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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1032 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Luisa Lopez, presso il cui studio, in San Giovanni in Fiore alla via Matteotti n. 54, è elettivamente domiciliato
- ATTORE -
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza F. e L.
Gullo, 34, presso lo studio dell'avv. Carmela Barretta, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Cosenza, Piazza B. Zumbini, presso lo studio dell'avv. Rossella Gabriele, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- ALTRO CONVENUTO -
NONCHÈ
Controparte_3
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 26.5.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni precisate all'udienza di cui all'art. 189 c.p.c.): “L'avv.
Lopez si riporta alle conclusioni rSSegnate nei propri scritti difensivi e chiede che al venga riconosciuta a titolo di danni materiali la somma di euro 16.000,00 Pt_1 pari al finanziamento ottenuto per l'acquisto del veicolo, da lui pagato fino all'estinzione, oltre al risarcimento dei danni fisici per come quantificati dal CTU.
Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.”.
Per la convenuta HD SS.ni PA (conclusioni precisate all'udienza di cui all'art. 189 c.p.c.): “L'avv. Agostini preliminarmente insiste per l'ammissione della prova Contr per testi richiesta dalla ella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc. Precisa comunque le conclusioni riportandosi a quelle rSSegnate nei propri atti e scritti difensivi e chiede in caso di rigetto o accoglimento parziale della domanda dell'attore la restituzione delle somme versate indebitamente dalla compagnia in fase stragiudiziale. Chiede la concessione dei termini di cui all'art.
190 cpc.”.
Per il convenuto (conclusioni precisate all'udienza di cui all'art. Controparte_2
189 cpc): “L'avv. precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti P_ difensivi. Insiste nelle istanze istruttorie regolarmente formulate e non accolte.”.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva il Parte_1 risarcimento dei danni sofferti in occasione e a causa del sinistro verificatosi in data
16.5.2022 alle ore 23:00 circa, quando l'attore - nel percorrere la SS 107 Silana-
Crotonese in direzione Cosenza da San Giovanni in Fiore alla guida dell'autovettura
Fat AN Cross tg GD847VE di sua proprietà, giunto alla progressiva km 62 e precisamente all'uscita della galleria ivi esistente in agro di Spezzano della Sila (fraz.
Camigliatello), veniva urtato – secondo quanto esposto in citazione - dall'autovettura
Fiat LÒ tg CE682SS, di proprietà e condotta da il quale, nel Controparte_2 percorrere la medesima strada in direzione opposta, perdeva il controllo del mezzo condotto a causa dell'eccessiva velocità, così invadendo l'opposta corsia di marcia e provocando all'attore, secondo quanto esposto in citazione, danni fisici e patrimoniali.
2 Venivano, quindi, evocati in giudizio la HD SS.ni PA (quale compagnia SSicuratrice del veicolo di proprietà dell'attore) e il responsabile civile P_
il quale, nel costituirsi in giudizio, chiedeva a sua volta la chiamata in causa
[...] della propria compagnia di SSicurazioni ( ed interponeva Controparte_4 domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore e della compagnia SSicurativa di quest'ultimo per il risarcimento dei danni sofferti in occasione del medesimo sinistro,
a suo avviso da ascrivere a responsabilità esclusiva del Il Gabriele eccepiva, Pt_1 altresì, l'improcedibilità della domanda dell'attore, che esperiva l'invito di negoziazione SSistita obbligatoria solo nei confronti della HD AS.n PA.
Si costituiva in giudizio HD AS.ni PA, eccependo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale “trasversale” interposta nei suoi confronti dal convenuto P_
(per violazione della disciplina di cui agli artt. 106, 167 e 269 c.p.c.), nonché la sua infondatezza nel merito, essendo stato il risarcito ante causam con somma P_ da ritenersi satisfattiva rispetto ai danni effettivamente sofferti. La convenuta chiedeva, altresì, disattendersi la pretesa di indennizzo diretto del proprio SSicurato, ritenendo il sinistro ascrivibile a sua responsabilità esclusiva.
Non si costituiva in giudizio , terza chiamata in causa dal Controparte_4
. P_
Nel corso del giudizio, aveva luogo CTU tecnico/dinamica al fine di ricostruire le modalità dell'incidente e i profili di colpa dei conducenti coinvolti;
veniva, altresì, espletata CTU medico/legale ai fini della quantificazione dei danni causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa.
In data 26.5.2025 la causa era, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (come ratione temporis vigente rispetto alla data di introduzione del giudizio) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulle eccezioni pregiudiziali dei convenuti.
ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda Controparte_2 proposta da , in quanto non preceduta da invito alla negoziazione Parte_1 SSistita rivolto anche nei suoi confronti. L'eccezione è infondata. Ai sensi, infatti, dell'art. 3 del d.l. 132/2014 “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione SSistita”. In presenza di procedura di indennizzo
3 diretto le domande risarcitorie dell'attore devono intendersi rivolte esclusivamente nei confronti della propria compagnia di SSicurazione, mentre la presenza del responsabile civile – che pure è litisconsorte necessario nel relativo giudizio – è necessaria soltanto a fini di accertamento, sicché non può incidere sulla procedibilità il fatto che la negoziazione SSistita si si sia svolta nei confronti della sola compagnia di SSicurazione.
Quanto, invece, alle domande del convenuto nei confronti d HD AS.ni P_
s.p.a., le stesse vanno qualificate come domande riconvenzionali “trasversali”, in quanto rivolte da un convenuto nei confronti di altro soggetto a sua volta già parte del processo. Non dovevano, quindi, essere rispettate le formalità previste per la chiamata in causa del terzo (cfr. CSS. 9441/2022), con conseguente infondatezza delle eccezioni sollevate da HD AS.ni PA.
2. Sull'an debeatur.
In punto di an debeatur, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Appare, anzitutto, pacifico, oltre che non contestato, il fatto storico dell'urto tra il veicolo di proprietà di e quello condotto da Parte_1 Controparte_2 nelle circostanze di tempo e luogo oggetto di citazione. Ciò che è controversa tra le parti è, invece, la dinamica del sinistro, in quanto il deduce che l'impatto si Pt_1 verificava a causa della condotta imprudente del il quale, nel percorrere il P_ medesimo tratto di strada in direzione opposta alla sua, perdeva il controllo del mezzo a causa dell'eccessiva velocità, invadendo l'opposta corsia sulla quale l'attore stava in quel momento transitando. Di contro, secondo la prospettazione del convenuto
, recepita da HD AS.ni PA, il sinistro si verificava perché il P_ Pt_1 invadeva l'opposta corsia di marcia, a seguito di manovra di inversione “ad U” in presenza di doppia striscia continua e in zona pericolosa in quanto in prossimità di galleria.
Il sinistro che coinvolgeva le parti era oggetto di rilievo da parte dei Carabinieri di
San Giovanni in Fiore i quali giungevano sul posto alle ore 23:00 circa, dopo circa trenta minuti dal verificarsi dell'evento. Al momento dell'arrivo dei militari la Fiat
LÒ di proprietà del , che incontestatamente al momento del fatto stava P_ marciando in direzione Cosenza/San Giovanni in Fiore, veniva rinvenuta nella galleria denominata “TSSo” nella corsia opposta di marcia, a circa 50 metri dall'altro veicolo coinvolto, il quale si trovava fuori dalla galleria in corrispondenza della
4 progressiva chilometrica 62 nella corsia di marcia percorsa (San Giovanni in
Fiore/Cosenza). La Fiat DO presentava segni di collisione nella parte frontale e anteriore sinistra, mentre la Fiat AN condotta dal presentava segni di Pt_1 collisione nella sua parte sinistra. Si precisava che la strada interessata dal sinistro era
“a unica carreggiata con due corsie a doppio senso di marcia delimitata da una striscia continua e doppia striscia continua all'interno della galleria, la pavimentazione è asfaltata, le condizioni metereologiche sono serene e il fondo stradale asciuto. La visibilità nonché l'illuminazione erano sufficienti poiché il sinistro è avvenuto in prossimità di una galleria ben illuminata”. Al verbale redatto dai Carabinieri di San Giovanni in Fiore era allegato uno schizzo planimetrico con le varie misure rilevate dai militari, al fine di immortalare lo stato di quiete finale raggiunto dai due mezzi venuti in collisione tra di loro. I mezzi erano, poi, messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto in contemporanea ai Carabinieri di
San Giovanni in Fiore (cfr. verbale allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice).
Al fine di ricostruire nella maniera più obiettiva possibile la dinamica del sinistro – incontestato, come detto, l'urto tra i due mezzi – ha avuto luogo in corso di causa
CTU tecnico/dinamica la quale ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti offerta dal Pt_1
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione in atti, della disamina dei danni riportati dai veicoli coinvolti e degli accertamenti eseguiti in sede di istruttoria tecnica, così ricostruiva le fasi che caratterizzavano l'evolversi del sinistro, indicando come veicolo A la Fiat AN targata GD847VE di proprietà e condotta dal Pt_1
e come veicolo B la Fiat LÒ targata CE682SS di proprietà e condotto da P_
:
[...]
Fase 1: “In questa fase, il conducente del Veicolo B, nel percorrere la SS107 con direzione di marcia Cosenza -> San Giovanni in Fiore, giunto in prossimità dello svincolo per la Fraz. Moccone, procedendo ad una velocità non consona rispetto al limite consentito in quel tratto di strada, avvista un veicolo ivi presente (Fiat Punto targata DZ915GX, di proprietà del Sig. , ferma in panne all'interno Parte_2 dell'area dello svincolo predetto); erroneamente, pensando forse che tale veicolo volesse immettersi nel flusso stradale, inizia una manovra repentina di scarto verso sinistra, nel tentativo di oltrepSSarlo agevolmente”;
5 Fase 2: “Il conducente del Veicolo B, per scansare il veicolo fermo in panne, invade parzialmente la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso opposto, andando così a collidere con la propria parte antero-angolare sinistra contro la parte antero-angolare sinistra del Veicolo A che, nel frattempo, stava percorrendo la stessa SS107 con direzione San Giovanni in Fiore - Cosenza, ed aveva appena oltrepSSato l'uscita della galleria “TSSo”;
Fase 3: “A causa del violento impatto, il Veicolo A subisce una rotazione di circa 43° in senso antiorario ed un arretramento di circa 5,8 m, fino ad arrivare a collidere con la propria parte posteriore angolare destra sul guard-rail presento lungo il ciglio destro della propria carreggiata;
nel frattempo, il Veicolo B inizia una fase di rotazione antioraria di circa 160°, unitamente ad una fase di traslazione che lo porta
a coprire una distanza di circa 128 m dal PPU, lasciando a terra vistose tracce di scarrocciamento (una di 32,4 m ed una di 23,4)”;
Fase 4 “Entrambi i veicoli, oramai privi di qualsivoglia energia cinetica, raggiungono la propria posizione di quiete finale, cristallizzata successivamente dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro;
in particolare, il Veicolo A si pone trasversalmente nella propria corsia di marcia, con la parte anteriore rivolta nel senso di marcia tenuto in precedenza, e con un angolo di inclinazione rispetto alla sua marcia pre-urto di circa 43°. Il Veicolo B, invece, termina il proprio moto all'interno della galleria “TSSo”, a circa 128 m dal punto d'urto iniziale, nell'opposta corsia di marcia rispetto a quella tenuta inizialmente, con la parte anteriore quasi rivolta verso il senso di marcia opposto rispetto a quello tenuto in partenza e con un angolo di inclinazione rispetto alla sua posizione iniziale pre-urto di circa 160°”.
Il CTU, pertanto, così rispondeva al primo quesito a lui sottoposto con l'ordinanza del 26.2.2024 (“previo sopralluogo sul tratto di strada in cui si verificava il sinistro ove ritenuto utile e in ogni caso sulla base della documentazione in atti ricostruisca il CTU la dinamica del sinistro oggetto di causa, indicando con precisione eventuali profili di colpa in capo all'uno o all'altro conducente ovvero ad entrambi”):
“In data 16/05/2022, alle ore 22:30 circa, il Sig. , alla guida Parte_1 del proprio veicolo Fiat AN targato GD847VE, stava percorrendo la SS107
Silana-Crotonese, con direzione di marcia San Giovanni in Fiore -> Cosenza;
giunto all'uscita della galleria denominata “TSSo”, nei pressi dello svincolo per la Fraz.
Moccone del comune di Spezzano della Sila, nel mentre transitava ad una velocità di
6 circa 32 Km/h, veniva investito frontalmente dal veicolo Fiat LÒ targato
CE682SS, di proprietà e condotto dal Sig. che viaggiava nel Controparte_2 senso opposto di marcia, ovvero Cosenza -> San Giovanni in Fiore;
questi, viaggiando ad una velocità di circa 120 Km/h, giunto in prossimità del predetto svincolo, si avvedeva della presenza sulla destra di un veicolo, successivamente identificato come Fiat Punto targata DZ915GX di proprietà della Sig.ra
e condotta, nell'occasione, dal Sig. fermo Parte_3 Parte_2 in panne nell'area dello svincolo per Moccone;
forse avvedutosi tardivamente della presenza di predetto veicolo e pensando che lo stesso stesse per immettersi nel normale flusso stradale, il poneva in essere una manovra repentina di P_ scarto dell'ipotetico ostacolo verso sinistra: così facendo, invadeva parzialmente la corsia opposta di marcia, andando a collidere con la propria parte antero angolare sinistra contro la parte antero angolare sinistra della predetta Fiat AN;
a seguito dell'urto, la Fiat AN subiva una rotazione antioraria ed un contemporaneo arretramento, andando così a collidere con la propria parte posteriore destra sul guard-rail presente a margine della propria corsia di marcia, terminando il proprio moto ponendosi trasversalmente all'interno della corsia precedentemente occupata
e con la parte anteriore rivolta nello stesso senso di marcia in precedenza avuto;
contemporaneamente, il Fiat LÒ proseguiva la propria corsa all'interno della galleria, subendo un lungo scarrocciamento ed una contemporanea rotazione antioraria che lo portava a fermarsi trasversalmente alla corsia di marcia opposta, con la parte anteriore rivolta nella direzione di marcia San Giovanni in Fiore -
>Cosenza ed ad una distanza di circa 128 m dal punto iniziale di impatto. La responsabilità totale del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida negligente tenuta dal Sig. il quale ha contravvenuto ai Controparte_2 seguenti articoli del Cds:
1. Art. 141, commi 1, 2, 3 e 4 – Velocità
2. Art. 146, comma 1 – Violazione della segnaletica stradale
3. Art. 148, commi 1, 2, 10, 11 e 12 - SorpSSo
4. Art. 154, comma 1 – Cambiamento di direzione, o di corsia o altre manovre
Nessuna responsabilità, a parere dello scrivente, è attribuibile in capo al Sig.
, conducente del veicolo Fiat AN, che nello stato di tempo Parte_1
e di luogo stava correttamente percorrendo la SS107 nella propria corsia di marcia ed ad una velocità pienamente rispettosa del limite ivi imposto”.
7 Il CTU ha altresì aggiunto, nel rispondere ad ulteriore specifico quesito postogli che
“La dinamica opposta, ovvero quella che vedrebbe il effettuare una manovra Pt_1 di inversione ad U, risulta tecnicamente incompatibile sia con i danni riscontrati sui veicoli venuti in collisione, sia in termini di evoluzione del sinistro e posizioni finali SSunte dagli stessi mezzi”.
Al di là, quindi, delle motivazioni che portavano il a porre in essere la P_ relativa manovra (quale circostanza che, eventualmente, avrebbe dovuto essere dedotta dal medesimo al fine di giustificare la condotta di guida tenuta), deve ritenersi che il sinistro si verificSSe per sua responsabilità esclusiva, in quanto il conducente della Fiat LÒ, nel percorrere la SS 107 ad una velocità oltrepSSante il limite ivi esistente e non commisurata ai luoghi e all'orario notturno, invadeva parzialmente e in maniera repentina la corsia opposta di marcia, andando a collidere con la propria parte antero-angolare sinistra contro la parte antero-angolare sinistra della Fiat AN condotta dal il quale, anche in ragione della velocità contenuta (32 km/h), Pt_1 nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Le conclusioni in fatto a cui il CTU è giunto - al di là dell'individuazione delle norme del codice della strada violate, che è attività che compete in via esclusiva al giudice - possono certamente recepirsi in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e scientificamente valido e, peraltro, sostanzialmente sovrapponibili agli esiti degli accertamenti tecnici svoltisi in sede penale (cfr. consulenza allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc), sia pure non sfociati in provvedimento di archiviazione in forza dell'opposizione opposta dal Esse non possono P_ essere, in particolare, scalfite dalle risultanze del report del dispositivo satellitare presente a bordo del veicolo del . Proprio tale documento, invero, secondo i P_
CT di parte convenuta, comproverebbe la responsabilità del in ordine al Pt_1 verificarsi del sinistro, in quanto il dispositivo satellitare “registrava un moto caratterizzato da spostamenti minimali a bSSa velocità, in SSenza di accelerazioni, compatibile con uno spostamento trasversale alla SS107 con provenienza dalla SP
(bivio Moccone)”.
Anche sul punto appaiono, tuttavia, valide le controdeduzioni del CTU, il quale faceva rilevare che la Fiat AN al momento dell'urto proveniva dalla galleria, dentro la quale il dispositivo satellitare aveva perso il segnale, tant'è che sullo stesso report
(prodotto come all. 5 dal convenuto è riportata la dicitura “Vogliate per P_ favore notare che non sono disponibili tutte le posizioni GPS nell'intervallo [-20 s,
8 15 s] dell'evento”. La posizione finale della AN riportata nel report non coincide, inoltre, con quella effettiva cristallizzata dai Carabinieri di San Giovanni in Fiore al momento dei loro rilievi e traslando la posizione in quella effettiva (come risultante dal rapporto dei CC di San Giovanni in Fiore) i movimenti della AN, corrispondentemente traslati, confermano la dinamica ricostruita dal consulente del giudice, ossia che la Fiat AN stava provenendo dall'interno della galleria, in direzione San Giovanni in Fiore/Cosenza e che, a seguito dell'urto iniziale, subiva una rotazione sul proprio SSe per poi fermarsi nella posizione di quiete finale cristallizzata nel verbale dei Carabinieri.
Il CTU, inoltre, osservava che se fosse stato vero l'SSunto iniziale - secondo cui la
Fiat AN proveniva dal bivio Moccone e si immetteva sulla S.S.107 compiendo una manovra di inversione ad U – la medesima Fiat AN, per trovarsi nell'unica posizione pre-urto compatibile, ovvero già all'interno della carreggiata con direzione di marcia San Giovanni in Fiore/Cosenza, avrebbe dovuto compiere la manovra in maniera repentina, ovvero con una violenta accelerazione, non evincibile neppure dal report valorizzato dai convenuti.
Non trova riscontro, infine, la tesi secondo cui il sinistro si verificava per un concorso colposo del il quale, pur restando all'interno della propria corsia, non teneva Pt_1 strettamente la destra, tant'è che il sinistro si verificava in prossimità della linea di mezzeria della strada: in tema di circolazione stradale, infatti, l'obbligo di "circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera", previsto dall'art. 143 C.d.S., ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo (cfr. App. Napoli 161/2021;
CSS. Pen. 18802/2019; CSS. pen. 8118/2019).
L'obiettività della ricostruzione dei fatti operata dal CTU SSorbe ogni considerazione sulle prove orali articolate dalle parti convenute e non ammesse, che nulla avrebbero aggiunto a fini istruttori (posto che, incontestatamente, nessuno dei testi indicati direttamente SSisteva all'urto tra i due veicoli).
9 Recependosi, pertanto, le conclusioni del CTU deve ritenersi che il sinistro tra il veicolo di proprietà del e quello di proprietà del sia da ascriversi a Pt_1 P_ responsabilità esclusiva del secondo: ne consegue la fondatezza, in punto di an debeatur, della domanda del e la necessità di rigettare la domanda Pt_1 riconvenzionale del . P_
3. Sul quantum debeatur della domanda di . Parte_1
In punto di quantum debeatur, il ha chiesto condannarsi i convenuti al Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale da lui sofferto in relazione alle lesioni personali riportate, nonché il risarcimento del danno patrimoniale per spese di soccorso stradale e danni al mezzo condotto. L'attore ha chiesto, altresì, condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese di CTP sostenute ante causam.
3.1 Sul danno non patrimoniale.
In punto di danno non patrimoniale, per l'individuazione delle lesioni causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa, ha avuto luogo, per come già esposto in premessa, CTU medico/legale sui quesiti oggetto dell'ordinanza del 26.9.2024.
All'esito di attenta disamina degli atti e documenti di causa e previa visita del periziando, il consulente ha individuato le conseguenze causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa nella “alterazione anatomico funzionale del soma vertebrale di D11, che determina deficit prestativo articolare del tratto vertebrale dorsale all'altezza di D11, senza interessamento del midollo e senza segni di sofferenza neurologica, ma che incidono sulle attività di vita e su quelle lavorative”. Tali lesioni causavano un periodo di inabilità temporanea così determinata:
- 30 gg di ITA, corrispondenti al periodo di immobilizzazione del rachide con riposo a letto;
- 20 gg di ITP al 50%, corrispondenti al periodo necessario al consolidamento della lesione ed alla fase di recupero;
- 30 gg di ITP al 25%, corrispondenti alla convalescenza ed alla ripresa graduale di tutte le attività.
Il trauma causava postumi permanenti stimati dal CTU nella misura del 4%, sulla base delle tabelle delle menomazioni di cui al DM 3.7.2003 che riconduce agli “esiti anatomici di frattura dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra dorsale senza schiacciamento del corpo, a seconda della sede e della alterazione anatomica”, un percentuale di danno biologico uguale o inferiore a 4.
10 Le lesioni predette erano giudicate compatibili non solo con la dinamica del sinistro come descritta dal nell'atto introduttivo, ma anche con l'uso di cinture di Pt_1 sicurezza, essendo evidenti i segni di abrasione dovuti alla trazione ed allo sfregamento della porzione di cintura sulla regione di collo - PAlla sinistra dalle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto. Sarebbe stato, d'altra parte, onere della parte eccipiente il mancato uso delle cinture offrire prova del fatto costitutivo dell'eccezione.
Anche con riferimento alla CTU medico/legale, pertanto, le conclusioni dell'ausiliario possono essere poste a base della decisione, in quanto immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, occorre osservare che, trattandosi di lesioni micropermanenti (in quanto pari al 4%), devono trovare applicazione i criteri di cui all'art. 139 c.d.a..
Applicando, conseguentemente, l'ultimo aggiornamento di cui al D.M. 18.7.2025 e considerandosi l'età del danneggiato al momento del fatto (21 anni), il danno biologico da inabilità permanente va quantificato in euro 4.734,15 (punto base euro
963,40). Ad esso vanno aggiunte le seguenti somme:
- euro 1.685,40 a titolo di ristoro del periodo di ITA;
- euro 561,80 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea al 50%;
- euro 421,35 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea al 25%; per un totale di euro 2.668,55 per danno da inabilità temporanea.
La somma complessiva così ottenuta (euro 7.402,70) è suscettibile di aumento ai sensi del comma 3 dell'art. 139 c.d.a., il quale dispone che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche". La "personalizzazione" della liquidazione è possibile, quindi, solo qualora il caso concreto abbia presentato conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle normalmente SSociabili a lesioni della stessa entità. I parametri tabellari per le lesioni
11 di lieve entità, inoltre, normalmente SSorbono nella liquidazione del danno biologico, salvo rigorosa prova contraria da parte del danneggiato, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (CSS. n. 6444 del 2023; CSS. 25910/2023).
Nel caso specifico, in mancanza di istruttoria, non può riconoscersi alcuna somma a titolo di personalizzazione.
Anche per quanto riguarda il danno morale appare impossibile, alla luce dell'entità delle lesioni e in mancanza di specifica prova, presumere una sofferenza soggettiva oltrepSSante i limiti del normale nella persona del danneggiato.
Il danno non patrimoniale può, quindi, conclusivamente essere stimato nella misura di euro 7.402,70.
Trattandosi di liquidazione fatta all'attualità, rispetto ad essa andranno computati i soli interessi, sulla somma devalutata alla data di illecito e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione fino al soddisfo decorreranno, invece, i soli interessi al tSSo legale.
3.2 Sul danno patrimoniale.
Quanto al danno da spese mediche, quelle documentate in atti (pari ad euro 457,32) sono state ritenute congrue e pertinenti dal CTU rispetto alle lesioni constatate.
Quanto alle spese di soccorso stradale, vi è riscontro di fattura dell'importo di euro
303,05 per il trasporto del mezzo incidentato, non più marciante.
Per quanto concerne i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà, parte attrice ne ha domandato il risarcimento in misura pari a euro 18.500,00, pari al valore commerciale del bene al momento del sinistro. Il fatto che il veicolo abbia riportato danni materiali in occasione dell'urto può dirsi indiscutibilmente provato, anche alla luce dei rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri di San Giovanni in Fiore nell'immediatezza dei fatti. Lo stesso perito della convenuta compagnia di SSicurazione riconosce, inoltre, l'antieconomicità della riparazione, con riferimento al rapporto comparativo tra le spese a tal fine necessarie e il valore commerciale del bene al momento del sinistro, tuttavia stimato dalla convenuta in euro 13.800,00. Non avendo, pertanto, l'attore offerto precisi elementi di prova a sostegno della propria quantificazione del valore commerciale del mezzo di sua proprietà al momento del sinistro, la domanda risarcitoria può trovare accoglimento nei limiti della minore somma di euro 13.800,00, che può dirsi incontestata in giudizio. Non appare pertinente, ai fini della quantificazione del danno, il costo complessivo del
12 finanziamento contratto dall'attore ai fini dell'acquisto del veicolo poi distrutto. E', infatti, pacifico che in presenza di sinistro stradale, il risarcimento spettante al proprietario del veicolo incidentato è rappresentato, sub specie di risarcimento in forma specifica, dal denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni. Se, tuttavia, detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una lucupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante o l'SSicuratore, al risarcimento del danno per equivalente
(CSS. 24718/2013; 2402/1998; 15197/2004; 21012/2010; 259/2013), al cui ambito è estraneo, evidentemente, il modo in cui il danneggiato reperiva le risorse per l'acquisto del veicolo al momento dell'iniziale compravendita.
