Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
In tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall'abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro. (La Corte ha chiarito che la circostanza attenuante implica che l'evaso si adoperi prima della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose dell'evasione, consistenti nel dispendio di tempo e di energie per le ricerche e la sua cattura, costituendosi in carcere o consegnandosi ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere).
Commentario • 1
- 1. Art. 385 - Evasionehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2008, n. 32383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32383 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/03/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 511
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 9036/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA TO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 20 marzo 1978 n. 210. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Consolo Santi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito l'avv. De Angelis R..
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 3 luglio 2002 n. 147 il Tribunale di Catania/Adrano dichiarava TO AS colpevole del reato previsto dall'art.385 c.p., commesso in Adrano il 20 giugno 2002, e lo condannava,
con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di quattro mesi di reclusione. L'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto.
Con sentenza del 20 marzo 1978 n. 210 la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza il AS ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 (art. 606 c.p.p., lett. c)) per omessa pronuncia sull'istanza di gratuito patrocinio;
2. violazione dell'art. 385 c.p., comma 4 (art. 606 c.p.p., lett. b)) con riferimento all'esclusione dell'attenuante del comma 4 della norma citata, atteso che l'attuale ricorrente, dopo un brevissimo allontanamento dalla propria abitazione, vi era subito rientrato. L'impugnazione è infondata.
La Corte Costituzionale con sentenza 9 aprile 2003 n. 304 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, come modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art.6, comma 1, nella parte in cui dispone la nullità assoluta ed insanabile della mancata decisione da parte del giudice adito sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza, individuando la ratio della sanzione di nullità degli atti compiuti successivamente al decorso del termine stesso, trasfusa nel D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 96, nello scopo di assicurare un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.
La giurisprudenza di legittimità, parallelamente, ha interpretato la norma citata sottolineando il collegamento funzionale esistente fra la sanzione di nullità degli atti, conseguente alla non tempestiva pronuncia sull'istanza di gratuito patrocinio, e la lesione effettiva dei diritti della difesa, al di fuori della quale la sanzione stessa perde la sua finalità essenziale in rapporto tanto all'effettività e alla proporzionalità della tutela, quanto alla stabilità del processo in cui si innesta la sua funzione di garanzia. Ed ha quindi richiesto una lesione effettiva del diritti dell'indagato o dell'imputato, in difetto della quale la sanzione di nullità degli atti risulterebbe inutilmente inadeguata ed eccessiva, in contrasto con il principio del giusto processo (Cass., Sez. 2,17 novembre 2005 n. 44221, ric. Romano;
Sez. 6, 27 ottobre 2004 n. 46510, ric. Candiano;
Sez. 2, 14 maggio 2004 n. 26309, ric. Giacometti;
Sez. 2, 29 maggio 2003 n. 37097, ric. Vottis;
Sez. 2, 29 gennaio 2003 n. 22784, ric. Lucchiari). Deve pertanto escludersi che la sanzione della nullità assoluta e insanabile degli atti possa conseguire alla semplice omissione della pronuncia in merito all'istanza di gratuito patrocinio allorché - come nella specie - il processo abbia avuto compiuto svolgimento in primo e secondo grado con l'assistenza del difensore di fiducia, in quanto in questa ipotesi manca una specifica e concreta lesione dei diritti della difesa. Il primo motivo di ricorso è perciò infondato. Altrettanto infondato appare il secondo motivo. Infatti, ferma restandone l'applicabilità all'imputato che si allontani dal luogo in cui si trova agli arresti domiciliari (Cass., Sez. U., 12 novembre 1993 n. 11343), si deve tener conto che l'attenuante dell'art. 385 c.p., comma 4 costituisce un'applicazione speciale dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 in quanto consiste nel fatto che l'evaso si sia adoperato prima della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose dell'evasione - cioè il dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuarne le ricerche ed eseguirne la cattura - costituendosi in carcere o consegnandosi a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurvelo (Cass., Sez. 6^, 25 settembre 1995 n. 1458). L'attenuante richiede, perciò, un'attiva collaborazione, attuata secondo la norma dell'art. 385 c.p., comma 4 mediante la costituzione in carcere prima della condanna (o una condotta equivalente), e non è quindi riconoscibile in qualsiasi ipotesi di cessazione della latitanza. Una diversa interpretazione avrebbe la conseguenza di ridurre il reato alla forma circostanziata, snaturando la configurazione normativa e garantendo un ingiustificato trattamento di favore in ogni caso di evasione temporanea.
A questi principi si è correttamente uniformato il Giudice d'appello, per cui la violazione di legge dedotta appare insussistente. Il ricorso non può pertanto essere accolto. Segue al rigetto la condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2008