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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11172/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11172/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CESARO LUIGI Parte_1 P.IVA_1
( ) e dell'avv. CESARO CARMINE ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in Roma, via Monte Santo 25 presso il difensore avv. CESARO LUIGI
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VALENARI MANUELA, elettivamente domiciliato in VIALE MONZA
149, 20125 MILANO presso il difensore avv. VALENARI MANUELA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
pagina 1 di 6 - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Genova in favore di quello di Roma, quale foro esclusivo stabilito per espresso accordo delle parti ex art. 29
c.p.c., ovvero in favore di quello di Milano, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accertare l'infondatezza della domanda di per i Controparte_1 motivi esposti in corso di causa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si rileva che controparte non ha depositato alcuna memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.. Si chiede, dunque, che la causa sia trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Per l'opposto:
“Nel merito, in via principale:
Respingere ogni eccezione, contestazione, istanza e domanda avversaria, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2960/2022 - R.G. n. 8870/2022 del
Tribunale Ordinario di Genova;
nel merito, in via subordinata:
Nel denegato e non creduto caso di revoca, annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di Euro 99.981,85 a titolo di sorte capitale, portata dalle fatture Controparte_1 depositate in atti, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori per ritardato pagamento ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo. in ogni caso Condannare la x art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura monitoria e del presente giudizio di merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2960/2022 - R.G. n. 8870/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Genova il
21/10/2022 su istanza della al fine di ottenere il pagamento dell'importo di € Controparte_1
99.981,85 (portato dalle numerose fatture prodotte in sede monitoria), oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
pagina 2 di 6 Il credito di cui al decreto ingiuntivo è in parte, per 82.694,70 euro, fondato su fatture emesse a carico di OM;
in parte, per 17.287,15 euro, fondato su tre fatture emesse a carico di Pt_1
Tuttavia, l'opposta ha dichiarato di agire nei confronti di per l'intero credito in quanto, in Pt_1 data 13/12/2021, OM ha ceduto il proprio ramo d'azienda a per cui, come risulta dalla Pt_1 comunicazione inviata da OM, “con decorrenza dal 01 gennaio 2022, tutti i rapporti in essere ed ogni nuova attività faranno quindi capo alla . Pt_1
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Genova, sia in relazione alla propria posizione, essendo a suo dire competente il Tribunale di Roma, sia in relazione al credito della cedente in favore di essa del ramo d'azienda “Carrier”, relativo Controparte_2 Parte_1
Cont alla installazione, collaudo e manutenzione di apparati di , per il quale sarebbe competente il
Tribunale di Milano. Sosteneva, inoltre, l'inesistenza di un contratto tra le parti.
Si costituiva in giudizio l'opposta, in Controparte_4 liquidazione, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 17/5/2023 l'opponente produceva alcuni documenti attestanti il cambio di denominazione sociale da a si opponeva trattandosi di CP_5 Parte_1 CP_1 documenti che controparte avrebbe potuto e dovuto depositare con l'atto di citazione e chiedeva termine per esame.
Concessi i termini per il deposito telematico di detti documenti e delle note scritte, con ordinanza del
15 agosto 2023 veniva respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto.
Rinviata la causa all'udienza del 13/3/2024, entrambe le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, come da decreto del 19/10/2024 per la sostituzione di udienza mediante deposito di note scritte e con ordinanza dell'11/4/2025 venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
Con riferimento al credito minore, che la riguarda direttamente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, in quanto deriva da contratto di subappalto sottoscritto in data 13.9.2021 che all'art. 26 prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.
pagina 3 di 6 L'opposta ha rilevato in contrario che il contratto invocato dall'opponente è stato stipulato con CP_5 soggetto a quest'ultima estraneo. Ma, in realtà, nel preverbale depositato telematicamente all'udienza di comparizione, l'opponente ha rivelato che e coincidono in quanto, come da verbale CP_5 Pt_1 di assemblea del 13.12.2021 e da visura aggiornata di al 20.12.2022, dei quali è stata Parte_1 disposta l'acquisizione, ha semplicemente cambiato denominazione sociale divenendo CP_5 Pt_1 ma mantenendo immutati la partita IVA e il codice fiscale.
Se ne deve, pertanto, concludere che il contratto di subappalto, contenente all'art. 26 la clausola di deroga alla competenza territoriale, non può essere ritenuto res inter alios acta, ma sia riferibile al presente giudizio.
Nelle note autorizzate per trattare la questione, l'opposto, pur prendendo atto del cambio di denominazione sociale, ha replicato che il contratto invocato dall'opponente non riguarda i lavori per i quali l'opposta ha emesso le fatture azionate in via monitoria;
inoltre, il contratto in questione, come addotto anche dall'opponente, è stato risolto il 29/10/2021 per operatività della clausola risolutiva di cui all'art. 2 a causa della revoca dell'autorizzazione da parte di TIM, per cui non potrebbe essere invocato per eccepire l'incompetenza territoriale.
Si osserva in proposito che dagli atti non c'è modo di accertare se le fatture azionate con il decreto ingiuntivo riguardino o meno il contratto contenente la clausola di deroga alla competenza territoriale.
Infatti, le fatture prodotte in sede monitoria, fatture nn. 159, 180 e 222 del 2022, recano solo diciture molto generiche che si riferiscono a numeri di ordini emessi dall'opponente i quali, a loro volta, sono altrettanto generici nella descrizione dei lavori in quanto indicano numeri di commessa.
Però, si tratta di fatture emesse nel 2022, mesi e mesi dopo la risoluzione del contratto per diniego dell'autorizzazione al subappalto, e questo dato temporale non depone a favore della loro riferibilità a quel contratto.
Inoltre, non può non cogliersi, ponendosi proprio “dalla prospettazione dell'attore”, l'intrinseca contraddizione in cui incorre l'opponente allorché eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base di un contratto del quale egli stesso rileva che deve intendersi risolto per operatività della clausola risolutiva di cui all'art. 2 (si veda atto di citazione pag. 6).
All'esito di queste considerazioni si ritiene, pertanto, che l'eccezione di incompetenza per territorio non possa essere accolta.
pagina 4 di 6 Passando al merito, un ulteriore indice della fondatezza, in parte qua, della pretesa monitoria si trae dalla produzione sub doc. 2 di tre oda/bef ovvero “benestare alla fatturazione”, provenienti da relativi alle fatture emesse a suo carico che riesce difficile ipotizzare avrebbe Parte_1 rilasciato se gli interventi da parte di on fossero stati effettuati in quanto dimostrano che è lo CP_1 stesso opponente ad aver “autorizzato” l'opposta ad emettere le fatture.
Con riferimento al credito maggiore, per 82.694,70 euro, fondato su fatture emesse a carico di
OM, l'opposta ha dichiarato di agire nei confronti di in quanto, in data 13/12/2021, la Pt_1
OM ha ceduto il proprio ramo d'azienda a per cui, come risulta dalla comunicazione Pt_1 inviata da OM, “con decorrenza dal 01 gennaio 2022, tutti i rapporti in essere ed ogni nuova attività faranno quindi capo alla . Pt_1
Com. Net. ha, però eccepito il difetto di titolarità del rapporto controverso rilevando che tutte le fatture emesse a carico di OM sono state emesse dopo la cessione del ramo d'azienda da OM a inoltre, anche gli ordini cui dette fatture si riferiscono, risultano Pt_1 emessi da OM in epoca successiva all'intervenuta cessione del ramo d'azienda le fatture
COM.TEL iniziano a decorrere dal 31.12.2021).
Pertanto, si conviene con l'opponente che il credito di 82.694,70 euro vantato dall'opposta e risultante da dette fatture, non è ricompreso nella cessione d'azienda e di esso dovrebbe rispondere semmai
OM, soggetto diverso da (odierna opponente). Pt_1
La circostanza che dette fatture siano risultanti dall'estratto autentico delle scritture contabili non vale a superare l'evidenza di cui sopra, anche perché non vi è certezza su quale sia il titolo che ne ha legittimato l'emissione.
Ogni altro motivo di opposizione deve ritenersi assorbito (v. pag. 3 prima memoria opponente in cui l'opponente inverte l'ordine delle eccezioni).
Si ritiene, pertanto, che il decreto ingiuntivo debba essere in parte qua revocato e che l'opponente debba essere condannato a pagare, in favore dell'opposto, la minore somma di € 17.287,15, oltre interessi moratori per ritardato pagamento ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Stante la parziale soccombenza, le spese di lite come di seguito liquidate devono essere compensate per due terzi e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto del restante terzo.
pagina 5 di 6
Ritenuto che
debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 si liquidano: €
2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 14.103,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 5.12.2022 nei confronti di
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 2960/2022 emesso Controparte_6 il 21/10/2022, contrariis reiectis, in parziale accoglimento, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto per le causali di cui in motivazione, della somma di € 17.287,15, oltre interessi moratori per ritardato pagamento ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto di un terzo delle spese di lite liquidato in €
4.701,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali e compensando nei restanti due terzi.
Genova, 6 agosto 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11172/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CESARO LUIGI Parte_1 P.IVA_1
( ) e dell'avv. CESARO CARMINE ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in Roma, via Monte Santo 25 presso il difensore avv. CESARO LUIGI
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VALENARI MANUELA, elettivamente domiciliato in VIALE MONZA
149, 20125 MILANO presso il difensore avv. VALENARI MANUELA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
pagina 1 di 6 - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Genova in favore di quello di Roma, quale foro esclusivo stabilito per espresso accordo delle parti ex art. 29
c.p.c., ovvero in favore di quello di Milano, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accertare l'infondatezza della domanda di per i Controparte_1 motivi esposti in corso di causa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si rileva che controparte non ha depositato alcuna memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.. Si chiede, dunque, che la causa sia trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Per l'opposto:
“Nel merito, in via principale:
Respingere ogni eccezione, contestazione, istanza e domanda avversaria, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2960/2022 - R.G. n. 8870/2022 del
Tribunale Ordinario di Genova;
nel merito, in via subordinata:
Nel denegato e non creduto caso di revoca, annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di Euro 99.981,85 a titolo di sorte capitale, portata dalle fatture Controparte_1 depositate in atti, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori per ritardato pagamento ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo. in ogni caso Condannare la x art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura monitoria e del presente giudizio di merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2960/2022 - R.G. n. 8870/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Genova il
21/10/2022 su istanza della al fine di ottenere il pagamento dell'importo di € Controparte_1
99.981,85 (portato dalle numerose fatture prodotte in sede monitoria), oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
pagina 2 di 6 Il credito di cui al decreto ingiuntivo è in parte, per 82.694,70 euro, fondato su fatture emesse a carico di OM;
in parte, per 17.287,15 euro, fondato su tre fatture emesse a carico di Pt_1
Tuttavia, l'opposta ha dichiarato di agire nei confronti di per l'intero credito in quanto, in Pt_1 data 13/12/2021, OM ha ceduto il proprio ramo d'azienda a per cui, come risulta dalla Pt_1 comunicazione inviata da OM, “con decorrenza dal 01 gennaio 2022, tutti i rapporti in essere ed ogni nuova attività faranno quindi capo alla . Pt_1
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Genova, sia in relazione alla propria posizione, essendo a suo dire competente il Tribunale di Roma, sia in relazione al credito della cedente in favore di essa del ramo d'azienda “Carrier”, relativo Controparte_2 Parte_1
Cont alla installazione, collaudo e manutenzione di apparati di , per il quale sarebbe competente il
Tribunale di Milano. Sosteneva, inoltre, l'inesistenza di un contratto tra le parti.
Si costituiva in giudizio l'opposta, in Controparte_4 liquidazione, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 17/5/2023 l'opponente produceva alcuni documenti attestanti il cambio di denominazione sociale da a si opponeva trattandosi di CP_5 Parte_1 CP_1 documenti che controparte avrebbe potuto e dovuto depositare con l'atto di citazione e chiedeva termine per esame.
Concessi i termini per il deposito telematico di detti documenti e delle note scritte, con ordinanza del
15 agosto 2023 veniva respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto.
Rinviata la causa all'udienza del 13/3/2024, entrambe le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, come da decreto del 19/10/2024 per la sostituzione di udienza mediante deposito di note scritte e con ordinanza dell'11/4/2025 venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
Con riferimento al credito minore, che la riguarda direttamente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, in quanto deriva da contratto di subappalto sottoscritto in data 13.9.2021 che all'art. 26 prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.
pagina 3 di 6 L'opposta ha rilevato in contrario che il contratto invocato dall'opponente è stato stipulato con CP_5 soggetto a quest'ultima estraneo. Ma, in realtà, nel preverbale depositato telematicamente all'udienza di comparizione, l'opponente ha rivelato che e coincidono in quanto, come da verbale CP_5 Pt_1 di assemblea del 13.12.2021 e da visura aggiornata di al 20.12.2022, dei quali è stata Parte_1 disposta l'acquisizione, ha semplicemente cambiato denominazione sociale divenendo CP_5 Pt_1 ma mantenendo immutati la partita IVA e il codice fiscale.
Se ne deve, pertanto, concludere che il contratto di subappalto, contenente all'art. 26 la clausola di deroga alla competenza territoriale, non può essere ritenuto res inter alios acta, ma sia riferibile al presente giudizio.
Nelle note autorizzate per trattare la questione, l'opposto, pur prendendo atto del cambio di denominazione sociale, ha replicato che il contratto invocato dall'opponente non riguarda i lavori per i quali l'opposta ha emesso le fatture azionate in via monitoria;
inoltre, il contratto in questione, come addotto anche dall'opponente, è stato risolto il 29/10/2021 per operatività della clausola risolutiva di cui all'art. 2 a causa della revoca dell'autorizzazione da parte di TIM, per cui non potrebbe essere invocato per eccepire l'incompetenza territoriale.
Si osserva in proposito che dagli atti non c'è modo di accertare se le fatture azionate con il decreto ingiuntivo riguardino o meno il contratto contenente la clausola di deroga alla competenza territoriale.
Infatti, le fatture prodotte in sede monitoria, fatture nn. 159, 180 e 222 del 2022, recano solo diciture molto generiche che si riferiscono a numeri di ordini emessi dall'opponente i quali, a loro volta, sono altrettanto generici nella descrizione dei lavori in quanto indicano numeri di commessa.
Però, si tratta di fatture emesse nel 2022, mesi e mesi dopo la risoluzione del contratto per diniego dell'autorizzazione al subappalto, e questo dato temporale non depone a favore della loro riferibilità a quel contratto.
Inoltre, non può non cogliersi, ponendosi proprio “dalla prospettazione dell'attore”, l'intrinseca contraddizione in cui incorre l'opponente allorché eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base di un contratto del quale egli stesso rileva che deve intendersi risolto per operatività della clausola risolutiva di cui all'art. 2 (si veda atto di citazione pag. 6).
All'esito di queste considerazioni si ritiene, pertanto, che l'eccezione di incompetenza per territorio non possa essere accolta.
pagina 4 di 6 Passando al merito, un ulteriore indice della fondatezza, in parte qua, della pretesa monitoria si trae dalla produzione sub doc. 2 di tre oda/bef ovvero “benestare alla fatturazione”, provenienti da relativi alle fatture emesse a suo carico che riesce difficile ipotizzare avrebbe Parte_1 rilasciato se gli interventi da parte di on fossero stati effettuati in quanto dimostrano che è lo CP_1 stesso opponente ad aver “autorizzato” l'opposta ad emettere le fatture.
Con riferimento al credito maggiore, per 82.694,70 euro, fondato su fatture emesse a carico di
OM, l'opposta ha dichiarato di agire nei confronti di in quanto, in data 13/12/2021, la Pt_1
OM ha ceduto il proprio ramo d'azienda a per cui, come risulta dalla comunicazione Pt_1 inviata da OM, “con decorrenza dal 01 gennaio 2022, tutti i rapporti in essere ed ogni nuova attività faranno quindi capo alla . Pt_1
Com. Net. ha, però eccepito il difetto di titolarità del rapporto controverso rilevando che tutte le fatture emesse a carico di OM sono state emesse dopo la cessione del ramo d'azienda da OM a inoltre, anche gli ordini cui dette fatture si riferiscono, risultano Pt_1 emessi da OM in epoca successiva all'intervenuta cessione del ramo d'azienda le fatture
COM.TEL iniziano a decorrere dal 31.12.2021).
Pertanto, si conviene con l'opponente che il credito di 82.694,70 euro vantato dall'opposta e risultante da dette fatture, non è ricompreso nella cessione d'azienda e di esso dovrebbe rispondere semmai
OM, soggetto diverso da (odierna opponente). Pt_1
La circostanza che dette fatture siano risultanti dall'estratto autentico delle scritture contabili non vale a superare l'evidenza di cui sopra, anche perché non vi è certezza su quale sia il titolo che ne ha legittimato l'emissione.
Ogni altro motivo di opposizione deve ritenersi assorbito (v. pag. 3 prima memoria opponente in cui l'opponente inverte l'ordine delle eccezioni).
Si ritiene, pertanto, che il decreto ingiuntivo debba essere in parte qua revocato e che l'opponente debba essere condannato a pagare, in favore dell'opposto, la minore somma di € 17.287,15, oltre interessi moratori per ritardato pagamento ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Stante la parziale soccombenza, le spese di lite come di seguito liquidate devono essere compensate per due terzi e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto del restante terzo.
pagina 5 di 6
Ritenuto che
debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 si liquidano: €
2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 14.103,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 5.12.2022 nei confronti di
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 2960/2022 emesso Controparte_6 il 21/10/2022, contrariis reiectis, in parziale accoglimento, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto per le causali di cui in motivazione, della somma di € 17.287,15, oltre interessi moratori per ritardato pagamento ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto di un terzo delle spese di lite liquidato in €
4.701,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali e compensando nei restanti due terzi.
Genova, 6 agosto 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 6 di 6