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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 215 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, decisa dall'udienza del 26.3.2025
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto al viale Magna Grecia52, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mastrocinque, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore,
- APPELLATO –
Oggetto: Rivalutazione contributiva per esposizione amianto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3049/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, dichiarava inammissibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' , volta al riconoscimento del diritto a conseguire la rivalutazione contributiva, ex CP_1
art. 13 comma 8 legge 257/92, per esposizione ad amianto, in relazione all'ulteriore
1 periodo, dal 19.7.1983 al 30.9.1991, alle dipendenze della Controparte_2
presso lo stabilimento di Taranto, in qualità di operaio
[...] Controparte_3
con mansioni di tornitore, oltre ai già riconosciuti periodi dall'1.10.1991 al 31.12.1992 e dall'1.8.2001 al 7.6.2008, e alla conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico,
giusta domanda amministrativa presentata il 5.2.2015.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
All'udienza discussione del 22.1.2025 compariva parte appellante che chiedeva rinvio per produrre la copia notificata all'appellata del ricorso in appello.
L'appellante non provvedeva al deposito del ricorso notificato e all'udienza odierna l'appellante non compariva.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile anche alle controversie di lavoro,
non risultando notificato il ricorso in appello né l'appellato si è costituito.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese.
Taranto, 9.4.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 215 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, decisa dall'udienza del 26.3.2025
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto al viale Magna Grecia52, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mastrocinque, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore,
- APPELLATO –
Oggetto: Rivalutazione contributiva per esposizione amianto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3049/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, dichiarava inammissibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' , volta al riconoscimento del diritto a conseguire la rivalutazione contributiva, ex CP_1
art. 13 comma 8 legge 257/92, per esposizione ad amianto, in relazione all'ulteriore
1 periodo, dal 19.7.1983 al 30.9.1991, alle dipendenze della Controparte_2
presso lo stabilimento di Taranto, in qualità di operaio
[...] Controparte_3
con mansioni di tornitore, oltre ai già riconosciuti periodi dall'1.10.1991 al 31.12.1992 e dall'1.8.2001 al 7.6.2008, e alla conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico,
giusta domanda amministrativa presentata il 5.2.2015.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
All'udienza discussione del 22.1.2025 compariva parte appellante che chiedeva rinvio per produrre la copia notificata all'appellata del ricorso in appello.
L'appellante non provvedeva al deposito del ricorso notificato e all'udienza odierna l'appellante non compariva.
La causa era, quindi, decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla narrativa che precede come si versi, nella specie, nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 348 cpc, pacificamente applicabile anche alle controversie di lavoro,
non risultando notificato il ricorso in appello né l'appellato si è costituito.
L'appello deve dunque essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese.
Taranto, 9.4.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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