Articolo 60 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 59Articolo 61
Versione
4 aprile 1974
Art. 60.
Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in. L. 865.737.453.969
delle quali furono riscosse e versate. . . . . . . L. 428.770.164.228 e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . . L. 436.967.289.741
Entrata in vigore il 4 aprile 1974