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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.1283 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata il [...] a [...], cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con l'Avv. Daniela Maria Vignati. Cod. Fisc. con studio in C.F._3
Magenta, piazza Vittorio Veneto 8, pec: Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta (MI) il 12.06.2004
(anno 2004 atto n. 23 reg. matrimonio parte II serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 21.09.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 28.10.2020 con i seguenti figli nati a Vercelli il 17.07.2008
, c.f. Persona_1 C.F._4
, c.f. Parte_3 C.F._5
entrambi di cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Parte_3 residenza e collocazione presso la madre.
2) La quota di proprietà del 50% del SI. della casa familiare sita a Magenta (MI), via Per_1
Isonzo 65, è stata acquistata dalla SI.ra , già proprietaria della restante quota, in forza degli Pt_1 accordi di separazione;
i mobili e gli arredi ivi contenuti, rimangono di esclusiva proprietà della detta
SI.ra . Pt_1
3) Le frequentazioni dei minori con il padre avverranno a settimane alterne in base ai turni di lavoro dello stesso, come segue. La prima settimana: dal lunedì al giovedì dalle ore 14 o dall'uscita di scuola
(con pranzo a carico del padre) alle ore 21, ora in cui il padre, dopo averli fatti cenare, riporterà i minori presso la madre;
il venerdì dalle ore 14 o dall'uscita di scuola alle ore 8 del lunedì mattina quando il padre condurrà i minori a scuola;
la settimana successiva: da lunedì a giovedì il pernotto sarà presso il padre che li recupererà alle ore 22 dalla casa materna riportandoli a scuola la mattina successiva.
Le parti danno atto che nell'accudimento dei figli saranno coadiuvate, come sempre accaduto, dai propri genitori.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno una settimana con il padre che comprenda, ad anni alterni, il Natale ovvero il Capodanno (dal 24.12 al 30.12 mattino con un genitore e dal 30.12 pomeriggio al 6.01 con l'altro genitore). Durante le vacanze Pasquali i figli trascorreranno Pasqua e
Pasquetta con ciascun genitore ad anni alterni.
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli due settimane anche in luogo di villeggiatura, lo stesso potrà fare la madre;
i genitori si impegnano a concordare le date delle vacanze entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Il SI. parteciperà al mantenimento dei figli contribuendo al 50% di tutte le spese per Per_1 vestiario, spese scolastiche, spese mediche e tutte le spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di Milano per spese extra assegno di mantenimento per figli che le parti dichiarano di conoscere, qui da intendersi integralmente ritrascritte.
5) Salvo quanto sopra, le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto di natura economica e di non avere alcuna reciproca pretesa a riguardo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Magenta il 12.06.2004 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata il [...] a [...], cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con l'Avv. Daniela Maria Vignati. Cod. Fisc. con studio in C.F._3
Magenta, piazza Vittorio Veneto 8, pec: Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta (MI) il 12.06.2004
(anno 2004 atto n. 23 reg. matrimonio parte II serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 21.09.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 28.10.2020 con i seguenti figli nati a Vercelli il 17.07.2008
, c.f. Persona_1 C.F._4
, c.f. Parte_3 C.F._5
entrambi di cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Parte_3 residenza e collocazione presso la madre.
2) La quota di proprietà del 50% del SI. della casa familiare sita a Magenta (MI), via Per_1
Isonzo 65, è stata acquistata dalla SI.ra , già proprietaria della restante quota, in forza degli Pt_1 accordi di separazione;
i mobili e gli arredi ivi contenuti, rimangono di esclusiva proprietà della detta
SI.ra . Pt_1
3) Le frequentazioni dei minori con il padre avverranno a settimane alterne in base ai turni di lavoro dello stesso, come segue. La prima settimana: dal lunedì al giovedì dalle ore 14 o dall'uscita di scuola
(con pranzo a carico del padre) alle ore 21, ora in cui il padre, dopo averli fatti cenare, riporterà i minori presso la madre;
il venerdì dalle ore 14 o dall'uscita di scuola alle ore 8 del lunedì mattina quando il padre condurrà i minori a scuola;
la settimana successiva: da lunedì a giovedì il pernotto sarà presso il padre che li recupererà alle ore 22 dalla casa materna riportandoli a scuola la mattina successiva.
Le parti danno atto che nell'accudimento dei figli saranno coadiuvate, come sempre accaduto, dai propri genitori.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno una settimana con il padre che comprenda, ad anni alterni, il Natale ovvero il Capodanno (dal 24.12 al 30.12 mattino con un genitore e dal 30.12 pomeriggio al 6.01 con l'altro genitore). Durante le vacanze Pasquali i figli trascorreranno Pasqua e
Pasquetta con ciascun genitore ad anni alterni.
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli due settimane anche in luogo di villeggiatura, lo stesso potrà fare la madre;
i genitori si impegnano a concordare le date delle vacanze entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Il SI. parteciperà al mantenimento dei figli contribuendo al 50% di tutte le spese per Per_1 vestiario, spese scolastiche, spese mediche e tutte le spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di Milano per spese extra assegno di mantenimento per figli che le parti dichiarano di conoscere, qui da intendersi integralmente ritrascritte.
5) Salvo quanto sopra, le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto di natura economica e di non avere alcuna reciproca pretesa a riguardo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Magenta il 12.06.2004 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG