Sentenza 30 giugno 2005
Massime • 1
La mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito, con l'esclusione di ogni equipollente. (Nella specie la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito i quali anzichè procedere all'accertamento dell'avvenuta rituale notifica al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva basato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 220 L. Fall. sulla presunzione di conoscenza fondata sulla circostanza che non risultava provata la mancata notifica).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 769 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 769 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Cristina Maria, nata a Termini Imerese il 14.10.1939; Di Liberto Fiorella, nata a Palermo il 4.11.1974, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 4.4.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4.4.2011 la corte di appello di Palermo preliminari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2005, n. 40816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40816 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/06/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1551
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 24034/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA AU N. IL 11/07/1969;
avverso SENTENZA del 05/03/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentito il P.G. Dott. Meloni Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5.3.2004 la corte d'appello di Messina confermava la sentenza del tribunale della stessa città (in composizione monocratica) in data 4.12.2001, che aveva condannato FA AU alla pena di mesi sei di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 220 R.D. 16.3.1942 n. 267 (omesso deposito delle scritture contabili entro ventiquattro ore dalla notifica della sentenza dichiarativa del fallimento). Avverso la summenzionata sentenza della corte d'appello di Messina, l'FA proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: 1) mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione con riferimento alla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, che sarebbe stata omessa;
2) vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso - assorbente rispetto al secondo motivo - è fondato.
Questa Corte Suprema ha chiarito che la mancata ottemperanza all'ordine del tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro le ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 16 e 220 l. fall.) presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di tale sentenza al fallito, con esclusione di ogni equipollente (Cass. pen. sez. 5^, 14.1.2000, n. 1646; Cass. pen. sez. 5^, 9.6.1999, n. 8749). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non accenna minimamente ad accertamenti svolti in ordine alla rituale notificazione all'imputato della sentenza dichiarativa di fallimento, limitandosi ad affermare apoditticamente che "non risulta non sia stata notificata" la stessa sentenza. Tale carenza di indagine, che si risolve anche in una carenza di motivazione della sentenza impugnata, impone, per il principio sopra enunciato, l'annullamento della stessa sentenza con rinvio alla corte d'appello di Reggio Calabria, la quale dovrà svolgere il predetto accertamento.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 30 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2005