via amichevole, intendevo dire che lui, Pt_3
che non aveva ancora un incarico ufficiale, si è accompagnato a me, perché costituiva
un fatto notorio la vendita del capannone di Campo Calabro;
pagina 6 di 14 omissis…
A.D.R.: è vero che ho contattato io la società servizi immobiliari del per Pt_3
effettuare il sopralluogo o visita del gennaio 2017;
A.D.R.: io sono stato pagato dall'acquirente ma non ho mai Parte_1
corrisposto una parte della provvigione alla pur avendola offerta, Parte_7 perché quest'ultimo mi ha detto di non essere interessato a percepire da me alcuna commissione avendo altre strade da seguire;
forse, per quello che posso ritenere, il si era inserito nella trattativa, che ha avuto vari momenti storici, attraverso una Pt_3 presenza “personale” della sua società;”.
2.5. Proseguendo nella ricostruzione dei fatti, è lo stesso opponente ad allegare e ribadire nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 che:
- (n.d.r. legale rappresentante Parte_2
della società ) trasmetteva una bozza di proposta di acquisto dell'Immobile a Pt_1
Corporate Solutions, in persona del dottor , indicando come unici Testimone_3
destinatari la Proprietaria (Unicredit Leasing S.p.a.) e il dottor stesso (come Pt_4
risulta sub ns. doc. [2]) e non anche la società immobiliare opposta>;
- <Tuttavia il sig. venuto a conoscenza di tale documento, trasmesso solo al Pt_3
dottor in bozza (si veda all.2), invitava telefonicamente il sig. Pt_4 Parte_2
a recarsi presso il proprio ufficio per discutere della vicenda in oggetto. 7.
[...]
Quest'ultimo, in perfetta buona fede, si recava così presso l'ufficio del sig. che, in Pt_3 quell'occasione, disponendo della bozza di proposta di acquisto dell'Immobile in formato modificabile, si premurava - di chiedere e quindi - di inserire tra i relativi
destinatari anche la integrando il documento al fine Controparte_2 di far specificare che l'Immobile era stato 'visitato [da ] in data 15/01/2017 Pt_1
tramite la (affiliata UFO-RE Agency)'> , sia pure evidenziando Controparte_2 che l'amministratore unico dell'opponente società, il quale ancora non conosceva
l'esistenza ed il contenuto del verbale di visita del 15 gennaio 2017 - da lui non compilato né firmato e di cui verrà a conoscenza il 07/11/2017 -, sottoscriveva la
pagina 7 di 14 proposta (sostanzialmente identica alla prima) ritenendo, sempre in assoluta buona fede, che l'aggiunta per dare atto dell'unica visita accompagnata dalla
[...]
(contattata dal dottor e quindi Controparte_2 Controparte_7
l'inserire quest'ultima, per tale ragione, tra i destinatari della proposta, nulla avrebbe cambiato e soprattutto nulla di non vero si sarebbe dichiarato> e contestando che la proposta d'acquisto possa costituire accettazione per facta concludentia dell'accordo per pagare un'ulteriore, ingiustificata ed illogica provvigione del 5% alla
[...]
in forza della clausola inserita nel verbale di visita del 15 Controparte_2
gennaio 2017 mai compilato né sottoscritto dal legale rappresentante della società>
(dalla citata memoria ex art. 183 c.p.c., n°1).
In effetti è documentalmente provato che: a) la per il tramite del suo Parte_1
rappresentante in data 16.01.2017 (e, dunque, in un momento Parte_2
successivo rispetto alla sottoscrizione disconosciuta della scheda di visita ed antecedente rispetto alla trasmissione della proposta di acquisto), dando seguito alla richiesta della società opposta, ha provveduto ad inviare alla stessa, tramite e-mail, i propri documenti personali (cfr. all. B della memoria ex art. 183, n. 2 di parte opposta);
b) la ha provveduto ad inviare anche alla società opposta la proposta di Parte_1
acquisto del 19.4.2017, nella quale ha espressamente dichiarato di essersi avvalsa della sua attività di intermediazione (“Tale immobile è stato da noi visitato in data
15.01.2017 tramite la (affiliata UFO-RE Agency) con sede in Controparte_2
Reggio Calabria”; c) con e-mail del 24.05.2017, ha poi richiesto alla
[...] conferma dell'invio ufficiale della propria proposta d'acquisto (cfr. Controparte_2
all. C della memoria ex art. 183, n. 2 di parte opposta).
