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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2663/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11260/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Dedmocarazia N. 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013427661000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 717/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato e la condanna degli intimati al rimborso delle spese processuali, con attribuzione al difensore anticipatario.
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché del Comune di Acerra l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatagli in data 8.5.2025, relativa a cartella di pagamento asseritamente notificata il 13.12.2013 per l'omesso versamento della Tares anno 2013 A sostegno dell'impugnazione ha dedotto il contribuente la carenza di legittimazione passiva non disponendo di alcuna unità immobiliare in quel Comune, e in ogni caso l'estinzione del debito per prescrizione quinquennale, non essendogli stata mai notificata in precedenza alcun atto relativo all'obbligazione in questione. Nel precisare altresì di aver già proposto in precedenza altro ricorso a questa stessa Corte per contestare analoga pretesa per l'anno
2013, ha concluso pertanto il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna degli intimati al rimborso delle spese processuali, con attribuzione al difensore anticipatario.
Nel procedimento così introdotto si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione e, premessa la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni afferenti l'iscrizione a ruolo del credito, ha depositato documentazione a sostegno dell'avvenuta notifica della cartella nel 2014 deducendone la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per l'Ente impositore.
Fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 19.1.2026, il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e meritevole pertanto di accoglimento per l'assorbente motivo di cui appresso.
Il contribuente ha invero dedotto quale motivo di ricorso anche l'intervenuta estinzione del debito per prescrizione,
A fronte di tale contestazione, la Concessionaria per la riscossione ha dedotto e documentato esclusivamente l'avvenuta notifica al debitore della cartella di pagamento nel 2014 (nel frattempo peraltro annullata con sentenza di questa Corte n. 13796/2025), e non anche la successiva notifica al medesimo di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione applicabile ai tributi locali, così che l'obbligazione in contestazione deve ritenersi in ogni caso estinta quanto meno al compimento del suddetto quinquennio.
L'intimazione di pagamento notificata deve essere pertanto annullata in accoglimento del motivo di ricorso afferente l'estinzione del debito.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti in solido al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi E. 200,00 spese generali comprese oltre CU ed accessori di legge se spettanti con attribuzione al procuratore anticipatario
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11260/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Dedmocarazia N. 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013427661000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 717/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato e la condanna degli intimati al rimborso delle spese processuali, con attribuzione al difensore anticipatario.
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché del Comune di Acerra l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatagli in data 8.5.2025, relativa a cartella di pagamento asseritamente notificata il 13.12.2013 per l'omesso versamento della Tares anno 2013 A sostegno dell'impugnazione ha dedotto il contribuente la carenza di legittimazione passiva non disponendo di alcuna unità immobiliare in quel Comune, e in ogni caso l'estinzione del debito per prescrizione quinquennale, non essendogli stata mai notificata in precedenza alcun atto relativo all'obbligazione in questione. Nel precisare altresì di aver già proposto in precedenza altro ricorso a questa stessa Corte per contestare analoga pretesa per l'anno
2013, ha concluso pertanto il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna degli intimati al rimborso delle spese processuali, con attribuzione al difensore anticipatario.
Nel procedimento così introdotto si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione e, premessa la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni afferenti l'iscrizione a ruolo del credito, ha depositato documentazione a sostegno dell'avvenuta notifica della cartella nel 2014 deducendone la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per l'Ente impositore.
Fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 19.1.2026, il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e meritevole pertanto di accoglimento per l'assorbente motivo di cui appresso.
Il contribuente ha invero dedotto quale motivo di ricorso anche l'intervenuta estinzione del debito per prescrizione,
A fronte di tale contestazione, la Concessionaria per la riscossione ha dedotto e documentato esclusivamente l'avvenuta notifica al debitore della cartella di pagamento nel 2014 (nel frattempo peraltro annullata con sentenza di questa Corte n. 13796/2025), e non anche la successiva notifica al medesimo di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione applicabile ai tributi locali, così che l'obbligazione in contestazione deve ritenersi in ogni caso estinta quanto meno al compimento del suddetto quinquennio.
L'intimazione di pagamento notificata deve essere pertanto annullata in accoglimento del motivo di ricorso afferente l'estinzione del debito.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti in solido al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi E. 200,00 spese generali comprese oltre CU ed accessori di legge se spettanti con attribuzione al procuratore anticipatario