Sentenza 27 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
Parere definitivo 13 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04849/2025REG.PROV.COLL.
N. 01010/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2023, proposto dalla Provincia di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
ES LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Di Mase, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Nocera Inferiore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di ER (Sezione prima) n. 3664 del 27 dicembre 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. ES LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’avv. ES LA ha agito in proprio dinanzi al Ta.r. per la Campania, Sezione staccata di ER, per ottenere la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione da parte della Provincia di ER delle aree cortilizie urbane e dei suoli di sua proprietà siti in Nocera Inferiore, per complessivi mq. 31, e la condanna della medesima Amministrazione alla restituzione delle aree occupate, nonché al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima a far data dal 23 dicembre 2004 sino alla cessazione dell’occupazione stessa.
2. A sostegno delle sue domande l’originario ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
a) intervenuta illegittimità/illiceità dell’occupazione dei beni di proprietà del ricorrente;
b) sul risarcimento dei danni;
c) in via meramente subordinata, indennizzo per l’acquisizione sanante art.42- bis TU espropri.
3. Con la sentenza n. 3664 del 27 dicembre 2022 il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di ER, ha accolto il ricorso, condannando la provincia di ER alla reintegra nel possesso del ricorrente mediante rimessione in pristino e restituzione dei cespiti immobiliari illegittimamente occupati, con salvezza degli eventuali provvedimenti ex art. 42- bis T.U. espropri.
4. La Provincia di ER ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, tale pronuncia, affidando il suo appello a due motivi così rubricati:
I – errore di diritto (violazione e falsa applicazione degli artt. 6 comma 8, 57 e 59 d.P.R. n. 327/2001, legge n. 2359/1865, art. 106 d.P.R. n. 616/1977, legge n. 1/1978, travisamento della fattispecie;
II – violazione degli artt. 34, 49 e 64 c.p.a. e dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001, error in procedendo e in iudicando.
5. Si è costituito in giudizio l’appellato, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 641 del 16 febbraio 2023 è stata respinta l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
7. Con memoria dell’11 dicembre 2024 la Provincia appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione della sua impugnazione, avendo acquisito il terreno ex art. 42- bis T.U. espropriazioni e provveduto a liquidare gli importi dovuti in favore dell’appellato.
8. Con note del 5 febbraio 2025 la medesima Provincia ha chiesto la decisione della causa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
9. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Alla luce di quanto rappresentato dalla Provincia appellante circa l’avvenuta acquisizione attraverso lo strumento offerto dall’art. 42- bis T.U. espropriazioni del fondo occupato ed il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione del merito dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
11. Per la natura e l’esito complessivo del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO