Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2008, n. 32383
CASS
Sentenza 18 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall'abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro. (La Corte ha chiarito che la circostanza attenuante implica che l'evaso si adoperi prima della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose dell'evasione, consistenti nel dispendio di tempo e di energie per le ricerche e la sua cattura, costituendosi in carcere o consegnandosi ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere).

Commentario1

  • 1Art. 385 - Evasione
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2008, n. 32383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32383
Data del deposito : 18 marzo 2008

Testo completo