Articolo 9 della Legge 26 luglio 1974, n. 363
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6 settembre 1974
Art. 9. (Copertura della spesa)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 settembre 1974