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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 57/2021
promossa da:
(c..f. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv. ti Cupido Pietro e Benvenuti Azzurra ed elettivamente domiciliata in Via
Pisana n. 31, Viareggio, presso il difensore Cupido Pietro
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nisini CP_1 C.F._1
Daniele ed elettivamente domiciliato in Via Montecastrese, 7/9, 55041 Lido di Camaiore, presso il difensore Avv. Nisini Daniele
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Grazzini Andrea ed elettivamente domiciliata in Piazza Vittorio Veneto n. 1, Firenze, presso il difensore Avv. Grazzini Andrea;
(c.f. ), rappresentata Parte_2 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Arizzi Franco ed elettivamente domiciliata in Lungarno Vespucci n. 20,
50123 Firenze, presso il difensore Avv. Arizzi Franco;
APPELLATI
avverso la sentenza n. 1/2021 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante ( : “ […] Piaccia all'Ecc.ma Controparte_3
Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza n. 1/2021 (REP. n. 2/2021) emessa dal Tribunale di Lucca, in persona Giudice unico, dott. Michele Fornaciari, all'udienza del 5 gennaio
2021 e pubblicata in pari data nella causa civile n. 4088/19 R.G. cui sono state riunite le cause n. 4035/2019 R.G. e n. 4103/2019 R.G. tra Parte_1
(da un lato) e , CP_1 Controparte_2 Controparte_4
(dall'altro), rigettare le tre distinte opposizioni proposte da
[...] CP_5 CP_1
, e e, per l'effetto,
[...] Controparte_2 Controparte_4
confermare i decreti ingiuntivi (n. 1546/2019 – n. 1547/2019 – n. 1548/2019) emessi dal
Tribunale di Lucca in data 11 settembre 2019 e pubblicati in data 13 settembre 2019, condannando , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere all'appellante
[...]
spese e compenso professionale del giudizio di I° grado e del presente gravame, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA di legge. - IN IPOTESI: determinare ex art. 1755, II° comma, c.c. il compenso dovuto a per l'affare concluso in una percentuale Parte_1
pari al 2% del prezzo di vendita indicato in contratto, confermando, in tal caso, i decreti ingiuntivi opposti e rigettando le proposte opposizioni, o in una percentuale di poco inferiore, condannando parte venditrice, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante, e (da un lato) e parte acquirente CP_1 [...]
(dall'altra) a pagare a parte appellante il corrispondente Controparte_4 importo, maggiorato dell'IVA di legge e degli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 decorrenti alla data dell'atto pubblico (30 luglio 2019) fino al dì del saldo effettivo, condannando, in ogni caso, , e CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere Controparte_4
a in persona del legale rappresentante, spese e Parte_1
compenso professionale del giudizio di I° grado e del presente gravame, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA di legge. - IN ULTERIORE SUBORDINATA IPOTESI: in parziale riforma della sentenza appellata, condannare CP_1 [...]
e in persona dei Controparte_2 Controparte_4
2 rispettivi legali rappresentanti, a pagare un importo che tenga conto della Parte_1
capitalizzazione del prezzo incassato dai venditori e in data 30 luglio 2019 CP_2 CP_1
(detratta la somma già ricevuta in corso di causa), condannandoli infine a rifondere le spese del giudizio di primo grado in ragione di ¼, con vittoria – in ogni caso – di spese e compenso professionale del presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA di legge”; per l'appellato ( : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis CP_1 reiectis, rigettare integralmente l'interposto appello perché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto e confermare l'impugnato provvedimento in ogni sua parte.
IN IPOTESI di accoglimento anche parziale dell'appello, determinare in via equitativa, ex art. 1755, 2 comma c.c., l'importo della provvigione spettante ad al netto Parte_1 dell'importo complessivamente già versato ad pari ad Euro 4.333,34 oltre iva, Parte_1
ed, in ipotesi di operatività della manleva a favore di determinare in via Controparte_4 equitativa, ex art. 1755, 2 comma c.c., l'importo della provvigione spettante ad Parte_1 al netto dell'importo complessivamente già versato ad pari ad Euro 8.866,66 Parte_1
oltre iva, da e in solido tra loro. In ogni caso CP_1 Controparte_6 condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, anche nella forma aggravata ex art. 96 c.p.c., stante il contegno processuale ed extraprocessuale dell'opposto, di entrambi
i gradi di giudizio”; per l'appellata ( ): “Piaccia all'Ecc.mo Collegio, A. in Controparte_2 tesi, rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
perché inammissibile e infondato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i decreti ingiuntivi opposti sono stati legittimamente revocati e nulla è più dovuto da
[...]
a conseguentemente, accertare e dichiarare la carenza dei Controparte_2 Parte_1
presupposti legittimanti la chiamata in manleva e/o a rilevare indenne Controparte_7
formulata nei confronti di B. in ipotesi, nella denegata ipotesi in
[...] Controparte_2 cui l'Ecc.ma Corte non riconoscesse corretto il criterio di calcolo adottato nella sentenza impugnata, ridurre ad equità ex art. 1755, comma 2, ultimo alinea, c.c. l'importo dovuto, adottando un criterio di calcolo conforme alla natura dell'affare, che in ogni caso non è una compravendita;
C. in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione Parte_1
delle spese di lite e delle competenze anche del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge, nella forma aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.” per l'appellata ( ): “perché la Corte d'Appello di Controparte_4
Firenze voglia: a) rigettare l'appello principale e la correlata istanza di sospensione in quanto inammissibile e comunque infondato e confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto l'opposizione di revocato il decreto Controparte_4
3 ingiuntivo proposto nei suoi confronti e respinto le domande proposte da;
b) per il Pt_1 caso di accoglimento dell'appello principale accogliere la domanda di malleva proposta in primo grado e che di seguito si ripropone “in subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto e determinare il compenso dovuto a per attività di intermediazione al Parte_1 netto dell'importo già corrisposto (€ 8.666,68 oltre iva), condannando Controparte_2
e il Sig. a rilevare indenne in solido fra loro per
[...] CP_1 Controparte_4
tutte le somme (ivi compresi interessi e spese) che abbia versato o debba versare alla predetta in ulteriore ipotesi e in caso di conferma del decreto opposto Parte_1
condannare e dal Sig. in solido fra di loro a Controparte_2 CP_1
rilevare indenne per tutte le somme (ivi compresi interessi e spese) che Controparte_4
abbia versato o debba versare a Con vittoria di compensi e spese di lite e con Parte_1 condanna di a pagare a titolo di “responsabilità aggravata” ex art. 96, commi Parte_1
primo e terzo c.p.c. la somma equitativamente determinata in misura di Euro 15.000,00 o al diverso maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia”
MOTIVAZIONE
1) Con atto di appello regolarmente notificato, la società Pt_1 Parte_1
(di seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1/2021,
[...] Pt_1
emessa dal Tribunale di Lucca in data 5.1.2021 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento iscritto al n. Rg 4088/2019 (al quale era stata riunita sia la causa rg n.
4035/2019, che la causa rg n. 4103/2019).
1.1) Il contenzioso in oggetto aveva tratto origine dalle pretese creditorie avanzate da nei confronti di (di seguito: ed Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_2 CP_2
(di seguito: ). Controparte_4 CP_4
In proposito, aveva vantato un credito per l'attività di intermediazione posta Pt_1
in essere in relazione ad un contratto del 30.7.2019 con cui il e da un lato, CP_1 CP_2 avevano ceduto ad , dall'altro, il diritto di superficie su due terreni limitrofi (con CP_4
soprastanti fabbricati) siti nel territorio di Massarosa (LU), per il periodo di venti anni, al prezzo di € 2.080.000,00.
, in particolare, aveva sostenuto che tale contratto doveva essere assimilato ad Pt_1 una compravendita, al fine di determinare l'importo dovuto per l'attività di mediazione (e quindi in misura pari al 2% del prezzo per ciascuna delle parti), mentre le controparti avevano invece prospettato tale contratto (ai fini in esame) nei termini di una locazione
(con conseguente determinazione dell'importo della mediazione in misura corrispondente al canone di un mese).
4 1.2) aveva quindi agito separatamente, in via monitoria, contro ciascuno dei Pt_1
prospettati debitori, ottenendo tre distinti decreti ingiuntivi:
• n. 1546/2019, emesso nei confronti di per € 25.376,00; CP_2
• n. 1547/2019, emesso nei confronti del sig. per € 25.376,00; CP_1
• n. 1548/2019, emesso a carico di , per € 50.752,00. CP_4
1.3) Nei confronti di tali decreti ingiuntivi avevano quindi proposto separate opposizioni le tre parti destinatarie delle predette ingiunzioni di pagamento, così instaurandosi avanti al Tribunale di Lucca:
− da parte di la causa n. 4035/2019 rg;
CP_2
− da parte del sig. la causa 4088/2019 rg;
CP_1
− da parte di , la causa 4103/2019 rg. CP_4
1.3.1) Le difese di tutte le predette parti opponenti erano convergenti nell'ammettere l'esistenza del contratto in questione, contestando tuttavia – come detto – la ricostruzione giuridica fornita da parte ingiungente e, in particolare, negando che il contratto potesse essere assimilato (quanto ad effetti sul compenso del mediatore) ad una compravendita, dovendo invece ritenerlo a tal fine nei termini di una locazione, trattandosi di costituzione del diritto di superficie a tempo determinato (20 anni) e non essendosi mai dato corso al trasferimento della proprietà.
In particolare, poi:
a) aveva allegato di aver già provveduto al pagamento di € 9.576,68, CP_2
corrispondente a due mensilità (ottenute dividendo il prezzo complessivo per il numero dei mesi oggetto del contratto): di cui una per sé ed una al 50% in manleva della posizione di;
CP_4
b) il aveva parimenti allegato di aver effettuato il pagamento sia della propria CP_1
quota, sia del 50% di quella incombente su (in forza delle previsioni CP_4
contenute nel contratto, secondo cui le spese per la mediazione incombevano sui cedenti);
c) aveva dato atto dei pagamenti operati da e dal chiedendo CP_4 CP_2 CP_1
quindi di essere manlevata da costoro anche in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di . Pt_1
1.4) Nel corso del processo di prime cure era stato dato corso alla riunione delle tre predette cause (anche se tale incombente procedurale era stata operato riunendo le cause
4035/2019 e 4103/2019 alla causa 4088/2019).
1.4.1) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto che:
5 o la tesi sostenuta da , e cioè che consistendo la compravendita nel Pt_1
“trasferimento della proprietà di una cosa o [in quello] di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”, anche la concessione di un diritto di superficie, in quanto costituzione dello stesso seguita dalla sua cessione, rientrava a pieno titolo in tale schema, non poteva considerarsi risolutiva ai fini di causa;
o ciò che assumeva rilievo “...non è infatti l'astratta qualificazione dell'atto intercorso fra le parti, bensì la determinazione della provvigione spettante al mediatore in ragione dell'attività svolta in funzione di ciò che l'art. 1754 cc connota non in termini di “stipulazione di un contratto” (o simili), ma di
“conclusione di un affare”. A tal fine, ciò che rileva non è dunque tanto lo schema negoziale formalmente adottato dalle parti, quanto piuttosto il sottostante assetto di interessi perseguito e soddisfatto da queste ultime;
non cioè il mezzo adoperato, ma la finalità perseguita, il senso dell'accordo che, tramite quel certo negozio, le parti hanno sostanzialmente raggiunto”;
o le posizioni delle parti erano contrastanti anche con riferimento alla genesi dei rapporti tra loro intercorsi, ed infatti:
→ gli opponenti avevano sostenuto che fin dall'inizio delle trattative, era sempre stata presa in considerazione non l'alienazione dei terreni e dei fabbricati, bensì la locazione degli stessi, trasformatasi poi in costituzione di un diritto di superficie a tempo unicamente per ragioni tecniche, legate alla necessità, per , di demolire i fabbricati e ricostruirli;
CP_4
→ aveva invece sempre sostenuto, al contrario, che le trattative tra le Pt_1 parti avevano sempre avuto ad oggetto la compravendita dell'immobile;
→ “...i testi escussi hanno senz'altro confermato la ricostruzione degli opponenti, riferendo essere sempre stata in questione una locazione, trasformatasi poi nella costituzione di un diritto di superficie temporaneo per ragioni tecniche, e tale ricostruzione risulta del resto confermata appunto dalla temporaneità del diritto costituito, che, mentre si accorda perfettamente con la prospettiva di una sostanziale locazione, risulta viceversa estranea alla logica di una vendita”;
o “non c'è dunque dubbio che la provvigione del mediatore debba essere quantificata secondo i parametri in vigore per le locazioni e dunque – pacificamente – nella misura di una mensilità del canone. Nella fattispecie quest'ultimo in verità non è previsto, ma questo non rappresenta un ostacolo. Il prezzo pattuito per la costituzione del diritto ventennale di superficie, altro non rappresenta infatti, nella prospettiva di cui sopra, se non il corrispettivo del
6 godimento del bene, quantificato unitariamente anziché mensilmente. Al fine di individuare la mensilità, si tratta dunque semplicemente di dividere tale prezzo per
20 anni e poi per 12 mesi (o, se si preferisca, per 240 mesi). Tale operazione dà quale risultato un canone mensile – e dunque una provvigione – di € 8.666,66”;
o infine, “Posto che tale importo è già stato pacificamente versato dal e dalla CP_1
ne consegue che non ha diritto ad alcuna ulteriore somma, per cui le CP_2 Pt_1
opposizioni vanno accolte, con revoca dei decreti opposti e rigetto delle domande dell'opposta (e con assorbimento, per mancanza di soccombenza sulla domanda principale, della domanda di garanzia proposta da nei confronti del CP_4
e di .”. CP_1 CP_2
1.4.2) Su tali basi era stata emessa la seguente statuizione: “Il Tribunale revoca i decreti ingiuntivi opposti e respinge le domande proposte da;
condanna a Pt_1 Pt_1 rifondere agli opponenti le spese di lite, che liquida, quanto al in € 14.000,00 per CP_1 compenso del difensore ed € 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, cap ed iva di legge, quanto a in € 14.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap CP_2 ed iva di legge, quanto ad in € 14.000,00 per compenso del difensore, oltre spese CP_4 generali, cap ed iva di legge”.
2) Nei confronti di tale pronuncia ha dunque proposto appello , in particolare Pt_1
contestando la conclusione del Tribunale di Lucca secondo cui la costituzione del diritto di superficie, oggetto del contratto per cui è causa, non poteva essere assimilata ad una compravendita e rilevando quindi come le parti avessero sempre inteso procedere alla costituzione di tale diritto, senza mai prendere in considerazione l'ipotesi di stipulare un contratto di locazione.
2.1) Il gravame è stato in particolare fondato sulle seguenti considerazioni
(complessivamente esposte all'interno della sezione intitolata “INDICAZIONE DELLE
CIRCOSTANZE DALLE QUALI SCATURISCE LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E
DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”):
− in base all'art. 1755 c.c., le uniche circostanze rilevanti per la determinazione della provvigione sono: a) che l'affare sia stato concluso e b) che la conclusione dell'affare sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore (intendendosi per
“affare” quello effettivamente concluso tra le parti che, peraltro, avevano ammesso di essersi avvalse dell'opera di mediazione di per la conclusione del contratto Pt_1
in oggetto, e non certo per la conclusione di altri negozi giuridici, come una locazione);
− le parti avevano, sin dall'inizio, optato per la costituzione del diritto di superficie, e dunque laddove avevano poi (al pari dei testi indotti in causa) affermato di aver
7 trattato per concludere una locazione, in realtà avevano invocato uno schema giuridico improprio con l'evidente scopo di risparmiare sui costi della provvigione, dal momento che “(i) la locazione non attribuisce al conduttore il diritto di distruggere il bene locato;
(ii) la locazione non attribuisce al conduttore la facoltà di ricostruire sul fondo locato un nuovo complesso immobiliare del tutto difforme da quello preesistente;
(iii) la locazione non consente al conduttore di stabilire le caratteristiche costruttive, le dimensioni, la dislocazione dei locali dell'erigendo nuovo fabbricato;
(iv) la locazione non consente al conduttore di rendersi intestatario del progetto edilizio, dirigendo i lavori e assumendosi tutti i rischi connessi;
(v) la locazione non attribuisce al conduttore obblighi successivi, quali quelli di carattere manutentivo che gravano – com'è noto – sul locatore”;
− La regolamentazione degli interessi tra le parti in causa non poteva avvenire che con la costituzione in capo ad di un diritto di Controparte_8
superficie, quale quello previsto e disciplinato dagli artt. 952 e ss del c.c.; pertanto, secondo l'appellante, anche sotto tale aspetto la sentenza va riformata;
− era irrilevante la temporaneità del diritto costituito, dal momento che tale caratteristica “...non è assolutamente estranea ai diritti reali minori quali
l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e, come nel caso di specie, al diritto di superficie, per sua natura temporaneo (cfr. art. 953 codice civile)”;
− “Nel più ampio genus della “compra-vendita” rientra pertanto a pieno titolo non solo la species “trasferimento della piena proprietà di una cosa”, ma anche la
“costituzione di enfiteusi”, la “costituzione di usufrutto”, il “trasferimento di nuda proprietà”, la “costituzione di diritto di superficie”, la “costituzione del diritto d'uso”, la “costituzione del diritto di abitazione” ovvero la costituzione ed il trasferimento di tutti i DIRITTI REALI MINORI, che in nessun modo possono essere equiparati ai DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO (quale è la locazione), che – com'è noto – attribuiscono la detenzione della res e non il possesso, con la conseguente assenza delle azioni possessorie e la non trascrivibilità dei titoli in virtù dei quali si gode il bene”;
− non può dunque ritenersi, come era stato paventato in sede di sospensiva della provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi opposti, che la costituzione del diritto di superficie in capo al superficiario non abbia effetti traslativi: è pacifico, infatti, che il titolare del diritto di proprietà che intende concedere a terzi un “diritto di superficie”, lo costituisce e contestualmente lo cede, rientrando la costituzione del diritto reale in favore dei terzi nei “contratti ad effetti reali”;
8 − mentre la locazione ha una disciplina autonoma rispetto a quella della vendita, il diritto di superficie è disciplinato dal codice solo quanto alla genesi ed alla sua estinzione, ma non quanto al fenomeno traslativo che è regolamentato dalle norme generali della compravendita: era del resto innegabile che e (da un CP_2 CP_1 lato) ed (dall'altro) hanno sull'immobile in oggetto gli stessi Controparte_4 diritti e gli stessi obblighi spettanti rispettivamente al venditore ed all'acquirente: se questa era la natura dell'atto posto in essere dalle parti il 30.7.2019, non poteva esservi dubbio che la misura della provvigione (e la proporzione secondo cui questa doveva gravare su ciascuna delle parti) doveva determinarsi secondo gli usi tenuti dalla C.C.I.A.A. di Lucca, che prevedevano per la compravendita una provvigione del 2% a carico del compratore e del 2% a carico del venditore;
− Il Tribunale di Lucca aveva commesso un banale errore di calcolo, non potendosi ritenere la stessa cosa percepire € 1.054.000,00 in una unica soluzione (al rogito) rispetto a percepire € 4.666,65 in 240 rate mensili, e dunque si sarebbe comunque dovuto tenere conto della capitalizzazione sull'importo in questione;
− Il Tribunale non aveva poi considerato che, anche accogliendo la tesi sostenuta dagli opponenti, gli stessi avrebbero comunque dovuto pagare immediatamente una provvigione di € 17.333,32 oltre accessori di legge: ciò era tuttavia avvenuto solo dopo la notifica dei decreti ingiuntivi opposti, in data 20 e 24 settembre 2019
e dunque, “Alla revoca dei provvedimenti monitori (come abbiamo visto errata) avrebbe quindi dovuto fare seguito una pronuncia dichiarativa della provvigione spettante al mediatore nel caso di specie e – appurato l'avvenuto pagamento del compenso così determinato solo dopo l'introduzione del giudizio – il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, condannando però parte opponente a pagare le spese del giudizio in ragione di ¼ (su un capitale complessivo di € 81.600,00 è stato accertato dovuto un importo di €
17.333,32, pari a quasi ¼ della somma ingiunta)”, dal momento che la soccombenza virtuale (sia pure per un importo inferiore a quello portato in sede monitoria) doveva ravvisarsi in capo agli opponenti.
2.2) Nel contesto di altra parte del gravame, poi (in particolare nell'ambito delle considerazioni espresse sotto l'intitolazione “SULLA RICHIESTA DI
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO EX ART. 1755, II° C., ULT. CPV C.C.”) parte appellante ha poi esposto che:
− “Nel giudizio a quo, aveva chiesto, nella denegata e non creduta ipotesi in Pt_1
cui il Tribunale di Lucca avesse ritenuto non applicabili gli usi della Camera di
Commercio, la liquidazione del compenso spettate al mediatore in un importo non
9 inferiore a quel 2% stabilito per la “compravendita”, essendo stata l'attività da questi svolta (ovvero la c.d. “messa in contatto delle parti”) assolutamente analoga a quella che solitamente viene profusa per le “compravendite tradizionalmente intese”. Tale domanda viene oggi riproposta, sempre in via subordinata”;
− il compenso del mediatore deve essere calcolato tenendo conto del valore dell'affare: nel determinare il compenso spettante al mediatore, in applicazione del criterio residuale di cui all'art. 1755, II° c., c.c., la Corte di Appello adita deve tenere conto del principio dell'analogia legis, ex art. 12 delle Preleggi, applicando cioè la quantificazione stabilita dagli usi della Camera di Commercio di Lucca per l'ipotesi che più si avvicina a quella di specie, ovvero la compravendita;
essendo innegabile che lo schema negoziale della costituzione di un diritto di superficie è assolutamente identico a quello del trasferimento dello stesso diritto, una volta costituito;
− “Diversamente ragionando dovrebbe ammettersi l'assurda conclusione che se un mediatore mette in contatto due parti per la cessione di un diritto di superficie già costituito avrebbe diritto al 2% del valore dell'affare, mentre se il diritto di superficie non è ancora costituito perché ancora ricompreso nel maggior diritto di proprietà, la sua costituzione in favore di terzi non gli consentirebbe di percepire la stessa provvigione (2% sul valore dell'affare) e dovrebbe accontentarsi di percepire un ipotetico canone di locazione rapportato alla durata del diritto”;
− ciò, peraltro, a prescindere dall'assurdità del criterio di calcolo della misura della provvigione ancorato alla durata della cessione del diritto di superficie, con l'effetto per cui “più dura il diritto di superficie minore dovrebbe essere il compenso, dovendosi (secondo la tesi avversaria) dividere il prezzo per i mesi di durata del costituito diritto reale di godimento su bene altrui”;
− diritto di superficie e locazione sono istituti caratterizzati da differenze tali da rendere impossibile una loro equiparazione, ai fini dei causa, dato che:
o il diritto attribuito al conduttore è diritto personale di godimento, che può essere fatto valere solo nei confronti del soggetto obbligato;
o il diritto di superficie costituisce, invece, un diritto reale di godimento, che attribuisce una posizione valevole erga omnes;
o nella locazione il proprietario trasferisce unicamente la detenzione del bene immobile, cioè la materiale disponibilità dello stesso, tenendo su di sé tutte le facoltà tipiche del proprietario e i relativi oneri, compresa la manutenzione straordinaria;
10 o nel caso, invece, del diritto di superficie, viene trasferito il possesso con tutti gli oneri connessi, ivi compresa, appunto, la manutenzione straordinaria;
o nella locazione si stabilisce un canone mensile per il godimento del bene, mentre il diritto di superficie si costituisce invece dietro il corrispettivo di un prezzo;
− “Con il contratto in esame, e hanno CP_1 CP_2 Controparte_2
costituito il diritto di superficie in favore di dietro il pagamento Controparte_4 della somma complessiva € 2.080.000,00, analogamente a quanto accade per qualsivoglia altra compravendita, senza mai far riferimento a canoni. Il criterio opportunistico adottato dagli opponenti per quantificare la provvigione del mediatore non è quindi in alcun modo applicabile”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
3) Si sono costituite nel presente grado di appello tutte le parti opponenti in prime cure, contestando la fondatezza del gravame.
3.1) ha negato la condivisibilità dei rilievi mossi dall'appellante, CP_4
stigmatizzando altresì la novità delle domande relative: 1) alla determinazione della provvigione ai sensi dell'art. 1755, 2° comma, c.c. e 2) alla necessità di prendere in considerazione (ai fini della quantificazione della provvigione) anche la capitalizzazione del prezzo.
La predetta appellata ha quindi esposto che il principio della “conclusione dell'affare” di cui agli articoli 1754 e 1755 c.c. era stato correttamente applicato dal
Giudice di prime cure, la cui pronuncia si poneva in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'espressione “conclusione dell'affare” si riferisce al compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, cioè un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto ad agire per l'adempimento dei patti stipulati e, ancora, che l'affare deve intendersi in modo generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica che si risolva in un un'unità patrimoniale, prodotta – tuttavia – attraverso strumenti giuridici.
Unicoop ha poi evidenziato che l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che un contratto di costituzione di diritto di superficie deve essere equiparato alla locazione (cfr.
Agenzia Entrate, Risoluzione 15 maggio 2018, n. 37/E), segnatamente quando ha caratteristiche simili a quelle che si riscontrano nel contratto in oggetto, rilevando poi come tutti i testimoni escussi avessero confermato che la iniziale ed effettiva volontà delle parti era quella di concludere una locazione.
11 Non era infine ammissibile fare riferimento all'invocato criterio (da parte appellante) della soccombenza virtuale, in quanto profilo non ritualmente e tempestivamente proposto nel giudizio di primo grado, trattandosi inoltre di argomentazione infondata poiché le parti non avevano mai contestato di dover corrispondere la provvigione ad . Pt_1
Su tali basi sono state avanzate le conclusioni ricordate in epigrafe.
3.2) ha parimenti contestato la fondatezza del gravame, rilevando CP_1
come il giudice di prime cure avesse correttamente rilevato che il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, e non di un contratto, in quanto il termine affare assume inequivocabilmente un significato più ampio, mentre la
Suprema Corte aveva da tempo enunciato il principio di diritto secondo cui il diritto alla provvigione è riconosciuto al mediatore in relazione alla conclusione dell'affare fra le parti che il mediatore ha messo in contatto, e non già in relazione alla stipulazione del relativo negozio fra le stesse parti o fra soggetti diversi (Cass. 25 maggio 1967 n. 1767; 30 giugno
1959 n. 2049; 10 agosto 1966 n. 2184; 9 ottobre 1978 n. 4494; 27 maggio 1987 n. 4734, rilevando come nella prima di tali decisioni fosse stato espressamente affermato che “il diritto alla provvigione è indipendente dalla disciplina giuridica che le parti abbiano inteso dettare per la concreta attuazione dell'affare sul piano giuridico nonché dalla sorte del contratto”).
Il predetto appellato ha poi evidenziato (in ordine agli usi locali valorizzati dall'appellante ex art. 1755, 2° comma c.c) che non aveva precisato che la previsione Pt_1
del 2% del prezzo (quale misura della provvigione) concerneva solo le ipotesi di cessioni di immobili e, quindi, unicamente la compravendita dei diritti di piena proprietà di beni.
Era poi inammissibile, per il la contestazione di parte appellante ancorata CP_1
alla richiesta di prendere in considerazione la capitalizzazione del prezzo e, poi, infondata la censura basata sulla dedotta soccombenza in prime cure degli opponenti.
3.3) Infine, anche ha contestato la fondatezza dell'appello, allegando CP_2 anch'essa come il contratto de quo non fosse assimilabile ad una compravendita, avendo ad oggetto la costituzione di un temporaneo diritto di superficie, ossia di un diritto reale relativo che “non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario” (Cass. civ., V, ord. 11 febbraio 2021, n. 3461).
Le argomentazioni di erano frutto di un'evidente forzatura, finalizzata a far Pt_1
rientrare nel genus della compravendita un contratto che niente aveva a che vedere con il trasferimento di diritti.
Tale tesi inoltre “prova troppo”, poiché porterebbe a sostenere che anche nel contratto di locazione si dovrebbe scindere un momento nel quale si costituisce un diritto
12 personale di godimento dell'immobile ed un momento nel quale tale diritto viene
'trasferito' al conduttore. In altri termini – argomenta – , se si ammettesse la tesi di CP_2
controparte, anche la costituzione di un diritto personale di godimento, qual è la locazione, finirebbe per essere attratta nel perimetro oggettivo di applicazione dell'art. 1470 c.c.: anche in tal caso, infatti, si avrebbe la costituzione – e quindi il trasferimento, secondo la tesi di – di un diritto in favore di un altro soggetto dietro il periodico pagamento di Pt_1
un corrispettivo. Ad accogliere la tesi formulata ex adverso, dunque, anche la locazione sarebbe una compravendita, talché non soltanto l'art. 1470 c.c. avrebbe un campo d'applicazione praticamente sconfinato, ma risulterebbe del tutto priva di logica e di utilità la distinzione tra compravendita e locazione, che è invece pacifica nel diritto codificato, ma anche negli stessi usi della C.C.I.A.A. di Lucca, ai fini della determinazione della provvigione per l'intermediazione immobiliare.
Anche la Corte di Cassazione aveva del resto chiarito che la costituzione ed il trasferimento del diritto di superficie sono concetti del tutto distinti. In relazione a una norma (l'art. 1, comma 3, tariffa allegata al T.U.R.) che, proprio come l'art. 1470 c.c., faceva riferimento ai soli trasferimenti, la giurisprudenza di legittimità aveva infatti ritenuto: a) che “la disposizione è applicabile al trasferimento e non alla 'costituzione' di un diritto reale di godimento”; b) che “solo la proprietà superficiaria può essere
'trasferita'”; c) che, in definitiva, “la 'costituzione' del diritto di superficie […] non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento. Ciò in quanto il diritto di superficie si 'costituisce', e non si 'trasferisce'”: nel caso sottoposto all'attenzione della
Suprema Corte, la Cassazione aveva quindi rigettato il ricorso proprio perché le argomentazioni erano state formulate “non con riferimento all'ipotesi di costituzione di un diritto di superficie, ma con riferimento all'atto con cui il diritto di superficie, già costituito, sia oggetto di trasferimento” (così la citata Cass. 3461/2021).
La causa in concreto del contratto de quo non era del resto integrata dal definitivo trasferimento di un diritto, ma dalla costituzione di un titolo per consentire ad di CP_4
ristrutturare un immobile per adibirlo, per un determinato tempo, a media struttura di vendita (c.d. supermercato).
Contestate anche tutte le altre istanze ed allegazioni dell'appellante, ha CP_2
concluso nei termini ricordati in epigrafe.
4) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
4.1) Come emerge dalla sopra tratteggiata ricostruzione del contenzioso in oggetto, il punto nodale della controversia è rappresentato dalla qualificazione che deve essere fornita al contratto intercorso in data 30.7.2019, al fine dell'individuazione del parametro
13 giuridico cui ancorare la liquidazione della provvigione spettante a (sulla cui Pt_1
debenza, peraltro, nessuna delle odierne appellate ha mai sollevato contestazioni).
Come visto, a fronte infatti delle argomentazioni dell'appellante, secondo cui tale contratto dovrebbe assimilarsi ad una compravendita, le parti appellate hanno invece addotto come la figura contrattuale di riferimento (ai fini in esame) dovrebbe essere quella della locazione.
Le conseguenze, del resto, appaiono di particolare momento: la riconduzione del contratto in questione alla figura della compravendita comporterebbe la debenza di una provvigione calcolata nella misura del 2% del prezzo versato (€ 2.080.000,00) mentre l'omologazione ad un contratto di locazione imporrebbe il riferimento alla misura di un mese di canone.
Al netto delle questioni implicate nell'individuazione della misura di un canone mensile non previsto in contratto (questione, come visto, risolta dal Tribunale di Lucca dividendo il prezzo complessivo previsto in contratto per il numero di mesi interessato dal termine apposto al trasferimento del diritto di superficie), non sussistono contrasti tra le parti in ordine al fatto che, optata per l'una o l'altra delle qualificazioni giuridiche predette, tali sono le relative conseguenze.
Le ulteriori allegazioni dell'appellante concernenti la misura della provvigione
(anche in ipotesi di qualificazione del contratto nei termini di una locazione, ai fini in esame) non incidono del resto su tale quadro complessivo di riferimento.
4.2) In quest'ottica va quindi rilevato come sia pacifico e documentalmente riscontrato che il contratto stipulato in data 30.7.2019 abbia avuto ad oggetto il trasferimento del diritto di superficie da parte di e del sig. da un lato, ad CP_2 CP_1
, dall'altro, per la durata di venti anni. CP_4
Nel contesto di tale contratto risulta previsto in particolare che:
− ed il sig. “...costituiscono a tempo determinato, e cioè per la durata di CP_2 CP_1
20 (venti) anni, a favore della società " " che, Controparte_4
come rappresentata in questo atto, accetta, il diritto di superficie sul seguente compendio immobiliare ad uso artigianale-industriale...”, cui segue l'indicazione dei beni;
− “Il Lotto sul quale viene costituito il diritto di superficie risulta graficamente individuato con linea tratteggiata rossa nell'estratto di mappa allegato sub lettera
"B".”;
− “...il predetto Lotto è oggetto del progetto che prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale di superficie S.E. mq 2.155,62 (di cui mq 1410,50 di vendita)
14 destinato all'insediamento di una media struttura di vendita, anche alimentare;
detto progetto è stato autorizzato con il rilascio della Autorizzazione
Paesaggistica n. 186 del 2019 e del Permesso di Costruire n. 29 del 2019”;
− “Per effetto della costituzione di diritto di superficie di cui al presente atto, viene attribuito ad il diritto di demolire quanto ad oggi presente, Controparte_4
costruire (e ricostruire in caso di successiva demolizione/distruzione) sul Lotto e mantenere per venti anni l'edificio e le altre opere previste nel permesso di costruire, di variare nei modi di legge il predetto permesso e di realizzarvi anche successivamente ogni altra opera (anche edile) o impianto e/o canalizzazione
(anche interrata) purchè funzionale all'attività commerciale e/o all'edificio e/o alle opere assentite dal permesso di costruire (e successive modifiche)”;
− “Alla scadenza dei venti anni di durata del diritto di superficie l'edificio
(limitatamente alle opere murarie e agli infissi e ivi comprese le opere edili e gli impianti necessari per la sua funzionabilità e agibilità) sarà acquisito direttamente
e gratuitamente dalla Parte costituente nel mentre che quest'ultima non avrà da avanzare alcuna pretesa in ordine alle attrezzature e alle opere diverse da quelle precedenti di esclusiva proprietà del superficiario (o aventi causa) che potrà (in conformità e con le modalità di legge) sostituirle o asportarle in qualsiasi momento (purchè senza pregiudizio alla statica o alla funzionalità o agibilità dell'edificio) senza necessità di autorizzazione né di corresponsione di compensi a qualsiasi titolo e/o ragione”;
− quale superficiario laddove nel corso del ventennio intenda Controparte_4
dismettere la propria attività potrà concedere a terzi (naturalmente nel rispetto del termine ventennale di scadenza del diritto di superficie) l'utilizzazione del Lotto e quanto ivi legittimamente realizzato mediante locazione o affitto di ramo di azienda. In tal caso il superficiario avrà anche facoltà di proporre alla Parte costituente l'anticipata estinzione del diritto di superficie, cessando di versare le rate del prezzo. Se la parte costituente non fosse interessata a tale anticipata estinzione permarrà il diritto di superficie ed il superficiario potrà concedere a terzi (naturalmente nel rispetto del termine ventennale di scadenza del diritto di superficie) l'utilizzazione del lotto e di quanto ivi legittimamente realizzato, mediante locazione o affitto di ramo di azienda”;
− e/o aventi causa a qualunque titolo avrà il diritto di prelazione Controparte_4
per tutta la durata del diritto di superficie con il presente atto costituito ed i cinque anni successivi, e ciò in caso di alienazione dei beni oggetto del diritto di superficie”.
15 4.3) Deve quindi rilevarsi come gli “Usi della Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Lucca per intermediazioni immobiliari” (dimessi in prime cure sub doc. 29 da parte di ), su cui la stessa ha fondato il proprio diritto alla provvigione Pt_1 Pt_1
computata in misura pari al 2% del prezzo (da versarsi sia da parte venditrice che da parte acquirente), prevedano che “La provvigione spettante al mediatore per la compra-vendita
e permuta di immobili urbani è la seguente: 2% da parte del compratore e 2% da parte del venditore. Il diritto del mediatore a ricevere la provvigione sorge al momento della stipulazione del preliminare, detto anche “compromesso”.”.
L'ipotesi presa in considerazione da tale previsione, dunque, è quella contemplata dalla prima parte dell'art. 1470 c.c. (“La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”), e cioè il caso di trasferimento della proprietà di un bene (in questo caso, immobile) e non quello del trasferimento di un qualsivoglia altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
4.3.1) Alla stregua degli usi predetti, dunque, non appare in primo luogo suscettibile di essere condivisa la prospettazione di parte appellante secondo cui anche l'ipotesi di cessione del diritto di superficie dovrebbe essere, di per sé, ricondotta all'ambito della predetta previsione degli usi della CCIAA di Lucca.
Come visto, l'appellante ha argomentato in ordine a tale conclusione adducendo che anche in ipotesi di trasferimento del diritto di superficie si sarebbe in presenza della costituzione di un diritto, in sé considerato, poi oggetto di cessione a terzi, secondo lo schema tipico della compravendita e quindi idoneo a determinare il computo della provvigione secondo le previsioni degli usi correlate alla compravendita.
Tale rilievo, già esposto in prime cure, non appare condivisibile.
Richiamando qui i rilievi svolti al paragrafo immediatamente precedente, si ribadisce come l'ipotesi considerata dagli usi della CCIAA di Lucca sia (unicamente) quella della vendita di beni immobili e, dunque, della piena proprietà degli stessi.
Il trasferimento del diritto di superficie a terzi, pur se suscettibile di essere allocato nel perimetro concettuale della previsione della seconda parte del ricordato art. 1470 c.c.
(laddove è richiamato “...il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”), non risulta dunque riconducibile alla previsione degli usi in oggetto correlata alla
“compra-vendita e permuta di immobili urbani”.
Solo incidentalmente, del resto, si ricorda come la Suprema Corte abbia indicato che “La proprietà superficiaria è diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà, di talché il giudice di merito, in difetto di domanda, non può accertare l'uno in luogo dell'altro non sussistendo, peraltro, tra tali diritti neppure un rapporto di
16 continenza” (così, da ultimo, Cass. 1518 del 15.1.2024 che, pur resa in altro contesto di riferimento, consente di apprezzare la differenza – rilevante direttamente sul piano ontologico – tra i due diritti considerati) con espressione di un principio che, in radice, preclude di ricondurre alla nozione di vendita della proprietà quella di trasferimento del diritto di superficie.
4.4) Dunque, una volta preso atto che le previsioni degli usi della CCIAA di Lucca non consentono di ritenere che l'ipotesi oggetto di causa possa direttamente qualificarsi come “vendita” ai sensi degli usi medesimi, deve altresì rilevarsi (pur se l'esposizione dei fatti di causa rende l'inciso quasi pleonastico) come non consti essere mai stato allegato, da alcuna delle parti in causa, che gli usi predetti contemplino anche l'ipotesi di trasferimento del diritto di superficie.
In tale contesto, dunque, deve trovare applicazione l'art. 1755, 2° comma, c.c. secondo il quale “La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
In effetti, non sussistendo alcun patto tra le parti in ordine alla misura della provvigione in questione (mai allegato da alcuna parte) e non sussistendo neppure tariffe professionali (parimenti mai dedotte e/o allegate) o usi di riferimento (in base a quanto detto supra), la misura della provvigione in questione deve essere determinata secondo equità in forza delle previsioni del predetto art. 1755, 2° comma, c.c.
4.5) In quest'ottica va quindi rilevato come si presentino tuttora pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure a sostegno della determinazione della provvigione spettante ad in base ai parametri previsti (dagli usi Pt_1 predetti) con riferimento all'ipotesi della locazione.
4.5.1) La lettura del contratto oggetto di causa, infatti, ben consente di evincere come la finalità perseguita dalle parti del contratto stesso fosse quella di concedere in uso ad , per un tempo determinato, il terreno indicato nel contratto e con la possibilità CP_4
per la stessa di dare corso ad interventi di demolizione dei fabbricati ivi presenti CP_4 oltre che di costruzione di un nuovo immobile funzionale all'esercizio dell'attività di supermercato.
In tale prospettiva, la figura contrattuale più congruente con l'assetto di interessi voluto dalle parti è in effetti quella della locazione, dal momento che ciò che assume maggior rilievo nella pattuizione in oggetto è:
→ la temporaneità dell'attribuzione del diritto sull'immobile considerato;
→ la possibilità di fare di tale bene un uso conforme alle proprie inclinazioni commerciali, ma senza acquisirne, sin dall'inizio, in modo definitivo la proprietà.
17 Ed il fatto che le parti non avessero inteso dare corso ad un trasferimento della proprietà emerge in modo piuttosto nitido dalla (già ricordata) previsione contrattuale secondo cui e/o aventi causa a qualunque titolo avrà il diritto di Controparte_4
prelazione per tutta la durata del diritto di superficie con il presente atto costituito ed i cinque anni successivi, e ciò in caso di alienazione dei beni oggetto del diritto di superficie”, non avendo altrimenti alcun senso aver previsto un diritto di prelazione (in caso di alienazione del bene) a favore di qualora a quest'ultima fosse già stato CP_4
venduto il bene medesimo.
4.5.2) In questo senso non appaiono convincenti i pur argomentati rilievi esposti dall'appellante volti a valorizzare le differenze esistenti tra il diritto reale di superficie ed il diritto personale di godimento correlato alla locazione.
Il punto dirimente, infatti, non è (più) quello di trovare la figura giuridica più aderente – su un piano astratto – al trasferimento del diritto di superficie, ma quello di individuare – sul piano concreto – il perimetro dell'affare concluso tra le parti e quindi, nell'ambito degli usi della CCIAA di Lucca e nell'ottica equitativa di cui all'art. 1755, 2° comma, c.c., la voce maggiormente pertinente al fine di determinare la misura della provvigione spettante ad . Pt_1
In questo senso è altresì irrilevante che, come addotto dall'appellante, anche in alcuni diritti reali “minori” sia presente la caratteristica della temporaneità del diritto ceduto, sì che la fattispecie in oggetto dovrebbe assimilarsi al diritto reale per antonomasia, e cioè la proprietà.
A prescindere dalla petizione di principio presente in tale schema argomentativo, ciò che preme evidenziare - ancora una volta - è come l'assetto degli interessi delle parti del contratto in questione e, dunque, “l'affare” che esse hanno inteso concludere, non si è imperniato su un trasferimento della proprietà, ma sul ricorso ad uno strumento giuridico che consentisse ad di utilizzare il terreno per un determinato lasso di tempo, CP_4 costruendovi sopra l'immobile confacente alle proprie necessità per tale arco temporale (e concedendo alla stessa il diritto di prelazione, proprio in caso che in un momento CP_4
successivo si fosse invece inteso dare corso alla vendita della proprietà e la stessa CP_4
avesse mutato le proprie valutazioni al riguardo).
Dunque, in tale prospettiva, è la locazione ad integrare gli estremi della figura contrattuale che consente di individuare il criterio di determinazione della provvigione maggiormente aderente, sul piano equitativo, al caso di specie, mentre il riferimento agli usi della CCIAA di Lucca assume, in quest'ottica, la mera funzione di fornire un parametro di liquidazione in concreto, evitando il ricorso a criteri arbitrari.
18 4.5.3) In base a quanto sin qui rilevato, poi, non appaiono suscettibili di essere condivise neppure le argomentazioni dell'appellante concernenti la postulata necessità di prendere in considerazione la capitalizzazione del prezzo versato, onde rendere maggiormente congruente la figura contrattuale adottata dalle parti con le previsioni degli usi della CCIAA di Lucca.
Come detto, si tratta in questo caso di dare corso ad una determinazione equitativa della misura della provvigione spettante a e, a prescindere dalla novità della Pt_1 questione sollevata dalla stessa nell'atto di appello (che renderebbe comunque la Pt_1
censura insuscettibile di essere presa in considerazione), ritiene il collegio che il ricorso ai criteri di liquidazione previsti dai predetti usi in punto di locazione risulti di per sé idoneo a dare corso alla determinazione della provvigione in oggetto.
4.5.4) Sempre nella prospettiva interpretativa sin qui adottata deve infine rilevarsi come non possano trovare accoglimento le contestazioni mosse da parte appellante nei confronti del criterio di calcolo utilizzato dal giudice di prime cure onde stabilire la misura del “canone mensile” da utilizzare quale parametro per la liquidazione della provvigione.
Ed infatti, premessa l'evidenza del fatto che – in un contratto del genere oggetto di causa – non è dato individuare un “canone” formalmente suscettibile di essere preso in considerazione ai fini qui in esame, deve rilevarsi come il criterio adottato dal Tribunale di
Lucca appaia pienamente condivisibile.
L'aver suddiviso il prezzo complessivo del trasferimento, indicato in contratto, per il numero di mesi interessato dalla durata del trasferimento del diritto, appare rappresentare – nell'ottica equitativa adottata in questa sede ai fini della determinazione della provvigione – un congruo criterio identificativo dell'importo da liquidare a tal fine.
Né appare fondato l'assunto dell'appellante secondo cui, argomentando in tal modo, il valore ricavato per ogni singolo mese risulterebbe, in caso di inalterato mantenimento del corrispettivo, via via inferiore all'aumentare della durata del contratto: un tale esito, in effetti, sarebbe congruente proprio con la volontà delle parti che, all'evidenza, avrebbero in tal modo inteso parametrare la durata del trasferimento al valore economico effettivamente attribuito al lasso temporale considerato.
4.6) Deve a questo punto prendersi in considerazione la contestazione mossa da parte appellante alla decisione del Tribunale di Lucca di procedere alla revoca tout court dei decreti ingiuntivi opposti ed alla conseguente reiezione delle domande di , con Pt_1 condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle controparti.
4.6.1) In particolare, l'appellante ha dedotto al riguardo che:
19 • anche in base alla prospettazione dei fatti operata dai convenuti in prime cure, questi avrebbero comunque dovuto pagare una provvigione di € 17.333,32 oltre accessori di legge;
• il pagamento, pur avvenuto, era tuttavia stato eseguito solo dopo la notifica dei decreti ingiuntivi opposti, in data 20 e 24 settembre 2019;
• una volta preso atto del pagamento, il Tribunale di Lucca avrebbe dovuto dichiarare quale fosse stata la misura della provvigione spettante al mediatore e, quindi, dato atto del pagamento della stessa, procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
• a tale statuizione, infine, avrebbe dovuto fare seguito la condanna degli opponenti al pagamento delle spese, nella misura di ¼ (essendo stata riconosciuta la debenza di un importo pari ad ¼ di quanto originariamente chiesto in sede monitoria).
4.6.2) In proposito va anzitutto rilevato come non abbia mai avanzato alcuna Pt_1 domanda volta alla (mera) quantificazione dell'importo dovutole a titolo di provvigione, sì che la valutazione concernente la misura della provvigione stessa ben ha potuto essere operata dal giudice di prime cure come momento cognitivo incidentale nel percorso logico-argomentativo prodromico alla statuizione sulla domanda di pagamento avanzata, ab origine, in sede monitoria da . Pt_1
In quest'ottica, una volta preso atto dell'intervenuto pagamento, da parte degli opponenti, delle somme infine ritenute corrispondenti a quanto effettivamente dovuto, il
Tribunale non aveva margini per procedere a statuizioni dichiarative di sorta o per omettere la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti condivisibilmente indicato che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (così Cass. 22489 del
19.10.2006, seguita da Cass. 22960 del 31.10.2007, Cass. 21432 del 17.10.2011).
20 4.6.3) Ciò stabilito, deve quindi prendersi in considerazione il profilo concernente la regolazione delle spese di lite.
A) In proposito va anzitutto ricordato come le odierne parti appellate, già parti opponenti in prime cure, non abbiano mai contestato la debenza della provvigione a favore di . Pt_1
Gli unici contrasti intercorsi tra le parti risultano infatti attenere (come emergente dalla ricostruzione del contenzioso in esame) alla quantificazione di tale provvigione e, in tale prospettiva, deve rilevarsi come la prospettazione operata da sia stata ritenuta Pt_1
infondata e sia stata invece ritenuta corretta (sia in prime cure che nel presente grado di giudizio) quella indicata dalle parti opponenti in prime cure, che peraltro hanno dato immediato corso al pagamento della provvigione stessa subito dopo la notifica dei decreti ingiuntivi oggetto di causa (risultando infatti, per stessa ammissione di , che i Pt_1
pagamenti in questione sono avvenuti in data 20 e 24 settembre 2019, a fronte di notifiche dei decreti in questione in data 14 e 20 settembre 2019, e, dunque, immediatamente dopo tali notifiche).
B) Va poi rilevato come nella sentenza impugnata sia indicato che “Posto che tale importo è già stato pacificamente versato dal e dalla ne consegue che CP_1 CP_2 Pt_1
non ha diritto ad alcuna ulteriore somma, per cui le opposizioni vanno accolte, con revoca dei decreti opposti e rigetto delle domande dell'opposta”, con il successivo rilievo per cui “Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza”.
Risulta, dunque, come il Tribunale di Lucca abbia formalmente respinto le domande di e quindi, in applicazione del principio della soccombenza, abbia Pt_1
condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Le censure mosse nell'atto di appello (peraltro all'interno di altro ordine di considerazioni e senza la formulazione di specifico e separato motivo di gravame nei confronti della statuizione sulle spese) non risultano tuttavia confrontarsi in modo diretto e specifico con siffatta motivazione adottata dal giudice di prime cure e, nella misura in cui risulta invece prospettata dall'appellante la correttezza e necessità di una diversa statuizione (id est, sentenza di accertamento della provvigione e dichiarazione di cessazione della materia del contendere), si è già detto come tale prospettazione non possa ritenersi suscettibile di accoglimento.
Le considerazioni esposte dall'appellante non appaiono dunque in grado di condurre alla riforma della sentenza impugnata.
5) Il gravame deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei
21 parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento all'importo della provvigione, pari ad € 17.333,32) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1/2021 del Parte_1
Tribunale di Lucca, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere ad Parte_1 CP_1
e spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, di
[...] cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per Controparte_2 compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in Parte_2 complessivi € 3.966,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
22 5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 57/2021
promossa da:
(c..f. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv. ti Cupido Pietro e Benvenuti Azzurra ed elettivamente domiciliata in Via
Pisana n. 31, Viareggio, presso il difensore Cupido Pietro
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nisini CP_1 C.F._1
Daniele ed elettivamente domiciliato in Via Montecastrese, 7/9, 55041 Lido di Camaiore, presso il difensore Avv. Nisini Daniele
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Grazzini Andrea ed elettivamente domiciliata in Piazza Vittorio Veneto n. 1, Firenze, presso il difensore Avv. Grazzini Andrea;
(c.f. ), rappresentata Parte_2 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Arizzi Franco ed elettivamente domiciliata in Lungarno Vespucci n. 20,
50123 Firenze, presso il difensore Avv. Arizzi Franco;
APPELLATI
avverso la sentenza n. 1/2021 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante ( : “ […] Piaccia all'Ecc.ma Controparte_3
Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza n. 1/2021 (REP. n. 2/2021) emessa dal Tribunale di Lucca, in persona Giudice unico, dott. Michele Fornaciari, all'udienza del 5 gennaio
2021 e pubblicata in pari data nella causa civile n. 4088/19 R.G. cui sono state riunite le cause n. 4035/2019 R.G. e n. 4103/2019 R.G. tra Parte_1
(da un lato) e , CP_1 Controparte_2 Controparte_4
(dall'altro), rigettare le tre distinte opposizioni proposte da
[...] CP_5 CP_1
, e e, per l'effetto,
[...] Controparte_2 Controparte_4
confermare i decreti ingiuntivi (n. 1546/2019 – n. 1547/2019 – n. 1548/2019) emessi dal
Tribunale di Lucca in data 11 settembre 2019 e pubblicati in data 13 settembre 2019, condannando , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere all'appellante
[...]
spese e compenso professionale del giudizio di I° grado e del presente gravame, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA di legge. - IN IPOTESI: determinare ex art. 1755, II° comma, c.c. il compenso dovuto a per l'affare concluso in una percentuale Parte_1
pari al 2% del prezzo di vendita indicato in contratto, confermando, in tal caso, i decreti ingiuntivi opposti e rigettando le proposte opposizioni, o in una percentuale di poco inferiore, condannando parte venditrice, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante, e (da un lato) e parte acquirente CP_1 [...]
(dall'altra) a pagare a parte appellante il corrispondente Controparte_4 importo, maggiorato dell'IVA di legge e degli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 decorrenti alla data dell'atto pubblico (30 luglio 2019) fino al dì del saldo effettivo, condannando, in ogni caso, , e CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere Controparte_4
a in persona del legale rappresentante, spese e Parte_1
compenso professionale del giudizio di I° grado e del presente gravame, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA di legge. - IN ULTERIORE SUBORDINATA IPOTESI: in parziale riforma della sentenza appellata, condannare CP_1 [...]
e in persona dei Controparte_2 Controparte_4
2 rispettivi legali rappresentanti, a pagare un importo che tenga conto della Parte_1
capitalizzazione del prezzo incassato dai venditori e in data 30 luglio 2019 CP_2 CP_1
(detratta la somma già ricevuta in corso di causa), condannandoli infine a rifondere le spese del giudizio di primo grado in ragione di ¼, con vittoria – in ogni caso – di spese e compenso professionale del presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA di legge”; per l'appellato ( : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis CP_1 reiectis, rigettare integralmente l'interposto appello perché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto e confermare l'impugnato provvedimento in ogni sua parte.
IN IPOTESI di accoglimento anche parziale dell'appello, determinare in via equitativa, ex art. 1755, 2 comma c.c., l'importo della provvigione spettante ad al netto Parte_1 dell'importo complessivamente già versato ad pari ad Euro 4.333,34 oltre iva, Parte_1
ed, in ipotesi di operatività della manleva a favore di determinare in via Controparte_4 equitativa, ex art. 1755, 2 comma c.c., l'importo della provvigione spettante ad Parte_1 al netto dell'importo complessivamente già versato ad pari ad Euro 8.866,66 Parte_1
oltre iva, da e in solido tra loro. In ogni caso CP_1 Controparte_6 condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, anche nella forma aggravata ex art. 96 c.p.c., stante il contegno processuale ed extraprocessuale dell'opposto, di entrambi
i gradi di giudizio”; per l'appellata ( ): “Piaccia all'Ecc.mo Collegio, A. in Controparte_2 tesi, rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
perché inammissibile e infondato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i decreti ingiuntivi opposti sono stati legittimamente revocati e nulla è più dovuto da
[...]
a conseguentemente, accertare e dichiarare la carenza dei Controparte_2 Parte_1
presupposti legittimanti la chiamata in manleva e/o a rilevare indenne Controparte_7
formulata nei confronti di B. in ipotesi, nella denegata ipotesi in
[...] Controparte_2 cui l'Ecc.ma Corte non riconoscesse corretto il criterio di calcolo adottato nella sentenza impugnata, ridurre ad equità ex art. 1755, comma 2, ultimo alinea, c.c. l'importo dovuto, adottando un criterio di calcolo conforme alla natura dell'affare, che in ogni caso non è una compravendita;
C. in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione Parte_1
delle spese di lite e delle competenze anche del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge, nella forma aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.” per l'appellata ( ): “perché la Corte d'Appello di Controparte_4
Firenze voglia: a) rigettare l'appello principale e la correlata istanza di sospensione in quanto inammissibile e comunque infondato e confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto l'opposizione di revocato il decreto Controparte_4
3 ingiuntivo proposto nei suoi confronti e respinto le domande proposte da;
b) per il Pt_1 caso di accoglimento dell'appello principale accogliere la domanda di malleva proposta in primo grado e che di seguito si ripropone “in subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto e determinare il compenso dovuto a per attività di intermediazione al Parte_1 netto dell'importo già corrisposto (€ 8.666,68 oltre iva), condannando Controparte_2
e il Sig. a rilevare indenne in solido fra loro per
[...] CP_1 Controparte_4
tutte le somme (ivi compresi interessi e spese) che abbia versato o debba versare alla predetta in ulteriore ipotesi e in caso di conferma del decreto opposto Parte_1
condannare e dal Sig. in solido fra di loro a Controparte_2 CP_1
rilevare indenne per tutte le somme (ivi compresi interessi e spese) che Controparte_4
abbia versato o debba versare a Con vittoria di compensi e spese di lite e con Parte_1 condanna di a pagare a titolo di “responsabilità aggravata” ex art. 96, commi Parte_1
primo e terzo c.p.c. la somma equitativamente determinata in misura di Euro 15.000,00 o al diverso maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia”
MOTIVAZIONE
1) Con atto di appello regolarmente notificato, la società Pt_1 Parte_1
(di seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1/2021,
[...] Pt_1
emessa dal Tribunale di Lucca in data 5.1.2021 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento iscritto al n. Rg 4088/2019 (al quale era stata riunita sia la causa rg n.
4035/2019, che la causa rg n. 4103/2019).
1.1) Il contenzioso in oggetto aveva tratto origine dalle pretese creditorie avanzate da nei confronti di (di seguito: ed Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_2 CP_2
(di seguito: ). Controparte_4 CP_4
In proposito, aveva vantato un credito per l'attività di intermediazione posta Pt_1
in essere in relazione ad un contratto del 30.7.2019 con cui il e da un lato, CP_1 CP_2 avevano ceduto ad , dall'altro, il diritto di superficie su due terreni limitrofi (con CP_4
soprastanti fabbricati) siti nel territorio di Massarosa (LU), per il periodo di venti anni, al prezzo di € 2.080.000,00.
, in particolare, aveva sostenuto che tale contratto doveva essere assimilato ad Pt_1 una compravendita, al fine di determinare l'importo dovuto per l'attività di mediazione (e quindi in misura pari al 2% del prezzo per ciascuna delle parti), mentre le controparti avevano invece prospettato tale contratto (ai fini in esame) nei termini di una locazione
(con conseguente determinazione dell'importo della mediazione in misura corrispondente al canone di un mese).
4 1.2) aveva quindi agito separatamente, in via monitoria, contro ciascuno dei Pt_1
prospettati debitori, ottenendo tre distinti decreti ingiuntivi:
• n. 1546/2019, emesso nei confronti di per € 25.376,00; CP_2
• n. 1547/2019, emesso nei confronti del sig. per € 25.376,00; CP_1
• n. 1548/2019, emesso a carico di , per € 50.752,00. CP_4
1.3) Nei confronti di tali decreti ingiuntivi avevano quindi proposto separate opposizioni le tre parti destinatarie delle predette ingiunzioni di pagamento, così instaurandosi avanti al Tribunale di Lucca:
− da parte di la causa n. 4035/2019 rg;
CP_2
− da parte del sig. la causa 4088/2019 rg;
CP_1
− da parte di , la causa 4103/2019 rg. CP_4
1.3.1) Le difese di tutte le predette parti opponenti erano convergenti nell'ammettere l'esistenza del contratto in questione, contestando tuttavia – come detto – la ricostruzione giuridica fornita da parte ingiungente e, in particolare, negando che il contratto potesse essere assimilato (quanto ad effetti sul compenso del mediatore) ad una compravendita, dovendo invece ritenerlo a tal fine nei termini di una locazione, trattandosi di costituzione del diritto di superficie a tempo determinato (20 anni) e non essendosi mai dato corso al trasferimento della proprietà.
In particolare, poi:
a) aveva allegato di aver già provveduto al pagamento di € 9.576,68, CP_2
corrispondente a due mensilità (ottenute dividendo il prezzo complessivo per il numero dei mesi oggetto del contratto): di cui una per sé ed una al 50% in manleva della posizione di;
CP_4
b) il aveva parimenti allegato di aver effettuato il pagamento sia della propria CP_1
quota, sia del 50% di quella incombente su (in forza delle previsioni CP_4
contenute nel contratto, secondo cui le spese per la mediazione incombevano sui cedenti);
c) aveva dato atto dei pagamenti operati da e dal chiedendo CP_4 CP_2 CP_1
quindi di essere manlevata da costoro anche in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di . Pt_1
1.4) Nel corso del processo di prime cure era stato dato corso alla riunione delle tre predette cause (anche se tale incombente procedurale era stata operato riunendo le cause
4035/2019 e 4103/2019 alla causa 4088/2019).
1.4.1) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova testimoniale, il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto che:
5 o la tesi sostenuta da , e cioè che consistendo la compravendita nel Pt_1
“trasferimento della proprietà di una cosa o [in quello] di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”, anche la concessione di un diritto di superficie, in quanto costituzione dello stesso seguita dalla sua cessione, rientrava a pieno titolo in tale schema, non poteva considerarsi risolutiva ai fini di causa;
o ciò che assumeva rilievo “...non è infatti l'astratta qualificazione dell'atto intercorso fra le parti, bensì la determinazione della provvigione spettante al mediatore in ragione dell'attività svolta in funzione di ciò che l'art. 1754 cc connota non in termini di “stipulazione di un contratto” (o simili), ma di
“conclusione di un affare”. A tal fine, ciò che rileva non è dunque tanto lo schema negoziale formalmente adottato dalle parti, quanto piuttosto il sottostante assetto di interessi perseguito e soddisfatto da queste ultime;
non cioè il mezzo adoperato, ma la finalità perseguita, il senso dell'accordo che, tramite quel certo negozio, le parti hanno sostanzialmente raggiunto”;
o le posizioni delle parti erano contrastanti anche con riferimento alla genesi dei rapporti tra loro intercorsi, ed infatti:
→ gli opponenti avevano sostenuto che fin dall'inizio delle trattative, era sempre stata presa in considerazione non l'alienazione dei terreni e dei fabbricati, bensì la locazione degli stessi, trasformatasi poi in costituzione di un diritto di superficie a tempo unicamente per ragioni tecniche, legate alla necessità, per , di demolire i fabbricati e ricostruirli;
CP_4
→ aveva invece sempre sostenuto, al contrario, che le trattative tra le Pt_1 parti avevano sempre avuto ad oggetto la compravendita dell'immobile;
→ “...i testi escussi hanno senz'altro confermato la ricostruzione degli opponenti, riferendo essere sempre stata in questione una locazione, trasformatasi poi nella costituzione di un diritto di superficie temporaneo per ragioni tecniche, e tale ricostruzione risulta del resto confermata appunto dalla temporaneità del diritto costituito, che, mentre si accorda perfettamente con la prospettiva di una sostanziale locazione, risulta viceversa estranea alla logica di una vendita”;
o “non c'è dunque dubbio che la provvigione del mediatore debba essere quantificata secondo i parametri in vigore per le locazioni e dunque – pacificamente – nella misura di una mensilità del canone. Nella fattispecie quest'ultimo in verità non è previsto, ma questo non rappresenta un ostacolo. Il prezzo pattuito per la costituzione del diritto ventennale di superficie, altro non rappresenta infatti, nella prospettiva di cui sopra, se non il corrispettivo del
6 godimento del bene, quantificato unitariamente anziché mensilmente. Al fine di individuare la mensilità, si tratta dunque semplicemente di dividere tale prezzo per
20 anni e poi per 12 mesi (o, se si preferisca, per 240 mesi). Tale operazione dà quale risultato un canone mensile – e dunque una provvigione – di € 8.666,66”;
o infine, “Posto che tale importo è già stato pacificamente versato dal e dalla CP_1
ne consegue che non ha diritto ad alcuna ulteriore somma, per cui le CP_2 Pt_1
opposizioni vanno accolte, con revoca dei decreti opposti e rigetto delle domande dell'opposta (e con assorbimento, per mancanza di soccombenza sulla domanda principale, della domanda di garanzia proposta da nei confronti del CP_4
e di .”. CP_1 CP_2
1.4.2) Su tali basi era stata emessa la seguente statuizione: “Il Tribunale revoca i decreti ingiuntivi opposti e respinge le domande proposte da;
condanna a Pt_1 Pt_1 rifondere agli opponenti le spese di lite, che liquida, quanto al in € 14.000,00 per CP_1 compenso del difensore ed € 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, cap ed iva di legge, quanto a in € 14.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap CP_2 ed iva di legge, quanto ad in € 14.000,00 per compenso del difensore, oltre spese CP_4 generali, cap ed iva di legge”.
2) Nei confronti di tale pronuncia ha dunque proposto appello , in particolare Pt_1
contestando la conclusione del Tribunale di Lucca secondo cui la costituzione del diritto di superficie, oggetto del contratto per cui è causa, non poteva essere assimilata ad una compravendita e rilevando quindi come le parti avessero sempre inteso procedere alla costituzione di tale diritto, senza mai prendere in considerazione l'ipotesi di stipulare un contratto di locazione.
2.1) Il gravame è stato in particolare fondato sulle seguenti considerazioni
(complessivamente esposte all'interno della sezione intitolata “INDICAZIONE DELLE
CIRCOSTANZE DALLE QUALI SCATURISCE LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E
DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”):
− in base all'art. 1755 c.c., le uniche circostanze rilevanti per la determinazione della provvigione sono: a) che l'affare sia stato concluso e b) che la conclusione dell'affare sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore (intendendosi per
“affare” quello effettivamente concluso tra le parti che, peraltro, avevano ammesso di essersi avvalse dell'opera di mediazione di per la conclusione del contratto Pt_1
in oggetto, e non certo per la conclusione di altri negozi giuridici, come una locazione);
− le parti avevano, sin dall'inizio, optato per la costituzione del diritto di superficie, e dunque laddove avevano poi (al pari dei testi indotti in causa) affermato di aver
7 trattato per concludere una locazione, in realtà avevano invocato uno schema giuridico improprio con l'evidente scopo di risparmiare sui costi della provvigione, dal momento che “(i) la locazione non attribuisce al conduttore il diritto di distruggere il bene locato;
(ii) la locazione non attribuisce al conduttore la facoltà di ricostruire sul fondo locato un nuovo complesso immobiliare del tutto difforme da quello preesistente;
(iii) la locazione non consente al conduttore di stabilire le caratteristiche costruttive, le dimensioni, la dislocazione dei locali dell'erigendo nuovo fabbricato;
(iv) la locazione non consente al conduttore di rendersi intestatario del progetto edilizio, dirigendo i lavori e assumendosi tutti i rischi connessi;
(v) la locazione non attribuisce al conduttore obblighi successivi, quali quelli di carattere manutentivo che gravano – com'è noto – sul locatore”;
− La regolamentazione degli interessi tra le parti in causa non poteva avvenire che con la costituzione in capo ad di un diritto di Controparte_8
superficie, quale quello previsto e disciplinato dagli artt. 952 e ss del c.c.; pertanto, secondo l'appellante, anche sotto tale aspetto la sentenza va riformata;
− era irrilevante la temporaneità del diritto costituito, dal momento che tale caratteristica “...non è assolutamente estranea ai diritti reali minori quali
l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e, come nel caso di specie, al diritto di superficie, per sua natura temporaneo (cfr. art. 953 codice civile)”;
− “Nel più ampio genus della “compra-vendita” rientra pertanto a pieno titolo non solo la species “trasferimento della piena proprietà di una cosa”, ma anche la
“costituzione di enfiteusi”, la “costituzione di usufrutto”, il “trasferimento di nuda proprietà”, la “costituzione di diritto di superficie”, la “costituzione del diritto d'uso”, la “costituzione del diritto di abitazione” ovvero la costituzione ed il trasferimento di tutti i DIRITTI REALI MINORI, che in nessun modo possono essere equiparati ai DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO (quale è la locazione), che – com'è noto – attribuiscono la detenzione della res e non il possesso, con la conseguente assenza delle azioni possessorie e la non trascrivibilità dei titoli in virtù dei quali si gode il bene”;
− non può dunque ritenersi, come era stato paventato in sede di sospensiva della provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi opposti, che la costituzione del diritto di superficie in capo al superficiario non abbia effetti traslativi: è pacifico, infatti, che il titolare del diritto di proprietà che intende concedere a terzi un “diritto di superficie”, lo costituisce e contestualmente lo cede, rientrando la costituzione del diritto reale in favore dei terzi nei “contratti ad effetti reali”;
8 − mentre la locazione ha una disciplina autonoma rispetto a quella della vendita, il diritto di superficie è disciplinato dal codice solo quanto alla genesi ed alla sua estinzione, ma non quanto al fenomeno traslativo che è regolamentato dalle norme generali della compravendita: era del resto innegabile che e (da un CP_2 CP_1 lato) ed (dall'altro) hanno sull'immobile in oggetto gli stessi Controparte_4 diritti e gli stessi obblighi spettanti rispettivamente al venditore ed all'acquirente: se questa era la natura dell'atto posto in essere dalle parti il 30.7.2019, non poteva esservi dubbio che la misura della provvigione (e la proporzione secondo cui questa doveva gravare su ciascuna delle parti) doveva determinarsi secondo gli usi tenuti dalla C.C.I.A.A. di Lucca, che prevedevano per la compravendita una provvigione del 2% a carico del compratore e del 2% a carico del venditore;
− Il Tribunale di Lucca aveva commesso un banale errore di calcolo, non potendosi ritenere la stessa cosa percepire € 1.054.000,00 in una unica soluzione (al rogito) rispetto a percepire € 4.666,65 in 240 rate mensili, e dunque si sarebbe comunque dovuto tenere conto della capitalizzazione sull'importo in questione;
− Il Tribunale non aveva poi considerato che, anche accogliendo la tesi sostenuta dagli opponenti, gli stessi avrebbero comunque dovuto pagare immediatamente una provvigione di € 17.333,32 oltre accessori di legge: ciò era tuttavia avvenuto solo dopo la notifica dei decreti ingiuntivi opposti, in data 20 e 24 settembre 2019
e dunque, “Alla revoca dei provvedimenti monitori (come abbiamo visto errata) avrebbe quindi dovuto fare seguito una pronuncia dichiarativa della provvigione spettante al mediatore nel caso di specie e – appurato l'avvenuto pagamento del compenso così determinato solo dopo l'introduzione del giudizio – il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, condannando però parte opponente a pagare le spese del giudizio in ragione di ¼ (su un capitale complessivo di € 81.600,00 è stato accertato dovuto un importo di €
17.333,32, pari a quasi ¼ della somma ingiunta)”, dal momento che la soccombenza virtuale (sia pure per un importo inferiore a quello portato in sede monitoria) doveva ravvisarsi in capo agli opponenti.
2.2) Nel contesto di altra parte del gravame, poi (in particolare nell'ambito delle considerazioni espresse sotto l'intitolazione “SULLA RICHIESTA DI
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO EX ART. 1755, II° C., ULT. CPV C.C.”) parte appellante ha poi esposto che:
− “Nel giudizio a quo, aveva chiesto, nella denegata e non creduta ipotesi in Pt_1
cui il Tribunale di Lucca avesse ritenuto non applicabili gli usi della Camera di
Commercio, la liquidazione del compenso spettate al mediatore in un importo non
9 inferiore a quel 2% stabilito per la “compravendita”, essendo stata l'attività da questi svolta (ovvero la c.d. “messa in contatto delle parti”) assolutamente analoga a quella che solitamente viene profusa per le “compravendite tradizionalmente intese”. Tale domanda viene oggi riproposta, sempre in via subordinata”;
− il compenso del mediatore deve essere calcolato tenendo conto del valore dell'affare: nel determinare il compenso spettante al mediatore, in applicazione del criterio residuale di cui all'art. 1755, II° c., c.c., la Corte di Appello adita deve tenere conto del principio dell'analogia legis, ex art. 12 delle Preleggi, applicando cioè la quantificazione stabilita dagli usi della Camera di Commercio di Lucca per l'ipotesi che più si avvicina a quella di specie, ovvero la compravendita;
essendo innegabile che lo schema negoziale della costituzione di un diritto di superficie è assolutamente identico a quello del trasferimento dello stesso diritto, una volta costituito;
− “Diversamente ragionando dovrebbe ammettersi l'assurda conclusione che se un mediatore mette in contatto due parti per la cessione di un diritto di superficie già costituito avrebbe diritto al 2% del valore dell'affare, mentre se il diritto di superficie non è ancora costituito perché ancora ricompreso nel maggior diritto di proprietà, la sua costituzione in favore di terzi non gli consentirebbe di percepire la stessa provvigione (2% sul valore dell'affare) e dovrebbe accontentarsi di percepire un ipotetico canone di locazione rapportato alla durata del diritto”;
− ciò, peraltro, a prescindere dall'assurdità del criterio di calcolo della misura della provvigione ancorato alla durata della cessione del diritto di superficie, con l'effetto per cui “più dura il diritto di superficie minore dovrebbe essere il compenso, dovendosi (secondo la tesi avversaria) dividere il prezzo per i mesi di durata del costituito diritto reale di godimento su bene altrui”;
− diritto di superficie e locazione sono istituti caratterizzati da differenze tali da rendere impossibile una loro equiparazione, ai fini dei causa, dato che:
o il diritto attribuito al conduttore è diritto personale di godimento, che può essere fatto valere solo nei confronti del soggetto obbligato;
o il diritto di superficie costituisce, invece, un diritto reale di godimento, che attribuisce una posizione valevole erga omnes;
o nella locazione il proprietario trasferisce unicamente la detenzione del bene immobile, cioè la materiale disponibilità dello stesso, tenendo su di sé tutte le facoltà tipiche del proprietario e i relativi oneri, compresa la manutenzione straordinaria;
10 o nel caso, invece, del diritto di superficie, viene trasferito il possesso con tutti gli oneri connessi, ivi compresa, appunto, la manutenzione straordinaria;
o nella locazione si stabilisce un canone mensile per il godimento del bene, mentre il diritto di superficie si costituisce invece dietro il corrispettivo di un prezzo;
− “Con il contratto in esame, e hanno CP_1 CP_2 Controparte_2
costituito il diritto di superficie in favore di dietro il pagamento Controparte_4 della somma complessiva € 2.080.000,00, analogamente a quanto accade per qualsivoglia altra compravendita, senza mai far riferimento a canoni. Il criterio opportunistico adottato dagli opponenti per quantificare la provvigione del mediatore non è quindi in alcun modo applicabile”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
3) Si sono costituite nel presente grado di appello tutte le parti opponenti in prime cure, contestando la fondatezza del gravame.
3.1) ha negato la condivisibilità dei rilievi mossi dall'appellante, CP_4
stigmatizzando altresì la novità delle domande relative: 1) alla determinazione della provvigione ai sensi dell'art. 1755, 2° comma, c.c. e 2) alla necessità di prendere in considerazione (ai fini della quantificazione della provvigione) anche la capitalizzazione del prezzo.
La predetta appellata ha quindi esposto che il principio della “conclusione dell'affare” di cui agli articoli 1754 e 1755 c.c. era stato correttamente applicato dal
Giudice di prime cure, la cui pronuncia si poneva in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'espressione “conclusione dell'affare” si riferisce al compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, cioè un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto ad agire per l'adempimento dei patti stipulati e, ancora, che l'affare deve intendersi in modo generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica che si risolva in un un'unità patrimoniale, prodotta – tuttavia – attraverso strumenti giuridici.
Unicoop ha poi evidenziato che l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che un contratto di costituzione di diritto di superficie deve essere equiparato alla locazione (cfr.
Agenzia Entrate, Risoluzione 15 maggio 2018, n. 37/E), segnatamente quando ha caratteristiche simili a quelle che si riscontrano nel contratto in oggetto, rilevando poi come tutti i testimoni escussi avessero confermato che la iniziale ed effettiva volontà delle parti era quella di concludere una locazione.
