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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11615 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 25948 del 2024 del Ruolo Generale, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 16461/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli a conclusione del procedimento recante R.G. n. 19714/2024,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., assistita e difesa dall'Avv. Antonio de Luca;
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi;
[...]
(c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_1
-APPELLATO contumace-
CONCLUSIONI: per parte appellante: “1) Dichiarare il difetto di giurisdizione rispetto alle domande formulate in primo grado dall'avv. 2) In subordine, salvo gravame Controparte_2 riformare la sentenza n. 16461/2024 almeno quanto al capo della condanna anche dell' al pagamento delle spese processuali ponendo quelle a Parte_1 favore dell'avv. a carico soltanto del e, quantomeno Controparte_2 Controparte_1 compensandole tra l' e l'avv. 3) Con Parte_1 Controparte_2 vittoria di spese e compensi professionali di questo grado”.
Per parte appellata ” Accogliere l'appello presentato dall' Controparte_1 [...] in ordine alla richiesta di dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice Parte_1
Ordinario in ordine al credito relativo alla Tari 2014 in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Rigettarlo per le richieste di riforma della statuizione delle spese e quindi confermare sul punto la sentenza appellata. Con condanna della parte soccombente alla rifusione, in favore del rappresentato in giudizio da avvocato iscritto negli Controparte_1 elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2024, l'odierna appellante
[...]
(di seguito, per brevità, ha adito il presente Tribunale Parte_2 CP_3 per la riforma della sentenza n. 16461/2024 emessa dal Giudice di pace di Napoli all'esito del procedimento recante RGN. 19714/2022.
In primo grado, l'appellato , quale procuratore di sé stesso, Controparte_2 impugnava la cartella di pagamento n. 071202100015809553000 della somma di € 1.046,18.
Tale importo originava dal mancato versamento dell'imposta TARI relativa all'annualità 2014, il cui avviso di pagamento veniva presuntivamente notificato in data 10 gennaio 2018.
L'odierno appellato esponeva di non aver avuto contezza della pretesa, in assenza di regolare notifica nei suoi confronti dell'avviso di pagamento della Tari, e conseguentemente, eccepiva la prescrizione del credito in essa contenuto.
Aggiungeva, inoltre, di non essere debitore attesa, in ogni caso, la notifica dell'avviso di pagamento notificato per la Tari relativa all'annualità 2022, ove venivano specificate solo le differenze relative agli anni 2017 e 2018.
Si costituivano ed il che chiedevano dichiararsi CP_3 Controparte_1
l'inammissibilità e il rigetto della domanda attorea. Il inoltre, Controparte_1 depositava le notifiche dell'avviso di pagamento a riprova della bontà del suo operato.
Il Giudice di pace, in primo luogo, qualificava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 7 d.l.gs. n.150/2011 per poi trattenere la causa in decisione.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda dell'odierno appellato e annullava per intero la cartella esattoriale n. CP_2
071202100015809553000 della somma di € 1.046,18, e, quanto alle spese, condannava e al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che CP_3 Controparte_1 liquidava” nella misura di € 139,00 per compenso tabellare, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge nonché € 43,00 per contributo unificato con attribuzione all'Avv. . Controparte_2
A mezzo dell'odierna impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice tributario.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare che la pronuncia in ordine all'illegittimità della cartella per mancanza della notifica di un avviso prodromico relativo al versamento della Tari spettava al giudice tributario.
- 2 - Quanto alla statuizione sulle spese, censura la sentenza nella parte in cui il giudice condanna in solido con il al pagamento delle spese processuali, CP_3 CP_1 eccependo che l'attività di notifica delle pretese creditorie è di spettanza esclusiva dell'Ente impositore.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, con dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice di pace;
in subordine, la riforma della sentenza con condanna esclusiva del al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado.
Si è costituito il che aderisce al motivo di appello prospettato da Controparte_1 relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del CP_3 giudice tributario, viceversa contesta il motivo di appello relativo alle spese di giudizio. A tal proposito, rappresenta la correttezza dell'operato del Giudice di prime cure con riguardo alla condanna solidale delle a carico delle due PPAA.
Conclude chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'AGO in ordine al credito relativo alla Tari 2014, mentre, in subordine, chiede la conferma della sentenza di primo erado in merito alle spese.
L'Avv. non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia e fissata l'udienza del 26 novembre 2025, su richiesta delle parti la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello spiegato dall' è fondato e deve essere Parte_2 accolto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito. A riprova della bontà della notificazione, ha favorito la produzione della ricevuta di consegna, i file eml, che dimostrano CP_3 il perfezionarsi della notifica in data 21 novembre 2024.
Ebbene, giova esaminare in via principale, rilevato il suo carattere assorbente, il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
L'eccezione sul difetto di giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa della cartella di pagamento n. 071202100015809553000 fondato sull'avviso di pagamento riferibile al mancato versamento della Tari per l'anno 2014 per l'importo di € 1.046, 18. Il ricorrente in primo grado ha chiesto l'annullamento della cartella, nonché l'accertamento
- 3 - dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo il decorso della prescrizione.
Come noto, la TARI è un tributo dovuto da persone fisiche e/o giuridiche che occupano, conducono, possiedono e/o detengono locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L.vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020). Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di
- 4 - esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata, risultando pacifico che la cartella esattoriale non ha natura esecutiva.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e del Parte_3 Controparte_2 CP_1 iscritta al n. 25948/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Varriale, MOT nominato con DM 22.10.2024
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