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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 28.01.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2225/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: indennità di disoccupazione (NASpi)
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1
Giordano ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.04.2022, la parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente dell'azienda “De Miro Addolorata”, ha esposto di aver cessato l'attività lavorativa in data 16.07.2021; di aver presentato in data 07.09.2021 domanda per il riconoscimento dell'indennità Naspi;
che l'istituto previdenziale, con comunicazione del 29.09.2021, ha rigettato la domanda per mancata presentazione della documentazione relativa al reddito presuntivo anno 2021 relativo alla partita iva nr. 09113731211; CP_ di aver presentato la suddetta documentazione in data 27.10.2021; che l' ha respinto definitivamente la domanda «in quanto la documentazione richiesta è stata inviata oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda Naspi»; di aver presentato in data 07.12.2021 ricorso al
Pag. 1 di 6 Comitato Provinciale senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, dedotta la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione della CP_ prestazione richiesta, ha chiesto di annullare il provvedimento dell e di accertare il proprio diritto alla percezione della Naspi, con condanna dell' all'importo che sarà determinato in corso di causa, CP_1 anche a seguito di nomina di ctu contabile. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando CP_1 che parte ricorrente, titolare di partita IVA già al momento di presentazione della domanda amministrativa, non ha comunicato i propri redditi da lavoro autonomo entro 30 giorni dalla domanda di Naspi.
Letti gli atti, disposta la trattazione scritta, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è procedibile essendo pacifica tra le parti la presentazione del ricorso amministrativo avverso il diniego.
La prestazione oggetto di causa, ovvero la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione economica istituita dal D. Lgs. nr. 22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI.
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione – che nel caso di specie non ricorre - degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Il richiamato D.Lgs. n.22/2015 individua i destinatari (art.2) e i requisiti della prestazione (art.3), ne stabilisce la decorrenza (art.1) e la misura (art.4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza
(art.11).
In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti:
1) stato di disoccupazione involontario. A tal fine si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;
2) requisito contributivo. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e si considerano valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione
Pag. 2 di 6 non inferiore ai minimali settimanali.
Non sono considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:
a) i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
b) i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
c) i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
d) i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
e) i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'art.31 della legge n.300 del 1970;
f) i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
3) requisito lavorativo. Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Tanto premesso, è pacifico tra le parti che il ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa del 07.09.2021 fosse già titolare di partita IVA, segnatamente dal
01.01.2019 (cfr. all. prod. tel. . CP_1
È altrettanto pacifico che in data 27.10.2021 l'istante ha provveduto ad integrare la documentazione allegata alla domanda amministrativa inoltrando all' il reddito presuntivo CP_2 della partita Iva nr. relativo all'anno 2021. P.IVA_1
L'art.10, co.1 d. lgs. n.22/15 dispone: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività
e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.”
Dispone poi l'art.11 d.lgs. n.22/15: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi
Pag. 3 di 6 di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: …c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”. CP_ Dunque, l'art 10 L. 22/2015 prevede l'obbligo di comunicazione all' a carico del lavoratore che in costanza di naspi inizi un'attività di lavoro subordinato o autonomo produttiva di reddito, mentre l'art. 11 sanziona con la perdita del beneficio previdenziale l'omissione della comunicazione CP_ all' a prescindere dal fatto che poi l'attività autonoma abbia prodotto un reddito.
Il Tribunale ritiene che tali norme non possano essere interpretate nel senso che l'obbligo di comunicazione e di decadenza dal beneficio debba applicarsi solo nel caso di avvio di attività autonoma dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non anche in caso di attività preesistente che prosegua dopo la cessazione del rapporto di lavoro, perché sarebbe un'interpretazione illogica e contraria alla ratio legis. La ratio, infatti, risiede nell'intento legislativo di evitare che la Naspi, che è una speciale indennità di sostegno ai soggetti che hanno perso il posto di lavoro, vada a beneficio di persone che svolgendo un'attività autonoma non hanno bisogno di aiuto economico, pur avendo perso il lavoro subordinato. E ciò evidentemente vale sia per il caso di persone che già svolgevano un'attività autonoma prima della perdita del lavoro subordinato, sia per coloro che hanno intrapreso successivamente la stessa attività.
L'obbligo di comunicazione, poi, sussiste in ambedue i casi, perché il richiedente deve porre in condizione l'istituto di verificare agevolmente la sussistenza dei presupposti di legge per fruire del beneficio. Non vale ad escludere tale obbligo di comunicazione la circostanza che egli non abbia CP_ tratto reddito da tale attività autonoma. Come specificato dalla circolare n. 174 del 2017 dell la comunicazione va fatta in ogni caso, anche quando i redditi percepiti siano pari a zero. Trattasi, infatti, di attività potenzialmente produttiva di reddito, a prescindere poi dal fatto che vi sia stata produzione di reddito.
Seppur è vero che il cit. art 10 nella prima parte dispone che “il lavoratore è tenuto alla comunicazione quando eserciti un'attività autonoma dalla quale ricava un reddito”, è anche vero che CP_ nella seconda parte precisa che “deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”.
Dunque, si ritiene che nel momento in cui si inizia un'attività autonoma non è certo che si CP_ produrrà del reddito, ma intanto deve comunicarsi all' l'avvio dell'attività dalla quale ci si aspetta di ricavare un reddito e successivamente, se questo reddito è sussistente, l' provvederà a ridurre CP_1
l'importo della Naspi corrisposta.
In altri termini, la decadenza della prestazione previdenziale discende come sanzione per la mancata comunicazione e non per la percezione di redditi incompatibili.
Pag. 4 di 6 In tal senso si è pronunciata di recente anche la Suprema Corte che ha affermato il principio di diritto secondo cui «Dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di
Naspi. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art.10, co.1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da “eadem ratio”. Del resto, che l'art.10, co.1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione. Né può essere condiviso l'ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa. L'art.11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art.10, co.1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato» (Cass. Sez Lav. Ord. nr. 846 del 09.01.2024; Ord. nr. 6933 del 14.03.2024;
Sent. nr. 22921 del 19.08.2024).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha comunicato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di Naspi del 07.09.2021 lo svolgimento di attività autonoma già iniziata precedentemente.
Ed invero, detta comunicazione è stata effettuata solo in data 27.10.2021.
Facendo applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, l'istante è decaduto dal beneficio e, pertanto, la domanda non può che essere rigettata.
Irripetibili le spese del giudizio atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Pag. 5 di 6 2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 28.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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