Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2663
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del debito per prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, dato che la concessionaria per la riscossione ha documentato solo la notifica della cartella di pagamento nel 2014, ma non la successiva notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha assorbito tale motivo in quanto ha accolto il ricorso per l'estinzione del debito per prescrizione.

  • Accolto
    Soccombenza dei resistenti

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in complessivi E. 200,00 spese generali comprese oltre CU ed accessori di legge se spettanti con attribuzione al procuratore anticipatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2663
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2663
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo