Art. 195. Inventario 1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile , presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attivita' compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.