Nel momento in cui la società opponente (che pure avrebbe potuto chiedere spiegazioni ai suoi iniziali interlocutori, dr. Corporate Solutions e/o CP_7 [...]
della società MI del gruppo Unicredit) accetta di integrare la proposta di Pt_6 acquisto specificando che “l'Immobile era stato «visitato [da ] in data Pt_1
15/01/2017 tramite la , chiaramente, accetta la partecipazione Controparte_2
pagina 8 di 14 del mediatore con un atto che esprime, in forma esplicita, sia la conoscenza dell'attività
di interposizione che la volontà di avvalersene.
In applicazione dei principi già esposti e dai quali non vi è ragione di discostarsi deve ritenersi, conseguentemente, che la si sia avvalsa dell'attività di Parte_1
intermediazione immobiliare svolta dalla società opposta.
2.6. L'affidamento invocato non ha rilievo giuridico poiché fondato sulla negligenza.
È bene rammentare che ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, occorre la presenza di artifizi, raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, dunque, sul consenso di quest'ultima (cfr. Cass. 23 giugno 2022, n. 20231; Cass. 23 giugno 2015, n. 12892;
Cass. 23 giugno 2009, n. 14628); tali condotte, comunque, devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (così, ex multis, Cass. 20 gennaio 30505/2023; v. anche Cass. n.
1585/2017). Ed ancora “A norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando
determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una
rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. A produrre l'annullamento del contratto non è quindi sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (cfr. Cass. Civ., ord. 24/09/2021,
n. 25968; Cass. Civ., Sez. IV, 08/05/2018, n. 11009; Cass. Civ., Sez. III, 23/06/2015, n.
12892).
pagina 9 di 14 Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che l'opponente si sia determinato a riconoscere ed accettare, nella proposta di acquisto, la partecipazione del mediatore nella conclusione dell'affare per effetto di artifici, raggiri, reticenza o silenzio posti in essere dal senza considerare che le circostanze fattuali narrate dalla stessa parte Pt_3
opponente escludono che , dapprima contattato al telefono dal Parte_2
legale rappresentante della ed invitato a presentarsi presso Controparte_2 la propria sede, sia stato incolpevolmente “sorpreso”.
La domanda (che, invero, pare avere ad oggetto la scheda di visita disconosciuta) di annullamento del contratto, formulata dall'opponente, è, dunque, infondata.
2.7. Accertata l'assenza di un affidamento tutelabile, non può che riconoscersi il diritto al compenso del mediatore in presenza di un'attività utile per la conclusione dell'affare, restando, come già detto, irrilevante l'assenza di un conferimento espresso dell'incarico (pacifico è il principio di diritto in base al quale: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed
anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente
indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata”, da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 869 del 16/01/2018).
È documentato in giudizio il nesso causale tra la conclusione dell'affare e l'attività di intermediazione svolta dalla idoneo a far sorgere in capo Controparte_2
alla predetta società il diritto a ricevere la provvigione.
Ad abundantiam si aggiunge che il teste ha riferito: “In una Testimone_1
occasione il dott. venne in compagnia del sig. della Ufo RE e mi Pt_4 Pt_3
disse che si appoggiava a lui per le attività da compiere in loco. Di questa circostanza
ho informato MI e la stessa mi ha autorizzato a trattare e considerare regolare la
pagina 10 di 14 presenza dei Foti. Da quel momento in poi il dott. non è più venuto se non Pt_4 un'altra volta;
e comunque i sopralluoghi successivi li ho fatti con la sola presenza di
[…]. Con me presente, il sig. è stato presente ad uno/due sopralluoghi, anzi Pt_3 Pt_3
uno è certo, il secondo non ricordo esattamente. Confermo che il si presentava ai Pt_3 sigg. come l'addetto alla vendita e loro interloquivano con lui come Pt_2
l'incaricato formale per i dettagli della stessa.” (cfr. verbale d'udienza del
28.12.2022).
2.8. Non resta che determinare la misura del compenso spettante all'odierna parte opposta.
Non è utilizzabile la scheda di visita in quanto documento disconosciuto e non vi è
prova che le parti abbiamo pattuito la provvigione del 5% richiesta ed applicata nel procedimento monitorio.
Invoca l'opponente l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in favore della società Corporate Solutions, incaricata dalla società MI, a sua volta incaricata dalla proprietaria a vendere l'immobile, nonché, in subordine, negli scritti difensivi finali, l'applicazione dell'art. 1758 c.c. che prevede “Se l'affare è concluso per
l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione”.
In favore della prospettazione dell'opponente potrebbe deporre la mail del 23 marzo
2018, spedita dalla società Corporate Solutions srl alla in cui il mittente Parte_1 scrive “Buongiorno sig. Le rimetto la fattura con l'importo rivisto alla luce Pt_2 delle recenti telefoniche. Le accludo la mail del 6.10.2017 che trasmisi all'agenzia Ufo per evitare l'applicazione del 5% sul contratto in loro possesso. Dovrò pertanto riconoscere alla stessa agenzia il 50% dell'importo incassato”.
Tuttavia, eventuali accordi intercorsi tra la e la società Corporate Parte_1
Solutions srl non sono opponibili alla società che, per quanto Controparte_2
già ricostruito ed accertato, ha diritto al pagamento della propria provvigione, senza che pagina 11 di 14 possa trovare applicazione, per quanto si andrà ad illustrare, la regola della ripartizione
"pro quota" contenuta nell'art. 1758 cod. civ.
La giurisprudenza ha chiarito che “Il diritto alla divisione della provvigione tra più
mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano
cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi
l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non
potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo
soggettivo, che oggettivo” (ex multis, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 16157 del 08/07/2010 ).
La fattispecie per cui è causa non risulta sussumibile nell'ambito di operatività dell'art. 1758 c.c., non tanto per la dedotta mancata iscrizione (irrilevante ex Cass.
Sentenza n. 5766 del 17/03/2005) al ruolo istituito con legge n. 39 del 1989 della società rappresentata da , quanto per la diversa attività svolta dalla Testimone_3
società Corporate Solutions srl quale descritta nella fattura n. 3 del 23.03.2008 (allegato n. 8 del fascicolo di parte opponente), con oggetto “competenze di nostra spettanza per definizione immobile relativo al contratto n. 264498 del 30.12.2008 stipulato, con intermediazione della nostra agenzia, tra CO leasing E GA RE SRL”
e quale spiegata dal medesimo nel corso dell'esame testimoniale ( “La mia Pt_4
società era stata incaricata della consulenza in funzione della vendita e non si tratta di una vera e propria intermediazione immobiliare;
l'immobile era offerto in vendita al pubblico e la mia attività di consulenza era svolta in favore anche dei potenziali acquirenti;
in teoria la mia attività di consulenza può coesistere con un'attività di intermediazione immobiliare svolta da terzi soggetti;
chi arriva primo nella conclusione dell'affare percepisce un corrispettivo, poi il resto dipende dagli accordi;
l'attività di intermediazione immobiliare ha una sua connotazione specifica rispetto alla consulenza, quale l'analisi del mercato, l'individuazione degli acquirenti e la valutazione delle loro risorse [...]; la mia società Corporate Solution S.r.l. è una
pagina 12 di 14 società di consulenza e di intermediazione finanziaria [..]; io ho partecipato a più di un sopralluogo”).
Esclusa la ripartizione della provvigione corrisposta alla Corporate Solutions srl, in assenza di specifica previsione delle parti, la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice, secondo le fonti di integrazione previste, in ordine successivo, dall'art. 1755, comma 2, c.c. (Cass., sez. 2 -
, Ordinanza n. 11127 del 06/04/2022); in mancanza di prova degli usi normativi, è legittimo ricorrere al criterio subordinato dell'equità.
In ragione della funzione di corrispettività fra prestazioni tracciata dall'art. 1755, comma 1 cod. civ. e dell'attività svolta dalla società creditrice, il Tribunale adìto reputa equo calcolare la provvigione nella misura del 2,5%, con conseguente dimezzamento della provvigione indicata, quale base imponibile, nella fattura prodotta in sede monitoria.
La provvigiona riconosciuta, in via equitativa, ammonta, quindi, ad € 11.875,00; aggiunta l'IVA sulla base imponibile ed applicata la ritenuta d'acconto del 20%, la somma da pagare da parte della società debitrice è pari ad € 12.112,50.
In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e la società deve essere Parte_1 condannata al pagamento dell'importo di € 12.112,50.
3. La riduzione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento legittima la compensazione, per metà, delle spese di lite sostenute dalla parte opposta;
tali spese, per la metà non compensata, si pongono a carico dell'opponente e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del decisum ed in applicazione dei vigenti parametri medi di cui al d.m. n. 55 del 10 marzo 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa pagina 13 di 14 come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
303/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria e condanna la parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di € Controparte_2
12.112,50 (IVA inclusa), oltre interessi a far data dalla scadenza del termine per il pagamento (ex art. 4 del medesimo d.lgs. n. 231/2002);
b) compensa per la metà le spese di lite e condanna l'opponente alla rifusione della restante parte che, in tale ridotta misura, si liquida in complessive € 2.668,00 di cui €
143,00 per esborsi ed € 2.525,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, 6 febbraio 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1776/2019 R.G., promossa
da
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio Parte_2
dall'Avv. Carmelo Miceli (C.F. ; C.F._1
opponente
contro
(C.F. e P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Milardi;
opposta
Oggetto: Mediazione immobiliare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 22.05.2019,
l'odierna opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 303/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 10.04.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagina 1 di 14 pagamento della somma di euro 26.243,75, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo, spese e competenze del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione la società deduceva: 1) la mancanza di Pt_1
accordo tra le parti in relazione alla visita dell'immobile effettuata in data 15.01.2017,
posto che la “scheda di visita” dell'immobile non era stata compilata, né sottoscritta dal legale rappresentate p.t. della società opponente, sig. 2) che la Parte_2
società opposta, ponendo in essere una serie di comportamenti scorretti, volti a trarre in inganno e/o in errore l'opponente, lo aveva indotto a sottoscrivere la “scheda di visita”; 3) l'inesistenza di un'attività di mediazione tale da giustificare la pretesa creditoria dell'opposta, avendo quest'ultima celato la propria terzietà, presentandosi quale mandataria della “Corporate Solutions”, società referente per la vendita dell'immobile di proprietà di Unicredit spa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.09.2019, si costituiva in giudizio la contestando nel merito le deduzioni Controparte_2
avversarie e chiedendo la verificazione della scrittura privata disconosciuta, comunque,
ratificata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale.
Con ordinanza del 23.07.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione spiegata dall'ingiunto è solo parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
2.1. La ha agito in giudizio, in via monitoria, per Controparte_2
ottenere il pagamento della provvigione maturata in relazione all'attività di intermediazione immobiliare effettuata, in favore dell'odierna opponente, per l'acquisto dell'immobile sito in Campo Calabro di Reggio Calabria Zona Industriale.
pagina 2 di 14 E' utile premettere che nel rapporto di mediazione, il diritto alla provvigione insorge, soltanto, quando le parti siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, grazie alla cui attività hanno concluso l'affare,
nonché di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione,
soggiacendo ai conseguenti oneri;
ne consegue che la prova di tale conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 11776 del 06/05/2019).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, quindi, quando l'attività di mediazione sia da questi svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà.
È, altrettanto, pacifico che, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività
del mediatore avvantaggiandosene (Cass., sentenza n. 25851/2014). Hanno ancora affermato i giudici di legittimità che “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti
sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente,
utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di
mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale
successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21737 del 22/10/2010) e che il mandato per l'intermediazione immobiliare può essere anche orale e avere origine anche da un contratto di fatto, cioè dall'accettazione tacita pagina 3 di 14 della partecipazione del mediatore durante le trattative per la conclusione dell'affare
(cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 4830/2012).
Per di più, sempre in tema di contratto di mediazione, i giudici di legittimità hanno avuto occasione di statuire che, qualora l'affare sia stato concluso tra persone giuridiche, il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando la "messa in relazione", causalmente rilevante ai sensi degli artt. 1754 e 1755 cod. civ., sia inizialmente intervenuta tra soggetti che, seppur sprovvisti di poteri di legale rappresentanza, abbiano intrapreso e partecipato alle trattative per conto e nell'interesse delle persone giuridiche (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014).
Alla luce di tali principi devono essere esaminati i motivi di opposizione e le risultanze processuali.
2.2. Eccepisce l'opponente che la scheda di visita dell'immobile è stata compilata da figlio del legale rappresentante ( della Persona_1 Parte_2
società acquirente, il quale avrebbe compilato la scheda a nome del padre inserendo i dati anagrafici dello stesso e sottoscrivendola, poi, a nome del genitore.
La circostanza ha trovato conferma nell'istruttoria orale svolta, con conseguente superfluità della verificazione della sottoscrizione apposta alla scrittura privata disconosciuta.
, figlio del legale rappresentante della società acquirente, in Persona_1
sede di esame testimoniale, ha dichiarato “La mattina del sopralluogo - il 15 gennaio
2017 – c'eravamo io, l'arch. , mio padre, il sig. e tale sig. , che Per_2 Pt_3 Per_3 avrebbe dovuto avere le chiavi del locale, ma in realtà non le aveva. Tant'è che siamo riusciti ad accedere solo perché il lucchetto del cancello non era chiuso... ADR: In occasione del primo sopralluogo quando avevamo terminato il giro e stavamo per andare via, eravamo vicino alle macchine e il sig. in presenza dell'arch Pt_3 Per_2
e non di mio padre che stava discutendo più in là, mi chiede di compilare la scheda di
visita con i dati anagrafici di mio padre e poi di mettere una sigla;
e io così ho fatto,
mettendo una sigla velocemente. ADR: Verificando la scheda che mi viene esibita
pagina 4 di 14 (allegata in atti al n. 2 del decreto ingiuntivo) la riconosco e confermo che io compilai
solo la parte con i dati anagrafici di mio padre e apposi la sigla in calce;
la parte centrale con i dati dell'immobile e la dichiarazione di avere avuto in consegna la documentazione dell'immobile era rimasta bianca in quel momento, né io vidi il Pt_3 compilarla. ADR: Ho preso atto del documento così com'è solo quando la
[...]
dicendoci che la Società servizi immobiliari voleva essere pagata, ci ha CP_3 mandato la copia della scheda di visita. Credo che ciò sia avvenuto dopo l'acquisto del capannone”. Il teste ha, altresì, riferito che la società “Corporate Solutions” aveva incaricato un altro soggetto a intervenire alla prima visita dell'immobile: “Confermo che quando parlammo con il dott. in occasione del primo sopralluogo da fare, Pt_4
lui ci disse che sarebbe stato presente qualcuno per suo conto, ma non sapevamo chi si sarebbe presentato. In effetti, qualche il giorno prima del sopralluogo chiamò
qualcuno ai nostri uffici e si presentò, se non sbaglio, come sig. che sarebbe Pt_3 venuto per conto della a farci vedere l'immobile, fissando l'orario Controparte_3
per le 10,00 del giorno in questione”.
La presenza di durante la prima visita dell'immobile trova Persona_1
conferma, tra l'altro, nelle deposizioni rese dei testi e Testimone_1 [...]
; quest'ultima ha pure confermato che è stato il di lei marito, Testimone_2 [...]
a sottoscrivere la scheda di visita dell'immobile: “mio marito (Candito CP_4
Titolo) chiese se dovesse farlo a nome suo o a nome del padre che era l'amministratore
e il sig. gli disse di compilarlo a nome di e di firmarlo anche Pt_3 Parte_2
per lui, cosa che mio marito fece. Fu una situazione piuttosto veloce tant'è che ci
appoggiamo sul cofano di una macchina”.
Il documento disconosciuto non ha l'efficacia di prova legale che gli assegna l'art. 2702 del c.c., mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta.
pagina 5 di 14 2.3. La partecipazione del (legale rappresentante della Pt_3 Controparte_2
al sopralluogo del 15.01.2017 resta, comunque, un fatto non
[...]
contestato.
2.4. Dalla prova testimoniale ha trovato conferma l'ulteriore circostanza dedotta dalla parte opponente e, cioè, che l'“intervento” della società opposta durante la visita del 15.01.2017 è avvenuto su richiesta e per conto della società Corporate Parte_5
incaricata della vendita dell'immobile.
[...]
All'udienza del 26.06.2023 è stato escusso il teste , legale Testimone_3
rappresentante della società da ultimo menzionata, la cui deposizione è apparsa del tutto attendibile e coerente, riscontrando, peraltro, il narrato del teste CP_4
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato: “ho avuto rapporti di lavoro con la Pt_4
nella mia qualità di consulente della MI (gruppo Unicredit), ho Parte_1 avuto l'incarico di provvedere alla vendita di alcuni immobili in Defaut ovvero non considerati più redditizi;
A.D.R.: la promozione della vendita dell'immobile sito in
Campo Calabro, acquistato dalla rientrava nel predetto incarico;
Parte_1
omissis…
A.D.R.: ho accompagnato il presso il capannone;
quest'ultimo non aveva nulla Pt_3
a che vedere con la del gruppo Unicredit;
preciso che per me MI Controparte_5 era il venditore dell'immobile anche se nella fattura esce ancora il nome della Società che poi è fallita;
successivamente, quando si è concretizzato l'interesse della Pt_1 all'acquisto ho offerto alla società del una parte delle commissioni di
[...] Pt_3
consulenza e intermediazione che mi spettavano quale titolare della mia Società di consulenza Corporate Solutions;
A.D.R.: a me aveva dato l'incarico la Controparte_6
nella persona di , che parlava a nome della società venditrice;
A.D.R.: Parte_6
quando ho detto che ho accompagnato il in via amichevole, intendevo dire che lui, Pt_3
che non aveva ancora un incarico ufficiale, si è accompagnato a me, perché costituiva
un fatto notorio la vendita del capannone di Campo Calabro;
pagina 6 di 14 omissis…
A.D.R.: è vero che ho contattato io la società servizi immobiliari del per Pt_3
effettuare il sopralluogo o visita del gennaio 2017;
A.D.R.: io sono stato pagato dall'acquirente ma non ho mai Parte_1
corrisposto una parte della provvigione alla pur avendola offerta, Parte_7 perché quest'ultimo mi ha detto di non essere interessato a percepire da me alcuna commissione avendo altre strade da seguire;
forse, per quello che posso ritenere, il si era inserito nella trattativa, che ha avuto vari momenti storici, attraverso una Pt_3 presenza “personale” della sua società;”.
2.5. Proseguendo nella ricostruzione dei fatti, è lo stesso opponente ad allegare e ribadire nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 che:
-
della società ) trasmetteva una bozza di proposta di acquisto dell'Immobile a Pt_1
Corporate Solutions, in persona del dottor , indicando come unici Testimone_3
destinatari la Proprietaria (Unicredit Leasing S.p.a.) e il dottor stesso (come Pt_4
risulta sub ns. doc. [2]) e non anche la società immobiliare opposta>;
- <Tuttavia il sig. venuto a conoscenza di tale documento, trasmesso solo al Pt_3
dottor in bozza (si veda all.2), invitava telefonicamente il sig. Pt_4 Parte_2
a recarsi presso il proprio ufficio per discutere della vicenda in oggetto. 7.
[...]
Quest'ultimo, in perfetta buona fede, si recava così presso l'ufficio del sig. che, in Pt_3 quell'occasione, disponendo della bozza di proposta di acquisto dell'Immobile in formato modificabile, si premurava - di chiedere e quindi - di inserire tra i relativi
destinatari anche la integrando il documento al fine Controparte_2 di far specificare che l'Immobile era stato 'visitato [da ] in data 15/01/2017 Pt_1
tramite la (affiliata UFO-RE Agency)'> , sia pure evidenziando Controparte_2 che l'amministratore unico dell'opponente società, il quale ancora non conosceva
l'esistenza ed il contenuto del verbale di visita del 15 gennaio 2017 - da lui non compilato né firmato e di cui verrà a conoscenza il 07/11/2017 -, sottoscriveva la
pagina 7 di 14 proposta (sostanzialmente identica alla prima) ritenendo, sempre in assoluta buona fede, che l'aggiunta per dare atto dell'unica visita accompagnata dalla
[...]
(contattata dal dottor e quindi Controparte_2 Controparte_7
l'inserire quest'ultima, per tale ragione, tra i destinatari della proposta, nulla avrebbe cambiato e soprattutto nulla di non vero si sarebbe dichiarato> e contestando che la proposta d'acquisto possa costituire accettazione per facta concludentia dell'accordo per pagare un'ulteriore, ingiustificata ed illogica provvigione del 5% alla
[...]
in forza della clausola inserita nel verbale di visita del 15 Controparte_2
gennaio 2017 mai compilato né sottoscritto dal legale rappresentante della società>
(dalla citata memoria ex art. 183 c.p.c., n°1).
In effetti è documentalmente provato che: a) la per il tramite del suo Parte_1
rappresentante in data 16.01.2017 (e, dunque, in un momento Parte_2
successivo rispetto alla sottoscrizione disconosciuta della scheda di visita ed antecedente rispetto alla trasmissione della proposta di acquisto), dando seguito alla richiesta della società opposta, ha provveduto ad inviare alla stessa, tramite e-mail, i propri documenti personali (cfr. all. B della memoria ex art. 183, n. 2 di parte opposta);
b) la ha provveduto ad inviare anche alla società opposta la proposta di Parte_1
acquisto del 19.4.2017, nella quale ha espressamente dichiarato di essersi avvalsa della sua attività di intermediazione (“Tale immobile è stato da noi visitato in data
15.01.2017 tramite la (affiliata UFO-RE Agency) con sede in Controparte_2
Reggio Calabria”; c) con e-mail del 24.05.2017, ha poi richiesto alla
[...] conferma dell'invio ufficiale della propria proposta d'acquisto (cfr. Controparte_2
all. C della memoria ex art. 183, n. 2 di parte opposta).
Nel momento in cui la società opponente (che pure avrebbe potuto chiedere spiegazioni ai suoi iniziali interlocutori, dr. Corporate Solutions e/o CP_7 [...]
della società MI del gruppo Unicredit) accetta di integrare la proposta di Pt_6 acquisto specificando che “l'Immobile era stato «visitato [da ] in data Pt_1
15/01/2017 tramite la , chiaramente, accetta la partecipazione Controparte_2
pagina 8 di 14 del mediatore con un atto che esprime, in forma esplicita, sia la conoscenza dell'attività
di interposizione che la volontà di avvalersene.
In applicazione dei principi già esposti e dai quali non vi è ragione di discostarsi deve ritenersi, conseguentemente, che la si sia avvalsa dell'attività di Parte_1
intermediazione immobiliare svolta dalla società opposta.
2.6. L'affidamento invocato non ha rilievo giuridico poiché fondato sulla negligenza.
È bene rammentare che ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, occorre la presenza di artifizi, raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, dunque, sul consenso di quest'ultima (cfr. Cass. 23 giugno 2022, n. 20231; Cass. 23 giugno 2015, n. 12892;
Cass. 23 giugno 2009, n. 14628); tali condotte, comunque, devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (così, ex multis, Cass. 20 gennaio 30505/2023; v. anche Cass. n.
1585/2017). Ed ancora “A norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando
determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una
rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. A produrre l'annullamento del contratto non è quindi sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (cfr. Cass. Civ., ord. 24/09/2021,
n. 25968; Cass. Civ., Sez. IV, 08/05/2018, n. 11009; Cass. Civ., Sez. III, 23/06/2015, n.
12892).
pagina 9 di 14 Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che l'opponente si sia determinato a riconoscere ed accettare, nella proposta di acquisto, la partecipazione del mediatore nella conclusione dell'affare per effetto di artifici, raggiri, reticenza o silenzio posti in essere dal senza considerare che le circostanze fattuali narrate dalla stessa parte Pt_3
opponente escludono che , dapprima contattato al telefono dal Parte_2
legale rappresentante della ed invitato a presentarsi presso Controparte_2 la propria sede, sia stato incolpevolmente “sorpreso”.
La domanda (che, invero, pare avere ad oggetto la scheda di visita disconosciuta) di annullamento del contratto, formulata dall'opponente, è, dunque, infondata.
2.7. Accertata l'assenza di un affidamento tutelabile, non può che riconoscersi il diritto al compenso del mediatore in presenza di un'attività utile per la conclusione dell'affare, restando, come già detto, irrilevante l'assenza di un conferimento espresso dell'incarico (pacifico è il principio di diritto in base al quale: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed
anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente
indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata”, da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 869 del 16/01/2018).
È documentato in giudizio il nesso causale tra la conclusione dell'affare e l'attività di intermediazione svolta dalla idoneo a far sorgere in capo Controparte_2
alla predetta società il diritto a ricevere la provvigione.
Ad abundantiam si aggiunge che il teste ha riferito: “In una Testimone_1
occasione il dott. venne in compagnia del sig. della Ufo RE e mi Pt_4 Pt_3
disse che si appoggiava a lui per le attività da compiere in loco. Di questa circostanza
ho informato MI e la stessa mi ha autorizzato a trattare e considerare regolare la
pagina 10 di 14 presenza dei Foti. Da quel momento in poi il dott. non è più venuto se non Pt_4 un'altra volta;
e comunque i sopralluoghi successivi li ho fatti con la sola presenza di
[…]. Con me presente, il sig. è stato presente ad uno/due sopralluoghi, anzi Pt_3 Pt_3
uno è certo, il secondo non ricordo esattamente. Confermo che il si presentava ai Pt_3 sigg. come l'addetto alla vendita e loro interloquivano con lui come Pt_2
l'incaricato formale per i dettagli della stessa.” (cfr. verbale d'udienza del
28.12.2022).
2.8. Non resta che determinare la misura del compenso spettante all'odierna parte opposta.
Non è utilizzabile la scheda di visita in quanto documento disconosciuto e non vi è
prova che le parti abbiamo pattuito la provvigione del 5% richiesta ed applicata nel procedimento monitorio.
Invoca l'opponente l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in favore della società Corporate Solutions, incaricata dalla società MI, a sua volta incaricata dalla proprietaria a vendere l'immobile, nonché, in subordine, negli scritti difensivi finali, l'applicazione dell'art. 1758 c.c. che prevede “Se l'affare è concluso per
l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione”.
In favore della prospettazione dell'opponente potrebbe deporre la mail del 23 marzo
2018, spedita dalla società Corporate Solutions srl alla in cui il mittente Parte_1 scrive “Buongiorno sig. Le rimetto la fattura con l'importo rivisto alla luce Pt_2 delle recenti telefoniche. Le accludo la mail del 6.10.2017 che trasmisi all'agenzia Ufo per evitare l'applicazione del 5% sul contratto in loro possesso. Dovrò pertanto riconoscere alla stessa agenzia il 50% dell'importo incassato”.
Tuttavia, eventuali accordi intercorsi tra la e la società Corporate Parte_1
Solutions srl non sono opponibili alla società che, per quanto Controparte_2
già ricostruito ed accertato, ha diritto al pagamento della propria provvigione, senza che pagina 11 di 14 possa trovare applicazione, per quanto si andrà ad illustrare, la regola della ripartizione
"pro quota" contenuta nell'art. 1758 cod. civ.
La giurisprudenza ha chiarito che “Il diritto alla divisione della provvigione tra più
mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano
cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi
l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non
potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo
soggettivo, che oggettivo” (ex multis, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 16157 del 08/07/2010 ).
La fattispecie per cui è causa non risulta sussumibile nell'ambito di operatività dell'art. 1758 c.c., non tanto per la dedotta mancata iscrizione (irrilevante ex Cass.
Sentenza n. 5766 del 17/03/2005) al ruolo istituito con legge n. 39 del 1989 della società rappresentata da , quanto per la diversa attività svolta dalla Testimone_3
società Corporate Solutions srl quale descritta nella fattura n. 3 del 23.03.2008 (allegato n. 8 del fascicolo di parte opponente), con oggetto “competenze di nostra spettanza per definizione immobile relativo al contratto n. 264498 del 30.12.2008 stipulato, con intermediazione della nostra agenzia, tra CO leasing E GA RE SRL”
e quale spiegata dal medesimo nel corso dell'esame testimoniale ( “La mia Pt_4
società era stata incaricata della consulenza in funzione della vendita e non si tratta di una vera e propria intermediazione immobiliare;
l'immobile era offerto in vendita al pubblico e la mia attività di consulenza era svolta in favore anche dei potenziali acquirenti;
in teoria la mia attività di consulenza può coesistere con un'attività di intermediazione immobiliare svolta da terzi soggetti;
chi arriva primo nella conclusione dell'affare percepisce un corrispettivo, poi il resto dipende dagli accordi;
l'attività di intermediazione immobiliare ha una sua connotazione specifica rispetto alla consulenza, quale l'analisi del mercato, l'individuazione degli acquirenti e la valutazione delle loro risorse [...]; la mia società Corporate Solution S.r.l. è una
pagina 12 di 14 società di consulenza e di intermediazione finanziaria [..]; io ho partecipato a più di un sopralluogo”).
Esclusa la ripartizione della provvigione corrisposta alla Corporate Solutions srl, in assenza di specifica previsione delle parti, la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice, secondo le fonti di integrazione previste, in ordine successivo, dall'art. 1755, comma 2, c.c. (Cass., sez. 2 -
, Ordinanza n. 11127 del 06/04/2022); in mancanza di prova degli usi normativi, è legittimo ricorrere al criterio subordinato dell'equità.
In ragione della funzione di corrispettività fra prestazioni tracciata dall'art. 1755, comma 1 cod. civ. e dell'attività svolta dalla società creditrice, il Tribunale adìto reputa equo calcolare la provvigione nella misura del 2,5%, con conseguente dimezzamento della provvigione indicata, quale base imponibile, nella fattura prodotta in sede monitoria.
La provvigiona riconosciuta, in via equitativa, ammonta, quindi, ad € 11.875,00; aggiunta l'IVA sulla base imponibile ed applicata la ritenuta d'acconto del 20%, la somma da pagare da parte della società debitrice è pari ad € 12.112,50.
In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e la società deve essere Parte_1 condannata al pagamento dell'importo di € 12.112,50.
3. La riduzione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento legittima la compensazione, per metà, delle spese di lite sostenute dalla parte opposta;
tali spese, per la metà non compensata, si pongono a carico dell'opponente e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del decisum ed in applicazione dei vigenti parametri medi di cui al d.m. n. 55 del 10 marzo 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa pagina 13 di 14 come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
303/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria e condanna la parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di € Controparte_2
12.112,50 (IVA inclusa), oltre interessi a far data dalla scadenza del termine per il pagamento (ex art. 4 del medesimo d.lgs. n. 231/2002);
b) compensa per la metà le spese di lite e condanna l'opponente alla rifusione della restante parte che, in tale ridotta misura, si liquida in complessive € 2.668,00 di cui €
143,00 per esborsi ed € 2.525,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, 6 febbraio 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
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