Non è, infine, accoglibile la domanda di rifusione delle spese di CTP, in mancanza di prova dell'esborso nei termini stabiliti dal codice di rito (cfr. CSS. 21402/2022), giacché solo in allegato alla comparsa conclusionale si rinviene la fattura emessa dal
CTP Lavorato.
Il danno patrimoniale può, in definitiva, essere liquidato in euro 14.560,37 (euro
457,32+euro 303,05+euro 13.800,00). Su detta somma andranno computati - trattandosi di credito non attualizzato - sia la rivalutazione monetaria (dalla data del sinistro per quanto riguarda il mezzo;
dalla data dell'esborso per quanto riguarda le spese di posteggio e le spese mediche), sia gli interessi fino alla data della presente decisione, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo.
Il risarcimento dovuto in favore dell'attore ammonta, pertanto – e conclusivamente – ad euro 7.402,70 oltre interessi fino al soddisfo per danno non patrimoniale ed euro
14.560,37 oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo per danno patrimoniale.
Di tali somme risponderà, in via esclusiva, la HD SS.ni PA, nei cui confronti l'attore ha inteso chiaramente esercitare l'azione diretta di cui all'art. 149 d.lgs. 209/2005.
Benché, infatti, l'azione in questione postuli la partecipazione, quale litisconsorte necessario, del responsabile civile, ciò avviene a fini di opponibilità del relativo accertamento, non di responsabilità solidale del responsabile civile.
Non può prendersi in esame – in quanto evidentemente intempestiva rispetto alle preclusioni stabilite dal codice di rito, essendo stata introdotta solo in sede di
13 precisazione delle conclusioni – la domanda di restituzione delle somme stragiudizialmente versate da HD SS.ni al sul presupposto della P_ responsabilità dell'odierno attore in ordine al verificarsi del sinistro.
4. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite, quantificate sulla base del “decisum” e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio, vengono poste a carico dei convenuti costituiti soccombenti, non sussistendo ragioni per una compensazione anche parziale. A carico di questi ultimi vanno poste, altresì, in via definitiva le spese delle due CTU, come liquidate nei separati decreti emessi in corso di causa, con conseguente diritto per l'attore alla rifusione di quanto versato a titolo di acconto. Le spese sono dichiarate irripetibili nel rapporto tra il e la terza P_ chiamata , non costituitasi in giudizio, mentre per quanto riguarda Controparte_4 il rapporto tra il e HD SS.ni PA (oggetto di “domanda riconvenzionale P_ trasversale”) equa appare la compensazione, avendo la compagnia di SSicurazione del veicolo di proprietà dell'attore fatto propria la dinamica del sinistro prospettata dal convenuto ai fini dell'articolazione delle proprie difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di in ordine al Controparte_2 verificarsi del sinistro oggetto di causa, verificatosi in data 16.5.2022 tra il veicolo di proprietà del medesimo (Fiat LÒ tg CE682SS9 e il veicolo di proprietà P_ di (Fiat AN Cross tg GD 847 VE); Parte_1
2. Per l'effetto, condanna HD AS.ni PA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attore, che si quantifica in euro
7.402,70 oltre interessi fino al soddisfo per danno non patrimoniale ed euro 14.560,37 oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo per danno patrimoniale, per come meglio esplicitato in motivazione in relazione alle singole poste risarcitorie;
3. Rigetta le domande riconvenzionali di;
Controparte_2
4. Condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 560,28 per spese ed euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
14 5. Pone le spese delle due CTU, come liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere all'attore quanto anticipato a tale titolo;
6. Dichiara le spese irripetibili nel rapporto tra il convenuto e il terzo P_ chiamato e compensa nel spese nel rapporto tra il medesimo e HD SS.ni P_ PA;
7. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Cosenza, 26/09/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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