Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 27/04/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 52/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al nr. 24497 del Registro di Segreteria, su ricorso promosso da:
- signora M.D.S., nata a omissis, in data omissis (cod.
fisc. omissis), e residente a omissis in Via omissis,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall’Avv. Santino Spina (cod. fisc. [...],) del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A, il quale riferisce di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata, PEC: santinospina@pecavvpa.it, o al numero di fax: 091/204869, ricorso proposto avverso:
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con cod.fisc. 8007870587 e sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con sede territorialmente competente in persona del Dirigente pro-tempore, sita in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 3, per conseguire l’accertamento:
- del diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione n. 50498998, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, e per la dichiarazione del diritto della ricorrente alla rideterminazione dell’importo della pensione, dovuta alla ricorrente medesima, con ricalcolo sulla base dell’aliquota, prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretata e precisata dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e, per l’effetto, con condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione, così adeguata, ed alla conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche dovute, oltre interessi legali e rivalutazione, fino all’effettivo soddisfo;
- del diritto della ricorrente al ricalcolo della medesima pensione, per gli effetti dell’adeguamento della qualifica superiore di CO Capo, conseguita alla cessazione del servizio, con accessori e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Uditi, nella pubblica Udienza del 22 aprile 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l’Avvocato Silvia Zecchini per l’INPS, giusta procura generale alle liti, nessuno comparso per la ricorrente;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto-Legge 15 novembre 1993 nr. 453, convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto-Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
Ritenuto in
FA
La ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 8 settembre 1986 al 1° febbraio 2021, data del suo collocamento in pensione con qualifica di CO è, ad oggi, titolare della pensione n. 50498998, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l’INPS (ex INPDAP) di Torino dal 1° febbraio 2021.
La ricorrente, alla data del 31.12.1995, aveva maturato un’anzianità contributiva pari ad anni undici e mesi uno (giusta documentazione agli atti), vantando un sistema pensionistico, elaborato con il sistema di calcolo misto.
La ricorrente lamenta, in questa sede, attraverso il ricorso giurisdizionale all’esame, che l’INPS abbia determinato la liquidazione della pensione, applicando l’aliquota prevista dall’art. 44, del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella prevista dall’art. 54, del medesimo d.P.R., come invece - a parere della ricorrente - si sarebbe dovuto fare, in relazione alla posizione del medesimo, e richiama giurisprudenza favorevole (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 279/2024).
Peraltro, dopo il pensionamento, in data 24 novembre 2022, con determina n. 57.147, il Prefetto di Torino formalizzava la promozione della ricorrente a CO Capo, con decorrenza 26 agosto 2020.
Tuttavia, il trattamento pensionistico risulta sempre quello di CO né i relativi aumenti, derivanti dalla più elevata qualifica, sono mai stati erogati.
In data 19 giugno 2025, l’odierna ricorrente, tramite il difensore, inviava a mezzo PEC alla direzione provinciale, territorialmente competente dell’INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l’applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54 cit., nonché con l’applicazione della corretta qualifica alla data della cessazione del servizio.
Allo spirare del termine di 120 giorni, decorrenti dalla ricezione dell’istanza di ricalcolo suddetta, l’istituto previdenziale nulla ha risposto, costituendo ed integrando in tal modo il c.d. silenzio rifiuto/diniego.
Inoltre, nella medesima data del 19 giugno 2025, l’odierna ricorrente, sempre per il tramite del difensore, inviava a mezzo PEC alla Prefettura di Torino istanza di invio del c.d. ultimo miglio per l’adeguamento della nuova qualifica spettante alla data di cessazione del servizio.
In data 12 agosto 2025, la Prefettura di Torino riscontrava l’istanza e comunicava che l’invio dell’ultimo miglio alla sede Inps competente era già avvenuto da tempo, segnatamente, in data 25 luglio 2023.
Tuttavia, stante l’inadempimento dell’ente previdenziale, la ricorrente richiede, con il presente ricorso, l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, come sopra precisato, con conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 9 aprile 2026, chiedendo, in relazione alla richiesta di riliquidazione della pensione con applicazione del coefficiente di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ciò per aver l’ente previdenziale provveduto alla richiesta riliquidazione attraverso relativo provvedimento di determina depositato in atti.
Con riguardo alla seconda domanda di cui al ricorso all’esame, l’Inps nulla risulta aver controdedotto.
Con altra nota, datata 20 aprile 2026, la difesa ha comunicato che, con il cedolino di febbraio 2026, la ricorrente ha ricevuto quanto dovuto e che, conseguentemente, la resistente ha ottemperato a quanto richiesto con il ricorso all’esame, calcolando tutti gli arretrati ed aggiornando il trattamento pensionistico dell’odierna ricorrente, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna dell’Inps alla refusione delle spese di lite, a seguito del riconoscimento della pretesa azionata dopo il deposito del ricorso giurisdizionale.
All’udienza del 22 aprile 2026, la difesa dell’INPS, non ha prestato assenso e, anzi, si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che, nella determina di liquidazione, sarebbe stata individuata una decorrenza contra legem; pertanto, si è rimessa alla prudente valutazione del Giudice al fine di evitare un eventuale e potenziale giudizio di recupero di somme erogate e non dovute.
La causa è stata decisa ed è stata data lettura del relativo dispositivo, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
Ritenuto in
IR
Nel merito, la prima questione all’esame attiene all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, tenendo conto, in particolare, della non appartenenza della ricorrente a forze militari, essendo il Corpo di Polizia Penitenziaria smilitarizzato con l’articolo 1 della legge n. 395/1990, a mente del quale “il Corpo di polizia penitenziaria è … un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”.
Preliminarmente, in relazione alla reiterata richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla difesa della ricorrente in ordine alla domanda all’esame, richiesta cui, in udienza, non si è associata la difesa dell’INPS, occorre precisare che in memoria di costituzione l’INPS ha dedotto e allegato di avere proceduto alla rideterminazione della pensione.
Peraltro, non risulta perfezionato agli atti alcun accordo tra le parti circa la regolazione delle spese.
Tanto premesso, il Giudice, impregiudicata, allo stato, ogni valutazione sulla correttezza dei calcoli, operati dall’Inps nella citata unilaterale determina di riliquidazione, secondo cui il menzionato riconoscimento avrebbe decorrenza a far data dal mese di febbraio 2021, osserva che, nella fattispecie, sulla base di quanto emerso nella discussione, e di cui in narrazione, non ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, di fatto, non correttamente perfezionata.
Infatti, giusta l’insegnamento del giudice di legittimità: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (v., ex multis, Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).
Nel caso odierno, pur avendo l’INPS, nella memoria di costituzione, comunicato l’avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico, con riferimento alla prima domanda all’esame, ampi dubbi permangono sulla correttezza della rideterminazione stessa, stante l’esplicito attuale documentato riferimento (v., determina INPS, Direzione provinciale Torino, agli atti) a decorrenza non rispettosa del disposto di legge – e di cui infra – né risulta formalizzato alcun accordo tra le parti in punto determinazione delle spese di giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La presente controversia concerne, in particolare, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione, con riferimento alle quote A e B, calcolate con il sistema retributivo, mediante l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del TU 1092/1973.
Giova premettere che, per il personale militare, la questione è stata definita dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021, la cui efficacia nomofilattica si rinviene nell’articolo 117 c.g.c. e nell’articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 453 del 15 novembre 1993, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19.
Le menzionate pronunce hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità, maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%” (SS.RR. n. 1/QM/2021).
“La quota retributiva della pensione, da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile” (SS.RR. n. 12/QM/2021).
Successivamente, il legislatore è intervenuto, con l’articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021, per estendere gli effetti favorevoli di tali sentenze anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile, in considerazione della “specificità” delle funzioni, che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa, ossia “di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”, di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Tale disciplina ha, quindi, disposto che “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.
Al riguardo, ritiene questo Giudice di aderire all’interpretazione, autorevolmente fornita dalla II Sezione d’Appello di questa Corte (sentenza n. 41 del 9 febbraio 2022), in merito alla portata applicativa di tale norma, alla cui motivazione si fa espresso richiamo per ragioni di economia processuale (art. 17 disp. att. c.g.c.).
In buona sostanza, interrogandosi sulla possibile portata retroattiva della norma, tendenzialmente da escludere sulla base del dato letterale (cfr. i riferimenti “al personale delle Forze di Polizia” e alla “pensione da liquidare”), la Corte ha, condivisibilmente, adottato una soluzione di compromesso, richiamando il principio della retroattività temperata ed affermando che “l’esigenza di evitare disparità di trattamento deve, dunque, contemperarsi con un bene-interesse di rango costituzionale, di equilibrio dei bilanci (artt. 81, 117 e 119 Cost.)” e che, pertanto, “l’unica soluzione idonea a offrire un compromesso compatibile con il delineato assetto costituzionale (e a risolvere l’antinomia sopra indicata) è, conclusivamente, quella di ritenere che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del “nuovo” coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1.01.2022”.
Peraltro, dopo che con ordinanza del 16 marzo 2022 (r.o. n. 40 del 2022), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 33 del 2023, depositata il 28 febbraio 2023, ha dichiarato non fondata la detta questione di legittimità costituzionale.
Ciò premesso, merita, in questa sede, evidenziare che il Giudice delle leggi, in parte motiva, sottolineando che non possa eliminarsi la differenziazione, invocata dal remittente, tra personale civile e militare, non qualificabile come discriminatoria, precisa “…. In questa prospettiva, il giudice rimettente ha sì registrato la recente modifica in melius (per il ricorrente) del trattamento pensionistico, in ragione dello ius superveniens in corso di causa, costituito dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021; disposizione questa che — come già ricordato — ha esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (e, quindi, anche a quello della Polizia penitenziaria), in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, l'applicazione dell’art. 54 citato, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Ma, giustamente, il rimettente ha ritenuto che tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, trovi applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera, solo, a partire dal rateo di gennaio 2022…”.
Aderendo, pertanto, alle motivazioni della recente decisione della Sezione Centrale d’Appello (cfr., anche nel medesimo senso, Sez. Giurisdiz. Piemonte, ex multis, nn. 168/2022, 172/2022, 194/2022), suffragate dall’interpretazione autorevole resa, ancor più di recente, dalla Corte Costituzionale, deve, quindi, essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario, con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44%, per ciascuno degli anni, maturati fino al 31.12.1995, con riconoscimento, tuttavia, limitato ai ratei a decorrere dall’1.01.2022.
Con conseguente condanna dell’Inps al pagamento degli arretrati, spettanti sui ratei, a partire dall’1.1.2022, e non dall’ 1.2.2021, come risultante dalla determina prodotta in atti, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, nei suddetti termini il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Con riguardo alla seconda domanda, il ricorso è parimenti fondato e va accolto.
Come comprovato in atti, la ricorrente è stata collocata in quiescenza con decorrenza dal 1° febbraio 2021, con un trattamento pensionistico basato sulla qualifica di CO presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Tuttavia, successivamente, con provvedimento del Prefetto di Torino, alla ricorrente è stata formalmente attribuita la qualifica di CO Capo con decorrenza a far data dal 26 agosto 2020, qualifica superiore rispetto a quella precedente, pur essendo l’interessata già in quiescenza.
Come da indirizzi giurisprudenziali consolidati, la qualifica rivestita da un dipendente al momento della cessazione dal servizio è un fattore determinante per la corretta liquidazione del trattamento pensionistico (Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 15222 Anno 2024).
Di modo che la qualifica professionale, raggiunta al termine della carriera, è il parametro decisivo per il calcolo della pensione integrativa, a prescindere dalle qualifiche o dai trattamenti economici precedenti.
Ne discende il diritto a ricevere una pensione calcolata correttamente, diritto che non si perde per il semplice decorso del tempo, potendo essere fatto valere in qualsiasi momento, ferma restando la prescrizione delle singole mensilità arretrate.
In altri termini, se un lavoratore acquisisce tardivamente dei contributi, ad esempio, a causa di un errore nelle comunicazioni da parte dell'amministrazione, o se ottiene il riconoscimento di contributi figurativi o da riscatto dopo la liquidazione della pensione, come quelli derivanti dall’accredito del servizio militare, può richiedere la ricostituzione della pensione.
Di conseguenza, l’attribuzione di una qualifica superiore, ancorché successiva alla cessazione dal servizio, incide direttamente sul trattamento di quiescenza laddove vi sia stato un avanzamento di carriera formale che modifichi il profilo giuridico del dipendente.
In particolare, l’ordinamento giuridico prevede che, in caso di riconoscimenti tardivi o promozioni postume, come nella fattispecie, la nuova qualifica assuma efficacia retroattiva per tutte le situazioni giuridiche ancora pendenti, compresi i trattamenti pensionistici.
Ciò precisato, atteso che, come risulta documentalmente accertato, la ricorrente, al momento della cessazione del servizio, aveva maturato il diritto alla pensione sulla base della qualifica in allora posseduta ma rilevato che la successiva promozione a CO Capo, avvenuta il 24 novembre 2022, costituisce un riconoscimento giuridico della qualifica finale, detta circostanza rende inevitabile l’adeguamento del trattamento pensionistico alla nuova posizione, e ciò, in condivisione della tesi di parte, con effetti retroattivi alla data di cessazione dal servizio, in modo da “riflettere la situazione giuridica e di carriera effettiva al momento della quiescenza” (v., ricorso).
Alla luce della promozione alla qualifica di CO Capo, è evidente che il trattamento pensionistico, attualmente percepito dalla ricorrente, non corrisponde alla sua reale qualifica al momento della cessazione dal servizio.
Infatti, la qualifica superiore influisce sulla base di calcolo della pensione, poiché il trattamento di quiescenza deve essere determinato tenendo conto della qualifica finale del dipendente, anche se attribuita successivamente alla cessazione.
Difatti, la mancata applicazione di tale principio comporta una situazione di disparità rispetto ai diritti pensionistici maturati, violando il diritto del ricorrente a un trattamento pensionistico conforme alla sua reale posizione giuridica.
Peraltro, risulta documentato l’invio, già in data 20 luglio 2023, da parte della competente Prefettura all’Inps, delle relative comunicazioni in ordine all’avanzamento al grado di CO Capo della ricorrente in funzione della spettante riliquidazione della pensione (v., nota corrispondente Prefettura in atti).
Pertanto, si accoglie il ricorso anche in ordine alla seconda domanda e, per l’effetto, si accerta e si dichiara il diritto della ricorrente all’ulteriore ricalcolo del trattamento pensionistico, tenendo conto della promozione a CO Capo, attribuita in data 24 novembre 2022, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo – 1 febbraio 2021 - con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente.
Si condanna, pertanto, l’INPS alla corresponsione di quanto per l’effetto dovuto ad adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati.
Sui maggiori ratei spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.
Spese compensate, in ragione sia della complessità che della novità di carattere giurisprudenziale, oltre che del recente intervento normativo in materia, e delle osservazioni, autorevolmente illustrate nel recente provvedimento decisorio dal Giudice delle Leggi, sia dell’accoglimento parziale della prima domanda di cui al ricorso.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,
IC
il diritto della ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44 per cento, per ciascuno degli anni maturati fino al 31/12/1995, ma con riconoscimento del trattamento sui ratei a partire dall’1/1/2022,
CONDANNA
l’INPS al pagamento degli arretrati, spettanti sui ratei a partire dall’1/1/2022, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziato, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo indici ISTAT;
ACCOGLIE
il ricorso anche con riguardo alla seconda domanda e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’ulteriore ricalcolo del trattamento pensionistico, tenendo conto della promozione a CO Capo, attribuita in data 24 novembre 2022, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo – 1 febbraio 2021 - con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente.
Sui maggiori ratei spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 22 aprile 2026.
IL GI CO
Consigliere dott. Luigi GILI
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 27/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ravvisando questo Giudice l’opportunità di tutelare d’ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia e alla presenza, nel testo del provvedimento, di dati idonei a rivelarne lo stato di salute.
IL GI CO
Consigliere dott. Luigi GILI
Firmato digitalmente
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Torino, 27/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Firmato digitalmente
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