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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.283/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 283/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 27 MARZO 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi
Per l'avv. Luigia Ferrò per delega dell'avv. Scordino Parte_1
Nessuno è presente per la convenuta.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
L'attore precisa come da atto introduttivo e successivi verbali di causa nonché come da note conclusive, chiedendo l'accoglimento della domanda.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia il seguente provvedimento.
.
Il Giudice dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 283/2023 promossa da:
– nata il [...] a [...] e residente a [...] (c.f. Parte_1
) – elettivamente domiciliata in Locri alla Via S. Furfaro, 7 presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Giuseppa Leo Scordino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, C.F. residente a [...] alla Controparte_1 C.F._2
Via Roma, n. 48;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come da rispettivi atti introduttivi e successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva domanda per Parte_1
il riconoscimento del suo diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente ad un'area cortilizia costituita da una striscia di terreno sita nel Comune di Locri alla via Giacomo
Matteotti, 130, catastalmente indicata come corte comune ai sub 5 e 6 del fabbricato insistente sulla
Particella 53 del Foglio di Mappa n 26 in ditta a , nonché un manufatto in muratura Controparte_1
a piano terra ivi insistente nell'angolo ovest, con copertura inclinata, non accatastato, di circa mq 10. Tale area cortilizia con una larghezza di mt.3,24 ed una lunghezza di metri 33, è posta sul confine nord-est della particella n.53 ed occupa una superficie di mq 105,60; confina a nord1est con la particella n. 50 di proprietà di di cui, allo stato di fatto forma parte integrante, a Parte_1
nord-ovest con la particella n. 52, a sud-ovest con la restante porzione della particella n. 53 e a sud- est con la Via Giacomo Matteotti. Rappresentava che detta porzione immobiliare era stata posseduta dapprima da , animo domini, sin dal 31.8.1945, data in cui la medesima riceveva in Controparte_2
donazione dal proprio padre la particella 50 del foglio di mappa n 26 e, CP_3
successivamente alla morte della stessa dalla sua erede testamentaria, fino ad Parte_1 oggi. Già all'epoca in cui riceveva in donazione dal proprio padre il Controparte_2 CP_3
suindicato immobile, questo risultava delimitato, rispetto alla confinante proprietà CP_4
in OT, lungo tutto il lato nord-est da un muro di recinzione in mattoni alto circa due
[...] metri. Sul terreno ricevuto in donazione, , com'era auspicio del donante, suo dante Controparte_2
causa, realizzava tra gli anni 1960 e 1965 un fabbricato a piano terra e primo piano e dei manufatti di pertinenza con accesso dalla descritta annessa area cortilizia, funzionale all'accesso alle unità abitative, attraverso un cancello della larghezza di metri 3.24 prospiciente la via Matteotti al civico
130. In fondo a detta striscia di terreno, lato monte, realizzava un manufatto precario Controparte_2
in muratura a piano terra con copertura inclinata, utilizzato come locale di sgombero per le ordinarie necessità di ricovero attrezzi o piccole utilitarie;
lateralmente a tale area, precisamente lungo il lato nord-ovest vi è il giardino della casa ed i due portoni d'ingresso del fabbricato, mentre lungo tutto il lato opposto oggi in proprietà , vi è l'originaria recinzione in muratura di mattoni Controparte_1 lungo la quale nella primavera dell'anno 1990 e la stessa attrice realizzavano un Controparte_2
aiuola longitudinale con impianto di un filare di cipressi e rampicanti di vario genere. Nello stesso periodo su tutta l'area cortilizia, originariamente coperta da pietrisco, venivano realizzati dei lavori di scavo per il passaggio delle nuove tubazioni dell'impianto fognario, di irrigazione e dell'impianto di riscaldamento nonché la pavimentazione con mattoni in cotto e rinnovato l'arredo da esterno. Sia la descritta corte annessa al fabbricato che il piccolo locale di sgombero posto in fondo alla medesima
(rispetto al cancello d'ingresso), pur ricadendo catastalmente nella particella limitrofa identificata quale corte comune al fabbricato che insiste sulla particella n.53 sub 5 e sub 6 del foglio 26 di proprietà della sig.ra , formano di fatto unica consistenza con il fabbricato Controparte_1 residenziale identificato al foglio di mappa n. 26 p.lla n. 50. L'attrice e la propria famiglia abitavano l'appartamento posto al primo piano sin dall'anno 1972 mentre già precedentemente Controparte_2 abitava con la propria madre l'appartamento posto al piano terra;
la prima ha unito al proprio, il possesso della propria madre godendo dell'area oggetto della domanda, delimitata da recinzione in muratura e cancello in ferro sulla via pubblica, senza avere ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi entrambe, nei confronti di chiunque, come le sole, vere, proprietarie, eseguendovi i lavori e le attività come sopra descritte.
Chiedeva pertanto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà acquisito per usucapione sui beni suddetti.
La causa veniva istruita con prova documentale e testimoniale e all'udienza odierna la parte attrice ha precisato nuovamente le proprie conclusioni e la causa, dopo discussione orale, è stata assunta in decisone ex art.281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta . Controparte_1
Nel merito, si osserva che l'attrice, nel corso del giudizio ha dato prova di aver posseduto uti dominus in modo incontrastato per oltre un ventennio gli immobili oggetto di causa e consistenti in quest'area cortilizia e nel manufatto ivi insistente di mq 10.
La prova testimoniale espletata con i testi e hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato tutte le circostanze di fatto esposte dall'attrice che, tenendo conto anche del precedente possesso della madre, possiede da oltre un ventennio gli immobili oggetto di causai senza che mai nessuno le abbia opposto qualche contestazione. Entrambi i testimoni che hanno dato prova di conoscere bene i luoghi di causa descrivendone i particolari., aggiungendo che l'attrice ha migliorato l'impianto di illuminazione e la pavimentazione dell'area. L'uso esclusivo è stato provato perché ben delimitati da muri di recinzione dell'intera proprietà.
Per come noto, in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sui beni indicati, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attrice, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario. Il fatto che un soggetto utilizzi un immobile provvedendo alla sua manutenzione, autorizza a ricondurre la descritta disponibilità e la predetta stabile utilizzazione ad una situazione possessoria oggettivamente corrispondente al diritto di proprietà.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1
indicati in domanda per averli usucapiti.
Le ragioni della decisione, e la contumacia dei convenuti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia della convenuta OT;
CP_1
b) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara proprietaria per Parte_1
intervenuto usucapione dei seguenti beni siti a Locri Via Matteotti n.130:
1) area cortilizia costituita da una striscia di terreno, catastalmente indicata come corte comune ai sub 5 e 6 del fabbricato insistente sulla Particella 53 del Foglio di Mappa n 26, nonché manufatto in muratura a piano terra ivi insistente non accatastato, di circa mq 10
Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
c) - compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Locri a seguito della camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis