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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/12/2025, n. 6234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6234 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Elio Di
Molfetta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.612/24 R.G. di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Donà di
Piave N. 189/2023, depositata il 26 novembre 2023
tra
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Donà di Piave il 21.11.1996, residente in 30020 Noventa
di Piave, via Tasso n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Cibinetto
appellante e
C.F. nato a [...]à Controparte_1 C.F._2
di Piave il 19.07.1980 e C.F. CP_2
nata a [...] il [...], entrambi C.F._3
residenti in [...],
rappresentati e difesi dall'avv. Martina Zoccarato
Appellati-appellanti in via incidentale nonché (P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Centro Leoni - Edificio B - Via
IO NI n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Vinci
appellata
All'udienza del 18.12.2025 la causa passava in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe - con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la sua domanda risarcitoria per i danni subiti dalla autovettura Fiat 500 tg. FR 542 AK, di cui l'istante era comproprietaria al 50%, a seguito del sinistro verificatosi in data 25.02.2020 – lamentando,
tra l'altro, il travisamento dei fatti da parte del giudice di pace avendo questi ritenuto che l'incidente si fosse verificato presso l'abitazione di proprietà dei sig.ri e (fratello e Controparte_1 CP_2
cognata di parte attrice), quando invece i fatti si erano verificati presso l'abitazione della sorella
(sorella di parte attrice ed estranea al Persona_1
pag. 2/8 presente giudizio). Il giudice poi avrebbe proseguito nel ragionamento errato affermando che il cancello fosse correttamente funzionante e che l'attrice avrebbe dovuto dimostrarne il malfunzionamento, così di fatto fondando la responsabilità di una terza parte. Tali affermazioni si paleserebbero errate e in contraddizione, tanto con tutti gli atti di causa, quanto con le dichiarazioni testimoniali e confessorie assunte nel corso dell'istruttoria del giudizio. e Controparte_1
aderivano alla prospettazione attorea e CP_2
formulavano appello incidentale con cui chiedevano la riforma della sentenza di primo grado in punto di regolamentazione delle spese processuali nei loro rapporti con la terza chiamata in causa
[...]
Quest'ultima chiedeva dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello principale e il rigetto degli appelli.
L'appello principale è inammissibile mentre l'appello incidentale è fondato.
2. Nella sentenza di primo grado si legge quanto segue:
“dall'istruttoria è emerso che il cancello che avrebbe causato i danni all'auto attorea era dotato di sensori e cioè del normale dispositivo di blocco della chiusura del cancello in presenza di ostacoli”. Tale
pag. 3/8 argomentazione è stata usata dal giudice di pace non per attribuire la responsabilità dei danni a carico della proprietaria del cancello, come lamentato dall'appellante, quanto per ritenere inverosimile le testimonianze rese da e Controparte_1 CP_2
L'appellante ha riproposto nell'atto di appello la propria versione dei fatti sostenendo che la ricostruzione dell'accaduto effettuata nell'atto introduttivo del giudizio ha trovato conferma non solo nella deposizione confessoria dei convenuti CP_1
e ma anche nella dichiarazione
[...] CP_2
testimoniale di che ha visto la nipote Persona_1
schiacciare l'interruttore del cancello Parte_2
automatico mentre la sorella era in fase Parte_1
di transito con la propria autovettura. Tuttavia,
l'appellante ha omesso l'esposizione dei “motivi specifici dell'impugnazione” richiesti dall'art. 342
c.p.c., non potendo considerarsi tale la riproposizione degli stessi argomenti già esposti in primo grado non corroborati da alcuna censura logico giuridica alle argomentazioni svolte nella sentenza. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso pag. 4/8 l'enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì
necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cass. N.
9059/2025, Sez. 1, Sentenza n. 22781 del 27/10/2014,
Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 27/01/2014, Sez. 3, n.
12984 del 31.05.2006), con la conseguenza che il grado di specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. ex plurimis Cass.
S.U. 29.01.2000 n.16). Nel caso di specie il Giudice di pag. 5/8 Pace ha compiutamente esposto i motivi per cui la tesi dell'appellante in ordine alla dinamica del sinistro non poteva essere accolta, ritenendo inattendibili le testimonianze dei e inverosimile la dinamica dei CP_1
fatti esposta in citazione. BE, l'appellante, non contestando tali specifiche valutazioni, ha del tutto omesso di confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non avanzando specifiche critiche indirizzate alla motivazione e volte ad individuare gli
"errores" attribuiti alla sentenza censurata. Deve
pertanto rilevarsi l'inammissibilità del gravame.
3. L'appello incidentale proposto da e Controparte_1
va accolto atteso che le spese sostenute CP_2
in primo grado dalla non Controparte_3
potevano restare a carico dei chiamanti in causa dato che la iniziativa di questi non poteva ritenersi manifestamente infondata o palesemente arbitraria. La
domanda proposta dai chiamanti in causa nei confronti della terza chiamata, infatti, sarebbe stata ammissibile in rito e fondata nel merito in relazione ai fatti contestati dall'attrice qualora la domanda di quest'ultima fosse stata accolta (cfr. ex plurimi cass.
n. 2520/2025 e n. 10364/2023). Ne consegue che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui pag. 6/8 condanna i convenuti, anziché l'attrice, a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del primo grado di giudizio.
4. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite vanno compensate tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, e seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante principale e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando definitivamente sugli appelli in esame, così provvede:
1)dichiara l'appello principale inammissibile;
2)in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza gravata, condanna Parte_1
anziché e alla
[...] Controparte_1 CP_2
rifusione in favore di Controparte_3
delle spese di lite del primo grado di giudizio nella misura liquidata nella sentenza del giudice di pace;
3)condanna l'appellante principale a rifondere ad le spese di lite del Controparte_3
presente grado di giudizio liquidate in € 1.278,00,
oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico pag. 7/8 dell'appellante in osservanza Parte_1
dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
26.12.2025. Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Elio Di
Molfetta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.612/24 R.G. di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Donà di
Piave N. 189/2023, depositata il 26 novembre 2023
tra
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Donà di Piave il 21.11.1996, residente in 30020 Noventa
di Piave, via Tasso n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Cibinetto
appellante e
C.F. nato a [...]à Controparte_1 C.F._2
di Piave il 19.07.1980 e C.F. CP_2
nata a [...] il [...], entrambi C.F._3
residenti in [...],
rappresentati e difesi dall'avv. Martina Zoccarato
Appellati-appellanti in via incidentale nonché (P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Centro Leoni - Edificio B - Via
IO NI n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Vinci
appellata
All'udienza del 18.12.2025 la causa passava in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe - con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la sua domanda risarcitoria per i danni subiti dalla autovettura Fiat 500 tg. FR 542 AK, di cui l'istante era comproprietaria al 50%, a seguito del sinistro verificatosi in data 25.02.2020 – lamentando,
tra l'altro, il travisamento dei fatti da parte del giudice di pace avendo questi ritenuto che l'incidente si fosse verificato presso l'abitazione di proprietà dei sig.ri e (fratello e Controparte_1 CP_2
cognata di parte attrice), quando invece i fatti si erano verificati presso l'abitazione della sorella
(sorella di parte attrice ed estranea al Persona_1
pag. 2/8 presente giudizio). Il giudice poi avrebbe proseguito nel ragionamento errato affermando che il cancello fosse correttamente funzionante e che l'attrice avrebbe dovuto dimostrarne il malfunzionamento, così di fatto fondando la responsabilità di una terza parte. Tali affermazioni si paleserebbero errate e in contraddizione, tanto con tutti gli atti di causa, quanto con le dichiarazioni testimoniali e confessorie assunte nel corso dell'istruttoria del giudizio. e Controparte_1
aderivano alla prospettazione attorea e CP_2
formulavano appello incidentale con cui chiedevano la riforma della sentenza di primo grado in punto di regolamentazione delle spese processuali nei loro rapporti con la terza chiamata in causa
[...]
Quest'ultima chiedeva dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello principale e il rigetto degli appelli.
L'appello principale è inammissibile mentre l'appello incidentale è fondato.
2. Nella sentenza di primo grado si legge quanto segue:
“dall'istruttoria è emerso che il cancello che avrebbe causato i danni all'auto attorea era dotato di sensori e cioè del normale dispositivo di blocco della chiusura del cancello in presenza di ostacoli”. Tale
pag. 3/8 argomentazione è stata usata dal giudice di pace non per attribuire la responsabilità dei danni a carico della proprietaria del cancello, come lamentato dall'appellante, quanto per ritenere inverosimile le testimonianze rese da e Controparte_1 CP_2
L'appellante ha riproposto nell'atto di appello la propria versione dei fatti sostenendo che la ricostruzione dell'accaduto effettuata nell'atto introduttivo del giudizio ha trovato conferma non solo nella deposizione confessoria dei convenuti CP_1
e ma anche nella dichiarazione
[...] CP_2
testimoniale di che ha visto la nipote Persona_1
schiacciare l'interruttore del cancello Parte_2
automatico mentre la sorella era in fase Parte_1
di transito con la propria autovettura. Tuttavia,
l'appellante ha omesso l'esposizione dei “motivi specifici dell'impugnazione” richiesti dall'art. 342
c.p.c., non potendo considerarsi tale la riproposizione degli stessi argomenti già esposti in primo grado non corroborati da alcuna censura logico giuridica alle argomentazioni svolte nella sentenza. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso pag. 4/8 l'enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì
necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cass. N.
9059/2025, Sez. 1, Sentenza n. 22781 del 27/10/2014,
Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 27/01/2014, Sez. 3, n.
12984 del 31.05.2006), con la conseguenza che il grado di specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. ex plurimis Cass.
S.U. 29.01.2000 n.16). Nel caso di specie il Giudice di pag. 5/8 Pace ha compiutamente esposto i motivi per cui la tesi dell'appellante in ordine alla dinamica del sinistro non poteva essere accolta, ritenendo inattendibili le testimonianze dei e inverosimile la dinamica dei CP_1
fatti esposta in citazione. BE, l'appellante, non contestando tali specifiche valutazioni, ha del tutto omesso di confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non avanzando specifiche critiche indirizzate alla motivazione e volte ad individuare gli
"errores" attribuiti alla sentenza censurata. Deve
pertanto rilevarsi l'inammissibilità del gravame.
3. L'appello incidentale proposto da e Controparte_1
va accolto atteso che le spese sostenute CP_2
in primo grado dalla non Controparte_3
potevano restare a carico dei chiamanti in causa dato che la iniziativa di questi non poteva ritenersi manifestamente infondata o palesemente arbitraria. La
domanda proposta dai chiamanti in causa nei confronti della terza chiamata, infatti, sarebbe stata ammissibile in rito e fondata nel merito in relazione ai fatti contestati dall'attrice qualora la domanda di quest'ultima fosse stata accolta (cfr. ex plurimi cass.
n. 2520/2025 e n. 10364/2023). Ne consegue che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui pag. 6/8 condanna i convenuti, anziché l'attrice, a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del primo grado di giudizio.
4. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite vanno compensate tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, e seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante principale e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando definitivamente sugli appelli in esame, così provvede:
1)dichiara l'appello principale inammissibile;
2)in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza gravata, condanna Parte_1
anziché e alla
[...] Controparte_1 CP_2
rifusione in favore di Controparte_3
delle spese di lite del primo grado di giudizio nella misura liquidata nella sentenza del giudice di pace;
3)condanna l'appellante principale a rifondere ad le spese di lite del Controparte_3
presente grado di giudizio liquidate in € 1.278,00,
oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico pag. 7/8 dell'appellante in osservanza Parte_1
dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
26.12.2025. Il Giudice Elio Di Molfetta
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