Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2005, n. 40816
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Sentenza 30 giugno 2005

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La mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito, con l'esclusione di ogni equipollente. (Nella specie la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito i quali anzichè procedere all'accertamento dell'avvenuta rituale notifica al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva basato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 220 L. Fall. sulla presunzione di conoscenza fondata sulla circostanza che non risultava provata la mancata notifica).

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  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 769 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 769 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Cristina Maria, nata a Termini Imerese il 14.10.1939; Di Liberto Fiorella, nata a Palermo il 4.11.1974, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 4.4.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4.4.2011 la corte di appello di Palermo preliminari …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2005, n. 40816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40816
Data del deposito : 30 giugno 2005

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