Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00977/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5071 DE 2025, proposto da
OR S.r.l., in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondo di Garanzia per Le Piccole e Medie Imprese, non costituito in giudizio;
Ministero DEle Imprese e DE Made in Italy e Ministero DEl'Economia e DEle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale DElo Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Mediocredito Centrale - NC DE OR S.p.A., in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Repossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
(i) DEla illegittimità DE silenzio serbato da MCC sulla istanza di accesso avanzata dalla ricorrente in data 5 novembre 2025 e quindi per la condanna (ii) di MCC alla ostensione DEla documentazione in detta istanza contenuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DE Ministero DEle Imprese e DE Made in Italy, DE Ministero DEl'Economia e DEle Finanze e DE Mediocredito Centrale - NC DE OR S.p.A.;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nella camera di consiglio DE giorno 26 febbraio 2026 il dott. IO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società esponente OR RL opera nel settore DE commercio DEl’energia elettrica.
La stessa otteneva finanziamenti da due istituti bancari italiani (Banco BPM e IntesSanPaolo), finanziamenti che dovevano essere garantiti dal Mediocredito Centrale – NC DE OR PA (di seguito anche solo “Mediocredito” oppure “MCC”), in qualità di gestore DE Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), DEla legge n. 662 DE 1996.
BPM avvisava però OR che MCC aveva sospeso la pratica di garanzia allo scopo di effettuare una serie di verifiche.
Ne scaturiva un fitto scambio di corrispondenza fra la società esponente e il Mediocredito, con il quale OR chiedeva le ragioni DEla sospensione DEl’istruttoria sulle pratiche di garanzia dei finanziamenti bancari.
In data 5.11.2025 l’esponente presentava a MCC una istanza di accesso con la quale chiedeva il rilascio di tutti i documenti relativi alle istruttorie avviate, comprensive di eventuali pareri legali e di tutti gli atti anche interni DEle suindicate istruttorie.
Mediocredito non dava alcun riscontro all’istanza, sicché si formava sulla stessa il silenzio rigetto di cui all’art. 25 DEla legge n. 241 DE 1990.
Contro tale atto di diniego tacito era proposto il ricorso in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il Mediocredito, concludendo per il rigetto DE gravame, mentre le due Amministrazioni statali intimate (Ministero DEle Imprese e DE Made in Italy e Ministero DEl'Economia e DEle Finanze), chiedevano di essere estromesse dal processo.
In vista DEl’udienza camerale le parti depositavano memorie.
Alla citata udienza camerale DE 26.2.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
2.1 In via preliminare preme ribadire – ancorché sul punto non vi sia contestazione – la giurisdizione DElo scrivente TAR.
Il Fondo di garanzie per le PMI è stato istituito con legge n. 662 DE 1996 e successivamente disciplinato con legge n. 266 DE 1997 (art. 15 comma 3) e con decreto ministeriale n. 248 DE 1999.
MCC è il concessionario e gestore DE Fondo e svolge un’attività corrispondente all’esercizio di un pubblico potere, dovendo organizzare e gestire il Fondo succitato (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5218 DE 2017).
Gli atti ed i documenti di MCC relativi alla gestione DE Fondo sono quindi suscettibili di ostensione ai sensi DEl’art. 23 DEla legge n. 241 DE 1990 che contempla, unitamente alle “pubbliche amministrazioni”, anche i “gestori di pubblici servizi”.
2.2 Nella propria memoria difensiva MCC eccepisce l’asserita tardività DEla notificazione DE ricorso in quanto, a suo dire, già con nota DE 29.7.2025 lo stesso Mediocredito avrebbe negato a OR l’accesso ai documenti richiesti.
L’eccezione è infondata.
La nota di MCC DE 29.7.2025 (cfr. il doc. 9 DEla ricorrente) è una risposta alla nota di OR DE 28.7.2025 con la quale la società, nell’ambito DEle interlocuzioni avviate con Mediocredito, si dichiarava disponibile ad un diretto confronto con gli uffici DE gestore per favorire la prosecuzione e la conclusione DE procedimento finalizzato al rilascio DEle garanzie bancarie.
La lettera DE 28.7.2025 (cfr. il doc. 8 DEla ricorrente) non contiene alcuna richiesta di accesso o di ostensione documentale ed il riferimento contenuto nella stessa ad “elementi non suscettibili di divulgazione” ha un carattere meramente interlocutorio ed esplicativo, tanto è vero che la risposta di MCC DE 29.7.2025 non contiene alcun diniego di accesso ma informa soltanto che è stata disposta una sospensione DE procedimento di 45 giorni.
Si conferma, in conclusione, la tempestività DE ricorso in epigrafe diretto contro il silenzio rigetto formatosi sulla domanda di accesso.
2.3 In vista DEl’udienza camerale le parti intimate hanno eccepito l’improcedibilità DE ricorso per sopravvenuta carenza di interesse – oppure in alternativa la cessazione DEla materia DE contendere – in quanto i due finanziamenti sono stati ammessi in data 9.1.2026 alla gestione DE Fondo (cfr. i documenti n. 14 e n. 15 DEla ricorrente).
Tale eccezione, ancorché suggestiva, non può però trovare accoglimento.
Nel proprio ricorso OR si è riservata di promuovere ogni opportuna azione giudiziaria sia per ottenere le garanzie richieste sia per far valere gli eventuali danni derivanti dal ritardo nell’ammissione alle garanzie.
Orbene, se le garanzie sono state ottenute, non può in astratto escludersi la proponibilità di un’azione di risarcimento DE danno da ritardo secondo le regole generali sulla responsabilità DEla P.A. oppure di un’azione per ottenere gli indennizzi previsti dall’art. 2- bis comma 1- bis DEla legge n. 241 DE 1990.
In tal caso l’accesso ai documenti DE procedimento avviato da MCC e conclusosi tardivamente deve essere garantito per consentire a OR di far valere i propri diritti in giudizio (cfr. l’art. 24 comma 7 DEla legge n. 241 DE 1990) e questo a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza DEl’eventuale azione risarcitoria.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che il giudice adito con l’azione sull’accesso ai sensi DEl’art. 116 DE c.p.a. deve verificare la strumentalità DEla documentazione richiesta rispetto alla posizione giuridica soggettiva di cui è – o sarà – chiesta la tutela in giudizio, prescindendo però da ogni accertamento sulla fondatezza DEla pretesa sostanziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 941 DE 2025 e TAR Campania, Napoli, Sezione I, sentenza n. 6445 DE 2025).
2.4 In definitiva il ricorso deve essere accolto e la società MCC deve essere condannata al rilascio DEla documentazione richiesta (atti dei procedimenti) entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione DEla presente sentenza.
Qualora MCC ritenesse che taluni documenti non siano suscettibili di ostensione ai sensi DEl’art. 24 DEla legge n. 241 DE 1990 avrà l’onere di dichiararlo esplicitamente e di indicare compiutamente i motivi DE diniego di ostensione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico DE solo Mediocredito, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti dei due Ministeri, atteso il loro ruolo nella presente vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Mediocredito Centrale - NC DE OR S.p.A. al pagamento a favore DEla ricorrente DEle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura DE 15%) e onere DE contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 DE DPR n. 115 DE 2002).
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio DE giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA, Presidente
IO CH, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CH | EL IA |
IL SEGRETARIO