11 Non era infine ammissibile fare riferimento all'invocato criterio (da parte appellante) della soccombenza virtuale, in quanto profilo non ritualmente e tempestivamente proposto nel giudizio di primo grado, trattandosi inoltre di argomentazione infondata poiché le parti non avevano mai contestato di dover corrispondere la provvigione ad . Pt_1
Su tali basi sono state avanzate le conclusioni ricordate in epigrafe.
3.2) ha parimenti contestato la fondatezza del gravame, rilevando CP_1
come il giudice di prime cure avesse correttamente rilevato che il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, e non di un contratto, in quanto il termine affare assume inequivocabilmente un significato più ampio, mentre la
Suprema Corte aveva da tempo enunciato il principio di diritto secondo cui il diritto alla provvigione è riconosciuto al mediatore in relazione alla conclusione dell'affare fra le parti che il mediatore ha messo in contatto, e non già in relazione alla stipulazione del relativo negozio fra le stesse parti o fra soggetti diversi (Cass. 25 maggio 1967 n. 1767; 30 giugno
1959 n. 2049; 10 agosto 1966 n. 2184; 9 ottobre 1978 n. 4494; 27 maggio 1987 n. 4734, rilevando come nella prima di tali decisioni fosse stato espressamente affermato che “il diritto alla provvigione è indipendente dalla disciplina giuridica che le parti abbiano inteso dettare per la concreta attuazione dell'affare sul piano giuridico nonché dalla sorte del contratto”).
Il predetto appellato ha poi evidenziato (in ordine agli usi locali valorizzati dall'appellante ex art. 1755, 2° comma c.c) che non aveva precisato che la previsione Pt_1
del 2% del prezzo (quale misura della provvigione) concerneva solo le ipotesi di cessioni di immobili e, quindi, unicamente la compravendita dei diritti di piena proprietà di beni.
Era poi inammissibile, per il la contestazione di parte appellante ancorata CP_1
alla richiesta di prendere in considerazione la capitalizzazione del prezzo e, poi, infondata la censura basata sulla dedotta soccombenza in prime cure degli opponenti.
3.3) Infine, anche ha contestato la fondatezza dell'appello, allegando CP_2 anch'essa come il contratto de quo non fosse assimilabile ad una compravendita, avendo ad oggetto la costituzione di un temporaneo diritto di superficie, ossia di un diritto reale relativo che “non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario” (Cass. civ., V, ord. 11 febbraio 2021, n. 3461).
Le argomentazioni di erano frutto di un'evidente forzatura, finalizzata a far Pt_1
rientrare nel genus della compravendita un contratto che niente aveva a che vedere con il trasferimento di diritti.
Tale tesi inoltre “prova troppo”, poiché porterebbe a sostenere che anche nel contratto di locazione si dovrebbe scindere un momento nel quale si costituisce un diritto
12 personale di godimento dell'immobile ed un momento nel quale tale diritto viene
'trasferito' al conduttore. In altri termini – argomenta – , se si ammettesse la tesi di CP_2
controparte, anche la costituzione di un diritto personale di godimento, qual è la locazione, finirebbe per essere attratta nel perimetro oggettivo di applicazione dell'art. 1470 c.c.: anche in tal caso, infatti, si avrebbe la costituzione – e quindi il trasferimento, secondo la tesi di – di un diritto in favore di un altro soggetto dietro il periodico pagamento di Pt_1
un corrispettivo. Ad accogliere la tesi formulata ex adverso, dunque, anche la locazione sarebbe una compravendita, talché non soltanto l'art. 1470 c.c. avrebbe un campo d'applicazione praticamente sconfinato, ma risulterebbe del tutto priva di logica e di utilità la distinzione tra compravendita e locazione, che è invece pacifica nel diritto codificato, ma anche negli stessi usi della C.C.I.A.A. di Lucca, ai fini della determinazione della provvigione per l'intermediazione immobiliare.
Anche la Corte di Cassazione aveva del resto chiarito che la costituzione ed il trasferimento del diritto di superficie sono concetti del tutto distinti. In relazione a una norma (l'art. 1, comma 3, tariffa allegata al T.U.R.) che, proprio come l'art. 1470 c.c., faceva riferimento ai soli trasferimenti, la giurisprudenza di legittimità aveva infatti ritenuto: a) che “la disposizione è applicabile al trasferimento e non alla 'costituzione' di un diritto reale di godimento”; b) che “solo la proprietà superficiaria può essere
'trasferita'”; c) che, in definitiva, “la 'costituzione' del diritto di superficie […] non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento. Ciò in quanto il diritto di superficie si 'costituisce', e non si 'trasferisce'”: nel caso sottoposto all'attenzione della
Suprema Corte, la Cassazione aveva quindi rigettato il ricorso proprio perché le argomentazioni erano state formulate “non con riferimento all'ipotesi di costituzione di un diritto di superficie, ma con riferimento all'atto con cui il diritto di superficie, già costituito, sia oggetto di trasferimento” (così la citata Cass. 3461/2021).
La causa in concreto del contratto de quo non era del resto integrata dal definitivo trasferimento di un diritto, ma dalla costituzione di un titolo per consentire ad di CP_4
ristrutturare un immobile per adibirlo, per un determinato tempo, a media struttura di vendita (c.d. supermercato).
Contestate anche tutte le altre istanze ed allegazioni dell'appellante, ha CP_2
concluso nei termini ricordati in epigrafe.
4) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
4.1) Come emerge dalla sopra tratteggiata ricostruzione del contenzioso in oggetto, il punto nodale della controversia è rappresentato dalla qualificazione che deve essere fornita al contratto intercorso in data 30.7.2019, al fine dell'individuazione del parametro
13 giuridico cui ancorare la liquidazione della provvigione spettante a (sulla cui Pt_1
debenza, peraltro, nessuna delle odierne appellate ha mai sollevato contestazioni).
Come visto, a fronte infatti delle argomentazioni dell'appellante, secondo cui tale contratto dovrebbe assimilarsi ad una compravendita, le parti appellate hanno invece addotto come la figura contrattuale di riferimento (ai fini in esame) dovrebbe essere quella della locazione.
Le conseguenze, del resto, appaiono di particolare momento: la riconduzione del contratto in questione alla figura della compravendita comporterebbe la debenza di una provvigione calcolata nella misura del 2% del prezzo versato (€ 2.080.000,00) mentre l'omologazione ad un contratto di locazione imporrebbe il riferimento alla misura di un mese di canone.
Al netto delle questioni implicate nell'individuazione della misura di un canone mensile non previsto in contratto (questione, come visto, risolta dal Tribunale di Lucca dividendo il prezzo complessivo previsto in contratto per il numero di mesi interessato dal termine apposto al trasferimento del diritto di superficie), non sussistono contrasti tra le parti in ordine al fatto che, optata per l'una o l'altra delle qualificazioni giuridiche predette, tali sono le relative conseguenze.
Le ulteriori allegazioni dell'appellante concernenti la misura della provvigione
(anche in ipotesi di qualificazione del contratto nei termini di una locazione, ai fini in esame) non incidono del resto su tale quadro complessivo di riferimento.
4.2) In quest'ottica va quindi rilevato come sia pacifico e documentalmente riscontrato che il contratto stipulato in data 30.7.2019 abbia avuto ad oggetto il trasferimento del diritto di superficie da parte di e del sig. da un lato, ad CP_2 CP_1
, dall'altro, per la durata di venti anni. CP_4
Nel contesto di tale contratto risulta previsto in particolare che:
− ed il sig. “...costituiscono a tempo determinato, e cioè per la durata di CP_2 CP_1
20 (venti) anni, a favore della società " " che, Controparte_4
come rappresentata in questo atto, accetta, il diritto di superficie sul seguente compendio immobiliare ad uso artigianale-industriale...”, cui segue l'indicazione dei beni;
− “Il Lotto sul quale viene costituito il diritto di superficie risulta graficamente individuato con linea tratteggiata rossa nell'estratto di mappa allegato sub lettera
"B".”;
− “...il predetto Lotto è oggetto del progetto che prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale di superficie S.E. mq 2.155,62 (di cui mq 1410,50 di vendita)
14 destinato all'insediamento di una media struttura di vendita, anche alimentare;
detto progetto è stato autorizzato con il rilascio della Autorizzazione
Paesaggistica n. 186 del 2019 e del Permesso di Costruire n. 29 del 2019”;
− “Per effetto della costituzione di diritto di superficie di cui al presente atto, viene attribuito ad il diritto di demolire quanto ad oggi presente, Controparte_4
costruire (e ricostruire in caso di successiva demolizione/distruzione) sul Lotto e mantenere per venti anni l'edificio e le altre opere previste nel permesso di costruire, di variare nei modi di legge il predetto permesso e di realizzarvi anche successivamente ogni altra opera (anche edile) o impianto e/o canalizzazione
(anche interrata) purchè funzionale all'attività commerciale e/o all'edificio e/o alle opere assentite dal permesso di costruire (e successive modifiche)”;
− “Alla scadenza dei venti anni di durata del diritto di superficie l'edificio
(limitatamente alle opere murarie e agli infissi e ivi comprese le opere edili e gli impianti necessari per la sua funzionabilità e agibilità) sarà acquisito direttamente
e gratuitamente dalla Parte costituente nel mentre che quest'ultima non avrà da avanzare alcuna pretesa in ordine alle attrezzature e alle opere diverse da quelle precedenti di esclusiva proprietà del superficiario (o aventi causa) che potrà (in conformità e con le modalità di legge) sostituirle o asportarle in qualsiasi momento (purchè senza pregiudizio alla statica o alla funzionalità o agibilità dell'edificio) senza necessità di autorizzazione né di corresponsione di compensi a qualsiasi titolo e/o ragione”;
− quale superficiario laddove nel corso del ventennio intenda Controparte_4
dismettere la propria attività potrà concedere a terzi (naturalmente nel rispetto del termine ventennale di scadenza del diritto di superficie) l'utilizzazione del Lotto e quanto ivi legittimamente realizzato mediante locazione o affitto di ramo di azienda. In tal caso il superficiario avrà anche facoltà di proporre alla Parte costituente l'anticipata estinzione del diritto di superficie, cessando di versare le rate del prezzo. Se la parte costituente non fosse interessata a tale anticipata estinzione permarrà il diritto di superficie ed il superficiario potrà concedere a terzi (naturalmente nel rispetto del termine ventennale di scadenza del diritto di superficie) l'utilizzazione del lotto e di quanto ivi legittimamente realizzato, mediante locazione o affitto di ramo di azienda”;
− e/o aventi causa a qualunque titolo avrà il diritto di prelazione Controparte_4
per tutta la durata del diritto di superficie con il presente atto costituito ed i cinque anni successivi, e ciò in caso di alienazione dei beni oggetto del diritto di superficie”.
15 4.3) Deve quindi rilevarsi come gli “Usi della Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Lucca per intermediazioni immobiliari” (dimessi in prime cure sub doc. 29 da parte di ), su cui la stessa ha fondato il proprio diritto alla provvigione Pt_1 Pt_1
computata in misura pari al 2% del prezzo (da versarsi sia da parte venditrice che da parte acquirente), prevedano che “La provvigione spettante al mediatore per la compra-vendita
e permuta di immobili urbani è la seguente: 2% da parte del compratore e 2% da parte del venditore. Il diritto del mediatore a ricevere la provvigione sorge al momento della stipulazione del preliminare, detto anche “compromesso”.”.
L'ipotesi presa in considerazione da tale previsione, dunque, è quella contemplata dalla prima parte dell'art. 1470 c.c. (“La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”), e cioè il caso di trasferimento della proprietà di un bene (in questo caso, immobile) e non quello del trasferimento di un qualsivoglia altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
4.3.1) Alla stregua degli usi predetti, dunque, non appare in primo luogo suscettibile di essere condivisa la prospettazione di parte appellante secondo cui anche l'ipotesi di cessione del diritto di superficie dovrebbe essere, di per sé, ricondotta all'ambito della predetta previsione degli usi della CCIAA di Lucca.
Come visto, l'appellante ha argomentato in ordine a tale conclusione adducendo che anche in ipotesi di trasferimento del diritto di superficie si sarebbe in presenza della costituzione di un diritto, in sé considerato, poi oggetto di cessione a terzi, secondo lo schema tipico della compravendita e quindi idoneo a determinare il computo della provvigione secondo le previsioni degli usi correlate alla compravendita.
Tale rilievo, già esposto in prime cure, non appare condivisibile.
Richiamando qui i rilievi svolti al paragrafo immediatamente precedente, si ribadisce come l'ipotesi considerata dagli usi della CCIAA di Lucca sia (unicamente) quella della vendita di beni immobili e, dunque, della piena proprietà degli stessi.
Il trasferimento del diritto di superficie a terzi, pur se suscettibile di essere allocato nel perimetro concettuale della previsione della seconda parte del ricordato art. 1470 c.c.
(laddove è richiamato “...il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”), non risulta dunque riconducibile alla previsione degli usi in oggetto correlata alla
“compra-vendita e permuta di immobili urbani”.
Solo incidentalmente, del resto, si ricorda come la Suprema Corte abbia indicato che “La proprietà superficiaria è diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà, di talché il giudice di merito, in difetto di domanda, non può accertare l'uno in luogo dell'altro non sussistendo, peraltro, tra tali diritti neppure un rapporto di
16 continenza” (così, da ultimo, Cass. 1518 del 15.1.2024 che, pur resa in altro contesto di riferimento, consente di apprezzare la differenza – rilevante direttamente sul piano ontologico – tra i due diritti considerati) con espressione di un principio che, in radice, preclude di ricondurre alla nozione di vendita della proprietà quella di trasferimento del diritto di superficie.
4.4) Dunque, una volta preso atto che le previsioni degli usi della CCIAA di Lucca non consentono di ritenere che l'ipotesi oggetto di causa possa direttamente qualificarsi come “vendita” ai sensi degli usi medesimi, deve altresì rilevarsi (pur se l'esposizione dei fatti di causa rende l'inciso quasi pleonastico) come non consti essere mai stato allegato, da alcuna delle parti in causa, che gli usi predetti contemplino anche l'ipotesi di trasferimento del diritto di superficie.
In tale contesto, dunque, deve trovare applicazione l'art. 1755, 2° comma, c.c. secondo il quale “La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
In effetti, non sussistendo alcun patto tra le parti in ordine alla misura della provvigione in questione (mai allegato da alcuna parte) e non sussistendo neppure tariffe professionali (parimenti mai dedotte e/o allegate) o usi di riferimento (in base a quanto detto supra), la misura della provvigione in questione deve essere determinata secondo equità in forza delle previsioni del predetto art. 1755, 2° comma, c.c.
4.5) In quest'ottica va quindi rilevato come si presentino tuttora pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure a sostegno della determinazione della provvigione spettante ad in base ai parametri previsti (dagli usi Pt_1 predetti) con riferimento all'ipotesi della locazione.
4.5.1) La lettura del contratto oggetto di causa, infatti, ben consente di evincere come la finalità perseguita dalle parti del contratto stesso fosse quella di concedere in uso ad , per un tempo determinato, il terreno indicato nel contratto e con la possibilità CP_4
per la stessa di dare corso ad interventi di demolizione dei fabbricati ivi presenti CP_4 oltre che di costruzione di un nuovo immobile funzionale all'esercizio dell'attività di supermercato.
In tale prospettiva, la figura contrattuale più congruente con l'assetto di interessi voluto dalle parti è in effetti quella della locazione, dal momento che ciò che assume maggior rilievo nella pattuizione in oggetto è:
→ la temporaneità dell'attribuzione del diritto sull'immobile considerato;
→ la possibilità di fare di tale bene un uso conforme alle proprie inclinazioni commerciali, ma senza acquisirne, sin dall'inizio, in modo definitivo la proprietà.
17 Ed il fatto che le parti non avessero inteso dare corso ad un trasferimento della proprietà emerge in modo piuttosto nitido dalla (già ricordata) previsione contrattuale secondo cui e/o aventi causa a qualunque titolo avrà il diritto di Controparte_4
prelazione per tutta la durata del diritto di superficie con il presente atto costituito ed i cinque anni successivi, e ciò in caso di alienazione dei beni oggetto del diritto di superficie”, non avendo altrimenti alcun senso aver previsto un diritto di prelazione (in caso di alienazione del bene) a favore di qualora a quest'ultima fosse già stato CP_4
venduto il bene medesimo.
4.5.2) In questo senso non appaiono convincenti i pur argomentati rilievi esposti dall'appellante volti a valorizzare le differenze esistenti tra il diritto reale di superficie ed il diritto personale di godimento correlato alla locazione.
Il punto dirimente, infatti, non è (più) quello di trovare la figura giuridica più aderente – su un piano astratto – al trasferimento del diritto di superficie, ma quello di individuare – sul piano concreto – il perimetro dell'affare concluso tra le parti e quindi, nell'ambito degli usi della CCIAA di Lucca e nell'ottica equitativa di cui all'art. 1755, 2° comma, c.c., la voce maggiormente pertinente al fine di determinare la misura della provvigione spettante ad . Pt_1
In questo senso è altresì irrilevante che, come addotto dall'appellante, anche in alcuni diritti reali “minori” sia presente la caratteristica della temporaneità del diritto ceduto, sì che la fattispecie in oggetto dovrebbe assimilarsi al diritto reale per antonomasia, e cioè la proprietà.
A prescindere dalla petizione di principio presente in tale schema argomentativo, ciò che preme evidenziare - ancora una volta - è come l'assetto degli interessi delle parti del contratto in questione e, dunque, “l'affare” che esse hanno inteso concludere, non si è imperniato su un trasferimento della proprietà, ma sul ricorso ad uno strumento giuridico che consentisse ad di utilizzare il terreno per un determinato lasso di tempo, CP_4 costruendovi sopra l'immobile confacente alle proprie necessità per tale arco temporale (e concedendo alla stessa il diritto di prelazione, proprio in caso che in un momento CP_4
successivo si fosse invece inteso dare corso alla vendita della proprietà e la stessa CP_4
avesse mutato le proprie valutazioni al riguardo).
Dunque, in tale prospettiva, è la locazione ad integrare gli estremi della figura contrattuale che consente di individuare il criterio di determinazione della provvigione maggiormente aderente, sul piano equitativo, al caso di specie, mentre il riferimento agli usi della CCIAA di Lucca assume, in quest'ottica, la mera funzione di fornire un parametro di liquidazione in concreto, evitando il ricorso a criteri arbitrari.
18 4.5.3) In base a quanto sin qui rilevato, poi, non appaiono suscettibili di essere condivise neppure le argomentazioni dell'appellante concernenti la postulata necessità di prendere in considerazione la capitalizzazione del prezzo versato, onde rendere maggiormente congruente la figura contrattuale adottata dalle parti con le previsioni degli usi della CCIAA di Lucca.
Come detto, si tratta in questo caso di dare corso ad una determinazione equitativa della misura della provvigione spettante a e, a prescindere dalla novità della Pt_1 questione sollevata dalla stessa nell'atto di appello (che renderebbe comunque la Pt_1
censura insuscettibile di essere presa in considerazione), ritiene il collegio che il ricorso ai criteri di liquidazione previsti dai predetti usi in punto di locazione risulti di per sé idoneo a dare corso alla determinazione della provvigione in oggetto.
4.5.4) Sempre nella prospettiva interpretativa sin qui adottata deve infine rilevarsi come non possano trovare accoglimento le contestazioni mosse da parte appellante nei confronti del criterio di calcolo utilizzato dal giudice di prime cure onde stabilire la misura del “canone mensile” da utilizzare quale parametro per la liquidazione della provvigione.
Ed infatti, premessa l'evidenza del fatto che – in un contratto del genere oggetto di causa – non è dato individuare un “canone” formalmente suscettibile di essere preso in considerazione ai fini qui in esame, deve rilevarsi come il criterio adottato dal Tribunale di
Lucca appaia pienamente condivisibile.
L'aver suddiviso il prezzo complessivo del trasferimento, indicato in contratto, per il numero di mesi interessato dalla durata del trasferimento del diritto, appare rappresentare – nell'ottica equitativa adottata in questa sede ai fini della determinazione della provvigione – un congruo criterio identificativo dell'importo da liquidare a tal fine.
Né appare fondato l'assunto dell'appellante secondo cui, argomentando in tal modo, il valore ricavato per ogni singolo mese risulterebbe, in caso di inalterato mantenimento del corrispettivo, via via inferiore all'aumentare della durata del contratto: un tale esito, in effetti, sarebbe congruente proprio con la volontà delle parti che, all'evidenza, avrebbero in tal modo inteso parametrare la durata del trasferimento al valore economico effettivamente attribuito al lasso temporale considerato.
4.6) Deve a questo punto prendersi in considerazione la contestazione mossa da parte appellante alla decisione del Tribunale di Lucca di procedere alla revoca tout court dei decreti ingiuntivi opposti ed alla conseguente reiezione delle domande di , con Pt_1 condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle controparti.
4.6.1) In particolare, l'appellante ha dedotto al riguardo che:
19 • anche in base alla prospettazione dei fatti operata dai convenuti in prime cure, questi avrebbero comunque dovuto pagare una provvigione di € 17.333,32 oltre accessori di legge;
• il pagamento, pur avvenuto, era tuttavia stato eseguito solo dopo la notifica dei decreti ingiuntivi opposti, in data 20 e 24 settembre 2019;
• una volta preso atto del pagamento, il Tribunale di Lucca avrebbe dovuto dichiarare quale fosse stata la misura della provvigione spettante al mediatore e, quindi, dato atto del pagamento della stessa, procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
• a tale statuizione, infine, avrebbe dovuto fare seguito la condanna degli opponenti al pagamento delle spese, nella misura di ¼ (essendo stata riconosciuta la debenza di un importo pari ad ¼ di quanto originariamente chiesto in sede monitoria).
4.6.2) In proposito va anzitutto rilevato come non abbia mai avanzato alcuna Pt_1 domanda volta alla (mera) quantificazione dell'importo dovutole a titolo di provvigione, sì che la valutazione concernente la misura della provvigione stessa ben ha potuto essere operata dal giudice di prime cure come momento cognitivo incidentale nel percorso logico-argomentativo prodromico alla statuizione sulla domanda di pagamento avanzata, ab origine, in sede monitoria da . Pt_1
In quest'ottica, una volta preso atto dell'intervenuto pagamento, da parte degli opponenti, delle somme infine ritenute corrispondenti a quanto effettivamente dovuto, il
Tribunale non aveva margini per procedere a statuizioni dichiarative di sorta o per omettere la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti condivisibilmente indicato che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (così Cass. 22489 del
19.10.2006, seguita da Cass. 22960 del 31.10.2007, Cass. 21432 del 17.10.2011).
20 4.6.3) Ciò stabilito, deve quindi prendersi in considerazione il profilo concernente la regolazione delle spese di lite.
A) In proposito va anzitutto ricordato come le odierne parti appellate, già parti opponenti in prime cure, non abbiano mai contestato la debenza della provvigione a favore di . Pt_1
Gli unici contrasti intercorsi tra le parti risultano infatti attenere (come emergente dalla ricostruzione del contenzioso in esame) alla quantificazione di tale provvigione e, in tale prospettiva, deve rilevarsi come la prospettazione operata da sia stata ritenuta Pt_1
infondata e sia stata invece ritenuta corretta (sia in prime cure che nel presente grado di giudizio) quella indicata dalle parti opponenti in prime cure, che peraltro hanno dato immediato corso al pagamento della provvigione stessa subito dopo la notifica dei decreti ingiuntivi oggetto di causa (risultando infatti, per stessa ammissione di , che i Pt_1
pagamenti in questione sono avvenuti in data 20 e 24 settembre 2019, a fronte di notifiche dei decreti in questione in data 14 e 20 settembre 2019, e, dunque, immediatamente dopo tali notifiche).
B) Va poi rilevato come nella sentenza impugnata sia indicato che “Posto che tale importo è già stato pacificamente versato dal e dalla ne consegue che CP_1 CP_2 Pt_1
non ha diritto ad alcuna ulteriore somma, per cui le opposizioni vanno accolte, con revoca dei decreti opposti e rigetto delle domande dell'opposta”, con il successivo rilievo per cui “Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza”.
Risulta, dunque, come il Tribunale di Lucca abbia formalmente respinto le domande di e quindi, in applicazione del principio della soccombenza, abbia Pt_1
condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Le censure mosse nell'atto di appello (peraltro all'interno di altro ordine di considerazioni e senza la formulazione di specifico e separato motivo di gravame nei confronti della statuizione sulle spese) non risultano tuttavia confrontarsi in modo diretto e specifico con siffatta motivazione adottata dal giudice di prime cure e, nella misura in cui risulta invece prospettata dall'appellante la correttezza e necessità di una diversa statuizione (id est, sentenza di accertamento della provvigione e dichiarazione di cessazione della materia del contendere), si è già detto come tale prospettazione non possa ritenersi suscettibile di accoglimento.
Le considerazioni esposte dall'appellante non appaiono dunque in grado di condurre alla riforma della sentenza impugnata.
5) Il gravame deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei
21 parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento all'importo della provvigione, pari ad € 17.333,32) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1/2021 del Parte_1
Tribunale di Lucca, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere ad Parte_1 CP_1
e spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, di
[...] cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per Controparte_2 compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in Parte_2 complessivi € 3.966,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
22 5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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