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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4508/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Carozza presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta alla via Cesare Battisti n. 103
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Regionale p.t della rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti CP_2 CP_3 indicata in atti, dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via
Ferrarecce, P.le Maiorana n.6
RESISTENTE
OGGETTO: Infortunio sul lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente del Comune di Casagiove con mansioni di istruttore amministrativo, esponeva che in data 08.02.2022 aveva subito un infortunio sul lavoro al seguito del quale l' le aveva CP_1 corrisposto una indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo di degenza, ma aveva erroneamente valutato i postumi solo nella misura del 2%.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era concluso con esito negativo, chiedeva al Giudice adito che, previo accertamento medico legale, gli riconoscesse dei postumi invalidanti in misura indennizzabile a titolo di danno biologico, con conseguente condanna dell' convenuto al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese, con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1 Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico-legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**************
Il ricorso risulta infondato e pertanto va rigettato.
E' pacifica nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, trattandosi di infortunio avvenuto nel 2022.
Osserva il giudicante come, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, sono state riscontrate come patologie conseguenti all'infortunio le seguenti: “pregressa frattura composta capitello radiale destro e pregressa frattura del II incisivo laterale superiore sinistro” i cui postumi di carattere permanente sono stati valutati dal consulente in misura pari al 3%.
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico di ufficio appaiono sorrette da rigorosi criteri scientifici e possono senz'altro essere fatte proprie dal giudicante.
Ne consegue che è stata accertata la sussistenza di un danno biologico del 3%.
Orbene, l'art, 13 D. Lgs 38/2000 prevede che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'art. 66 primo comma numero 2, del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 percento ed inferiore al
16 percento è erogato in capitale, dal 16 percento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico…..”
Ai sensi della citata disposizione non sono risarcibili i danni all'integrità psicofisica inferiori al 6%.
Ne consegue che per il danno biologico accertato nella ricorrente non è prevista l'erogazione dell'indennizzo da parte dell' . CP_1
Al riguardo non meritano di essere accolte le contestazioni sollevate dalla difesa della parte istante. Infatti, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla parte ricorrente, procedendo alla relativa valutazione sulla base delle tabelle di riferimento e avuto riguardo a quanto emerso nel corso dell'espletato esame obiettivo, rispondendo, peraltro, in modo adeguato e compiuto, in sede di elaborato peritale, alle controdeduzioni rassegnate dalla difesa attorea.
Non risultano, pertanto, dedotte carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere rigettata.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, per disporre una integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di ctu vengono poste a carico delle parti in solido tra loro e liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4508/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Carozza presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta alla via Cesare Battisti n. 103
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Regionale p.t della rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti CP_2 CP_3 indicata in atti, dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via
Ferrarecce, P.le Maiorana n.6
RESISTENTE
OGGETTO: Infortunio sul lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente del Comune di Casagiove con mansioni di istruttore amministrativo, esponeva che in data 08.02.2022 aveva subito un infortunio sul lavoro al seguito del quale l' le aveva CP_1 corrisposto una indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo di degenza, ma aveva erroneamente valutato i postumi solo nella misura del 2%.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era concluso con esito negativo, chiedeva al Giudice adito che, previo accertamento medico legale, gli riconoscesse dei postumi invalidanti in misura indennizzabile a titolo di danno biologico, con conseguente condanna dell' convenuto al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese, con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1 Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico-legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**************
Il ricorso risulta infondato e pertanto va rigettato.
E' pacifica nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, trattandosi di infortunio avvenuto nel 2022.
Osserva il giudicante come, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, sono state riscontrate come patologie conseguenti all'infortunio le seguenti: “pregressa frattura composta capitello radiale destro e pregressa frattura del II incisivo laterale superiore sinistro” i cui postumi di carattere permanente sono stati valutati dal consulente in misura pari al 3%.
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico di ufficio appaiono sorrette da rigorosi criteri scientifici e possono senz'altro essere fatte proprie dal giudicante.
Ne consegue che è stata accertata la sussistenza di un danno biologico del 3%.
Orbene, l'art, 13 D. Lgs 38/2000 prevede che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'art. 66 primo comma numero 2, del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 percento ed inferiore al
16 percento è erogato in capitale, dal 16 percento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico…..”
Ai sensi della citata disposizione non sono risarcibili i danni all'integrità psicofisica inferiori al 6%.
Ne consegue che per il danno biologico accertato nella ricorrente non è prevista l'erogazione dell'indennizzo da parte dell' . CP_1
Al riguardo non meritano di essere accolte le contestazioni sollevate dalla difesa della parte istante. Infatti, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla parte ricorrente, procedendo alla relativa valutazione sulla base delle tabelle di riferimento e avuto riguardo a quanto emerso nel corso dell'espletato esame obiettivo, rispondendo, peraltro, in modo adeguato e compiuto, in sede di elaborato peritale, alle controdeduzioni rassegnate dalla difesa attorea.
Non risultano, pertanto, dedotte carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere rigettata.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, per disporre una integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di ctu vengono poste a carico delle parti in solido tra loro e liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni