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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in qualità di società incorporante Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati ROSSITTO
IA ( ), AS AN IO (C.F. C.F._1
) e ( ) ed C.F._2 Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso in IL, via della Moscova n. Controparte_2
18, giusta delega in atti;
-APPELLANTE- CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. Controparte_3
), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Via P.IVA_2
Nirone 10 IL presso lo studio dell'Avv. PUZZELLO FERRUCCIO (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._4
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 6328/2024, pubblicata il 21/06/2024, in materia di “Distribuzione”.
CONCLUSIONI:
Per ” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di IL così Parte_1
giudicare:
- in via principale: in riforma integrale della sentenza n. 6328/2024 del Tribunale di
IL (Sez. V, G.U. dott.ssa Caterina Spinnler), resa in data 20 giugno 2024 all'esito del giudizio rubricato al n. di R.G. 14054/2021, pubblicata in data 21 giugno 2024 e notificata all'esponente in data 24 giugno 2024, accogliere l'unico motivo di appello per tutte le ragioni illustrate nell'atto di citazione in appello;
e per l'effetto,
- accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6 settembre 2023, allegato alle note di trattazione scritta in data 24 febbraio 2024, qui di seguito ritrascritte:
“nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 2168/2021, emesso dal Tribunale di IL, dott.
Pipicelli, per tutte le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da al Parte_1 [...]
e disporre la restituzione da parte del Controparte_3 [...]
dell'importo di € 1.190.650,94 (ovverosia dell'importo Controparte_3
portato dal decreto ingiuntivo, oltre le spese liquidate e gli interessi di mora) oltre agli interessi legali maturati dal 20 dicembre 2021 (data di avvenuto pagamento del predetto
pagina 2 di 17 importo) alla restituzione, trattandosi di somme che ha provveduto a Parte_1
corrispondere, con riserva di ripetizione, al solo fine di evitare l'esecuzione; in via istruttoria accogliere le seguenti istanze istruttorie:
A) Con riguardo alla rilevanza del rilascio di nuove licenze commerciale, sostituiva della autorizzazione n. 7472/2013, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale con i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il avrebbe rilasciato una nuova licenza commerciale Controparte_4
Parte_ intestata a per il solo ipermercato, solo previa deliberazione favorevole della conferenza di servizi, come previsto dall'art. 9 L. R. 28/99”;
2) “Vero che, nel corso dei numerosi accessi presso il SUAP del Comune di , il CP_1
dott. - responsabile dello SUAP stesso - ha evidenziato al dott. Testimone_1
- delegato di CDS per le pratiche amministrative - che il rilascio di Persona_1
nuova autorizzazione per l'ipermercato presupponeva solo previa deliberazione favorevole della conferenza di servizi, come previsto dall'art. 9 L. R. 28/99”;
3) “Vero che il di , nel corso del passaggio della gestione CP_4 CP_1
dell'Ipermercato, da a Conad, è stato più volte diffidato dalle Organizzazioni CP_3
AC e dai lavoratori dal rilasciare una nuova autorizzazione commerciale”;
4) “Vero che il di , nel corso del passaggio della gestione CP_4 CP_1
dell'Ipermercato, da a Conad, è stato più volte diffidato dalle Organizzazioni CP_3
AC e dai lavoratori a non reintestare le licenze per garantire la prosecuzione dei contratti di lavoro”.
Si indicano sui capitoli da 1) a 4) che precedono i seguenti testi:
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; Testimone_2
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; CP_5
, domiciliato presso la GESF Consulting s.a.s. di Persona_1 Persona_1
in Acireale (CT), Corso Umberto, n. 225; pagina 3 di 17 domiciliato presso l'Ufficio SUAP Commercio del Testimone_1 Controparte_4
in Via De Caprio, . CP_1
B) Con riguardo alla necessità di depositare la SCIA di subingresso all'autorizzazione
n7472/2013 per limitare i danni patiti, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: Parte_ 5) “Vero che a novembre 2019 doveva aprire i punti vendita Non Solo Sport e
Happy AS”;
6) “Vero che i punti vendita Non Solo Sport e Happy AS erano oggetto della licenza
n. 7472/2013”;
7) “Vero che, a causa del mancato riscontro da parte del di alle CP_4 CP_1
comunicazioni del 18 settembre 2019 e del 2 ottobre 2019 (che si mostrano al teste), Parte_ ha depositato la SCIA di subingresso nella licenza n. 7472/2013”; Parte_
8) “Vero che, stante il mancato rilascio di una nuova licenza commerciale, ha depositato la SCIA di subingresso nella licenza n. 7472/2013”; Parte_
9) “Vero che ha depositato la SCIA di subingresso nella licenza n. 7472/2013 per dare avvio alle attività dei punti vendita Non Solo Sport e Happy AS”;
10) “Vero che CDS ha depositato la SCIA di subingresso all'autorizzazione n.
7472/2013, come alternativa, per poter aprire i punti vendita Non Solo Sport e Happy
AS".
Si indicano sui capitoli da 5) a 10) che precedono i seguenti testi:
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; Testimone_2
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; CP_5
, domiciliato presso la GESF Consulting s.a.s. di Persona_1 Persona_1
in Acireale (CT), Corso Umberto, n. 225.
C) Con riguardo alle conseguenze derivanti dal mancato rilascio di una nuova licenza commerciale, sostituiva della autorizzazione n. 7472/2013, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: pagina 4 di 17 Parte_ 11) “Vero che nel corso delle trattative con per il raggiungimento CP_3
dell'accordo transattivo sottoscritto il 31 luglio 2019, era in corso anche una trattativa con Sviluppo Arena s.r.l., società del Gruppo Arena”;
12) “Vero che la società Sviluppo Arena s.r.l. era intenzionata a subentrare nella gestione dell'Ipermercato ubicato all'interno del Centro Commerciale Archimede, sito in , Via Necropoli del Fusco n. 1”; CP_1
13) “Vero che Sviluppo Arena s.r.l. poneva quale condizione, tra le altre, la disponibilità di una nuova licenza commerciale inerenti all'ipermercato”;
14) “Vero che Sviluppo Arena s.r.l. aveva richiesto che la licenza commerciale fosse nuova affinché ci fosse una netta cesura con la gestione di;
CP_3
15) “Vero che Sviluppo Arena aveva richiesto una nuova licenza affinché tutti i precedenti rapporti contrattuali in capo a si concludessero”; CP_3
16) “Vero che Sviluppo Arena s.r.l. aveva richiesto che la licenza commerciale delineasse una netta cesura, in particolare, con riferimento ai contratti di lavoro in essere tra e i suoi dipendenti”; CP_3
Parte_ 17) “Vero che Sviluppo Arena s.r.l. ha rinunciato a proseguire le trattative con a causa del mancato rilascio della nuova licenza commerciale”.
Si indicano sui capitoli da 11) a 17) che precedono i seguenti testi:
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; Testimone_2
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; CP_5
, domiciliato presso la GESF Consulting s.a.s. di Persona_1 Persona_1
in Acireale (CT), Corso Umberto, n. 225.
D) Con riguardo all'importanza di una tempestiva apertura dell'Ipermercato, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
18) “Vero che e H&M, ES e CH e avevano chiesto CP_6 Persona_2 Pt_3
ed ottenuto che il relativo canone venisse diminuito fino all'apertura dell'ipermercato”;
pagina 5 di 17 19) “Vero che aveva pattuito una riduzione del canone dal 9,5% sul fatturato CP_6
al 6,5% fino all'apertura dell'ipermercato”;
20) “Vero che H&M aveva pattuito una riduzione del canone dal 5,5% sul fatturato al
2,75% fino all'apertura dell'ipermercato”;
21) “Vero che ES aveva pattuito una riduzione del canone del primo anno ad €
19.800,00 (anziché € 39.400,00) fino all'apertura dell'ipermercato”;
22) “Vero che CH e aveva pattuito una riduzione del canone del primo anno Pt_3
ad € 9.200,00 (anziché € € 36.000,00) fino all'apertura dell'ipermercato”.
Si indicano sui capitoli da 18) a 22) che precedono i seguenti testi:
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; Testimone_2
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36. CP_5
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di IL adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. Respingere integralmente l'appello proposto dalla in quanto Parte_1
inammissibile e/o infondato in fatto ed inattendibile in diritto e/o comunque sfornito di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, se del caso modificando, integrando o correggendo la motivazione della sentenza impugnata e mantenendo comunque ferme le statuizioni di condanna;
2. In subordine, dichiarare fondata ed accogliere la domanda assorbita in prime cure che di seguito si trascrive:
“In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui fosse sollevata in seno al giudizio relativa questione e dichiarata la nullità e/o invalidità della clausola condizionale pagina 6 di 17 indicata al penultimo ed ultimo capoverso del punto 5.1. del contratto stipulato dalle parti il 1.08.2019 (doc. 2 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione di pagamento), voglia il Tribunale adito accertare il diritto della Curatela del
[...]
all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per i motivi in diritto di cui Controparte_3
al punto V della memoria di costituzione e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento dell'importo di € 1.100.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, se del caso calcolata in via equitativa ex art. 1226 c.c., ove occorra a seguito di apposita CTU.”;
3. In via istruttoria, ove occorra, si ripropongono le istanze formulate in prime cure e di seguito trascritte, su cui si insiste:
“III. In via subordinata. Istanza di ammissione di CTU tecnico-contabile.
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui dovesse sembrare plausibile all'On.le
Decidente l'invero infondata eccezione di nullità della pattuizione di cui al punto 5.1., penultimo ed ultimo capoverso, del contratto sottoscritto in data 1.08.2019, considerato altresì il deposito di documenti per cui infra, si chiede di voler disporre la nomina di
CTU tecnico-contabile che quantifichi il corrispettivo dovuto all'opposta in virtù degli obblighi restitutori conseguenti ai fini della reintegrazione dell'equilibrio economico
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 05/06/2020, n. 10810). Sul punto si faccia riferimento, per completezza, alla domanda riconvenzionale subordinata, spiegata al , pagg. 16 CP_7
e 17 della memoria di costituzione. IV. Produzione documentale. Si producono i seguenti documenti:
F. Relazione di parte del Dott. Testimone_3
G. Registri IVA Ipermercato “I Papiri” SA anno 2014 - 2018;
V. Prova per testi.
Si chiede, infine, ove occorra, di voler ammettere la prova per testi sul seguente capitolato:
pagina 7 di 17 a) << Vero o non che i documenti di cui alla lettera G depositati nel fascicolo di parte della Curatela contengono i Registri IVA Controparte_3
dell'attività svolta dalla società presso l'ipermercato del centro commerciale Archimede
(già i Papiri) sito in , Via Necropoli del Fusco 1, località Pantanelli negli anni CP_1
2014-2018? >>
Si indicano quali testimoni il dott. nato a [...] il [...] e Testimone_3
residente c. da Sant'Anna, compl. il , e il dott. , nato a [...]_8 CP_9
(ME) il 14/02/1972, residente in [...].
Al Dott. si chieda, inoltre, b) di voler << confermare il contenuto Testimone_3
della relazione di parte depositata nel fascicolo di parte della Curatela
[...]
alla lettera F. >> dallo stesso redatta.”; Controparte_3
4. Con vittoria di spese e compensi, aumentati nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di IL, adito dalla Curatela del Controparte_3
sulla base della scrittura transattiva stipulata in data 1.8.2019 tra Galleria Commerciale
SA (CS), OU (OU), Parte_4 Parte_1 [...]
e ), ha ingiunto alla società Controparte_10 Controparte_3
il pagamento della somma di euro 1.100.000, in virtù dell'art. 5.1. Parte_1
del contratto inter partes, che così prevedeva: “A seguito della 'restituzione' delle
Licenze Commerciali da parte di nei termini di cui sopra, CS (ovvero altra CP_3
società dalla stessa designata) si impegna a presentare ai competenti organi richiesta di nuove licenze commerciali che riguardino le intere superfici attualmente occupate dall'Ipermercato e, qualora simili competenti organi rilascino a CS (ovvero a società dalla stessa designata) entro le ore 12:00 del 18.11.2019 dette nuove licenze
pagina 8 di 17 commerciali, CS sarà tenuta a pagare a la somma di Euro 1.100.000,00 (un CP_3
milione centomila/00), oltre eventuali imposte di legge”.
Ha proposto opposizione la società chiedendo la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, assumendo di non essere tenuta al pagamento di detta somma in quanto la condizione non si era verificata, “poiché alla data convenuta, pur a fronte della tempestiva richiesta di CS il non ha rilasciato alcun provvedimento, CP_4
segnatamente un'autorizzazione commerciale in favore della CS, tanto più in via derivata da quella precedentemente intestata a (cfr. pagg. 9 e 10 atto di CP_3
citazione) e che, comunque, una SCIA non è assimilabile a un provvedimento espresso di rilascio delle licenze;
in ogni caso la condizione si era verificata oltre il termine pattuito, atteso che “la dichiarazione del AP di (di subingresso di CS CP_1
CP_ nell'attività dell'ipermercato) conseguente alla presentazione della da parte della stessa CS è intervenuta in data 31 marzo 2020 e dunque ben oltre il termine previsto in contratto per l'avveramento della condizione. Pertanto, ammesso ma assolutamente non concesso che la presentazione della Scia e la Correlativa dichiarazione di subentro del AP equivalgono alla concessione di 'nuove licenze' commerciali, questi eventi si sono comunque verificati oltre il suddetto termine di avveramento della condizione”
(cfr. pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione).
Quanto all'interpretazione della clausola contrattuale (art. 5 del contratto di transazione),
l'opponente assumeva che l'unica obbligazione assunta da CS nei confronti della società opposta fosse quella di corrispondere la somma di euro 1.500.000,00 e che tale somma avesse “ la funzione di remunerare non solo la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di ma anche la (mera) cessazione dell'attività CP_3
commerciale da parte della stessa, conseguente alla “restituzione delle licenze” ( cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione).
Ha resistito il che, in via preliminare, ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta e, nel pagina 9 di 17 merito, la sua infondatezza, ritenendo a contrario che la condizione si fosse avverata e che, dunque, aveva diritto ad ottenere il pagamento della somma ingiunta.
Nello specifico, ha osservato che la SCIA sia ex lege sostitutiva della licenza, in quanto consente l'immediato avvio dell'attività.
In via subordinata, e solo in caso di accoglimento di eventuali questioni di nullità della clausola contrattuale, ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento della somma ingiunta anche a titolo di indennizzo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti, il Tribunale di IL con sentenza n. 6328/2024, pubblicata il 21/06/2024, ha così statuito:
“respinge l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2168/2021 emesso dal Tribunale di IL il 6.2.2021, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 37.951,00 oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale, dopo aver considerato tempestivamente proposta l'opposizione, ha ritenuto che “la somma di euro 1.500.000,00 costituiva il corrispettivo unicamente per la rinuncia da parte della società opposta al contratto di locazione e al diritto di Parte_ prelazione sull'ipermercato, così da consentire a CS (ora di acquistare da
OU l'ipermercato (punto n. delle premesse dell'accordo)”; viceversa la somma di euro 1.100.000,00 “costituiva il corrispettivo pattuito per il formale subingresso della società opponente nell'attività commerciale. A tale scopo le parti avevano previsto due ipotesi alternative: quella dell'acquisto del ramo di azienda, “costituito esclusivamente dalle licenze commerciali inerenti l'Ipermercato”, che avrebbe dovuto essere ceduto
“ad un prezzo non superiore ad euro 1.100.000” entro la data del 30.10.2019 e quella, effettivamente verificatasi, di cui alla clausola sopra testualmente riportata, che pagina 10 di 17 prevedeva il pagamento della stessa somma di euro 1.100.000,00 a condizione che, a seguito della restituzione delle licenze commerciali, la società CS ottenesse nuove licenze entro il 18.11.2019. Dunque in entrambi i casi la società opponente si impegnava a pagare la somma di euro 1.100.000,00, tale somma costituiva il corrispettivo promesso per la rinuncia alle licenze commerciali e l'immediata Parte_ prosecuzione dell'attività dell'ipermercato acquistato da indipendentemente dal fatto che ciò si fosse realizzato tramite cessione dell'azienda entro il termine del
30.10.2019 o con la restituzione delle licenze ed il rilascio di nuove licenze entro il
18.11.2019. Il pagamento della somma indicata era subordinato alla continuità nel subentro aziendale, così da consentire a CS l'immediata operatività del ipermercato” ( cfr. pagg.
6-7 sentenza).
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione in atti, ha poi accertato che in data
23.09.2019 la società opposta aveva provveduto a restituire le licenze commerciali e che
CS aveva provveduto al pagamento dell'importo residuo di euro 500.000,00 sul totale dovuto di euro 1.500.000,00; che in data 2.10.2019 CS aveva chiesto l'integrazione dell'autorizzazione generale con l'emissione di un nuovo titolo abilitativo relativamente all'ipermercato, facendo espressa riserva di presentare la richiesta tramite;
che in CP_11
data 14.11.2019 la società CS, ora , aveva presentato apposita SCIA. Parte_1
Ha così ritenuto fondata la pretesa creditoria del Controparte_3
in quanto la condizione prevista dall'art.
5.1 del contratto di transazione stipulato
[...]
in data 1.8.2019 si era verificata.
Diversamente infatti da quanto sostenuto dall'opponente, ha ritenuto che la SCIA fosse equiparabile al provvedimento autorizzativo espresso, attraverso la quale parte opponente aveva, comunque, raggiunto il suo scopo, vale a dire quello di avviare, nei termini pattuiti, l'attività di ipermercato.
Ha poi osservato che, “essendo stata la società CS a scegliere di presentare la SCIA anziché chiedere il provvedimento autorizzativo espresso - e non certo per impossibilità pagina 11 di 17 di avviare in altro modo l'attività dell'ipermercato, avendo la società palesato fin dalla richiesta del 2.10.2019 la volontà di presentare una Scia ed avendo poi indicato come CP_1 data di inizio dell'attività il 31.3.2020, consentendogli la l'avvio immediato dell'attività” trovasse applicazione “ il disposto di cui all'art. 1359 c.c., con conseguente avveramento della condizione sospensiva”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado;
si è costituita la che ha Controparte_3
chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In subordine ha riproposto ex art. 346 c.p.c. la domanda riconvenzionale svolta in primo grado volta ad ottenere, nel caso venisse dichiarata nulla la clausola condizionale di cui al punto 5.1 del contratto stipulato dalle parti l'1.08.2019, la condanna di al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 1.100.000,00 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia ex art. 2041 c.c.
All'udienza del 17 dicembre 2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 3 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello affidando il gravame ad un unico, Parte_1
articolato motivo di censura.
pagina 12 di 17 Lamenta che il Tribunale abbia errato ad affermare che l'importo di euro 1.100.000,00 costituisse il corrispettivo pattuito per il formale subentro della società opponente nell'attività commerciale, quando invece costituiva l'oggetto di un'ulteriore e autonoma obbligazione, integralmente condizionata all'avverarsi - entro un determinato termine - di un solo evento, futuro ed incerto (il rilascio da parte delle Autorità Competenti di
“nuove licenze commerciali”, entro le ore 12:00 del 18 novembre 2018) e lamenta che il
Tribunale abbia altresì errato a ritenere che si fosse avverata la condizione apposta in
Contratto, equiparando due istituti di diritto amministrativo tra loro molto diversi, ovverosia la SCIA e la nuova autorizzazione.
Assume, invece, che ci sono differenze sostanziali e formali tra i due istituti;
che la possibilità di avviare attività mediante sia limitata ai negozi di vicinato, mentre CP_11
l'apertura delle grandi strutture di vendita, come quella per cui è causa, è soggetta ad autorizzazione/licenza; che, quindi, l'evento dedotto a condizione non si era verificato, atteso che è pacifico che l'autorità competente non ha rilasciato alcuna “nuova licenza” entro il 18 novembre 2019 ore 12:00.
Si duole, quindi, che il Tribunale abbia arbitrariamente modificato l'evento dedotto a condizione.
Aggiunge che il rilascio di nuove licenze sia in re ipsa incompatibile con qualsivoglia
“formale subingresso” nell'attività commerciale di altro soggetto e che, nel caso di specie, non vi era stato alcun subentro formale nell'attività di da parte di CS, CP_3
poiché non vi era stata alcuna cessione di azienda.
Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale sarebbe incorso in errore, affermando che “sia stata la società CS a scegliere di presentare la SCIA anziché chiedere il provvedimento autorizzativo espresso”, essendo invece vero che CS, in data 2 ottobre
2019, aveva chiesto un nuovo titolo amministrativo e che aveva avvisato il Comune che l'attivazione - cioè l'apertura al pubblico del punto vendita - sarebbe avvenuta mediante pagina 13 di 17 SCIA, ai fini del rispetto del termine di decadenza fissato dall'articolo 22 della Legge
Regione Siciliana 28/99.
In ogni caso afferma che, quand'anche si volesse sostenere l'equiparazione tra e CP_11
nuova licenza commerciale, la condizione non poteva ritenersi avverata in quanto il controllo formale del sulla era intervenuto in data 31 marzo Controparte_4 CP_11
2020 e, quindi, oltre il termine pattuito del 18 novembre 2019.
Da ultimo ritiene che il Tribunale abbia errato a richiamare l'art. 1359 c.c., atteso che il deposito della SCIA non avrebbe potuto impedire al il rilascio della nuova CP_4
autorizzazione entro il termine previsto.
Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto e che vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Preliminarmente si osserva che il credito azionato dal attiene all'impegno CP_3
fissato dalla clausola 5.1 del contratto 1.08.2019 che, per la parte che qui interessa, prevedeva la corresponsione della somma di euro 1.1000.000,00 in caso di rilascio, entro le ore 12 del 18 novembre 2019 da parte del AP di , di nuove licenze CP_1
commerciali a CS, oggi . Parte_1
Sul punto, infatti, il contratto così stabilisce: “ a seguito della 'restituzione' delle licenze commerciali da parte di nei termini di cui sopra, CS (ovvero altra società CP_3
dalla stessa designata) si impegna a presentare ai competenti organi richiesta di nuove licenze commerciali che riguardino le intere superfici attualmente occupate dall'ipermercato e, qualora simili competenti organi rilascino a CS (ovvero a società dalla stessa designata) entro le ore 12:00 del 18.11.2019 dette nuove licenze comerciali,
CS sarà tenuta a pagare a la somma di euro 1.100.000,00 (un milione CP_3
centomila/00=), oltre eventuali imposte di legge”.
Con il previsto pagamento della somma di euro 1.100.000,00 era stata, quindi, garantita a CS l'immediata operatività sul mercato, sfruttando avviamento e clientela;
tale pagina 14 di 17 remunerazione è stata, pertanto, prevista per il precipuo interesse di mantenere avviata l'attività in esercizio, senza sostanziali soluzioni di continuità.
Le affermazioni dell'appellante secondo cui l'importo in questione sarebbe stato corrisposto solo ed esclusivamente nell'eventualità in cui le autorità avessero rilasciato, entro tale termine, nuove licenze commerciali e che ciò evidenzierebbe l'esigenza di di ottenere un'autorizzazione nuova che delineasse una netta cesura con la CP_12
gestione non sono suffragate da alcuna prova;
in ogni caso la “netta cesura” si CP_3
era già verificata con la rinuncia radicale da parte di alle licenze commerciali, CP_3
altrimenti utilizzabili.
Ciò detto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, sebbene il SUAP non avesse rilasciato nuove licenze commerciali a CS entro la data contrattualmente prevista,
l'obbiettivo che le parti si erano prefissate era stato raggiunto.
Ed infatti, da un lato, entro il termine dell'8 novembre 2019 aveva provveduto CP_3
a restituire le licenze commerciali al presentando al contempo una SCIA con CP_4
cui ha comunicato la cessazione dell'avvità, e, dall'altro, CS in data 14 novembre 2019 aveva presentato SCIA al AP di ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, CP_1
comunicando il subingresso nell'autorizzazione 7472/13 che le avrebbe consentito l'immediata apertura.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, e consentono entrambi CP_11 CP_13
l'esercizio dell'attività; ciò che contraddistingue i due provvedimenti è la tipologia di istruttoria espletata dalla P.A., nel senso che quando si richiede una SCIA l'istruttoria è successiva, mentre nel caso di licenza è antecedente all'emissione del titolo.
Va poi osservato che, per aprire un'attività commerciale, non è più necessario avere una licenza, ma occorrono altre tipologie di autorizzazioni commerciali, come appunto la
. Gli esercizi, in precedenza, erano consentiti soltanto se rientravano nel numero di CP_11
licenze a disposizione nella zona e se il locale si trovava a una certa distanza minima da pagina 15 di 17 altri dello stesso tipo. Attualmente il sistema è completamente cambiato e occorre, invece, dimostrare che l'attività è conforme a determinati requisiti urbanistici ed edilizi.
Come già osservato dal Tribunale in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, “la Scia sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore”.
Va, peraltro, rilevato che è pacifico che svolga concretamente la sua Parte_1
attività senza aver ottenuto nuove licenze commerciali, né essa ha provato, ma neppure allegato, quale ulteriore e diversa attività avrebbe potuto svolgere in caso di rilascio di nuova licenza.
Dunque, la società appellante già a partire dal 14 novembre 2019 e, quindi, in data anteriore al termine contrattualmente previsto del 18.11.2019 avrebbe potuto riavviare l'attività, a nulla rilevando, invece, che il SUAP del avrebbe Controparte_4
consentito il subingresso di CS nell'attività solamente a far data dal 31 marzo 2020 e, quindi, in data successiva a quella contrattualmente prevista, atteso che l'anzidetto termine di inizio dell'attività era stato richiesto proprio dall'appellante.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la condizione si fosse avverata ex art. 1359 c.c.
Quanto alle prove orali chieste in primo grado e qui reiterate, se ne rileva l'inconferenza ai fini della decisione, atteso che il giudizio verte sull'accertamento del diritto di credito della Curatela così come risultante dal contratto intercorso tra le parti, la cui interpretazione è affidata al giudice.
Per tali motivi, l'appello non può essere accolto, e la sentenza impugnata confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere alla le Controparte_3
spese di lite del presente grado. pagina 16 di 17 Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (da euro
1.000.001,00 a euro 2.000.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 29.033,00, di cui € 7.418,00 per la fase di studio,
€ 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione ed € 12.333,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 6328/2024, pubblicata il
[...]
21/06/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che si liquidano in Controparte_3
complessivi € 29.033,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in IL il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in qualità di società incorporante Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati ROSSITTO
IA ( ), AS AN IO (C.F. C.F._1
) e ( ) ed C.F._2 Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso in IL, via della Moscova n. Controparte_2
18, giusta delega in atti;
-APPELLANTE- CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. Controparte_3
), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Via P.IVA_2
Nirone 10 IL presso lo studio dell'Avv. PUZZELLO FERRUCCIO (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._4
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 6328/2024, pubblicata il 21/06/2024, in materia di “Distribuzione”.
CONCLUSIONI:
Per ” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di IL così Parte_1
giudicare:
- in via principale: in riforma integrale della sentenza n. 6328/2024 del Tribunale di
IL (Sez. V, G.U. dott.ssa Caterina Spinnler), resa in data 20 giugno 2024 all'esito del giudizio rubricato al n. di R.G. 14054/2021, pubblicata in data 21 giugno 2024 e notificata all'esponente in data 24 giugno 2024, accogliere l'unico motivo di appello per tutte le ragioni illustrate nell'atto di citazione in appello;
e per l'effetto,
- accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6 settembre 2023, allegato alle note di trattazione scritta in data 24 febbraio 2024, qui di seguito ritrascritte:
“nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 2168/2021, emesso dal Tribunale di IL, dott.
Pipicelli, per tutte le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da al Parte_1 [...]
e disporre la restituzione da parte del Controparte_3 [...]
dell'importo di € 1.190.650,94 (ovverosia dell'importo Controparte_3
portato dal decreto ingiuntivo, oltre le spese liquidate e gli interessi di mora) oltre agli interessi legali maturati dal 20 dicembre 2021 (data di avvenuto pagamento del predetto
pagina 2 di 17 importo) alla restituzione, trattandosi di somme che ha provveduto a Parte_1
corrispondere, con riserva di ripetizione, al solo fine di evitare l'esecuzione; in via istruttoria accogliere le seguenti istanze istruttorie:
A) Con riguardo alla rilevanza del rilascio di nuove licenze commerciale, sostituiva della autorizzazione n. 7472/2013, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale con i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il avrebbe rilasciato una nuova licenza commerciale Controparte_4
Parte_ intestata a per il solo ipermercato, solo previa deliberazione favorevole della conferenza di servizi, come previsto dall'art. 9 L. R. 28/99”;
2) “Vero che, nel corso dei numerosi accessi presso il SUAP del Comune di , il CP_1
dott. - responsabile dello SUAP stesso - ha evidenziato al dott. Testimone_1
- delegato di CDS per le pratiche amministrative - che il rilascio di Persona_1
nuova autorizzazione per l'ipermercato presupponeva solo previa deliberazione favorevole della conferenza di servizi, come previsto dall'art. 9 L. R. 28/99”;
3) “Vero che il di , nel corso del passaggio della gestione CP_4 CP_1
dell'Ipermercato, da a Conad, è stato più volte diffidato dalle Organizzazioni CP_3
AC e dai lavoratori dal rilasciare una nuova autorizzazione commerciale”;
4) “Vero che il di , nel corso del passaggio della gestione CP_4 CP_1
dell'Ipermercato, da a Conad, è stato più volte diffidato dalle Organizzazioni CP_3
AC e dai lavoratori a non reintestare le licenze per garantire la prosecuzione dei contratti di lavoro”.
Si indicano sui capitoli da 1) a 4) che precedono i seguenti testi:
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; Testimone_2
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; CP_5
, domiciliato presso la GESF Consulting s.a.s. di Persona_1 Persona_1
in Acireale (CT), Corso Umberto, n. 225; pagina 3 di 17 domiciliato presso l'Ufficio SUAP Commercio del Testimone_1 Controparte_4
in Via De Caprio, . CP_1
B) Con riguardo alla necessità di depositare la SCIA di subingresso all'autorizzazione
n7472/2013 per limitare i danni patiti, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: Parte_ 5) “Vero che a novembre 2019 doveva aprire i punti vendita Non Solo Sport e
Happy AS”;
6) “Vero che i punti vendita Non Solo Sport e Happy AS erano oggetto della licenza
n. 7472/2013”;
7) “Vero che, a causa del mancato riscontro da parte del di alle CP_4 CP_1
comunicazioni del 18 settembre 2019 e del 2 ottobre 2019 (che si mostrano al teste), Parte_ ha depositato la SCIA di subingresso nella licenza n. 7472/2013”; Parte_
8) “Vero che, stante il mancato rilascio di una nuova licenza commerciale, ha depositato la SCIA di subingresso nella licenza n. 7472/2013”; Parte_
9) “Vero che ha depositato la SCIA di subingresso nella licenza n. 7472/2013 per dare avvio alle attività dei punti vendita Non Solo Sport e Happy AS”;
10) “Vero che CDS ha depositato la SCIA di subingresso all'autorizzazione n.
7472/2013, come alternativa, per poter aprire i punti vendita Non Solo Sport e Happy
AS".
Si indicano sui capitoli da 5) a 10) che precedono i seguenti testi:
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; Testimone_2
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; CP_5
, domiciliato presso la GESF Consulting s.a.s. di Persona_1 Persona_1
in Acireale (CT), Corso Umberto, n. 225.
C) Con riguardo alle conseguenze derivanti dal mancato rilascio di una nuova licenza commerciale, sostituiva della autorizzazione n. 7472/2013, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: pagina 4 di 17 Parte_ 11) “Vero che nel corso delle trattative con per il raggiungimento CP_3
dell'accordo transattivo sottoscritto il 31 luglio 2019, era in corso anche una trattativa con Sviluppo Arena s.r.l., società del Gruppo Arena”;
12) “Vero che la società Sviluppo Arena s.r.l. era intenzionata a subentrare nella gestione dell'Ipermercato ubicato all'interno del Centro Commerciale Archimede, sito in , Via Necropoli del Fusco n. 1”; CP_1
13) “Vero che Sviluppo Arena s.r.l. poneva quale condizione, tra le altre, la disponibilità di una nuova licenza commerciale inerenti all'ipermercato”;
14) “Vero che Sviluppo Arena s.r.l. aveva richiesto che la licenza commerciale fosse nuova affinché ci fosse una netta cesura con la gestione di;
CP_3
15) “Vero che Sviluppo Arena aveva richiesto una nuova licenza affinché tutti i precedenti rapporti contrattuali in capo a si concludessero”; CP_3
16) “Vero che Sviluppo Arena s.r.l. aveva richiesto che la licenza commerciale delineasse una netta cesura, in particolare, con riferimento ai contratti di lavoro in essere tra e i suoi dipendenti”; CP_3
Parte_ 17) “Vero che Sviluppo Arena s.r.l. ha rinunciato a proseguire le trattative con a causa del mancato rilascio della nuova licenza commerciale”.
Si indicano sui capitoli da 11) a 17) che precedono i seguenti testi:
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; Testimone_2
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; CP_5
, domiciliato presso la GESF Consulting s.a.s. di Persona_1 Persona_1
in Acireale (CT), Corso Umberto, n. 225.
D) Con riguardo all'importanza di una tempestiva apertura dell'Ipermercato, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
18) “Vero che e H&M, ES e CH e avevano chiesto CP_6 Persona_2 Pt_3
ed ottenuto che il relativo canone venisse diminuito fino all'apertura dell'ipermercato”;
pagina 5 di 17 19) “Vero che aveva pattuito una riduzione del canone dal 9,5% sul fatturato CP_6
al 6,5% fino all'apertura dell'ipermercato”;
20) “Vero che H&M aveva pattuito una riduzione del canone dal 5,5% sul fatturato al
2,75% fino all'apertura dell'ipermercato”;
21) “Vero che ES aveva pattuito una riduzione del canone del primo anno ad €
19.800,00 (anziché € 39.400,00) fino all'apertura dell'ipermercato”;
22) “Vero che CH e aveva pattuito una riduzione del canone del primo anno Pt_3
ad € 9.200,00 (anziché € € 36.000,00) fino all'apertura dell'ipermercato”.
Si indicano sui capitoli da 18) a 22) che precedono i seguenti testi:
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36; Testimone_2
domiciliato in Erbusco (BS), via dell'Industria, n. 36. CP_5
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di IL adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. Respingere integralmente l'appello proposto dalla in quanto Parte_1
inammissibile e/o infondato in fatto ed inattendibile in diritto e/o comunque sfornito di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, se del caso modificando, integrando o correggendo la motivazione della sentenza impugnata e mantenendo comunque ferme le statuizioni di condanna;
2. In subordine, dichiarare fondata ed accogliere la domanda assorbita in prime cure che di seguito si trascrive:
“In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui fosse sollevata in seno al giudizio relativa questione e dichiarata la nullità e/o invalidità della clausola condizionale pagina 6 di 17 indicata al penultimo ed ultimo capoverso del punto 5.1. del contratto stipulato dalle parti il 1.08.2019 (doc. 2 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione di pagamento), voglia il Tribunale adito accertare il diritto della Curatela del
[...]
all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per i motivi in diritto di cui Controparte_3
al punto V della memoria di costituzione e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento dell'importo di € 1.100.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, se del caso calcolata in via equitativa ex art. 1226 c.c., ove occorra a seguito di apposita CTU.”;
3. In via istruttoria, ove occorra, si ripropongono le istanze formulate in prime cure e di seguito trascritte, su cui si insiste:
“III. In via subordinata. Istanza di ammissione di CTU tecnico-contabile.
In subordine, nella non temuta ipotesi in cui dovesse sembrare plausibile all'On.le
Decidente l'invero infondata eccezione di nullità della pattuizione di cui al punto 5.1., penultimo ed ultimo capoverso, del contratto sottoscritto in data 1.08.2019, considerato altresì il deposito di documenti per cui infra, si chiede di voler disporre la nomina di
CTU tecnico-contabile che quantifichi il corrispettivo dovuto all'opposta in virtù degli obblighi restitutori conseguenti ai fini della reintegrazione dell'equilibrio economico
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 05/06/2020, n. 10810). Sul punto si faccia riferimento, per completezza, alla domanda riconvenzionale subordinata, spiegata al , pagg. 16 CP_7
e 17 della memoria di costituzione. IV. Produzione documentale. Si producono i seguenti documenti:
F. Relazione di parte del Dott. Testimone_3
G. Registri IVA Ipermercato “I Papiri” SA anno 2014 - 2018;
V. Prova per testi.
Si chiede, infine, ove occorra, di voler ammettere la prova per testi sul seguente capitolato:
pagina 7 di 17 a) << Vero o non che i documenti di cui alla lettera G depositati nel fascicolo di parte della Curatela contengono i Registri IVA Controparte_3
dell'attività svolta dalla società presso l'ipermercato del centro commerciale Archimede
(già i Papiri) sito in , Via Necropoli del Fusco 1, località Pantanelli negli anni CP_1
2014-2018? >>
Si indicano quali testimoni il dott. nato a [...] il [...] e Testimone_3
residente c. da Sant'Anna, compl. il , e il dott. , nato a [...]_8 CP_9
(ME) il 14/02/1972, residente in [...].
Al Dott. si chieda, inoltre, b) di voler << confermare il contenuto Testimone_3
della relazione di parte depositata nel fascicolo di parte della Curatela
[...]
alla lettera F. >> dallo stesso redatta.”; Controparte_3
4. Con vittoria di spese e compensi, aumentati nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di IL, adito dalla Curatela del Controparte_3
sulla base della scrittura transattiva stipulata in data 1.8.2019 tra Galleria Commerciale
SA (CS), OU (OU), Parte_4 Parte_1 [...]
e ), ha ingiunto alla società Controparte_10 Controparte_3
il pagamento della somma di euro 1.100.000, in virtù dell'art. 5.1. Parte_1
del contratto inter partes, che così prevedeva: “A seguito della 'restituzione' delle
Licenze Commerciali da parte di nei termini di cui sopra, CS (ovvero altra CP_3
società dalla stessa designata) si impegna a presentare ai competenti organi richiesta di nuove licenze commerciali che riguardino le intere superfici attualmente occupate dall'Ipermercato e, qualora simili competenti organi rilascino a CS (ovvero a società dalla stessa designata) entro le ore 12:00 del 18.11.2019 dette nuove licenze
pagina 8 di 17 commerciali, CS sarà tenuta a pagare a la somma di Euro 1.100.000,00 (un CP_3
milione centomila/00), oltre eventuali imposte di legge”.
Ha proposto opposizione la società chiedendo la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, assumendo di non essere tenuta al pagamento di detta somma in quanto la condizione non si era verificata, “poiché alla data convenuta, pur a fronte della tempestiva richiesta di CS il non ha rilasciato alcun provvedimento, CP_4
segnatamente un'autorizzazione commerciale in favore della CS, tanto più in via derivata da quella precedentemente intestata a (cfr. pagg. 9 e 10 atto di CP_3
citazione) e che, comunque, una SCIA non è assimilabile a un provvedimento espresso di rilascio delle licenze;
in ogni caso la condizione si era verificata oltre il termine pattuito, atteso che “la dichiarazione del AP di (di subingresso di CS CP_1
CP_ nell'attività dell'ipermercato) conseguente alla presentazione della da parte della stessa CS è intervenuta in data 31 marzo 2020 e dunque ben oltre il termine previsto in contratto per l'avveramento della condizione. Pertanto, ammesso ma assolutamente non concesso che la presentazione della Scia e la Correlativa dichiarazione di subentro del AP equivalgono alla concessione di 'nuove licenze' commerciali, questi eventi si sono comunque verificati oltre il suddetto termine di avveramento della condizione”
(cfr. pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione).
Quanto all'interpretazione della clausola contrattuale (art. 5 del contratto di transazione),
l'opponente assumeva che l'unica obbligazione assunta da CS nei confronti della società opposta fosse quella di corrispondere la somma di euro 1.500.000,00 e che tale somma avesse “ la funzione di remunerare non solo la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di ma anche la (mera) cessazione dell'attività CP_3
commerciale da parte della stessa, conseguente alla “restituzione delle licenze” ( cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione).
Ha resistito il che, in via preliminare, ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta e, nel pagina 9 di 17 merito, la sua infondatezza, ritenendo a contrario che la condizione si fosse avverata e che, dunque, aveva diritto ad ottenere il pagamento della somma ingiunta.
Nello specifico, ha osservato che la SCIA sia ex lege sostitutiva della licenza, in quanto consente l'immediato avvio dell'attività.
In via subordinata, e solo in caso di accoglimento di eventuali questioni di nullità della clausola contrattuale, ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento della somma ingiunta anche a titolo di indennizzo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti, il Tribunale di IL con sentenza n. 6328/2024, pubblicata il 21/06/2024, ha così statuito:
“respinge l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2168/2021 emesso dal Tribunale di IL il 6.2.2021, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 37.951,00 oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale, dopo aver considerato tempestivamente proposta l'opposizione, ha ritenuto che “la somma di euro 1.500.000,00 costituiva il corrispettivo unicamente per la rinuncia da parte della società opposta al contratto di locazione e al diritto di Parte_ prelazione sull'ipermercato, così da consentire a CS (ora di acquistare da
OU l'ipermercato (punto n. delle premesse dell'accordo)”; viceversa la somma di euro 1.100.000,00 “costituiva il corrispettivo pattuito per il formale subingresso della società opponente nell'attività commerciale. A tale scopo le parti avevano previsto due ipotesi alternative: quella dell'acquisto del ramo di azienda, “costituito esclusivamente dalle licenze commerciali inerenti l'Ipermercato”, che avrebbe dovuto essere ceduto
“ad un prezzo non superiore ad euro 1.100.000” entro la data del 30.10.2019 e quella, effettivamente verificatasi, di cui alla clausola sopra testualmente riportata, che pagina 10 di 17 prevedeva il pagamento della stessa somma di euro 1.100.000,00 a condizione che, a seguito della restituzione delle licenze commerciali, la società CS ottenesse nuove licenze entro il 18.11.2019. Dunque in entrambi i casi la società opponente si impegnava a pagare la somma di euro 1.100.000,00, tale somma costituiva il corrispettivo promesso per la rinuncia alle licenze commerciali e l'immediata Parte_ prosecuzione dell'attività dell'ipermercato acquistato da indipendentemente dal fatto che ciò si fosse realizzato tramite cessione dell'azienda entro il termine del
30.10.2019 o con la restituzione delle licenze ed il rilascio di nuove licenze entro il
18.11.2019. Il pagamento della somma indicata era subordinato alla continuità nel subentro aziendale, così da consentire a CS l'immediata operatività del ipermercato” ( cfr. pagg.
6-7 sentenza).
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione in atti, ha poi accertato che in data
23.09.2019 la società opposta aveva provveduto a restituire le licenze commerciali e che
CS aveva provveduto al pagamento dell'importo residuo di euro 500.000,00 sul totale dovuto di euro 1.500.000,00; che in data 2.10.2019 CS aveva chiesto l'integrazione dell'autorizzazione generale con l'emissione di un nuovo titolo abilitativo relativamente all'ipermercato, facendo espressa riserva di presentare la richiesta tramite;
che in CP_11
data 14.11.2019 la società CS, ora , aveva presentato apposita SCIA. Parte_1
Ha così ritenuto fondata la pretesa creditoria del Controparte_3
in quanto la condizione prevista dall'art.
5.1 del contratto di transazione stipulato
[...]
in data 1.8.2019 si era verificata.
Diversamente infatti da quanto sostenuto dall'opponente, ha ritenuto che la SCIA fosse equiparabile al provvedimento autorizzativo espresso, attraverso la quale parte opponente aveva, comunque, raggiunto il suo scopo, vale a dire quello di avviare, nei termini pattuiti, l'attività di ipermercato.
Ha poi osservato che, “essendo stata la società CS a scegliere di presentare la SCIA anziché chiedere il provvedimento autorizzativo espresso - e non certo per impossibilità pagina 11 di 17 di avviare in altro modo l'attività dell'ipermercato, avendo la società palesato fin dalla richiesta del 2.10.2019 la volontà di presentare una Scia ed avendo poi indicato come CP_1 data di inizio dell'attività il 31.3.2020, consentendogli la l'avvio immediato dell'attività” trovasse applicazione “ il disposto di cui all'art. 1359 c.c., con conseguente avveramento della condizione sospensiva”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado;
si è costituita la che ha Controparte_3
chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In subordine ha riproposto ex art. 346 c.p.c. la domanda riconvenzionale svolta in primo grado volta ad ottenere, nel caso venisse dichiarata nulla la clausola condizionale di cui al punto 5.1 del contratto stipulato dalle parti l'1.08.2019, la condanna di al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 1.100.000,00 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia ex art. 2041 c.c.
All'udienza del 17 dicembre 2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 3 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello affidando il gravame ad un unico, Parte_1
articolato motivo di censura.
pagina 12 di 17 Lamenta che il Tribunale abbia errato ad affermare che l'importo di euro 1.100.000,00 costituisse il corrispettivo pattuito per il formale subentro della società opponente nell'attività commerciale, quando invece costituiva l'oggetto di un'ulteriore e autonoma obbligazione, integralmente condizionata all'avverarsi - entro un determinato termine - di un solo evento, futuro ed incerto (il rilascio da parte delle Autorità Competenti di
“nuove licenze commerciali”, entro le ore 12:00 del 18 novembre 2018) e lamenta che il
Tribunale abbia altresì errato a ritenere che si fosse avverata la condizione apposta in
Contratto, equiparando due istituti di diritto amministrativo tra loro molto diversi, ovverosia la SCIA e la nuova autorizzazione.
Assume, invece, che ci sono differenze sostanziali e formali tra i due istituti;
che la possibilità di avviare attività mediante sia limitata ai negozi di vicinato, mentre CP_11
l'apertura delle grandi strutture di vendita, come quella per cui è causa, è soggetta ad autorizzazione/licenza; che, quindi, l'evento dedotto a condizione non si era verificato, atteso che è pacifico che l'autorità competente non ha rilasciato alcuna “nuova licenza” entro il 18 novembre 2019 ore 12:00.
Si duole, quindi, che il Tribunale abbia arbitrariamente modificato l'evento dedotto a condizione.
Aggiunge che il rilascio di nuove licenze sia in re ipsa incompatibile con qualsivoglia
“formale subingresso” nell'attività commerciale di altro soggetto e che, nel caso di specie, non vi era stato alcun subentro formale nell'attività di da parte di CS, CP_3
poiché non vi era stata alcuna cessione di azienda.
Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale sarebbe incorso in errore, affermando che “sia stata la società CS a scegliere di presentare la SCIA anziché chiedere il provvedimento autorizzativo espresso”, essendo invece vero che CS, in data 2 ottobre
2019, aveva chiesto un nuovo titolo amministrativo e che aveva avvisato il Comune che l'attivazione - cioè l'apertura al pubblico del punto vendita - sarebbe avvenuta mediante pagina 13 di 17 SCIA, ai fini del rispetto del termine di decadenza fissato dall'articolo 22 della Legge
Regione Siciliana 28/99.
In ogni caso afferma che, quand'anche si volesse sostenere l'equiparazione tra e CP_11
nuova licenza commerciale, la condizione non poteva ritenersi avverata in quanto il controllo formale del sulla era intervenuto in data 31 marzo Controparte_4 CP_11
2020 e, quindi, oltre il termine pattuito del 18 novembre 2019.
Da ultimo ritiene che il Tribunale abbia errato a richiamare l'art. 1359 c.c., atteso che il deposito della SCIA non avrebbe potuto impedire al il rilascio della nuova CP_4
autorizzazione entro il termine previsto.
Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto e che vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Preliminarmente si osserva che il credito azionato dal attiene all'impegno CP_3
fissato dalla clausola 5.1 del contratto 1.08.2019 che, per la parte che qui interessa, prevedeva la corresponsione della somma di euro 1.1000.000,00 in caso di rilascio, entro le ore 12 del 18 novembre 2019 da parte del AP di , di nuove licenze CP_1
commerciali a CS, oggi . Parte_1
Sul punto, infatti, il contratto così stabilisce: “ a seguito della 'restituzione' delle licenze commerciali da parte di nei termini di cui sopra, CS (ovvero altra società CP_3
dalla stessa designata) si impegna a presentare ai competenti organi richiesta di nuove licenze commerciali che riguardino le intere superfici attualmente occupate dall'ipermercato e, qualora simili competenti organi rilascino a CS (ovvero a società dalla stessa designata) entro le ore 12:00 del 18.11.2019 dette nuove licenze comerciali,
CS sarà tenuta a pagare a la somma di euro 1.100.000,00 (un milione CP_3
centomila/00=), oltre eventuali imposte di legge”.
Con il previsto pagamento della somma di euro 1.100.000,00 era stata, quindi, garantita a CS l'immediata operatività sul mercato, sfruttando avviamento e clientela;
tale pagina 14 di 17 remunerazione è stata, pertanto, prevista per il precipuo interesse di mantenere avviata l'attività in esercizio, senza sostanziali soluzioni di continuità.
Le affermazioni dell'appellante secondo cui l'importo in questione sarebbe stato corrisposto solo ed esclusivamente nell'eventualità in cui le autorità avessero rilasciato, entro tale termine, nuove licenze commerciali e che ciò evidenzierebbe l'esigenza di di ottenere un'autorizzazione nuova che delineasse una netta cesura con la CP_12
gestione non sono suffragate da alcuna prova;
in ogni caso la “netta cesura” si CP_3
era già verificata con la rinuncia radicale da parte di alle licenze commerciali, CP_3
altrimenti utilizzabili.
Ciò detto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, sebbene il SUAP non avesse rilasciato nuove licenze commerciali a CS entro la data contrattualmente prevista,
l'obbiettivo che le parti si erano prefissate era stato raggiunto.
Ed infatti, da un lato, entro il termine dell'8 novembre 2019 aveva provveduto CP_3
a restituire le licenze commerciali al presentando al contempo una SCIA con CP_4
cui ha comunicato la cessazione dell'avvità, e, dall'altro, CS in data 14 novembre 2019 aveva presentato SCIA al AP di ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, CP_1
comunicando il subingresso nell'autorizzazione 7472/13 che le avrebbe consentito l'immediata apertura.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, e consentono entrambi CP_11 CP_13
l'esercizio dell'attività; ciò che contraddistingue i due provvedimenti è la tipologia di istruttoria espletata dalla P.A., nel senso che quando si richiede una SCIA l'istruttoria è successiva, mentre nel caso di licenza è antecedente all'emissione del titolo.
Va poi osservato che, per aprire un'attività commerciale, non è più necessario avere una licenza, ma occorrono altre tipologie di autorizzazioni commerciali, come appunto la
. Gli esercizi, in precedenza, erano consentiti soltanto se rientravano nel numero di CP_11
licenze a disposizione nella zona e se il locale si trovava a una certa distanza minima da pagina 15 di 17 altri dello stesso tipo. Attualmente il sistema è completamente cambiato e occorre, invece, dimostrare che l'attività è conforme a determinati requisiti urbanistici ed edilizi.
Come già osservato dal Tribunale in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, “la Scia sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore”.
Va, peraltro, rilevato che è pacifico che svolga concretamente la sua Parte_1
attività senza aver ottenuto nuove licenze commerciali, né essa ha provato, ma neppure allegato, quale ulteriore e diversa attività avrebbe potuto svolgere in caso di rilascio di nuova licenza.
Dunque, la società appellante già a partire dal 14 novembre 2019 e, quindi, in data anteriore al termine contrattualmente previsto del 18.11.2019 avrebbe potuto riavviare l'attività, a nulla rilevando, invece, che il SUAP del avrebbe Controparte_4
consentito il subingresso di CS nell'attività solamente a far data dal 31 marzo 2020 e, quindi, in data successiva a quella contrattualmente prevista, atteso che l'anzidetto termine di inizio dell'attività era stato richiesto proprio dall'appellante.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la condizione si fosse avverata ex art. 1359 c.c.
Quanto alle prove orali chieste in primo grado e qui reiterate, se ne rileva l'inconferenza ai fini della decisione, atteso che il giudizio verte sull'accertamento del diritto di credito della Curatela così come risultante dal contratto intercorso tra le parti, la cui interpretazione è affidata al giudice.
Per tali motivi, l'appello non può essere accolto, e la sentenza impugnata confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere alla le Controparte_3
spese di lite del presente grado. pagina 16 di 17 Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (da euro
1.000.001,00 a euro 2.000.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 29.033,00, di cui € 7.418,00 per la fase di studio,
€ 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione ed € 12.333,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 6328/2024, pubblicata il
[...]
21/06/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che si liquidano in Controparte_3
complessivi € 29.033,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in IL il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
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