Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 166
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Sentenza 28 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Nola, in particolare dalla dott.ssa Maria Viola, riguardante una controversia sull'indennità di disoccupazione (NASpI). La parte ricorrente ha richiesto l'annullamento del provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, sostenendo di aver presentato la documentazione necessaria per il riconoscimento della prestazione, mentre la parte resistente ha eccepito il rigetto della domanda per mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo entro il termine di legge.

Il giudice ha esaminato le norme del D.Lgs. n. 22/2015, evidenziando che l'obbligo di comunicazione sussiste anche per le attività autonome già avviate prima della domanda di NASpI. La sentenza ha chiarito che la decadenza dal beneficio scatta per la mancata comunicazione, indipendentemente dalla produzione di reddito. La dott.ssa Viola ha quindi rigettato il ricorso, affermando che la parte ricorrente non ha rispettato il termine di 30 giorni per comunicare l'attività autonoma, confermando la legittimità del diniego dell'ente previdenziale. Le spese del giudizio sono state dichiarate irripetibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 166
    Giurisdizione : Trib. Nola
    Numero : 166
    Data del deposito : 28 gennaio 2025

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