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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5860/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022 (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 9/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5860/2022 R.G.A.L. del Tribunale di TR e vertente tra
,in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
E
in persona del - in Controparte_1 CP_2 CP_1 proprio Resistente
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Elodia Di Napoli e Marina Puzzello
E
ROMEI ALESSANDRO Resistente - Contumace
OGGETTO: Azione di Rivalsa.
pagina 1 di 11
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1. Accoglie la domanda di regresso formulata dall' nei confronti della società Pt_1 [...]
in persona del l.r.p.t. , nonché nei Controparte_1 CP_1 confronti del medesimo in proprio quale socio e amministratore, e nei CP_1 confronti di OM RO in proprio quale socio illimitatamente responsabile.
2. Per l'effetto, condanna la società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., nonché e OM RO, in solido tra loro e nelle qualità CP_1 indicate sub 1, al pagamento in favore dell' della somma di € 84.416,68, oltre Pt_1 interessi legali dalla maturazione al saldo.
3. Condanna i resistenti, in solido tra loro, a rimborsare all' le spese processuali Pt_1 liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre oneri riflessi e spese generali come per legge se dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2022, ritualmente notificato, l esperisce azione Pt_1 di rivalsa, ex artt. 10 e 11 D.P.R. 30.06.1965 n° 1124, nei confronti della società
[...]
, con sede legale in rocca di Papa vicolo della Portella 7, Controparte_1 nonché nei confronti di , socio e amministratore, e OM RO, socio CP_1 illimitatamente responsabile, chiedendo al Tribunale di TR di accertare, in via incidentale, la penale responsabilità del datore di lavoro e di nella CP_1 causazione dell'infortunio occorso al dipendente in data 12.03.2014, e di A_ condannare i convenuti, quali responsabili civili in solido tra loro e nelle rispettive qualità, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 2043 c.c., a pagare all'Istituto la somma di € 84.416,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi di legge.
L'Istituto attore deduce in particolare che:
– Il 21.03.2024 , dipendente da circa 20 anni della società convenuta -che A_ svolge attività di silvicoltura, taglio e lavorazione del legno- con le mansioni di operaio boscaiolo (benché regolarizzato nel 2011), si trovava presso la sede operativa di
Genzano di Roma dove, unitamente al socio lavoratore OM RO, era impegnato nella misurazione di alcune travi di legno accatastate sull'area esterna antistante il Capannone, in quanto un cliente aveva necessità di acquistare una trave di una lunghezza precisa;
– Durante la fase della misurazione, una delle travi di legno scivolava dal mucchio sul quale era accatastata e colpiva il alla gamba sinistra così cagionandoli lesioni Per_1 personali consistite nella “frattura pluriframmentaria del malleolo tibiale e peronale sinistro”, giudicate guaribile in un periodo superiore a 40 giorni;
pagina 2 di 11 – I funzionari del Servizio PRESAL della , all'esito di sopralluogo, constatavano Pt_2 alcune irregolarità nel posizionamento e accatastamento delle travi di legno, tali da mettere in serio rischio l'incolumità dei dipendenti della società, in relazione alle quali contestavano a , nella qualità di datore di lavoro e responsabile della CP_1 sicurezza, la violazione dell'art. 63, comma 1, in combinato disposto con l'art. 64, comma 1, lett. A del D.lgs. 81/2008 con riferimento a quanto previsto dall'allegato IV
1.8 al D.lgs. 81 citato;
– All'esito del successivo controllo finalizzato alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte, i funzionari della verificavano che la società aveva posizionato tre murali della lunghezza di 1 m perpendicolari rispetto all'accatastamento delle travi,
e che aveva altresì disposto che l'accatastamento doveva essere limitato CP_1
a tre file di travi, così da arrivare a un'altezza massima di circa 70 cm e facilitarne le prese con le forche del muletto;
– L'Ispettore della , escusso nel corso del processo penale aperto a Parte_3 carico di per il reato di lesioni colpose (art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p.), CP_1 riferiva che, mentre la stabilità delle cataste di legno di minore lunghezza risultava assicurata con perimetrazioni di muretti perpendicolari, nessuna misura di sicurezza collettiva era stata predisposta con riferimento all'accatastamento delle travi di legno di maggiori dimensioni, contando sul fatto che le stesse potessero rimanere ferme per il loro maggior peso;
– La dinamica dell'infortunio occorso al veniva, altresì, confermata nel processo Per_1 penale dalle dichiarazioni testimoniali di OM RO il quale riferiva che, prima dell'infortunio in questione, non era stata prevista dall'amministratore unico alcuna misura idonea ad evitare la caduta o l'investimento dei materiali di maggiore dimensione, poiché il rilevante peso delle travi di legno rendeva le cataste solitamente stabili;
– Il processo penale si è concluso con la sentenza del Tribunale di TR n. 1857/2020, depositata data 20.10.2020, con cui è stato condannato per il reato CP_1 ascrittogli;
– Ricevuta la denuncia di infortunio erogava all'assicurato le prestazioni economiche di legge, di cui all'art. 66 del TU n. 1124/1965.
Allega documentazione.
La società (da qui in poi ), nonché Controparte_1 CP_1
in proprio, si costituiscono in giudizio e chiedono di rigettare il ricorso in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, chiedono di ridurre ad equità le somme richieste in pagamento dall' Sostengono, infatti, che l'infortunio si è Pt_1
pagina 3 di 11 verificato come conseguenza del rischio elettivo creato dal lavoratore per sua esclusiva colpa e negligenza. In particolare, affermano che il si era allontanato dal suo abituale Per_1 luogo di lavoro -il capannone- discostandosi dalle direttive organizzative e dalle mansioni a lui attribuite, e ne è prova che al momento della denuncia il lavoratore ha dichiarato che l'infortunio si è verificato all'interno del capannone salvo poi dichiarare nel presente giudizio che si è verificato all'esterno nel luogo ove era posizionato il legname, così da far passare in secondo piano la circostanza che aveva assunto l'autonoma iniziativa di lavorare al di fuori della sua ordinaria area di lavoro, e di non avere utilizzato i mezzi di protezione in sua dotazione (gru a pinza o carrello elevatore). Contestano, infine,
l'importo del credito rivendicato dall' (sull'assunto che l'esposizione dei fatti di cui al Pt_1 ricorso non consente di verificare i criteri e le modalità di calcolo delle somme richieste in pagamento in via di regresso), ed eccepiscono la mancata prova dei pagamenti in favore del lavoratore infortunato.
Allegano documentazione.
OM RO, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti (i riassunti dei pagamenti dell'ITA e dei ratei in rendita e relativi esiti prodotti dal procuratore dell'Istituto con nota del 16.10.2023 su eccezione di controparte), oltre che con l'acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di TR e dell'intero fascicolo del dibattimento penale presso il Tribunale di TR (disposta dal giudice originario assegnatario del procedimento con ordinanza del 18.10.2023). La prova per testi chiesta dai procuratori dei resistenti non veniva ammessa, ritenuta la prova documentale sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al
D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), questo giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, è bene rammentare che il presupposto per l'esperimento dell'azione di rivalsa da parte dell' è la sussistenza della responsabilità penale del datore di lavoro Pt_1 in relazione al decesso del lavoratore, o alle lesioni da questi subite in occasione di un infortunio sul lavoro, accertata nel corso di un processo penale o incidenter tantum nel corso di una controversia civile.
Così, infatti, l'art. 10 del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124 così recita:
pagina 4 di 11 “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il
Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo”.
Con la sentenza del 24-30 aprile 1986 n. 118, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato,
l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione;
dichiara ex art. 27 legge n. 87 del
1953 la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n.
1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria". Per effetto degli interventi della Corte Costituzionale (cfr. altresì le sentenze n. 102 del 1981 e n. 372 del
1988) l'accertamento giudiziale dell'obbligazione del datore di lavoro può avvenire, quindi, sia in sede penale sia in sede civile.
In linea generale, quindi, “Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della
Corte costituzionale n. 102 del 1981, il giudice civile, adito dall' con azione di regresso Pt_1 nei confronti del datore di lavoro del soggetto infortunato, può valutare liberamente i fatti già esaminati dal giudice penale ...” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 febbraio 1995 n.
2028).
Nel caso di sentenza penale irrevocabile la Cassazione afferma, tuttavia, che all'azione di regresso promossa dall' “ben può giovare il giudicato penale che ha accertato la Pt_1 responsabilità del chiamato in regresso” e che il giudicato penale è sempre vincolante per pagina 5 di 11 chi sia stato parte del relativo giudizio, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso
(Cass. sent. 21563/2018). In ogni caso, però, ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale, essenziale, invece, nel giudizio civile, deve essere sviluppata.
Venendo, dunque, al caso che ci occupa, la responsabilità penale di , socio e CP_1 amministratore della società -datrice di lavoro di nonché Controparte_1 A_
Responsabile SPP, è stata accertata dal Tribunale di TR che, con la sentenza n.
1757/2020 -che non risulta essere stata oggetto di gravame-, lo ha giudicato colpevole dell'imputazione a lui ascritta, lesioni colpose gravi di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p. con riferimento agli artt. 63 e 64 del D.lgs. 81/2008.
A parere del giudicante il procedimento logico svolto dal giudice penale nella motivazione della sentenza di condanna è del tutto condivisibile, per cui, proiettando tali valutazioni ai fini che qui interessano, va affermata la sussistenza del presupposto essenziale dell'azione di regresso intrapresa dall'Istituto attore, cioè l'avvenuta commissione di un reato perseguibile d'ufficio da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale di TR, infatti, perviene al giudizio di responsabilità penale di CP_1 in virtù delle seguenti argomentazioni:
È indubbia la posizione di garanzia, ai sensi dell'art 2087 c.c., rivestita dall'imputato che all'epoca del fatto ricopriva la carica di amministratore unico della società
[...]
, datrice di lavoro di , non essendo state dalla dirigenza CP_1 A_ conferite deleghe in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
L'imputato non aveva predisposto alcuna misura di sicurezza collettiva atta ad evitare la caduta e lo scivolamento delle travi di legno, che solitamente venivano accantonate senza alcuna perimetrazione, con conseguente violazione della norma cautelare stabilita dall'art. 63, comma 1, in combinato disposto con l'art. 64, comma
1, lett. A del D.lgs. 81/2008, che è stata idonea ad eziologicamente determinante a cagionare l'evento lesivo di cui è rimasto vittima il lavoratore;
Ed infatti, operando un giudizio controfattuale, il rispetto della norma cautelare avrebbe con certezza impedito la caduta accidentale delle travi di legno accatastate.
La ricostruzione dei fatti operata in sede penale è stata supportata dagli esiti degli accertamenti condotti dal Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro della Pt_4
, corredati da rilievi fotografici, e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel
[...] corso del dibattimento.
In particolare, nel già citato verbale d'ispezione e prescrizione, redatto ai sensi degli artt.
19 e 20 del D.lgs. 758/1994, i funzionari del Dipartimento di Prevenzione Servizio PRESAL, riferiscono che il datore di lavoro non aveva provveduto a rendere conformi i luoghi ai pagina 6 di 11 requisiti previsti dall'Allegato IV 1.80 al D.lgs. 81/2008, in quanto non aveva predisposto idonee misure di prevenzione e protezione atte alla difesa dei posti di lavoro contro la caduta o l'investimento di materiali, in specie l'accatastamento dei materiali in legno
(prodotti finiti o semilavorati) che avveniva in un'area esterna all'azienda senza alcuna protezione per evitare lo scivolamento e la caduta dei materiali accatastati.
OM RO, esaminato all'udienza dibattimentale dell'8.10.2020, riferiva che la mattina del 21.03.2014 lui e avevano iniziato a lavorare in magazzino, A_ successivamente, poiché servivano delle travi di diverse misure, si recavano all'esterno del capannone (dove le travi venivano accatastate in più mucchi) e, ponendosi agli estremi opposti di una catasta, iniziavano a misurarle con l'utilizzo di una fettuccia.
Improvvisamente le travi scarrozzavano e mentre lui riusciva a scansarsi e ad evitarle, quelle cadute colpivano il ad un piede. A domanda se il datore di lavoro aveva mai Per_1 impartito specifiche indicazioni su come effettuare l'accatastamento in sicurezza delle travi, il teste rispondeva che le indicazioni erano state date verbalmente e per iscritto e, richiesto di indicarne il contenuto, ribadiva che le travi venivano accatastate in mucchi e precisava che le uniche misure di contenimento erano costituite dalle zeppe poste nella parte inferiore di ogni catasta. Ciò in quanto, a dire del teste, le travi appoggiate non si muovono, ragione per cui non è riuscito a comprendere il perché nell'occasione la catasta sia fosse mossa. Veniva, quindi, contestato al teste che, nel corso delle indagini preliminari, aveva fornito una diversa versione dei fatti, in particolare, aveva dichiarato che, solitamente, venivano predisposti tre murali della lunghezza di 1 m perpendicolarmente rispetto all'accatastamento delle travi. Il teste precisava che la predetta misura di protezione era stata adottata dopo l'infortunio occorso al Per_1 mentre invece il giorno dell'infortunio “i travi stavano tutti ammucchiati uno sopra all'altro” modalità operativa, a suo dire, in uso da decenni;
inoltre, nell'occasione, non erano presenti neanche le zeppe. Hariferito, infine, che alcune volte si CP_1 arrabbiava e ammoniva lui e il di accatastare bene le travi in quanto poteva Per_1 succedere che fossero sbadati.
Il teste , UPG dello Servizio PRESAL, esaminato all'udienza dibattimentale Parte_3 del 7.03.2019, premesso di avere eseguito il sopralluogo su delega di indagini e non nell'immediatezza del fatto, confermava di avere riscontrato alcune problematiche inerenti luoghi di lavoro, nello specifico relative all'accatastamento del materiale che si trovava nell'area esterna al laboratorio. Ha riferito, inoltre, che dalle sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini era emerso che e OM A_
RO dovevano scegliere una trave dal mucchio e che, all'atto di sfilare quella scelta, un'altra trave si staccava colpendo il piede dell'infortunato. Ha riferito, infine, che le prescrizioni poste con il verbale d'ispezione e prescrizione del 25.07.2014 sono state pagina 7 di 11 ottemperate mediante la predisposizione di paletti di contenimento, che invero erano già in parte utilizzati per le travi più piccole.
A parere di questo giudicante gli elementi conoscitivi emersi, valutati nel loro combinato risvolto probatorio, inducono a ritenere definitivamente accertata la dinamica dell'infortunio del 14.03.2014, per come innanzi ricostruita, che consente di escludere che il prestatore abbia creato un rischio elettivo rispetto alle esigenze della lavorazione.
La giurisprudenza di legittimità formatasi nella materia, infatti, non esclude che la vittima di un infortunio sul lavoro possa essere ritenuto responsabile del danno subito, ma solo qualora il rischio a cui si espone è privo di connessione con l'attività lavorativa, e sia stato creato dal medesimo lavoratore per una sua scelta volontaria e arbitraria diretta a soddisfare impulsi personali. In tali casi non si è più in presenza di un "rischio lavorativo", bensì di un "rischio elettivo", in quanto la condotta abnorme del lavoratore è tale da recidere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l'infortunio verificatosi. Di recente la S. Corte di Cassazione è tornata sulla materia ed ha riaffermato il principio di diritto secondo cui: “… il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e vigilanza sull'adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell'infortunio occorso al lavoratore”(Ord. n. 11227/2022). Sullo stesso solco si pone, peraltro, anche la giurisprudenza penale (ad es. Cass. pen. 46841/2023) che esclude la responsabilità del datore di lavoro solo qualora la condotta del prestatore: “sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
In sintesi, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure preventive e protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. L'unico caso in cui la responsabilità datoriale viene meno è quello del rischio elettivo configurabile soltanto quando il prestatore ponga in essere un contegno abnorme, estraneo ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo a cui di fatto è stato adibito e non si attenga agli ordini e alle specifiche direttive ricevute, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, invece, come detto, , in qualità di datore di lavoro e CP_1
RSPP, ha tenuto una condotta, imprudente e negligente ed ha violato norme di cautela poste a salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro che si pongono in rapporto di diretta derivazione causale con l'infortunio occorso al dipendente che, A_ nell'occasione, riportava lesioni personali gravi consistite nella “frattura pluriframmentaria del malleolo tibiale peronale sinistro”, trattata con mezzi di sintesi, comportanti 302 giorni di Inabilità Totale Assoluta, ed un danno biologico permanente valutato dai Sanitari nella misura del 18% (cfr. documentazione sanitaria in atti). Pt_1
Ed infatti, va evidenziato, in primo luogo, che il datore di lavoro nel DVR acquisito in atti, ha omesso di individuare e descrivere le modalità di accatastamento in sicurezza delle travi poste nella zona esterna al capannone aziendale, inoltre non ha adottato misure di protezione atte ad evitare lo scivolamento o la caduta dei materiali accatastati. Solo dopo l'infortunio, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal Servizio PRESAL, ha disposto che l'accatastamento doveva essere composto solo da tre file di travi, così da giungere ad un'altezza massima di circa 70 cm e facilitare le prese con le forche del muletto, ed ha altresì disposto il posizionando di tre murali della lunghezza di 1 m, perpendicolari rispetto alle cataste delle travi, al fine di prevenirne lo scivolamento e la caduta. Ed ancora, il giorno dell'infortunio, non essendo presente in azienda, ha omesso qualsivoglia attività di controllo finalizzata a verificare che i due lavoratori eseguissero l'attività di prelevamento delle travi dalla catasta in sicurezza, in particolare utilizzando mezzi di protezione in dotazione (gru a pinza o carrello elevatore). La carenza di vigilanza appare oltremodo grave sia in considerazione del fatto che all'epoca non erano installati i muretti di protezione, sia in quanto, come riferito dal teste OM RO, lui che il Per_2 nell'accatastare le travi erano spesso sbadati e il datore di lavoro li redarguiva in proposito. Infine è stato accertato che il non ha scelto autonomamente di recarsi Per_2 all'esterno del capannone per ragioni estranee alle mansioni assegnategli dal datore di lavoro, bensì si è trattato di una scelta dovuta al fatto che, per proseguire nella lavorazione, era necessario scegliere travi di misure specifiche. Ne consegue che non può dirsi sussistere alcuna abnormità nel comportamento del che non si è trovato Per_2 esposto ad un rischio determinato dall'interruzione del collegamento tra azione e fine lavorativo, ovvero abnorme rispetto al medesimo fine lavorativo, ovvero creato per esibizionismo o impulsi meramente personali.
Pertanto, pacifica la sussistenza del nesso di causalità tra le predette condotte e l'evento lesivo occorso all'assicurato, ipotizzando come avvenuti i comportamenti che il datore di lavoro avrebbe dovuto normativamente tenere, esclusa l'esistenza di cause alternative, deve concludersi che l'infortunio non avrebbe avuto luogo.
pagina 9 di 11 Può dirsi, quindi, definitivamente accertato il presupposto essenziale dell'azione di rivalsa intrapresa dall'Istituto ricorrente, e cioè l'avvenuta commissione di un reato da parte del datore di lavoro quale fatto costitutivo del diritto rivendicato dall' nel presente Pt_1 giudizio. Quanto alla posizione di OM RO sussiste la responsabilità civile del medesimo (ai sensi degli artt. 2087 e 2043 c.c.), in quanto socio della società , CP_1 considerato che nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Procedendo alla quantificazione del diritto dedotto dall' , ribadita la sussistenza Pt_1 della responsabilità esclusiva dei resistenti nella causazione dell'infortunio, si osserva che, per il consolidato indirizzo della Cassazione, la prova della congruità delle indennità corrisposte dall' al lavoratore nel giudizio di regresso intentato contro il datore di Pt_1 lavoro può essere fornita con l'Attestato del Direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi ed assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino i vizi da cui sarebbero affetti tali atti. Inoltre l'art. 11 del DPR
1124 accorda all'Istituto assicuratore il diritto di regresso «per le somme pagate a titolo
d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili»; si tratta di un diritto proprio dell' autonomo rispetto alla pretesa risarcitoria spettante al Pt_1 lavoratore infortunato, derivante dal rapporto assicurativo ed assoggettato ad un regime giuridico peculiare (Sezioni Unite, sentenza n. 5160/2015), tendenzialmente onnicomprensivo di quanto corrisposto dall'Ente, con il solo limite del quantum della responsabilità civile, accertabile secondo le regole generali dei danni, quale che sia l'entità delle prestazioni assicurative erogate. Pertanto, solo ove siano state riconosciute ed erogate prestazioni illegittime, perché non spettanti ovvero eccedenti, il datore di lavoro può sempre dimostrare la stessa illegittimità, da rapportare necessariamente alla mancanza dei presupposti di fatto e alla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge
(ad es. Cass. 13061/2016).
Nel caso di specie, tenuto conto del valore probatorio dell'Attestazione del costo dell'infortunio a firma del Direttore della sede di TR e del relativo prospetto (doc 12 e ss), in assenza di elementi specifici di segno contrario forniti dalla difesa dei resistenti, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle medesime prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della predetta certificazione prodotta in giudizio (Cass. 15 ottobre 2007 n. 21540; Cass. 1° dicembre 1999 n. 13377).
pagina 10 di 11 In particolare, dall'Attestazione in atti e dalla documentazione successivamente prodotta dal procuratore dell' risulta che l'Ente ha sostenuto oneri per la somma complessiva Pt_1 di € 84.416,68 alla data del 15.11.2022 di cui: € 6.170,65 a titolo di indennità temporanea assoluta;
€ 41.099,25 a titolo di indennizzo in rendita per il danno biologico permanente
(18%); € 35.317,79 per l'indennizzo in rendita del danno patrimoniale permanente;
€ 774,69 a titolo di spese mediche;
€ 368,82 a titolo di interessi.
Per quanto riguarda gli accessori del credito, a giudizio della scrivente, si dovrà farli decorrere dai formali atti di diffida rivolti ai resistenti per come documentati in atti (doc 4-
5-6). Si precisa, al riguardo, che la L. n. 124 del 2017 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza già in parte anticipata dal D.lgs. n. 58/2011) all'art. 1, co. 57, ha provveduto alla liberalizzazione del settore abrogando l'art. 4 della L. 890 a decorrere dal 10 settembre 2017.
Ed invero, per la costante giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione (cfr.
3442/2001), il credito dell' per l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro Pt_1 responsabile dell'infortunio patito dal lavoratore assicurato (art. 10 ed 11 D.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124) è produttivo di interessi che sono, non già compensativi, bensì moratori, rinvenendo essi il loro fondamento giuridico nel ritardo col quale il datore di lavoro adempie la sua obbligazione consistente nella restituzione delle somme erogate dall'ente assicuratore per l'assistenza e l'indennizzo del proprio assicurato, oltre tali interessi moratori - che, in quanto tali, devono essere espressamente richiesti.
Conclusivamente, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 CP_1
, nonché il medesimo , in proprio, quale socio e amministratore e
[...] CP_1
OM RO, in proprio, quale socio illimitatamente responsabile, vanno condannati, in solido tra loro e nelle qualità innanzi indicate, a rimborsare all'Istituto attore la somma di € 84.416,68, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite tra le parti vengono regolate secondo il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate come in dispositivo.
