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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5853 / 2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. EL GU PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5853/2024 e avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da nata a [...], il [...], CF. Parte_1
con l'Avv. POLITI ENRICA;
C.F._1
contro
, nato a [...], il [...], CF. Controparte_1
con gli Avv.ti FERRARESE GIULIA e MARCHI C.F._2
MADDALENA;
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1)
Affida i figli minori nato il giorno 16 ottobre 2015 in Verona e Persona_1
nato il giorno 31 ottobre 2017 in Verona ad entrambi i genitori con Persona_2
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà i figli con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì all'uscita da scuola, o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione della madre entro le ore 9.00; un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola, o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico, fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione della madre entro le ore 9.00; un ulteriore pomeriggio nella settimana nella quale non avrà con sé i figli nel fine settimana, dall'uscita da scuola, o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico fino alle ore 21.00; una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno (il prossimo Natale sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (la prossima
Pasqua sarà trascorsa con il padre); venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
2 2)
Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla madre sig. , Parte_1
affinché ci abiti con i figli;
il padre la rilascerà entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare i propri oggetti personali;
3)
Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo il 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, con esclusione degli importi per spese mediche coperte dal fondo sanitario integrativo della madre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i genitori all'udienza del 16/10/2025 hanno precisato concordemente le conclusioni come da provvedimenti provvisori resi dalla Presidente del. con ordinanza del 14/04/2025, con compensazione delle spese di lite;
rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da Pt_1
contro ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione disattesa, così dispone:
1) Provvede in conformità alle conclusioni concordemente precisate e riportate in
3 epigrafe;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21/10/2025
La Presidente rel.
EL GU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. EL GU PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5853/2024 e avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da nata a [...], il [...], CF. Parte_1
con l'Avv. POLITI ENRICA;
C.F._1
contro
, nato a [...], il [...], CF. Controparte_1
con gli Avv.ti FERRARESE GIULIA e MARCHI C.F._2
MADDALENA;
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1)
Affida i figli minori nato il giorno 16 ottobre 2015 in Verona e Persona_1
nato il giorno 31 ottobre 2017 in Verona ad entrambi i genitori con Persona_2
residenza presso la madre;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà i figli con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì all'uscita da scuola, o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione della madre entro le ore 9.00; un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola, o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico, fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione della madre entro le ore 9.00; un ulteriore pomeriggio nella settimana nella quale non avrà con sé i figli nel fine settimana, dall'uscita da scuola, o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico fino alle ore 21.00; una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno (il prossimo Natale sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (la prossima
Pasqua sarà trascorsa con il padre); venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
2 2)
Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla madre sig. , Parte_1
affinché ci abiti con i figli;
il padre la rilascerà entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare i propri oggetti personali;
3)
Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo il 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, con esclusione degli importi per spese mediche coperte dal fondo sanitario integrativo della madre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i genitori all'udienza del 16/10/2025 hanno precisato concordemente le conclusioni come da provvedimenti provvisori resi dalla Presidente del. con ordinanza del 14/04/2025, con compensazione delle spese di lite;
rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da Pt_1
contro ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione disattesa, così dispone:
1) Provvede in conformità alle conclusioni concordemente precisate e riportate in
3 epigrafe;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21/10/2025
La Presidente rel.
EL GU
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