Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1615 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa
DA
AVV. (C.F ), rappresentato e difeso da se stesso Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Palermo, via M. Stabile n. 142
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: prestazione d'opera professionale
Conclusioni: “Piaccia all'ill.ma Corte di Appello di Palermo: Ritenere e dichiarare che l'Avv.
è creditore del in persona Parte_1 Controparte_1 dell'Amm.tore pro tempore a titolo di compensi professionali dell'importo: - di € 2.337,00 oltre accessori di legge in relazione al procedimento CP_1 Controparte_1 Parte_2
– Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Tribunale Palermo RG. 8372/2016.
[...]
- di € 7.616,00 oltre accessori di legge in relazione al procedimento CP_1 Controparte_1
[...
– R.G. 8844/2017 Tribunale di Palermo Sez. II Dr.ssa Giardina Parte_2
Giardina - di € 5.809,00 oltre accessori di legge in relazione al procedimento
[...]
– RG. 1001/2020 Corte d'Appello di Palermo Sez. II. - Parte_3 di € 1.355,00 oltre accessori di legge in relazione al procedimento Controparte_1
[...
– R.E. 2295/2020 Tribunale di Palermo Sez. Esecuzioni mobiliari Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso, depositato il 30 settembre 2024 e ritualmente notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/2011, l'Avv. evocava Parte_1
in giudizio il innanzi a questa Corte di Appello, Controparte_1 chiedendo il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta, quale difensore del medesimo, nei seguenti giudizi: a) accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale di
Palermo (R.G. N. 8372/2016); b) giudizio di merito di primo grado innanzi al Tribunale di
Palermo (R.G. N. 8844/2017), definito con sentenza n. 1648/2020; c) giudizio di impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Palermo (RG. 1001/2020), definito con sentenza n. 1394/2023;
d) giudizio di esecuzione mobiliare innanzi al Tribunale di Palermo (R.ES. N. 2295/2020) relativo agli obblighi scaturenti dalla sentenza pronunciata in secondo grado sub c), definito con ordinanza del 26 aprile 2022.
2.Il Condominio, seppur ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
3. Risulta anzitutto pienamente rispettata l'integrità del contraddittorio nei confronti del convenuto, avendo il ricorrente adeguatamente provato di avere evocato in giudizio l'amministratore pro tempore del medesimo.
4.In via preliminare, deve affermarsi la competenza a decidere di questa Corte d'Appello, in forza del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale: “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui alla L.
n. 794 del 1942, art. 28 come sostituito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 16, lett. a), ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato D.Lgs., chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa" (Cass. Sez. Un.
19/2/2020, n. 4247; conf. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2020, n.19906).
5. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha, infatti, documentalmente dimostrato sia il conferimento del mandato professionale che lo svolgimento dell'attività di difensore del odierno resistente in CP_1 ognuno dei procedimenti indicati, con la produzione della procura, degli atti a firma dello stesso, di alcuni verbali di udienza e dei provvedimenti conclusivi di tali giudizi.
Alla luce di quanto sopra, devono, pertanto, riconoscersi all'Avv. i compensi per Parte_1
l'opera professionale dal medesimo prestata nei giudizi indicati, con riferimento ai parametri medi, non essendo state allegate – né, comunque, emerse – ragioni per discostarsi dagli stessi.
L'Avv. ha, peraltro, allegato di avere più volte bonariamente sollecitato il Condominio Pt_1 al pagamento dei compensi spettantigli e di averlo formalmente invitato alla stipula di un accordo di negoziazione assistita volta alla risoluzione amichevole della controversia, mediante pec del
10 luglio 2024 (v. ricevuta di avvenuta consegna prodotta), rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
Pertanto, i compensi per l'attività professionale espletata nei citati procedimenti vanno così determinati:
1. A.t.p. R.G. N. 8372/2016: € 2.225,00 (€ 540,00 per la fase di studio: € 675,00 per la fase introduttiva;
€ 1.010,00 per la fase istruttoria, scaglione di valore da € 5.201 fino ad €
26.000 - parametri medi), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 applicabili
ratione temporis;
2. Proc. R.G. N. 8844/2017: € 7.616,00 (€ 1701,00 per la fase di studio;
€ 1204,00 per la fase introduttiva;
€ 1806,00 per la fase di istruttoria/trattazione; € 2905,00 per la fase decisionale- scaglione di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00; parametri medi), in applicazione dei parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022;
3. Proc. R.G. N. 8844/2017: € 3.966,00 (€ 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 1.911,00 per la fase decisionale - scaglione di valore € 5.201,00 fino ad €
26.000 - parametri medi, secondo quanto dichiarato in quel giudizio dallo stesso avv.
, in applicazione dei parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 Pt_1
4. Proc. R.ES. N. 2295/2020: € 1.403,00 (€ 552,00 per la fase di studio;
€ 851,00 per la fase di istruzione/trattazione - scaglione di valore da € 26.001 ad € 52.000 - parametri medi), in applicazione dei parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Il totale complessivo della somma dovuta ammonta ad € 15.210,00 al cui pagamento dovrà essere condannato il resistente. CP_1
In ossequio alle regole della soccombenza, il convenuto dovrà essere altresì condannato al rimborso delle spese di lite di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato con il D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così provvede: condanna il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, a pagare all'Avv. per i titoli di cui in motivazione, la complessiva Parte_1 somma di € 17.005,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute Controparte_1 dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2055,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello di
Palermo in data 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo