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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2024, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 25.09.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Cresta n. Parte_1
123, Cod. Fisc. ( ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio 34 is. 195 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Micali cod. Fisc. ( ), fax n. 090.6514180, C.F._2
che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ANNULLAMENTO DI INDEBITO
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso r.g. n. 650/2019 ritualmente notificato, esponeva di, essere titolare di pensione Parte_1
CAT. IO n. 15049966 e CAT. IO n. 15049964; che, con missiva del 06.09.2016 l le ha comunicato la CP_2 liquidazione della pensione CAT. IO n. 15049966 richiesta con domanda n. 2091718900129 a decorrere dal
1° febbraio 2000 per effetto della quale sarebbe derivato un credito in suo favore di € 5.358,18; che,
l non ha erogato la suddetta somma di € 5.358,18, trattenendo l'intero importo per il recupero di un CP_2 presunto indebito di euro 11.899,92 nascente dalla Sentenza della Corte di Appello di Messina n.
1736/2015 del 15.12.2015 che ha posticipato la decorrenza dell'AOI dal 01.12.2016 al 01.01.2009 sulla pensione CAT. IO n. 15049964; che, il suddetto modus operandi è illegittimo, in quanto contrario a buona fede;
di, avere proposto ricorso amministrativo in data 17.11.2016 al Comitato Provinciale I.N.P.S. senza però ottenere alcun esito nei termini previsti dalla legge.
Chiedeva pertanto l'annullamento della suddetta nota ed eccepiva l'irripetibilità della somma richiesta.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di diritto, la L. n. 88 del 1989 art. 52, statuisce un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n.482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'articolo 2033 c.c.. Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, non presente nel caso de quo, in quanto tale prova, a carico del resistente convenuto, non
è stata mai fornita.
Sul punto, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme CP_ indebitamente percepite e richieste dall' nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente, come da ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, e come da ordinanza 30 giugno
2020, n.13223, le quali pronunce, accogliendo i ricorsi presentati specificano che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di CP_ comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
“Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Si può dunque concludere che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Di conseguenza, va annullato il provvedimento datato 06.09.2016 privandolo di ogni effetto di legge, con restituzione di quanto eventualmente trattenuto indebitamente.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato datato 06.09.2016 privandolo di ogni effetto di legge, con restituzione immediata di quanto eventualmente trattenuto, così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 1.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Micale.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Patti, lì 25.09.2024
IL CANCELLIEREIL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 25.09.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.da Cresta n. Parte_1
123, Cod. Fisc. ( ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio 34 is. 195 C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Micali cod. Fisc. ( ), fax n. 090.6514180, C.F._2
che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ANNULLAMENTO DI INDEBITO
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso r.g. n. 650/2019 ritualmente notificato, esponeva di, essere titolare di pensione Parte_1
CAT. IO n. 15049966 e CAT. IO n. 15049964; che, con missiva del 06.09.2016 l le ha comunicato la CP_2 liquidazione della pensione CAT. IO n. 15049966 richiesta con domanda n. 2091718900129 a decorrere dal
1° febbraio 2000 per effetto della quale sarebbe derivato un credito in suo favore di € 5.358,18; che,
l non ha erogato la suddetta somma di € 5.358,18, trattenendo l'intero importo per il recupero di un CP_2 presunto indebito di euro 11.899,92 nascente dalla Sentenza della Corte di Appello di Messina n.
1736/2015 del 15.12.2015 che ha posticipato la decorrenza dell'AOI dal 01.12.2016 al 01.01.2009 sulla pensione CAT. IO n. 15049964; che, il suddetto modus operandi è illegittimo, in quanto contrario a buona fede;
di, avere proposto ricorso amministrativo in data 17.11.2016 al Comitato Provinciale I.N.P.S. senza però ottenere alcun esito nei termini previsti dalla legge.
Chiedeva pertanto l'annullamento della suddetta nota ed eccepiva l'irripetibilità della somma richiesta.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di diritto, la L. n. 88 del 1989 art. 52, statuisce un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n.482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'articolo 2033 c.c.. Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, non presente nel caso de quo, in quanto tale prova, a carico del resistente convenuto, non
è stata mai fornita.
Sul punto, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme CP_ indebitamente percepite e richieste dall' nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente, come da ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, e come da ordinanza 30 giugno
2020, n.13223, le quali pronunce, accogliendo i ricorsi presentati specificano che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di CP_ comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
“Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Si può dunque concludere che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Di conseguenza, va annullato il provvedimento datato 06.09.2016 privandolo di ogni effetto di legge, con restituzione di quanto eventualmente trattenuto indebitamente.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato datato 06.09.2016 privandolo di ogni effetto di legge, con restituzione immediata di quanto eventualmente trattenuto, così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 1.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Micale.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Patti, lì 25.09.2024
IL CANCELLIEREIL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA