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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4833/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4833/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. INSERRA LUCA e dall'avv. DISTEFANO VITO STEFANO Opponente contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN
Opposto OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo - somministrazione
All'udienza del 20.3.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'opponente in epigrafe proponeva opposizione al DI n. 553/2021 con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 28.247,54 a titolo di somministrazione di energia elettrica, eccependo l'erroneità dei consumi indicati nel quantum e precisando che l'utenza in questione era afferente esercizio commerciale bar sito in Catania alla Via Vittorio Emanuele , perfettamente in regola con i pagamenti sino al febbraio 2020; riferiva che, nonostante la chiusura dell'esercizio commerciale dovuta al lock-down imposto dal Governo a causa dell'emergenza da covid 19, aveva pagato anche la fattura del mese di marzo 2020 e ciò al fine di evitare il distacco della fornitura;
riferiva che nei mesi di aprile e maggio 2020, sebbene persistesse la chiusura dell'attività, aveva continuato ad CP_1 emettere fatture, chiedendo importi esorbitanti e privi di riscontro, basandosi sulle stime del distributore, posto che dalle fatture emergeva che la lettura rilevata era pari a zero;
riferiva ancora che nel mese di giugno 2020, la società opposta aveva emesso la fattura di € 11.251,63 con causale chiusura contratto priva di giustificazione, dolendosi della somma poi complessivamente richiesta pari ad € 28.247,54; allegando il proprio diritto a verificare la rispondenza degli importi richiesti ai consumi reali per il tramite di ctu, riferendo che aveva prodotto solo un “saldaconto” e non il dettaglio dei CP_1
pagina 1 di 3 consumi reali elaborato dal Distributore, chiedeva ritenersi la nullità e l'annullabilità del DI opposto, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda per assenza del Controparte_1 procedimento di conciliazione e l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che le fatture erano state emesse in base ai dati sui consumi trasmessi dal Distributore ed in assenza di contestazioni circa la funzionalità del contatore di riferimento;
allegando di aver prodotto il contratto e ogni altra documentazione utile, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 30.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare si osserva che per il caso di specie non era necessario il procedimento di conciliazione, per come già evidenziato con ordinanza del 10.11.2021.
Procedendo al merito si osserva ulteriormente che nessuna delle parti ha inteso chiedere di estendere il contraddittorio nei confronti dell'ente Distributore.
In linea generale ed astratta, merita rammentare che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 6562/2019).
Nel caso che occupa, non è in discussione la funzionalità del contatore, ma parte opponente lamenta l'eccessività della fatturazione rispetto a consumi a suo dire non reali, tenuto conto della chiusura dell'attività durante il periodo del lockdown.
L'affermazione tuttavia non coglie nel segno, posto che come anche affermato dalla società resistente e non contestato dalla parte opponente, l'utenza di che trattasi è inerente attività commerciale, in alta tensione ovvero con potenza contrattuale pari a 53 KW si che l'energia elettrica era utilizzata anche per il funzionamento di macchinari, idonei a prelevare energia anche quando il locale è chiuso;
inoltre, è evidente che la chiusura dell'attività al pubblico, non escludeva la possibilità per il titolare di essa di accedervi , pulire, tenere in ordine, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria etc.
Parte opposta, unitamente alla comparsa di costituzione, ha prodotto la certificazione dei consumi elaborata dal Distributore per il periodo di vigenza del rapporto contrattuale ( cfr allegato n. 8), sicchè contrariamente a quanto affermato dall'opponente ancora nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, nel presente giudizio la documentazione comprovante i consumi non è limitata al “saldaconto”.
pagina 2 di 3 Sono peraltro del tutto tardive ed inammissibili le allegazioni di cui alla memoria ex art 183 VI comma n. 2 cpc di parte opponente, che sin dall'atto introduttivo ha solo labialmente affermato il pagamento di tutte le bollette per il periodo anteriore al mese di aprile 2020, non essendo stato prodotto alcun documento in proposito;
la richiesta di accesso agli atti, così classificata e prodotta unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, avrebbe dovuto semmai essere effettuata entro i termini processuali;
da essa, in ogni caso, non emerge nulla di rilevante per la decisione, non essendo emersa prova dei pagamenti che ella afferma di aver effettuato.
In senso contrario, dalle fatture prodotte in atti unitamente al ricorso monitorio e riprodotte in questa sede, emerge una dettagliata descrizione delle poste del credito della società opposta, complessivamente pari ad € 28.247,54 ed inerente n. sei fatture del periodo da novembre 2019 a giugno 2020 ( fattura n. 3081319888 di euro 2.708,83; fattura n. 4006507424 di euro 2.705,14; fattura n. 4014007236 di euro 2.528,76; fattura n. 4028948316 di euro 7.353,52; fattura n. 4042930856 di euro 2.059,35; fattura n. 4043453873 di euro 11.251,63). In ciascuna di esse è anche indicata la presenza di precedenti poste rimaste impagate ed il dettaglio delle voci di spesa , unitamente ai consumi stimati e/o rilevati.
Concludendo, non è emersa la prova di un consumo di energia inferiore a quello attestato dalla documentazione prodotta e alla luce dei labiali motivi di opposizione, sarebbe stata del tutto esplorativa ed inammissibile la richiesta di consulenza tecnica.
L'opposizione pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
Così deciso in Catania, il 23.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4833/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. INSERRA LUCA e dall'avv. DISTEFANO VITO STEFANO Opponente contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN
Opposto OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo - somministrazione
All'udienza del 20.3.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'opponente in epigrafe proponeva opposizione al DI n. 553/2021 con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 28.247,54 a titolo di somministrazione di energia elettrica, eccependo l'erroneità dei consumi indicati nel quantum e precisando che l'utenza in questione era afferente esercizio commerciale bar sito in Catania alla Via Vittorio Emanuele , perfettamente in regola con i pagamenti sino al febbraio 2020; riferiva che, nonostante la chiusura dell'esercizio commerciale dovuta al lock-down imposto dal Governo a causa dell'emergenza da covid 19, aveva pagato anche la fattura del mese di marzo 2020 e ciò al fine di evitare il distacco della fornitura;
riferiva che nei mesi di aprile e maggio 2020, sebbene persistesse la chiusura dell'attività, aveva continuato ad CP_1 emettere fatture, chiedendo importi esorbitanti e privi di riscontro, basandosi sulle stime del distributore, posto che dalle fatture emergeva che la lettura rilevata era pari a zero;
riferiva ancora che nel mese di giugno 2020, la società opposta aveva emesso la fattura di € 11.251,63 con causale chiusura contratto priva di giustificazione, dolendosi della somma poi complessivamente richiesta pari ad € 28.247,54; allegando il proprio diritto a verificare la rispondenza degli importi richiesti ai consumi reali per il tramite di ctu, riferendo che aveva prodotto solo un “saldaconto” e non il dettaglio dei CP_1
pagina 1 di 3 consumi reali elaborato dal Distributore, chiedeva ritenersi la nullità e l'annullabilità del DI opposto, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda per assenza del Controparte_1 procedimento di conciliazione e l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che le fatture erano state emesse in base ai dati sui consumi trasmessi dal Distributore ed in assenza di contestazioni circa la funzionalità del contatore di riferimento;
allegando di aver prodotto il contratto e ogni altra documentazione utile, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 30.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare si osserva che per il caso di specie non era necessario il procedimento di conciliazione, per come già evidenziato con ordinanza del 10.11.2021.
Procedendo al merito si osserva ulteriormente che nessuna delle parti ha inteso chiedere di estendere il contraddittorio nei confronti dell'ente Distributore.
In linea generale ed astratta, merita rammentare che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 6562/2019).
Nel caso che occupa, non è in discussione la funzionalità del contatore, ma parte opponente lamenta l'eccessività della fatturazione rispetto a consumi a suo dire non reali, tenuto conto della chiusura dell'attività durante il periodo del lockdown.
L'affermazione tuttavia non coglie nel segno, posto che come anche affermato dalla società resistente e non contestato dalla parte opponente, l'utenza di che trattasi è inerente attività commerciale, in alta tensione ovvero con potenza contrattuale pari a 53 KW si che l'energia elettrica era utilizzata anche per il funzionamento di macchinari, idonei a prelevare energia anche quando il locale è chiuso;
inoltre, è evidente che la chiusura dell'attività al pubblico, non escludeva la possibilità per il titolare di essa di accedervi , pulire, tenere in ordine, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria etc.
Parte opposta, unitamente alla comparsa di costituzione, ha prodotto la certificazione dei consumi elaborata dal Distributore per il periodo di vigenza del rapporto contrattuale ( cfr allegato n. 8), sicchè contrariamente a quanto affermato dall'opponente ancora nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, nel presente giudizio la documentazione comprovante i consumi non è limitata al “saldaconto”.
pagina 2 di 3 Sono peraltro del tutto tardive ed inammissibili le allegazioni di cui alla memoria ex art 183 VI comma n. 2 cpc di parte opponente, che sin dall'atto introduttivo ha solo labialmente affermato il pagamento di tutte le bollette per il periodo anteriore al mese di aprile 2020, non essendo stato prodotto alcun documento in proposito;
la richiesta di accesso agli atti, così classificata e prodotta unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, avrebbe dovuto semmai essere effettuata entro i termini processuali;
da essa, in ogni caso, non emerge nulla di rilevante per la decisione, non essendo emersa prova dei pagamenti che ella afferma di aver effettuato.
In senso contrario, dalle fatture prodotte in atti unitamente al ricorso monitorio e riprodotte in questa sede, emerge una dettagliata descrizione delle poste del credito della società opposta, complessivamente pari ad € 28.247,54 ed inerente n. sei fatture del periodo da novembre 2019 a giugno 2020 ( fattura n. 3081319888 di euro 2.708,83; fattura n. 4006507424 di euro 2.705,14; fattura n. 4014007236 di euro 2.528,76; fattura n. 4028948316 di euro 7.353,52; fattura n. 4042930856 di euro 2.059,35; fattura n. 4043453873 di euro 11.251,63). In ciascuna di esse è anche indicata la presenza di precedenti poste rimaste impagate ed il dettaglio delle voci di spesa , unitamente ai consumi stimati e/o rilevati.
Concludendo, non è emersa la prova di un consumo di energia inferiore a quello attestato dalla documentazione prodotta e alla luce dei labiali motivi di opposizione, sarebbe stata del tutto esplorativa ed inammissibile la richiesta di consulenza tecnica.
L'opposizione pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
Così deciso in Catania, il 23.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
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