Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della conseguente riserva, il giorno 13 gennaio 2025, ha statuto come da presente
SENTENZA
nel procedimento N. 1852/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Sebastiano Schiavone presso il quale elettivamente domicilia in Aversa alla via
Caravaggio n. 64 (il procuratore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere la comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo pec in Reginde)
-appellante-
e
(C.F. )- contumace Controparte_1 P.IVA_1
-appellato-
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 815/2023 pubblicata il 21.02.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2023 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver acclarato il pagamento da parte dell' della prestazione assistenziale CP_1
(ratei di indennità di accompagnamento) reclamata dalla stessa istante in ragione del favorevole esito del procedimento per ATPO, disponeva la compensazione delle spese del grado con la seguente motivazione “Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle
CP_ occupa l ha prodotto in giudizio copia della liquidazione dei ratei arretrati avvenuta nel marzo del 2022, ovvero meno di un mese dopo la notificazione del decreto di omologa. A ciò va aggiunto che l ha comunque provveduto al pagamento anche degli arretrati CP_1
pochissimi giorni dopo la notificazione del ricorso e ben prima della trattazione della causa.
Sussistono pertanto le ragioni per compensare per due terzi le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' liquidate come da dispositivo”. CP_1
L'appellante censurava la pronuncia in merito al governo delle spese adottato dal primo giudice sulla compensazione ad onta della soccombenza dell' ; dall'altro, che il primo CP_1
giudice aveva liquidato le spese in violazione delle vigenti Tariffe.
All'esito della notifica del ricorso, effettuata presso la sede dell' costituito in primo CP_1 grado a mezzo di un funzionario, l non si costituiva nel giudizio di appello, rimanendo CP_1
contumace.
Nelle more del giudizio, infine, era disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e all'esito la causa era riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Il potere di compensare le spese, previsto dall'art. 92 c.p.c. costituisce l'eccezione alla regola principale della soccombenza contenuta nell'art. 91 c.p.c. La norma ha subito una serie di riforme processuali. La data di deposito del ricorso introduttivo è successiva all'ultima riforma legislativa dell'art. 92 c.p.c, modificato dall'art. 13 del DL 12 settembre 2014
n. 132 convertito con modificazioni nella legge 2014/162, sicché la previsione originaria applicabile circoscriveva il potere di compensare le spese restringendolo all'assoluta novità della materia ed al mutamento di giurisprudenza. Tale riforma è stata oggetto dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n.77/2018), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c nel testo modificato dall'art. 13 comma 1, del DL 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 2014/162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche quando concorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La nuova norma, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità, si applica al caso in esame, trattandosi di situazione processuale non ancora esaurita, in base al principio di piena retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale di accoglimento.
Si è tornati, pertanto, alla disciplina prevista dal testo precedente dell'art. 92 c.p.c che identificava nelle gravi ed eccezionali ragioni una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass. 2016/10917).
La questione fondamentale è comprendere se il primo giudice abbia errato o meno nel compensare parzialmente le spese della controversia.
Un nutrito orientamento giurisprudenziale afferma che:” Le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005,
n. 263, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.” (Cassazione n. 26987/2011).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della liquidazione della prestazione da parte dell' a breve distanza dalla notifica CP_1
del decreto di omologa e del pagamento dei ratei arretrati a breve distanza dalla notifica del ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio, quindi, avrebbero dovuto essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti:
“La cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una
o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiarità della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilità delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.” (Cass. civ.,
Ord. 16.06.2023 n. 17256).
Ne consegue che, nel caso in esame, il giudice onde derogare al generale principio della soccombenza (seppure virtuale) avrebbe dovuto adeguatamente motivare in merito alle ragioni della compensazione delle spese.
La motivazione addotta, tuttavia, non può essere ritenuta convincente.
In primo luogo si deve rilevare che nel rito del lavoro la pendenza della lite coincide con la data di deposito del ricorso e non con quella successiva della notificazione dello stesso (cfr.
Cass. civ., sez. I, 9.07.2003 n. 10782), sicchè l'adempimento successivo a tale data interviene in corso di causa e non incide sulle ragioni della parte ricorrente, che risulta perciò virtualmente vittoriosa.
Secondariamente, si osserva che nel caso in esame il pagamento dei ratei arretrati è avvenuto molto tempo dopo la liquidazione della prestazione e dopo la notifica del ricorso proposto proprio per il pagamento di tale prestazione, quando cioè l'appellante aveva già intrapreso l'azione
Quanto alla presunta reciproca soccombenza è appena il caso di rilevare che le ragioni del ricorrente ha trovato pieno riconoscimento, senza alcuna contestazione od eccezione da parte dell' . CP_1
Pertanto, non si ritengono sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione delle spese atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa (e che non sussisteva alcuna soccombenza reciproca rispetto al thema decidendum, specie in ragione della condotta omissiva dell' che non ha provato di avere tempestivamente comunicato il CP_1
provvedimento di liquidazione).
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere disposta la condanna della parte al pagamento delle spese del primo grado del giudizio che si liquidano in ragione del valore della controversia (euro 11.998,15, pari all'importo corrisposto con il cedolino del
3.10.2023) in considerazione dei valori minimi tabellari (in ragione della natura seriale del giudizio, che non implica la definizione di particolari e peculiari questioni), e del mancato espletamento della fase istruttoria. Ciò comporta anche l'accoglimento del secondo motivo di gravame (circa la violazione dei minimi tariffari) e quindi dovrà essere condannato al pagamento dell'importo di euro CP_1
1.824,00 richiesti in ricorso (richiesta cui la Corte è vincolata in ragione del principio della domanda)
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione del valore della controversia (euro 1824,00) e dei parametri per il giudizio di appello nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l tenuto al pagamento in favore di delle spese del primo grado che CP_1 Parte_1 liquida in euro 1824,00 e condanna l al pagamento dell'importo di euro 1424,00 (al CP_1 netto dell'importo liquidato in primo grado) oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali, con distrazione;
2) Condanna l in epigrafe al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione
Così deciso in Napoli il giorno 13 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano