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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2020
Il Presidente del Tribunale, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti, pronuncia sentenza ex art. 281sexies Cod. proc. civ., dando lettura e depositando motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 203 dell'anno 2020 Promosso da:
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. Silvio Capano
- PARTE ATTRICE – contro
) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. Gianni Baldini
- PARTE CONVENUTA –
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Con conclusioni così precisate: CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale di Massa adito, per i motivi innanzi esposti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere: Nel Merito 1) accertare, dichiarare e riconoscere che la CP_2 convenuta ha applicato al conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707) intestato alla Società , tassi non dovuti anche in Controparte_3 considerazione dell'operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dell'addebito sul conto di spese, competenze e commissioni anch'esse non dovute;
2) accertare, dichiarare e riconoscere che la Banca convenuta ha applicato al conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707) intestato alla società in Liquidazione, tassi d'interessi Controparte_3 maggiori di quelli convenuti – ovemai legittimamente pattuiti -, in relazione all'illegittima previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, in relazione all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i c.d. giorni valuta, dei costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, così come in relazione all'illegittima applicazione dello ius variandi a favore dell'Istituto di Credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutesi dalla seppur mai correttamente CP_2 e legittimamente convenute e pattuite;
3) conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che le somme percepite dalla Banca convenuta in ordine al conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. pagina 1 di 8 4520002707), intestato alla società , Controparte_3 così come risultanti dagli estratti conto della stessa, sono illegittime ed apparenti e non reali in CP_2 quanto risultanti erronee da altrettante illegittime operazioni bancarie;
4) accertare, dichiarare e riconoscere, quindi, che la Banca convenuta: ha ignorato e violato gli artt. 1283, 1284, 1815, art. 1366 e 1375 c.c., ha applicato l'anatocismo capitalizzando gli interessi a debito con cadenza trimestrale, ha applicato tassi ultralegali mai pattuiti e mai specificamente approvati dalla;
ha applicato CP_4 al conto corrente condizioni non verificabili e non comprensibili da parte della violando la CP_4 buona fede contrattuale ed abusando della propria posizione dominante;
ha violato il D. Lgs. n. 385/93; ha ignorato gli artt. 117, 118, 119 T.U.B. non comunicando per iscritto le variazioni intervenute, ed applicando sempre condizioni peggiorative nei confronti della società ; ha CP_4 violato la Legge n. 154/92 ignorando perlomeno l'art. 2 e 4 non indicando chiaramente le reali condizioni applicate al conto corrente e le effettive ricadute in termini di costo reale del denaro;
5) accertare, dichiarare e riconoscere che il saldo in ordine al rapporto contestato, come risultante dagli estratti conto bancari alla data di chiusura del conto, era apparente e non reale in quanto risultato di erronee ed illegittime operazioni bancarie, dovendo lo stesso essere rideterminato alla stregua delle previsioni normative in materia via via applicabili ratione temporis e, comunque depurato dei costi non dovuti quali le commissioni di massimo scoperto, le spese, gli interessi per valuta ed ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciutosi dalla in quanto mai convenuti e pattuiti;
CP_2 6) accertare, dichiarare e verificare il ricalcolo nel rispetto delle normative vigenti del conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707), intestato alla società Controparte_3
e, conseguentemente, procedere alla rivisitazione dell'intero rapporto con
[...] conseguente corretta determinazione del saldo finale alla data del 07.09.2009; 7) In ragione del richiesto ricalcolo, accertare e dichiarare che alla data del 07.09.2009 il conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707), recava un saldo positivo a favore della società di €. + CP_4
170.531,63, che al netto delle somme relative all'addebito sul predetto conto corrente ordinario delle operazioni di anticipo relative al conto anticipi n. 413, epurate dell'illegittimo effetto anatocistico (- € 8.013,87), risulta essere pari ad €. + 162.517,76; 8) In esito al legittimo ricalcolo del saldo del conto in contestazione, accertare, dichiarare e riconoscere che il (già Controparte_1 [...]
, già Controparte_5 Controparte_6 [...]
già , in persona del legale Controparte_7 Controparte_7 rappresentante pro tempore, risulta debitrice nei confronti delle parti attrici delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 452000270), nel corso di tutto il rapporto intercorso con la società Controparte_3
e, conseguentemente, previa compensazione delle somme a debito con quelle a credito,
[...] condannare la medesima a pagare/restituire in favore del Dott. , nella CP_2 Parte_3 sua qualità di cessionario del credito, le somme che sono state indebitamente e illegittimamente corrisposte all'Istituto di Credito pari a complessivi €. 162.517,76 (centosessantaduemilacinquecentodiciassette/76) ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori previsti dall'art. 1284, comma IV, c.c.; 9) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: Si chiede ammettersi C.T.U. tecnico-contabile volta a verificare la congruità della somma indicata dalle parti attrici a seguito del corretto ricalcolo determinando l'effettivo dare-avere tra le parti ed il saldo risultante alla data del 07.09.2009 applicando quanto previsto dal codice civile, dalla normativa di settore vigente e dalla documentazione contrattuale se ed in quanto debitamente sottoscritta dalle parti”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Previa ammissione delle prove orali capitolate dalla comparente nella memoria autorizzata ex art. 183 VI n. 2 cpc, salvo che il Tribunale le ritenga inutili considerato che trattasi di circostanze di fatto pagina 2 di 8 che controparte non ha contestato, respingersi comunque ogni avversa domanda, così come avanzata dalla parte attrice, in quanto generica, prescritta, e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, e competenze di causa.”
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_3 ed il Sig. hanno convenuto in giudizio il al fine di sentir Parte_3 Controparte_1 rettificare il saldo del conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707) in ragione della sussistenza di somme illegittimamente addebitate alla correntista da parte della banca. A sostegno della propria pretesa parte attrice ha dedotto: i) che in data 31.12.1992 la
[...] ha sottoscritto con (già Controparte_3 CP_1 Controparte_7
Filiale di Avenza n. 641) il conto corrente di corrispondenza n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707), con la concessione di differenti linee di credito e un conto anticipi fino alla data di estinzione del rapporto avvenuta in data 7.9.2009; ii) che già con raccomandata datata 30 agosto 2016 la società ha contestato alla banca la applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari ed CP_3 ha richiesto la documentazione contrattuale;
iii) che solo a seguito di un procedimento monitorio l'attrice ha ottenuto copia di due contratti di apertura di credito, di cui uno del novembre 2008 e l'altro del giugno 2009; iv) che l'esame della documentazione bancaria ha consentito di accertare l'esistenza di addebiti illegittimi;
v) che in data 07.11.2016 la ha Controparte_8 ceduto i propri crediti relativi al rapporto di conto corrente ordinario n. 09 (già 347726 ed in precedenza n. 4520002707) in favore del cessionario Dott. , comunicando alla Parte_3 banca l'intervenuta cessione;
vi) che nell'ambito dei suddetti rapporti l'istituto di credito ha illegittimamente addebitato alla società correntista interessi non pattuiti in misura ultralegale, nonché interessi, commissioni e spese varie non pattuite;
vii) che la rielaborazione analitica di tutti i rapporti bancari ha determinato alla data di estinzione del conto corrente in esame (07.09.2009) un saldo positivo in favore della correntista pari ad €. 162.517,76. Radicatosi il contraddittorio l'istituto di credito convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento alle rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente la data del 6/9/2006 (ovvero dieci anni decorrenti dalla ricezione da parte dell'istituto di credito dell'unico atto interruttivo della prescrizione, nella specie una raccomandata inviata dalla correntista in data 30.8.2016 e ricevuta dall'istituto di credito in data 6.9.2016). La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e l'assunzione di CTU contabile. All'udienza tenutasi in data odierna le parti hanno proceduto al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed il giudice ha dato lettura del dispositivo.
2. Prima di entrare nel merito delle singole domande dell'attrice, pare opportuno riepilogare brevemente i rapporti contrattuali sottoscritti tra le parti nel corso del lungo rapporto commerciale tra le stesse. In data 31.12.1992 ha sottoscritto con Controparte_3 [...]
(già Filiale di Avenza n. 641) il conto corrente di CP_1 Controparte_7
pagina 3 di 8 corrispondenza n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707), documentato in atti con gli estratti conto (mensili) dall' 1/1/1993 al 7/9/2009, data di estinzione del rapporto. L'analisi dei predetti estratti conto ha evidenziato la mancanza della documentazione relativa ai mesi di dicembre 1993, novembre e dicembre 1995. Sotto il profilo delle produzioni documentali si rileva l'assenza del contratto di apertura del conto corrente. Invero risultano versati in atti esclusivamente quattro contratti di apertura di credito relativi al c/c in questione. I primi due contratti prodotti in giudizio, sottoscritti rispettivamente in data 6/12/2005 ed in data 28/3/2007, non recano alcuna indicazione circa le condizioni economiche regolanti l'apertura di credito;
diversamente, gli altri due contratti in atti, datati rispettivamente 26/11/2008 e 12/6/2009, sono completi di tutte le condizioni applicate dall'istituto di credito. Al momento dell'estinzione avvenuta in data 7/9/2009, il conto presentava saldo zero.
2.1 La convenuta ha dedotto in via preliminare la natura solutoria di tutte le rimesse effettuate nei rapporti di c/c oggetto di causa, eccependone la prescrizione per il periodo anteriore al 6/9/2006 (termine calcolato dalla raccomandata A/R inviata dalla società attrice in data 30.8.2016 e ricevuta dalla convenuta in data 6.9.2016, con effetti interruttivi della prescrizione a decorrere da tale ultima data). L'eccezione è meritevole di accoglimento. Anzitutto si richiama la nota distinzione tra rimesse ripristinatorie - intervenute entro il fido concesso in conto – e rimesse solutorie – intervenute con saldo negativo extra fido o scoperto, perché determinante al fine di stabilire il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione. Essendo in questa materia la decorrenza della prescrizione condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. In tema di prescrizione estintiva la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (Cass. ordinanza n. 9806/2023) che: "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (conformemente a Cass. SS.UU. n. 15895/2019); di conseguenza, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, è sempre onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. SS.UU. n. 24418/2010; Cass. n. 7935/2023; Cass. n. 2660/2019). Occorre dunque verificare se, nella fattispecie, sia stata in primis allegata e poi provata l'esistenza di una o più aperture di credito ed il relativo ammontare, dovendosi in difetto “tutte le rimesse automaticamente reputarsi solutorie” (Cass. n. 12977/2018). Parte attrice ha dedotto la sussistenza di affidamenti di fatto sul c/c di cui si discute (v. deduzioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc depositata da parte attrice). pagina 4 di 8 Il periodo in esame ai fini della prescrizione è ricompreso tra la data di apertura del conto corrente ed il giorno 6.9.2006 (dieci anni antecedenti alla ricezione da parte dell'istituto di credito della raccomandata interruttiva della prescrizione). Nella specie, parte attrice ha dedotto e provato di aver inviato raccomandata A/R datata 30.8.2016, ricevuta dall'istituto di credito in data 6.9.2016, contenente la contestazione degli interessi applicati, nonché dei “tassi, spese e valute e condizioni tutte” riferibili al rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, con dichiarazione dell'intenzione della correntista di rideterminare la partita dare – avere dei differenti rapporti bancari intercorsi con l'istituto di credito convenuto. Tale intimazione rappresenta certamente un atto interruttivo della prescrizione, atteso che contiene l'esplicitazione della volontà della titolare dell'obbligazione pecuniaria di far valere il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito. Il tenore letterale della comunicazione consente inoltre di estendere l'effetto interruttivo del termine prescrizionale a tutte le competenze connesse ai rapporti indicati in oggetto (la parte fa espresso riferimento a tutte le condizioni economiche contenute nei contratti sottoscritti tra le parti). Trattandosi di atto recettizio, il termine decennale di prescrizione per tutte le spese e le competenze addebitate dall'istituto di credito in relazione al rapporto in essere tra le parti, ivi compresa la CMS, deve considerarsi interrotto in data 6.9.2016. L'indagine della prescrizione del diritto deve avere ad oggetto, pertanto il periodo ricompreso tra l'apertura del conto corrente ed il giorno 6.9.2006. A fronte delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, il CTU, al fine di effettuare la verifica dell'eventuale prescrizione di tutte le rimesse di spese e competenze avvenute in epoca anteriore al 6.9.2006 ha assunto tutte le ipotesi che possono ritenersi più favorevoli al cliente, ovvero: i) ha considerato il fido di fatto risultante/desumibile dalla documentazione in atti (estratti conto e Centrale Rischi); ii) ha utilizzato la tecnica di individuazione delle rimesse solutorie in relazione al saldo ricalcolato, ovvero depurato da ogni addebito di interessi, commissioni e spese addebitate dalla banca (indipendentemente dalla loro legittimità o meno); iii) in assenza di valute contrattualizzate, ed ai fini ella rielaborazione del c.d. “saldo disponibile”, ha utilizzato la data valuta, quale data di disponibilità, solo per alcune operazioni di accredito che di norma hanno valuta antecedente alla data contabile (bonifici e giroconti in accredito aventi data valuta anteriore a quella contabile), mentre per le operazioni di versamento ha assunta la data contabile che di norma è sempre anteriore o al più pari alla data valuta;
iv) ai fini della individuazione delle rimesse solutorie ha utilizzato l'eventuale saldo extrafido di fine giornata che, ovviamente, evita il verificarsi di rimesse solutorie infragiornaliere, corrispondendo quindi sostanzialmente al criterio di conteggiare prima gli accrediti degli addebiti (indicato da Cassazione 1994 relativamente alle analoghe analisi in materia di revocatoria fallimentare ex art 67 ante riforma); v) non ha preso in considerazione le rimesse che secondo quesito sono da considerarsi solutorie qualora intervenute su saldo attivo. Ebbene, utilizzando tale metodologia, il CTU, all'esito della propria analisi, è giunto alla conclusione secondo cui “nel periodo anteriore al 6/9/2006, sono intervenute rimesse solutorie che per importo e tempistica fanno considerare irripetibili (in quanto pagamenti per cui è prescritta l'azione di ripetizione) tutte le competenze addebitate (indipendentemente dalla loro legittimità o meno)”.
Pertanto, va dichiarata la prescrizione di ogni pretesa creditoria di somme addebitate oltre dieci anni prima dalla ricezione, da parte dell'istituto di credito, della raccomandata interruttiva della prescrizione, avvenuta il 6.9.2016 (v. doc. 14 parte attrice). pagina 5 di 8 2.2 Con riferimento al rapporto contrattuale di cui di discute, parte attrice ha chiesto la declaratoria di illegittimità dell'applicazione di interessi non pattuiti in misura ultralegale, nonché di interessi, commissioni e spese varie non pattuite. Come anticipato, il rapporto suddetto è documentato in atti con gli estratti conto che coprono il periodo dall' 1/1/1993 al 7/9/2009 (data di estinzione del rapporto) con le uniche eccezioni dei mesi di dicembre 1993, nonché novembre e dicembre 1995. In atti non è presente il contratto di apertura del conto corrente, ma soltanto quattro contratti di apertura di credito. Per quanto interessa ai fini del decidere, i due contratti di apertura di credito datati rispettivamente 6/12/2005 e 28/3/2007 non recano alcuna indicazione circa le condizioni economiche regolanti l'apertura di credito;
viceversa, gli ulteriori due contratti datati rispettivamente 26/11/2008 e 12/6/2009 sono completi delle condizioni applicate tra le parti. Tenuto conto della documentazione versata in atti, il CTU ha formulato due ipotesi alternative di rideterminazione del saldo finale del conto corrente ordinario per cui è causa: una prima ipotesi assumendo che il primo documento in atti qualificabile come “scheda contrattuale” (a partire dalla quale cessa quindi l'eliminazione degli interessi passivi ultralegali e si ha la rideterminazione degli interessi stessi a tasso sostitutivo BOT), sia il contratto del 25/11/2008; una seconda ipotesi in cui viene considerato qualificabile come “scheda contrattuale”, per gli effetti di cui sopra, anche il documento rappresentato dall'apertura di credito del 6/12/2005. Il documento di apertura di credito del 6.12.2005 non contiene alcun riferimento alle condizioni contrattuali applicate dall'istituto di credito, tuttavia, al suo interno sono riportate le sottoscrizioni delle parti e vengono indicati l'importo accordato e le modalità di utilizzo dello stesso, ovvero tutti gli elementi essenziali del contratto. Per tale ragione il documento in esame può essere considerato quale scheda contrattuale, con la conseguenza per cui, a decorrere dal 6.12.2005, devono essere applicati gli interessi al tasso sostitutivo di cui all'articolo 117, comma 7, lettera a), TUB. A decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 25.11.2008, dovrà invece essere fatta applicazione degli importi convenzionalmente pattuiti tra le parti poiché tale scheda contrattuale contiene l'esplicitazione del tasso debitore entro fido, della cms entro fido e di quella extra fido ecc. Alla luce di quanto espresso, il CTU ha accertato l'illegittima applicazione delle seguenti voci: interessi ultralegali non pattuiti ed addebitati illegittimamente per euro 31.482,30, CMS per euro 9.554,41, spese illegittimamente addebitate per euro 1.901,69 e rettifiche per euro 688,28. L'ammontare degli interessi, commissioni e spese ripetibili risulta quindi complessivamente pari ad euro 43.626,68, dove la componente di tale recupero denominata “rettifiche” è rappresentata dalle spese diverse da quelle trimestrali addebitate sul conto nel periodo dal 6/9/2006 al 25/11/2008. Essendo il saldo del conto alla data di fine analisi del 7/9/2009 pari a zero la rideterminazione del saldo del c/c per cui è causa alla data del 7/9/2009 indica un credito della correntista pari ad euro 43.626,68, ovvero pari al recupero stesso. In tal modo si ottiene il saldo rettificato, pari ad euro 43.626,68 a favore della correntista, la quale ha ceduto tale credito al IG . Parte_3 pagina 6 di 8 L'obbligo di restituzione di una somma di denaro configura un debito di valuta (Cass. civ. Sez. I, 14/04/2004, n. 7066). Se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi (corrispettivi), calcolati dal giorno della domanda giudiziale (Cass. civ. Sez. I Ord., 20/03/2018, n. 6911) oppure dall'atto stragiudiziale avente valore di costituzione in mora, in quanto, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15895 del 2019). Non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato da parte attrice, che riconosce l'applicazione dell'articolo 1284 c.c. anche alle ipotesi di ripetizione dell'indebito nei contratti bancari. Nel caso di ripetizione dell'indebito bancario, difatti, non esiste un “ritardo”, perché l'obbligazione restitutoria, pur derivando da un contratto, sorge soltanto nel corso del processo, allorché viene accertata l'invalidità di una clausola contrattuale ovvero l'illegittimità di un pagamento. Pertanto, non pare corretto parlare di inadempimento, al quale poter correlare l'applicazione sanzionatoria degli interessi di cui alle transazioni commerciali. Infatti, la parti, in sede di stipula del contratto, non avrebbero nemmeno potuto stabilire la misura degli interessi dovuti in relazione ad un'obbligazione che in quel momento non esisteva. A ciò si aggiunga che l'art. 2033 c.c., in caso di buona fede del percipiente, prevede il riconoscimento di interessi decorrenti dal giorno della domanda, da intendersi quali interessi compensativi, ossia volti a remunerare chi agisce in ripetizione per non aver potuto disporre della somma indebitamente ricevuta. Gli interessi commerciali di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., invece, hanno chiaramente natura corrispettiva, ossia sono la necessaria conseguenza della natura fruttifera del denaro. Sul punto vedasi Corte di Cassazione, n. 36595 del 14/12/2022. Ne deriva logicamente che sono così dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Tanto premesso, la domanda articolata dal IG è meritevole di Parte_3 accoglimento per quanto di ragione e nei limiti sopra indicati.
2.3 Parte attrice ha espressamente dedotto che con atto del 7.11.2016 Controparte_3
ha ceduto il credito e le azioni connesse al rapporto bancario di c/c ordinario n. 09
[...]
(già n. 347726, già n. 4520002707). Tale cessione è stata notificata alla banca convenuta con raccomandata A/R datata 5.4.2017 (v. all. b e c fascicolo attrice). Prima dell'introduzione del presente procedimento, dunque, la società correntista aveva ceduto il proprio credito, così come tutte le azioni connesse al rapporto bancario di cui si discute al IG
, con conseguente perdita, da parte della società cedente della Parte_3 legittimazione attiva sostanziale in relazione alla posizione giuridica azionata con il presente procedimento. Per tale motivo le spese legali tra ed CP_1 Controparte_3
pur nell'ambiguità delle espressioni utilizzate da quest'ultima, devono essere compensate.
[...]
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il c.d. criterio del decisum, nell'importo di euro 10.000,00. Tale importo deve essere ridotto della metà, in pagina 7 di 8 ragione della compensazione delle spese di lite tra Controparte_3 e Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore del IG dell'importo di euro 43.626,68, oltre interessi ex Parte_3 art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento in favore del procuratore antistatario, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;
compensa le spese di lite tra e Controparte_3 CP_1
pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...] Controparte_1
Così deciso in Massa, in data 29.7.2025. Il Presidente del Tribunale Giulio Giuntoli
pagina 8 di 8
Il Presidente del Tribunale, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti, pronuncia sentenza ex art. 281sexies Cod. proc. civ., dando lettura e depositando motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 203 dell'anno 2020 Promosso da:
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. Silvio Capano
- PARTE ATTRICE – contro
) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. Gianni Baldini
- PARTE CONVENUTA –
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Con conclusioni così precisate: CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale di Massa adito, per i motivi innanzi esposti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere: Nel Merito 1) accertare, dichiarare e riconoscere che la CP_2 convenuta ha applicato al conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707) intestato alla Società , tassi non dovuti anche in Controparte_3 considerazione dell'operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dell'addebito sul conto di spese, competenze e commissioni anch'esse non dovute;
2) accertare, dichiarare e riconoscere che la Banca convenuta ha applicato al conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707) intestato alla società in Liquidazione, tassi d'interessi Controparte_3 maggiori di quelli convenuti – ovemai legittimamente pattuiti -, in relazione all'illegittima previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, in relazione all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i c.d. giorni valuta, dei costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, così come in relazione all'illegittima applicazione dello ius variandi a favore dell'Istituto di Credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutesi dalla seppur mai correttamente CP_2 e legittimamente convenute e pattuite;
3) conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che le somme percepite dalla Banca convenuta in ordine al conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. pagina 1 di 8 4520002707), intestato alla società , Controparte_3 così come risultanti dagli estratti conto della stessa, sono illegittime ed apparenti e non reali in CP_2 quanto risultanti erronee da altrettante illegittime operazioni bancarie;
4) accertare, dichiarare e riconoscere, quindi, che la Banca convenuta: ha ignorato e violato gli artt. 1283, 1284, 1815, art. 1366 e 1375 c.c., ha applicato l'anatocismo capitalizzando gli interessi a debito con cadenza trimestrale, ha applicato tassi ultralegali mai pattuiti e mai specificamente approvati dalla;
ha applicato CP_4 al conto corrente condizioni non verificabili e non comprensibili da parte della violando la CP_4 buona fede contrattuale ed abusando della propria posizione dominante;
ha violato il D. Lgs. n. 385/93; ha ignorato gli artt. 117, 118, 119 T.U.B. non comunicando per iscritto le variazioni intervenute, ed applicando sempre condizioni peggiorative nei confronti della società ; ha CP_4 violato la Legge n. 154/92 ignorando perlomeno l'art. 2 e 4 non indicando chiaramente le reali condizioni applicate al conto corrente e le effettive ricadute in termini di costo reale del denaro;
5) accertare, dichiarare e riconoscere che il saldo in ordine al rapporto contestato, come risultante dagli estratti conto bancari alla data di chiusura del conto, era apparente e non reale in quanto risultato di erronee ed illegittime operazioni bancarie, dovendo lo stesso essere rideterminato alla stregua delle previsioni normative in materia via via applicabili ratione temporis e, comunque depurato dei costi non dovuti quali le commissioni di massimo scoperto, le spese, gli interessi per valuta ed ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciutosi dalla in quanto mai convenuti e pattuiti;
CP_2 6) accertare, dichiarare e verificare il ricalcolo nel rispetto delle normative vigenti del conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707), intestato alla società Controparte_3
e, conseguentemente, procedere alla rivisitazione dell'intero rapporto con
[...] conseguente corretta determinazione del saldo finale alla data del 07.09.2009; 7) In ragione del richiesto ricalcolo, accertare e dichiarare che alla data del 07.09.2009 il conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707), recava un saldo positivo a favore della società di €. + CP_4
170.531,63, che al netto delle somme relative all'addebito sul predetto conto corrente ordinario delle operazioni di anticipo relative al conto anticipi n. 413, epurate dell'illegittimo effetto anatocistico (- € 8.013,87), risulta essere pari ad €. + 162.517,76; 8) In esito al legittimo ricalcolo del saldo del conto in contestazione, accertare, dichiarare e riconoscere che il (già Controparte_1 [...]
, già Controparte_5 Controparte_6 [...]
già , in persona del legale Controparte_7 Controparte_7 rappresentante pro tempore, risulta debitrice nei confronti delle parti attrici delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 452000270), nel corso di tutto il rapporto intercorso con la società Controparte_3
e, conseguentemente, previa compensazione delle somme a debito con quelle a credito,
[...] condannare la medesima a pagare/restituire in favore del Dott. , nella CP_2 Parte_3 sua qualità di cessionario del credito, le somme che sono state indebitamente e illegittimamente corrisposte all'Istituto di Credito pari a complessivi €. 162.517,76 (centosessantaduemilacinquecentodiciassette/76) ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori previsti dall'art. 1284, comma IV, c.c.; 9) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: Si chiede ammettersi C.T.U. tecnico-contabile volta a verificare la congruità della somma indicata dalle parti attrici a seguito del corretto ricalcolo determinando l'effettivo dare-avere tra le parti ed il saldo risultante alla data del 07.09.2009 applicando quanto previsto dal codice civile, dalla normativa di settore vigente e dalla documentazione contrattuale se ed in quanto debitamente sottoscritta dalle parti”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Previa ammissione delle prove orali capitolate dalla comparente nella memoria autorizzata ex art. 183 VI n. 2 cpc, salvo che il Tribunale le ritenga inutili considerato che trattasi di circostanze di fatto pagina 2 di 8 che controparte non ha contestato, respingersi comunque ogni avversa domanda, così come avanzata dalla parte attrice, in quanto generica, prescritta, e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, e competenze di causa.”
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_3 ed il Sig. hanno convenuto in giudizio il al fine di sentir Parte_3 Controparte_1 rettificare il saldo del conto corrente n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707) in ragione della sussistenza di somme illegittimamente addebitate alla correntista da parte della banca. A sostegno della propria pretesa parte attrice ha dedotto: i) che in data 31.12.1992 la
[...] ha sottoscritto con (già Controparte_3 CP_1 Controparte_7
Filiale di Avenza n. 641) il conto corrente di corrispondenza n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707), con la concessione di differenti linee di credito e un conto anticipi fino alla data di estinzione del rapporto avvenuta in data 7.9.2009; ii) che già con raccomandata datata 30 agosto 2016 la società ha contestato alla banca la applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari ed CP_3 ha richiesto la documentazione contrattuale;
iii) che solo a seguito di un procedimento monitorio l'attrice ha ottenuto copia di due contratti di apertura di credito, di cui uno del novembre 2008 e l'altro del giugno 2009; iv) che l'esame della documentazione bancaria ha consentito di accertare l'esistenza di addebiti illegittimi;
v) che in data 07.11.2016 la ha Controparte_8 ceduto i propri crediti relativi al rapporto di conto corrente ordinario n. 09 (già 347726 ed in precedenza n. 4520002707) in favore del cessionario Dott. , comunicando alla Parte_3 banca l'intervenuta cessione;
vi) che nell'ambito dei suddetti rapporti l'istituto di credito ha illegittimamente addebitato alla società correntista interessi non pattuiti in misura ultralegale, nonché interessi, commissioni e spese varie non pattuite;
vii) che la rielaborazione analitica di tutti i rapporti bancari ha determinato alla data di estinzione del conto corrente in esame (07.09.2009) un saldo positivo in favore della correntista pari ad €. 162.517,76. Radicatosi il contraddittorio l'istituto di credito convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento alle rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente la data del 6/9/2006 (ovvero dieci anni decorrenti dalla ricezione da parte dell'istituto di credito dell'unico atto interruttivo della prescrizione, nella specie una raccomandata inviata dalla correntista in data 30.8.2016 e ricevuta dall'istituto di credito in data 6.9.2016). La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e l'assunzione di CTU contabile. All'udienza tenutasi in data odierna le parti hanno proceduto al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed il giudice ha dato lettura del dispositivo.
2. Prima di entrare nel merito delle singole domande dell'attrice, pare opportuno riepilogare brevemente i rapporti contrattuali sottoscritti tra le parti nel corso del lungo rapporto commerciale tra le stesse. In data 31.12.1992 ha sottoscritto con Controparte_3 [...]
(già Filiale di Avenza n. 641) il conto corrente di CP_1 Controparte_7
pagina 3 di 8 corrispondenza n. 09 (già n. 347726, già n. 4520002707), documentato in atti con gli estratti conto (mensili) dall' 1/1/1993 al 7/9/2009, data di estinzione del rapporto. L'analisi dei predetti estratti conto ha evidenziato la mancanza della documentazione relativa ai mesi di dicembre 1993, novembre e dicembre 1995. Sotto il profilo delle produzioni documentali si rileva l'assenza del contratto di apertura del conto corrente. Invero risultano versati in atti esclusivamente quattro contratti di apertura di credito relativi al c/c in questione. I primi due contratti prodotti in giudizio, sottoscritti rispettivamente in data 6/12/2005 ed in data 28/3/2007, non recano alcuna indicazione circa le condizioni economiche regolanti l'apertura di credito;
diversamente, gli altri due contratti in atti, datati rispettivamente 26/11/2008 e 12/6/2009, sono completi di tutte le condizioni applicate dall'istituto di credito. Al momento dell'estinzione avvenuta in data 7/9/2009, il conto presentava saldo zero.
2.1 La convenuta ha dedotto in via preliminare la natura solutoria di tutte le rimesse effettuate nei rapporti di c/c oggetto di causa, eccependone la prescrizione per il periodo anteriore al 6/9/2006 (termine calcolato dalla raccomandata A/R inviata dalla società attrice in data 30.8.2016 e ricevuta dalla convenuta in data 6.9.2016, con effetti interruttivi della prescrizione a decorrere da tale ultima data). L'eccezione è meritevole di accoglimento. Anzitutto si richiama la nota distinzione tra rimesse ripristinatorie - intervenute entro il fido concesso in conto – e rimesse solutorie – intervenute con saldo negativo extra fido o scoperto, perché determinante al fine di stabilire il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione. Essendo in questa materia la decorrenza della prescrizione condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. In tema di prescrizione estintiva la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (Cass. ordinanza n. 9806/2023) che: "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (conformemente a Cass. SS.UU. n. 15895/2019); di conseguenza, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, è sempre onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. SS.UU. n. 24418/2010; Cass. n. 7935/2023; Cass. n. 2660/2019). Occorre dunque verificare se, nella fattispecie, sia stata in primis allegata e poi provata l'esistenza di una o più aperture di credito ed il relativo ammontare, dovendosi in difetto “tutte le rimesse automaticamente reputarsi solutorie” (Cass. n. 12977/2018). Parte attrice ha dedotto la sussistenza di affidamenti di fatto sul c/c di cui si discute (v. deduzioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc depositata da parte attrice). pagina 4 di 8 Il periodo in esame ai fini della prescrizione è ricompreso tra la data di apertura del conto corrente ed il giorno 6.9.2006 (dieci anni antecedenti alla ricezione da parte dell'istituto di credito della raccomandata interruttiva della prescrizione). Nella specie, parte attrice ha dedotto e provato di aver inviato raccomandata A/R datata 30.8.2016, ricevuta dall'istituto di credito in data 6.9.2016, contenente la contestazione degli interessi applicati, nonché dei “tassi, spese e valute e condizioni tutte” riferibili al rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, con dichiarazione dell'intenzione della correntista di rideterminare la partita dare – avere dei differenti rapporti bancari intercorsi con l'istituto di credito convenuto. Tale intimazione rappresenta certamente un atto interruttivo della prescrizione, atteso che contiene l'esplicitazione della volontà della titolare dell'obbligazione pecuniaria di far valere il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito. Il tenore letterale della comunicazione consente inoltre di estendere l'effetto interruttivo del termine prescrizionale a tutte le competenze connesse ai rapporti indicati in oggetto (la parte fa espresso riferimento a tutte le condizioni economiche contenute nei contratti sottoscritti tra le parti). Trattandosi di atto recettizio, il termine decennale di prescrizione per tutte le spese e le competenze addebitate dall'istituto di credito in relazione al rapporto in essere tra le parti, ivi compresa la CMS, deve considerarsi interrotto in data 6.9.2016. L'indagine della prescrizione del diritto deve avere ad oggetto, pertanto il periodo ricompreso tra l'apertura del conto corrente ed il giorno 6.9.2006. A fronte delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, il CTU, al fine di effettuare la verifica dell'eventuale prescrizione di tutte le rimesse di spese e competenze avvenute in epoca anteriore al 6.9.2006 ha assunto tutte le ipotesi che possono ritenersi più favorevoli al cliente, ovvero: i) ha considerato il fido di fatto risultante/desumibile dalla documentazione in atti (estratti conto e Centrale Rischi); ii) ha utilizzato la tecnica di individuazione delle rimesse solutorie in relazione al saldo ricalcolato, ovvero depurato da ogni addebito di interessi, commissioni e spese addebitate dalla banca (indipendentemente dalla loro legittimità o meno); iii) in assenza di valute contrattualizzate, ed ai fini ella rielaborazione del c.d. “saldo disponibile”, ha utilizzato la data valuta, quale data di disponibilità, solo per alcune operazioni di accredito che di norma hanno valuta antecedente alla data contabile (bonifici e giroconti in accredito aventi data valuta anteriore a quella contabile), mentre per le operazioni di versamento ha assunta la data contabile che di norma è sempre anteriore o al più pari alla data valuta;
iv) ai fini della individuazione delle rimesse solutorie ha utilizzato l'eventuale saldo extrafido di fine giornata che, ovviamente, evita il verificarsi di rimesse solutorie infragiornaliere, corrispondendo quindi sostanzialmente al criterio di conteggiare prima gli accrediti degli addebiti (indicato da Cassazione 1994 relativamente alle analoghe analisi in materia di revocatoria fallimentare ex art 67 ante riforma); v) non ha preso in considerazione le rimesse che secondo quesito sono da considerarsi solutorie qualora intervenute su saldo attivo. Ebbene, utilizzando tale metodologia, il CTU, all'esito della propria analisi, è giunto alla conclusione secondo cui “nel periodo anteriore al 6/9/2006, sono intervenute rimesse solutorie che per importo e tempistica fanno considerare irripetibili (in quanto pagamenti per cui è prescritta l'azione di ripetizione) tutte le competenze addebitate (indipendentemente dalla loro legittimità o meno)”.
Pertanto, va dichiarata la prescrizione di ogni pretesa creditoria di somme addebitate oltre dieci anni prima dalla ricezione, da parte dell'istituto di credito, della raccomandata interruttiva della prescrizione, avvenuta il 6.9.2016 (v. doc. 14 parte attrice). pagina 5 di 8 2.2 Con riferimento al rapporto contrattuale di cui di discute, parte attrice ha chiesto la declaratoria di illegittimità dell'applicazione di interessi non pattuiti in misura ultralegale, nonché di interessi, commissioni e spese varie non pattuite. Come anticipato, il rapporto suddetto è documentato in atti con gli estratti conto che coprono il periodo dall' 1/1/1993 al 7/9/2009 (data di estinzione del rapporto) con le uniche eccezioni dei mesi di dicembre 1993, nonché novembre e dicembre 1995. In atti non è presente il contratto di apertura del conto corrente, ma soltanto quattro contratti di apertura di credito. Per quanto interessa ai fini del decidere, i due contratti di apertura di credito datati rispettivamente 6/12/2005 e 28/3/2007 non recano alcuna indicazione circa le condizioni economiche regolanti l'apertura di credito;
viceversa, gli ulteriori due contratti datati rispettivamente 26/11/2008 e 12/6/2009 sono completi delle condizioni applicate tra le parti. Tenuto conto della documentazione versata in atti, il CTU ha formulato due ipotesi alternative di rideterminazione del saldo finale del conto corrente ordinario per cui è causa: una prima ipotesi assumendo che il primo documento in atti qualificabile come “scheda contrattuale” (a partire dalla quale cessa quindi l'eliminazione degli interessi passivi ultralegali e si ha la rideterminazione degli interessi stessi a tasso sostitutivo BOT), sia il contratto del 25/11/2008; una seconda ipotesi in cui viene considerato qualificabile come “scheda contrattuale”, per gli effetti di cui sopra, anche il documento rappresentato dall'apertura di credito del 6/12/2005. Il documento di apertura di credito del 6.12.2005 non contiene alcun riferimento alle condizioni contrattuali applicate dall'istituto di credito, tuttavia, al suo interno sono riportate le sottoscrizioni delle parti e vengono indicati l'importo accordato e le modalità di utilizzo dello stesso, ovvero tutti gli elementi essenziali del contratto. Per tale ragione il documento in esame può essere considerato quale scheda contrattuale, con la conseguenza per cui, a decorrere dal 6.12.2005, devono essere applicati gli interessi al tasso sostitutivo di cui all'articolo 117, comma 7, lettera a), TUB. A decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 25.11.2008, dovrà invece essere fatta applicazione degli importi convenzionalmente pattuiti tra le parti poiché tale scheda contrattuale contiene l'esplicitazione del tasso debitore entro fido, della cms entro fido e di quella extra fido ecc. Alla luce di quanto espresso, il CTU ha accertato l'illegittima applicazione delle seguenti voci: interessi ultralegali non pattuiti ed addebitati illegittimamente per euro 31.482,30, CMS per euro 9.554,41, spese illegittimamente addebitate per euro 1.901,69 e rettifiche per euro 688,28. L'ammontare degli interessi, commissioni e spese ripetibili risulta quindi complessivamente pari ad euro 43.626,68, dove la componente di tale recupero denominata “rettifiche” è rappresentata dalle spese diverse da quelle trimestrali addebitate sul conto nel periodo dal 6/9/2006 al 25/11/2008. Essendo il saldo del conto alla data di fine analisi del 7/9/2009 pari a zero la rideterminazione del saldo del c/c per cui è causa alla data del 7/9/2009 indica un credito della correntista pari ad euro 43.626,68, ovvero pari al recupero stesso. In tal modo si ottiene il saldo rettificato, pari ad euro 43.626,68 a favore della correntista, la quale ha ceduto tale credito al IG . Parte_3 pagina 6 di 8 L'obbligo di restituzione di una somma di denaro configura un debito di valuta (Cass. civ. Sez. I, 14/04/2004, n. 7066). Se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi (corrispettivi), calcolati dal giorno della domanda giudiziale (Cass. civ. Sez. I Ord., 20/03/2018, n. 6911) oppure dall'atto stragiudiziale avente valore di costituzione in mora, in quanto, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15895 del 2019). Non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato da parte attrice, che riconosce l'applicazione dell'articolo 1284 c.c. anche alle ipotesi di ripetizione dell'indebito nei contratti bancari. Nel caso di ripetizione dell'indebito bancario, difatti, non esiste un “ritardo”, perché l'obbligazione restitutoria, pur derivando da un contratto, sorge soltanto nel corso del processo, allorché viene accertata l'invalidità di una clausola contrattuale ovvero l'illegittimità di un pagamento. Pertanto, non pare corretto parlare di inadempimento, al quale poter correlare l'applicazione sanzionatoria degli interessi di cui alle transazioni commerciali. Infatti, la parti, in sede di stipula del contratto, non avrebbero nemmeno potuto stabilire la misura degli interessi dovuti in relazione ad un'obbligazione che in quel momento non esisteva. A ciò si aggiunga che l'art. 2033 c.c., in caso di buona fede del percipiente, prevede il riconoscimento di interessi decorrenti dal giorno della domanda, da intendersi quali interessi compensativi, ossia volti a remunerare chi agisce in ripetizione per non aver potuto disporre della somma indebitamente ricevuta. Gli interessi commerciali di cui all'articolo 1284, comma 4, c.c., invece, hanno chiaramente natura corrispettiva, ossia sono la necessaria conseguenza della natura fruttifera del denaro. Sul punto vedasi Corte di Cassazione, n. 36595 del 14/12/2022. Ne deriva logicamente che sono così dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Tanto premesso, la domanda articolata dal IG è meritevole di Parte_3 accoglimento per quanto di ragione e nei limiti sopra indicati.
2.3 Parte attrice ha espressamente dedotto che con atto del 7.11.2016 Controparte_3
ha ceduto il credito e le azioni connesse al rapporto bancario di c/c ordinario n. 09
[...]
(già n. 347726, già n. 4520002707). Tale cessione è stata notificata alla banca convenuta con raccomandata A/R datata 5.4.2017 (v. all. b e c fascicolo attrice). Prima dell'introduzione del presente procedimento, dunque, la società correntista aveva ceduto il proprio credito, così come tutte le azioni connesse al rapporto bancario di cui si discute al IG
, con conseguente perdita, da parte della società cedente della Parte_3 legittimazione attiva sostanziale in relazione alla posizione giuridica azionata con il presente procedimento. Per tale motivo le spese legali tra ed CP_1 Controparte_3
pur nell'ambiguità delle espressioni utilizzate da quest'ultima, devono essere compensate.
[...]
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il c.d. criterio del decisum, nell'importo di euro 10.000,00. Tale importo deve essere ridotto della metà, in pagina 7 di 8 ragione della compensazione delle spese di lite tra Controparte_3 e Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore del IG dell'importo di euro 43.626,68, oltre interessi ex Parte_3 art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento in favore del procuratore antistatario, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;
compensa le spese di lite tra e Controparte_3 CP_1
pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...] Controparte_1
Così deciso in Massa, in data 29.7.2025. Il Presidente del Tribunale Giulio Giuntoli
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