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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
Recano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 17.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2644/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e dif. dall'avv. Vincenzo Casazza, elett.nte dom.to c/o lo studio Parte_1 del difensore alla Piazza del Leone n.2, Napoli;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'Avv. ANNA OLIVA, elett.nte dom.to presso CP_1 il difensore in Via Variante 7/bis, Nola
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della illegittimità del provvedimento CP_ dell' del 21/07/2023 con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze dell'Istituto Scolastico EN De NI di NZ FI, relativamente al periodo dal 12/10/2020 al 28/02/2021 con qualifica di collaboratori scolastici. A sostegno del ricorso ha dedotto l'esistenza, nel caso in esame, di tutti gli indici della subordinazione, chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. CP_ Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e deve essere respinta. Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato presso l'Istituto Scolastico EN De Parte_1
NI di NZ FI per il periodo dal 12/10/2020 al 28/02/2021 osservando un orario di lavoro part time, pari a 6 ore settimanali, lavorando il martedì dalle ore 9.00 alle 15.00, con mansione di collaboratore scolastico, ricevendo le direttive dalla Preside dell'istituto IT MA SA e percependo la retribuzione come da contratto nazionale di categoria. Al riguardo, l' ha dedotto che il disconoscimento di tali rapporti di lavoro subordinato era CP_1 derivato dagli esiti degli accertamenti ispettivi volti a verificare la correttezza e regolarità dell'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati effettuati con il personale amministrativo e con i collaboratori scolastici, relativamente al periodo dal 18/09/2020 al 30/09/2022, compiuti nella giornata del 27/09/2022, presso la sede operativa della società in esame, sita in San Giuseppe Vesuviano alla Via Europa 30/32.
Gli esiti di tali accertamenti risultavano trasfusi nel verbale ispettivo conclusivo n. 2022007276 del CP_ 17.3.2023 prodotto in giudizio dall' unitamente ai verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori. Nel corso di tale accesso era stata poi acquisita una parte della documentazione richiesta dagli ispettori e dal confronto fra le dichiarazioni acquisite, le denunce contributive inviate dalla società a mezzo Flussi Uniemens, il LUL, le comunicazioni obbligatorie UNILAV, le schede di funzionamento e gli elenchi dei discenti negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 era emerso che l' aveva iniziato l'attività con dipendenti in data Parte_2
18/09/2020 ed aveva attivato per l'anno scolastico 2020/2021 le seguenti classi di istruzione: quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 33 alunni;
tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
per l'anno scolastico 2021/2022 le seguenti classi di istruzione: quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 21 alunni;
tre classi (5°A, 5°B e 5°C) per un totale di 105 alunni;
per l'anno scolastico 2022/2023 le seguenti classi di istruzione: quattro classi (dalla 1°A alla 4°a) per un totale di 16 alunni;
o quattro classi (5°A, 5°B, 5°C e 5°D) per un totale di 135 alunni. Nell'anno scolastico 2020/2021 erano state denunciate al Ministero del Lavoro, a mezzo Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV) le seguenti unità: in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 78 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 32 unità lavorative;
in qualità di docenti, n. 22 unità lavorative. Nell'anno scolastico 2021/2022 erano state poi denunciate al , a mezzo Comunicazione Obbligatoria Controparte_2 di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV) le seguenti unità: in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 69 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 47 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 31 unità lavorative. Nell'anno scolastico 2022/2023 erano infine state denunciate al , a mezzo Controparte_2
Comunicazione Obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro (UNILAV)le seguenti unità: in qualità di collaboratori scolastici – bidelli, n. 28 unità lavorative;
in qualità di assistenti amministrativi, n. 10 unità lavorative;
in qualità di docenti n. 24 unità lavorative. Dal mero raffronto di tali dati si evince che il rapporto tra studenti iscritti e personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, era assolutamente sproporzionato. In particolare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il rapporto è di circa 1:1, ossia per ogni alunno iscritto l'Istituto oggetto di accertamento aveva effettuato l'assunzione di una unità lavorativa. Nel verbale ispettivo vengono analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi contabili e documentali, per cui il documento assume un rilevante grado di attendibilità.
Gli ispettori constatata tale sproporzione procedevano poi a raccogliere le dichiarazioni CP_1 spontanee di alcuni lavoratori. Orbene, i soggetti ascoltati si limitavano, nel migliore dei casi, ad affermare di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto partitario in parola per un certo numero di giornate, per un dato numero di ore di lavoro e per una certa retribuzione mensile, ma senza riuscire a fornire in modo chiaro e inequivocabile elementi di riscontro circa l'esatta identificazione dei colleghi di lavoro (nome, cognome, qualifica etc.), il numero delle classi, il numero degli alunni, le attività didattiche svolte all'interno dell'Istituto, la contemporaneità delle attività lavorative svolte, le modalità della ricerca e dell'ottenimento dell'impiego etc. Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008). Ritiene allora il giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
In particolare, deve evidenziarsi che il ricorrente non ha reso dichiarazioni spontanee agli ispettori e nessuno dei soggetti che ha reso dichiarazioni agli Ispettori e che ha dichiarato di aver lavorato nell'anno scolastico 2021/2022 ed all'inizio del successivo a.s.2022 lo ha mai citato come collaboratore scolastico. Ancora più dirimente appare la circostanza che neppure l'amministratrice dell' Controparte_3
, pur elencando i collaboratoti scolastici da ella assunti nei vari anni non abbia
[...] mai menzionato il ricorrente;
analogamente alcuna menzione è stata fatta dalla Preside IT MA SA, benchè il ricorrente nel ricorso l'abbia indicata come colei che le dava le direttive. A fronte di tali elementi, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice si reputa inammissibile per la genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere;
nei capitoli di prova, infatti, con riferimento al soggetto che impartiva le direttive, viene indicato il legale rappresentante (in contrasto con quanto indicato nel corpo del ricorso ove è indicata la Preside IT MA SA) o in maniera assolutamente generica “coloro cui spettava il compito di impartire ordini in base alle rispettive competenze” senza alcuna indicazione nominativa, oltre ad non essere chiarito il contenuto di tali direttive. Manca inoltre qualsiasi riferimento al soggetto che ha proceduto all'assunzione, a chi esercitava attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Nulla è detto sulla misura della retribuzione né la cadenza con la quale essa veniva corrisposta.
Pertanto, la prova testimoniale così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è inammissibile.
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratti di lavoro, prospetti paga), devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi. Da ciò deriva il rigetto della domanda.
La complessità e delicatezza delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande e compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 17/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Lorenza Recano