TR, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022 (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 9/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5860/2022 R.G.A.L. del Tribunale di TR e vertente tra
,in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
E
in persona del - in Controparte_1 CP_2 CP_1 proprio Resistente
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Elodia Di Napoli e Marina Puzzello
E
ROMEI ALESSANDRO Resistente - Contumace
OGGETTO: Azione di Rivalsa.
pagina 1 di 11
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1. Accoglie la domanda di regresso formulata dall' nei confronti della società Pt_1 [...]
in persona del l.r.p.t. , nonché nei Controparte_1 CP_1 confronti del medesimo in proprio quale socio e amministratore, e nei CP_1 confronti di OM RO in proprio quale socio illimitatamente responsabile.
2. Per l'effetto, condanna la società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., nonché e OM RO, in solido tra loro e nelle qualità CP_1 indicate sub 1, al pagamento in favore dell' della somma di € 84.416,68, oltre Pt_1 interessi legali dalla maturazione al saldo.
3. Condanna i resistenti, in solido tra loro, a rimborsare all' le spese processuali Pt_1 liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre oneri riflessi e spese generali come per legge se dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2022, ritualmente notificato, l esperisce azione Pt_1 di rivalsa, ex artt. 10 e 11 D.P.R. 30.06.1965 n° 1124, nei confronti della società
[...]
, con sede legale in rocca di Papa vicolo della Portella 7, Controparte_1 nonché nei confronti di , socio e amministratore, e OM RO, socio CP_1 illimitatamente responsabile, chiedendo al Tribunale di TR di accertare, in via incidentale, la penale responsabilità del datore di lavoro e di nella CP_1 causazione dell'infortunio occorso al dipendente in data 12.03.2014, e di A_ condannare i convenuti, quali responsabili civili in solido tra loro e nelle rispettive qualità, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 2043 c.c., a pagare all'Istituto la somma di € 84.416,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi di legge.
L'Istituto attore deduce in particolare che:
– Il 21.03.2024 , dipendente da circa 20 anni della società convenuta -che A_ svolge attività di silvicoltura, taglio e lavorazione del legno- con le mansioni di operaio boscaiolo (benché regolarizzato nel 2011), si trovava presso la sede operativa di
Genzano di Roma dove, unitamente al socio lavoratore OM RO, era impegnato nella misurazione di alcune travi di legno accatastate sull'area esterna antistante il Capannone, in quanto un cliente aveva necessità di acquistare una trave di una lunghezza precisa;
– Durante la fase della misurazione, una delle travi di legno scivolava dal mucchio sul quale era accatastata e colpiva il alla gamba sinistra così cagionandoli lesioni Per_1 personali consistite nella “frattura pluriframmentaria del malleolo tibiale e peronale sinistro”, giudicate guaribile in un periodo superiore a 40 giorni;
pagina 2 di 11 – I funzionari del Servizio PRESAL della , all'esito di sopralluogo, constatavano Pt_2 alcune irregolarità nel posizionamento e accatastamento delle travi di legno, tali da mettere in serio rischio l'incolumità dei dipendenti della società, in relazione alle quali contestavano a , nella qualità di datore di lavoro e responsabile della CP_1 sicurezza, la violazione dell'art. 63, comma 1, in combinato disposto con l'art. 64, comma 1, lett. A del D.lgs. 81/2008 con riferimento a quanto previsto dall'allegato IV
1.8 al D.lgs. 81 citato;
– All'esito del successivo controllo finalizzato alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte, i funzionari della verificavano che la società aveva posizionato tre murali della lunghezza di 1 m perpendicolari rispetto all'accatastamento delle travi,
e che aveva altresì disposto che l'accatastamento doveva essere limitato CP_1
a tre file di travi, così da arrivare a un'altezza massima di circa 70 cm e facilitarne le prese con le forche del muletto;
– L'Ispettore della , escusso nel corso del processo penale aperto a Parte_3 carico di per il reato di lesioni colpose (art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p.), CP_1 riferiva che, mentre la stabilità delle cataste di legno di minore lunghezza risultava assicurata con perimetrazioni di muretti perpendicolari, nessuna misura di sicurezza collettiva era stata predisposta con riferimento all'accatastamento delle travi di legno di maggiori dimensioni, contando sul fatto che le stesse potessero rimanere ferme per il loro maggior peso;
– La dinamica dell'infortunio occorso al veniva, altresì, confermata nel processo Per_1 penale dalle dichiarazioni testimoniali di OM RO il quale riferiva che, prima dell'infortunio in questione, non era stata prevista dall'amministratore unico alcuna misura idonea ad evitare la caduta o l'investimento dei materiali di maggiore dimensione, poiché il rilevante peso delle travi di legno rendeva le cataste solitamente stabili;
– Il processo penale si è concluso con la sentenza del Tribunale di TR n. 1857/2020, depositata data 20.10.2020, con cui è stato condannato per il reato CP_1 ascrittogli;
– Ricevuta la denuncia di infortunio erogava all'assicurato le prestazioni economiche di legge, di cui all'art. 66 del TU n. 1124/1965.
Allega documentazione.
La società (da qui in poi ), nonché Controparte_1 CP_1
in proprio, si costituiscono in giudizio e chiedono di rigettare il ricorso in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, chiedono di ridurre ad equità le somme richieste in pagamento dall' Sostengono, infatti, che l'infortunio si è Pt_1
pagina 3 di 11 verificato come conseguenza del rischio elettivo creato dal lavoratore per sua esclusiva colpa e negligenza. In particolare, affermano che il si era allontanato dal suo abituale Per_1 luogo di lavoro -il capannone- discostandosi dalle direttive organizzative e dalle mansioni a lui attribuite, e ne è prova che al momento della denuncia il lavoratore ha dichiarato che l'infortunio si è verificato all'interno del capannone salvo poi dichiarare nel presente giudizio che si è verificato all'esterno nel luogo ove era posizionato il legname, così da far passare in secondo piano la circostanza che aveva assunto l'autonoma iniziativa di lavorare al di fuori della sua ordinaria area di lavoro, e di non avere utilizzato i mezzi di protezione in sua dotazione (gru a pinza o carrello elevatore). Contestano, infine,
l'importo del credito rivendicato dall' (sull'assunto che l'esposizione dei fatti di cui al Pt_1 ricorso non consente di verificare i criteri e le modalità di calcolo delle somme richieste in pagamento in via di regresso), ed eccepiscono la mancata prova dei pagamenti in favore del lavoratore infortunato.
Allegano documentazione.
OM RO, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti (i riassunti dei pagamenti dell'ITA e dei ratei in rendita e relativi esiti prodotti dal procuratore dell'Istituto con nota del 16.10.2023 su eccezione di controparte), oltre che con l'acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di TR e dell'intero fascicolo del dibattimento penale presso il Tribunale di TR (disposta dal giudice originario assegnatario del procedimento con ordinanza del 18.10.2023). La prova per testi chiesta dai procuratori dei resistenti non veniva ammessa, ritenuta la prova documentale sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al
D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), questo giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, è bene rammentare che il presupposto per l'esperimento dell'azione di rivalsa da parte dell' è la sussistenza della responsabilità penale del datore di lavoro Pt_1 in relazione al decesso del lavoratore, o alle lesioni da questi subite in occasione di un infortunio sul lavoro, accertata nel corso di un processo penale o incidenter tantum nel corso di una controversia civile.
Così, infatti, l'art. 10 del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124 così recita:
pagina 4 di 11 “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il
Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo”.
Con la sentenza del 24-30 aprile 1986 n. 118, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato,
l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione;
dichiara ex art. 27 legge n. 87 del
1953 la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n.
1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria". Per effetto degli interventi della Corte Costituzionale (cfr. altresì le sentenze n. 102 del 1981 e n. 372 del
1988) l'accertamento giudiziale dell'obbligazione del datore di lavoro può avvenire, quindi, sia in sede penale sia in sede civile.
In linea generale, quindi, “Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della
Corte costituzionale n. 102 del 1981, il giudice civile, adito dall' con azione di regresso Pt_1 nei confronti del datore di lavoro del soggetto infortunato, può valutare liberamente i fatti già esaminati dal giudice penale ...” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 febbraio 1995 n.
2028).
Nel caso di sentenza penale irrevocabile la Cassazione afferma, tuttavia, che all'azione di regresso promossa dall' “ben può giovare il giudicato penale che ha accertato la Pt_1 responsabilità del chiamato in regresso” e che il giudicato penale è sempre vincolante per pagina 5 di 11 chi sia stato parte del relativo giudizio, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso
(Cass. sent. 21563/2018). In ogni caso, però, ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale, essenziale, invece, nel giudizio civile, deve essere sviluppata.
Venendo, dunque, al caso che ci occupa, la responsabilità penale di , socio e CP_1 amministratore della società -datrice di lavoro di nonché Controparte_1 A_
Responsabile SPP, è stata accertata dal Tribunale di TR che, con la sentenza n.
1757/2020 -che non risulta essere stata oggetto di gravame-, lo ha giudicato colpevole dell'imputazione a lui ascritta, lesioni colpose gravi di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p. con riferimento agli artt. 63 e 64 del D.lgs. 81/2008.
A parere del giudicante il procedimento logico svolto dal giudice penale nella motivazione della sentenza di condanna è del tutto condivisibile, per cui, proiettando tali valutazioni ai fini che qui interessano, va affermata la sussistenza del presupposto essenziale dell'azione di regresso intrapresa dall'Istituto attore, cioè l'avvenuta commissione di un reato perseguibile d'ufficio da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale di TR, infatti, perviene al giudizio di responsabilità penale di CP_1 in virtù delle seguenti argomentazioni:
È indubbia la posizione di garanzia, ai sensi dell'art 2087 c.c., rivestita dall'imputato che all'epoca del fatto ricopriva la carica di amministratore unico della società
[...]
, datrice di lavoro di , non essendo state dalla dirigenza CP_1 A_ conferite deleghe in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
L'imputato non aveva predisposto alcuna misura di sicurezza collettiva atta ad evitare la caduta e lo scivolamento delle travi di legno, che solitamente venivano accantonate senza alcuna perimetrazione, con conseguente violazione della norma cautelare stabilita dall'art. 63, comma 1, in combinato disposto con l'art. 64, comma
1, lett. A del D.lgs. 81/2008, che è stata idonea ad eziologicamente determinante a cagionare l'evento lesivo di cui è rimasto vittima il lavoratore;
Ed infatti, operando un giudizio controfattuale, il rispetto della norma cautelare avrebbe con certezza impedito la caduta accidentale delle travi di legno accatastate.
La ricostruzione dei fatti operata in sede penale è stata supportata dagli esiti degli accertamenti condotti dal Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro della Pt_4
, corredati da rilievi fotografici, e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel
[...] corso del dibattimento.
In particolare, nel già citato verbale d'ispezione e prescrizione, redatto ai sensi degli artt.
19 e 20 del D.lgs. 758/1994, i funzionari del Dipartimento di Prevenzione Servizio PRESAL, riferiscono che il datore di lavoro non aveva provveduto a rendere conformi i luoghi ai pagina 6 di 11 requisiti previsti dall'Allegato IV 1.80 al D.lgs. 81/2008, in quanto non aveva predisposto idonee misure di prevenzione e protezione atte alla difesa dei posti di lavoro contro la caduta o l'investimento di materiali, in specie l'accatastamento dei materiali in legno
(prodotti finiti o semilavorati) che avveniva in un'area esterna all'azienda senza alcuna protezione per evitare lo scivolamento e la caduta dei materiali accatastati.
OM RO, esaminato all'udienza dibattimentale dell'8.10.2020, riferiva che la mattina del 21.03.2014 lui e avevano iniziato a lavorare in magazzino, A_ successivamente, poiché servivano delle travi di diverse misure, si recavano all'esterno del capannone (dove le travi venivano accatastate in più mucchi) e, ponendosi agli estremi opposti di una catasta, iniziavano a misurarle con l'utilizzo di una fettuccia.
Improvvisamente le travi scarrozzavano e mentre lui riusciva a scansarsi e ad evitarle, quelle cadute colpivano il ad un piede. A domanda se il datore di lavoro aveva mai Per_1 impartito specifiche indicazioni su come effettuare l'accatastamento in sicurezza delle travi, il teste rispondeva che le indicazioni erano state date verbalmente e per iscritto e, richiesto di indicarne il contenuto, ribadiva che le travi venivano accatastate in mucchi e precisava che le uniche misure di contenimento erano costituite dalle zeppe poste nella parte inferiore di ogni catasta. Ciò in quanto, a dire del teste, le travi appoggiate non si muovono, ragione per cui non è riuscito a comprendere il perché nell'occasione la catasta sia fosse mossa. Veniva, quindi, contestato al teste che, nel corso delle indagini preliminari, aveva fornito una diversa versione dei fatti, in particolare, aveva dichiarato che, solitamente, venivano predisposti tre murali della lunghezza di 1 m perpendicolarmente rispetto all'accatastamento delle travi. Il teste precisava che la predetta misura di protezione era stata adottata dopo l'infortunio occorso al Per_1 mentre invece il giorno dell'infortunio “i travi stavano tutti ammucchiati uno sopra all'altro” modalità operativa, a suo dire, in uso da decenni;
inoltre, nell'occasione, non erano presenti neanche le zeppe. Hariferito, infine, che alcune volte si CP_1 arrabbiava e ammoniva lui e il di accatastare bene le travi in quanto poteva Per_1 succedere che fossero sbadati.
Il teste , UPG dello Servizio PRESAL, esaminato all'udienza dibattimentale Parte_3 del 7.03.2019, premesso di avere eseguito il sopralluogo su delega di indagini e non nell'immediatezza del fatto, confermava di avere riscontrato alcune problematiche inerenti luoghi di lavoro, nello specifico relative all'accatastamento del materiale che si trovava nell'area esterna al laboratorio. Ha riferito, inoltre, che dalle sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini era emerso che e OM A_
RO dovevano scegliere una trave dal mucchio e che, all'atto di sfilare quella scelta, un'altra trave si staccava colpendo il piede dell'infortunato. Ha riferito, infine, che le prescrizioni poste con il verbale d'ispezione e prescrizione del 25.07.2014 sono state pagina 7 di 11 ottemperate mediante la predisposizione di paletti di contenimento, che invero erano già in parte utilizzati per le travi più piccole.
A parere di questo giudicante gli elementi conoscitivi emersi, valutati nel loro combinato risvolto probatorio, inducono a ritenere definitivamente accertata la dinamica dell'infortunio del 14.03.2014, per come innanzi ricostruita, che consente di escludere che il prestatore abbia creato un rischio elettivo rispetto alle esigenze della lavorazione.
La giurisprudenza di legittimità formatasi nella materia, infatti, non esclude che la vittima di un infortunio sul lavoro possa essere ritenuto responsabile del danno subito, ma solo qualora il rischio a cui si espone è privo di connessione con l'attività lavorativa, e sia stato creato dal medesimo lavoratore per una sua scelta volontaria e arbitraria diretta a soddisfare impulsi personali. In tali casi non si è più in presenza di un "rischio lavorativo", bensì di un "rischio elettivo", in quanto la condotta abnorme del lavoratore è tale da recidere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l'infortunio verificatosi. Di recente la S. Corte di Cassazione è tornata sulla materia ed ha riaffermato il principio di diritto secondo cui: “… il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e vigilanza sull'adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell'infortunio occorso al lavoratore”(Ord. n. 11227/2022). Sullo stesso solco si pone, peraltro, anche la giurisprudenza penale (ad es. Cass. pen. 46841/2023) che esclude la responsabilità del datore di lavoro solo qualora la condotta del prestatore: “sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
In sintesi, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure preventive e protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. L'unico caso in cui la responsabilità datoriale viene meno è quello del rischio elettivo configurabile soltanto quando il prestatore ponga in essere un contegno abnorme, estraneo ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo a cui di fatto è stato adibito e non si attenga agli ordini e alle specifiche direttive ricevute, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, invece, come detto, , in qualità di datore di lavoro e CP_1
RSPP, ha tenuto una condotta, imprudente e negligente ed ha violato norme di cautela poste a salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro che si pongono in rapporto di diretta derivazione causale con l'infortunio occorso al dipendente che, A_ nell'occasione, riportava lesioni personali gravi consistite nella “frattura pluriframmentaria del malleolo tibiale peronale sinistro”, trattata con mezzi di sintesi, comportanti 302 giorni di Inabilità Totale Assoluta, ed un danno biologico permanente valutato dai Sanitari nella misura del 18% (cfr. documentazione sanitaria in atti). Pt_1
Ed infatti, va evidenziato, in primo luogo, che il datore di lavoro nel DVR acquisito in atti, ha omesso di individuare e descrivere le modalità di accatastamento in sicurezza delle travi poste nella zona esterna al capannone aziendale, inoltre non ha adottato misure di protezione atte ad evitare lo scivolamento o la caduta dei materiali accatastati. Solo dopo l'infortunio, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal Servizio PRESAL, ha disposto che l'accatastamento doveva essere composto solo da tre file di travi, così da giungere ad un'altezza massima di circa 70 cm e facilitare le prese con le forche del muletto, ed ha altresì disposto il posizionando di tre murali della lunghezza di 1 m, perpendicolari rispetto alle cataste delle travi, al fine di prevenirne lo scivolamento e la caduta. Ed ancora, il giorno dell'infortunio, non essendo presente in azienda, ha omesso qualsivoglia attività di controllo finalizzata a verificare che i due lavoratori eseguissero l'attività di prelevamento delle travi dalla catasta in sicurezza, in particolare utilizzando mezzi di protezione in dotazione (gru a pinza o carrello elevatore). La carenza di vigilanza appare oltremodo grave sia in considerazione del fatto che all'epoca non erano installati i muretti di protezione, sia in quanto, come riferito dal teste OM RO, lui che il Per_2 nell'accatastare le travi erano spesso sbadati e il datore di lavoro li redarguiva in proposito. Infine è stato accertato che il non ha scelto autonomamente di recarsi Per_2 all'esterno del capannone per ragioni estranee alle mansioni assegnategli dal datore di lavoro, bensì si è trattato di una scelta dovuta al fatto che, per proseguire nella lavorazione, era necessario scegliere travi di misure specifiche. Ne consegue che non può dirsi sussistere alcuna abnormità nel comportamento del che non si è trovato Per_2 esposto ad un rischio determinato dall'interruzione del collegamento tra azione e fine lavorativo, ovvero abnorme rispetto al medesimo fine lavorativo, ovvero creato per esibizionismo o impulsi meramente personali.
Pertanto, pacifica la sussistenza del nesso di causalità tra le predette condotte e l'evento lesivo occorso all'assicurato, ipotizzando come avvenuti i comportamenti che il datore di lavoro avrebbe dovuto normativamente tenere, esclusa l'esistenza di cause alternative, deve concludersi che l'infortunio non avrebbe avuto luogo.
pagina 9 di 11 Può dirsi, quindi, definitivamente accertato il presupposto essenziale dell'azione di rivalsa intrapresa dall'Istituto ricorrente, e cioè l'avvenuta commissione di un reato da parte del datore di lavoro quale fatto costitutivo del diritto rivendicato dall' nel presente Pt_1 giudizio. Quanto alla posizione di OM RO sussiste la responsabilità civile del medesimo (ai sensi degli artt. 2087 e 2043 c.c.), in quanto socio della società , CP_1 considerato che nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Procedendo alla quantificazione del diritto dedotto dall' , ribadita la sussistenza Pt_1 della responsabilità esclusiva dei resistenti nella causazione dell'infortunio, si osserva che, per il consolidato indirizzo della Cassazione, la prova della congruità delle indennità corrisposte dall' al lavoratore nel giudizio di regresso intentato contro il datore di Pt_1 lavoro può essere fornita con l'Attestato del Direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi ed assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino i vizi da cui sarebbero affetti tali atti. Inoltre l'art. 11 del DPR
1124 accorda all'Istituto assicuratore il diritto di regresso «per le somme pagate a titolo
d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili»; si tratta di un diritto proprio dell' autonomo rispetto alla pretesa risarcitoria spettante al Pt_1 lavoratore infortunato, derivante dal rapporto assicurativo ed assoggettato ad un regime giuridico peculiare (Sezioni Unite, sentenza n. 5160/2015), tendenzialmente onnicomprensivo di quanto corrisposto dall'Ente, con il solo limite del quantum della responsabilità civile, accertabile secondo le regole generali dei danni, quale che sia l'entità delle prestazioni assicurative erogate. Pertanto, solo ove siano state riconosciute ed erogate prestazioni illegittime, perché non spettanti ovvero eccedenti, il datore di lavoro può sempre dimostrare la stessa illegittimità, da rapportare necessariamente alla mancanza dei presupposti di fatto e alla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge
(ad es. Cass. 13061/2016).
Nel caso di specie, tenuto conto del valore probatorio dell'Attestazione del costo dell'infortunio a firma del Direttore della sede di TR e del relativo prospetto (doc 12 e ss), in assenza di elementi specifici di segno contrario forniti dalla difesa dei resistenti, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle medesime prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della predetta certificazione prodotta in giudizio (Cass. 15 ottobre 2007 n. 21540; Cass. 1° dicembre 1999 n. 13377).
pagina 10 di 11 In particolare, dall'Attestazione in atti e dalla documentazione successivamente prodotta dal procuratore dell' risulta che l'Ente ha sostenuto oneri per la somma complessiva Pt_1 di € 84.416,68 alla data del 15.11.2022 di cui: € 6.170,65 a titolo di indennità temporanea assoluta;
€ 41.099,25 a titolo di indennizzo in rendita per il danno biologico permanente
(18%); € 35.317,79 per l'indennizzo in rendita del danno patrimoniale permanente;
€ 774,69 a titolo di spese mediche;
€ 368,82 a titolo di interessi.
Per quanto riguarda gli accessori del credito, a giudizio della scrivente, si dovrà farli decorrere dai formali atti di diffida rivolti ai resistenti per come documentati in atti (doc 4-
5-6). Si precisa, al riguardo, che la L. n. 124 del 2017 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza già in parte anticipata dal D.lgs. n. 58/2011) all'art. 1, co. 57, ha provveduto alla liberalizzazione del settore abrogando l'art. 4 della L. 890 a decorrere dal 10 settembre 2017.
Ed invero, per la costante giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione (cfr.
3442/2001), il credito dell' per l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro Pt_1 responsabile dell'infortunio patito dal lavoratore assicurato (art. 10 ed 11 D.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124) è produttivo di interessi che sono, non già compensativi, bensì moratori, rinvenendo essi il loro fondamento giuridico nel ritardo col quale il datore di lavoro adempie la sua obbligazione consistente nella restituzione delle somme erogate dall'ente assicuratore per l'assistenza e l'indennizzo del proprio assicurato, oltre tali interessi moratori - che, in quanto tali, devono essere espressamente richiesti.
Conclusivamente, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 CP_1
, nonché il medesimo , in proprio, quale socio e amministratore e
[...] CP_1
OM RO, in proprio, quale socio illimitatamente responsabile, vanno condannati, in solido tra loro e nelle qualità innanzi indicate, a rimborsare all'Istituto attore la somma di € 84.416,68, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite tra le parti vengono regolate secondo il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate come in dispositivo.
TR, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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