Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2025, proposto da
AT IB, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bologna n. 380/2025, depositata e resa pubblica il 28.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. UG Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 7/11/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
In data 20 gennaio l’Amministrazione ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante l’intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso.
All’udienza camerale del 26 marzo 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. Amm.,.
Quanto alla soccombenza virtuale va rilevato che la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora è infondata in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione della “maggior somma tra interessi e rivalutazione”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza virtuale con distrazione delle spese a favore del difensore, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del limitato valore della causa e della limitata attività difensiva e dell’infondatezza parziale della domanda originaria
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe indicato dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 400 (quattrocento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di ET |
IL SEGRETARIO