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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del D.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3339/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., elett.te domiciliato in Roma, via Parte_1 dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Caponetti e Luca Caponetti, come Controparte_1 da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5906/2022 pubblicata il 20.6.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2022, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni “piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale in epigrafe, affinché voglia emettere decreto di fissazione dell'udienza di discussione e voler in prosieguo accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis
1 reiectis , di voler tentare la conciliazione della lite, anche formulando una proposta transattiva, a mente del novellato art. 420, I comma c.p.c. ed all'esito, condannare il , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro -tempore, al pagamento della somma di € . 18.213,41 , come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso , a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa , così come indicate e quantificate nel prospetto degli sviluppi dei conteggi delle somme dovute, di cui all a seguente pag. 10 , 11, 12 e 13 del presente atto, oltre agli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo ” . Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari. Salvis Iuribus”.
A fondamento della domanda esponeva di essere recluso ininterrottamente dall'11.3.2010 in vari istituti di pena tra i quali quello di Noto e Augusta, nel quale ultimo era ristretto con fine pena previsto per l'11.8.2024; di aver prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente presso i predetti Istituti, in favore dell'amministrazione penitenziaria, dal mese di luglio 2010 sino al mese di settembre 2017.
Allegava inoltre, di aver svolto mansioni di “Piantone, cat. B”; “Porta vitto, cat. C”; “Scopino, cat.
C”; “Spesino, cat. B”, “Porta pranzi, cat. C ”; “Addetto alla distribuzione pasti, cat. C”, mansioni tutte rientrante tra gli addetti ai servizi vari di Istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici
Esercizi”, nonché la mansione di “Manovale, cat. C” rientrante tra gli addetti edilizia CCNL edilizia aziende industriali.
Lamentava, quindi, che la mercede corrispostagli, per il periodo suindicato, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non era corrispondente alla previsione contrattuale collettiva di riferimento e quindi erogata in violazione dell'art. 36 Cost. che, nel prevedere la retribuzione del lavoratore subordinato proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare allo stesso un'esistenza libera e dignitosa, rinviava, con previsione immediatamente precettiva, alla parte normativo-economica dei CCNL stipulati dalle O.S. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Alla luce di ciò, lamentava differenze retributive pari a € 516,79 per l'anno 2010, € 438,43 per l'anno 2011, € 176,18 per l'anno 2012, € 1.710,59 per l'anno 2013, € 3.397,67 per l'anno 2014, €
2813,11 per l'anno 2015, € 4.438,49 per l'anno 2016 e infine € 4722,15 per il 2017, per una somma complessiva di € 18.213,41.
Il si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Parte_1
Stato, contestando genericamente quanto dedotto in ricorso, ed eccependo la prescrizione
2 quinquennale ex art. 2948 c.c. di ogni e qualsiasi pretesa. In ogni caso, eccepiva l'esistenza di plurimi rapporti di lavoro a termine e, quindi, l'inesistenza di un unico periodo lavorativo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dal , accoglieva integralmente il ricorso, condannando il Parte_1 Parte_1
soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ha proposto appello il , con un unico articolato motivo, lamentando la Parte_1
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale”. Sosteneva l'appellante che il Tribunale aveva errato nell'affermare che il termine di prescrizione non era decorso in costanza di rapporto;
invece, considerato che alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro inizia a decorrere ex novo il termine prescrizionale, il permanere o meno dello stato detentivo doveva considerarsi del tutto irrilevante.
Lamentava, quindi, che, nella specie - in cui “è pacifico … che il rapporto di lavoro è cessato nell'anno 2017” - il primo giudice non aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dall'appellato con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2010 - 2017, ossia oltre il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (avvenuta in data
15.2.2022) o, quantomeno, antecedente il deposito del ricorso (avvenuto in data 27.12.2021).
Chiedeva, quindi, di “annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2010 – 2017”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto in Controparte_1
considerazione dei più recenti arresti giurisprudenziali resi dalla Suprema Corte in materia di lavoro carcerario.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del D.lgs. n. 149/2022, il appellante, nelle note Parte_1
sostitutive di udienza depositate in data 18.3.2025, ha dichiarato di rinunciare all'appello, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale maturato in corso di causa, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Parte appellata, nelle note, si riportava alle proprie difese e, in particolare, alle argomentazioni già formulate sull'infondatezza della eccezione di prescrizione.
2. Il giudizio va dichiarato estinto.
Come premesso, la parte appellante (con note di trattazione scritta del 17.3.2025, depositate il
18.3.2025) ha formalizzato la propria rinuncia agli atti del gravame ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
3 chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.
Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l'appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Cass. n. 8387 del 03/08/1999).
Nel caso di specie, l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia, "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 5250/2018 che menziona Cass. n.
21707/2006 secondo cui : «L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice
- in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi»).
Il Ministero appellante deve essere, pertanto, condannato alla refusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore degli avv. Luca Caponetti e Pietro Caponetti.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche
4 Cass. n. 21586/2018; n. 3128/2008; n. 14936/2000).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio di appello;
- condanna il appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del Parte_1 grado che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 25.3.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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