TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2433/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2433/2024 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI BARTOLOMEO ELENA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
CORRADINI FABIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 30/04/2012 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14.05.2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il
30/04/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di SILVI, nell'anno 2012 atto numero 3 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. il sig. verserà entro il giorno trenta di ogni mese alla Sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di €.500,00 a titolo di assegno divorzile a far data da gennaio 2025 da rivalutarsi annualmente come per legge;
2. le parti rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
3. spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2433/2024 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI BARTOLOMEO ELENA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
CORRADINI FABIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 30/04/2012 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14.05.2013, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il
30/04/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di SILVI, nell'anno 2012 atto numero 3 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. il sig. verserà entro il giorno trenta di ogni mese alla Sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di €.500,00 a titolo di assegno divorzile a far data da gennaio 2025 da rivalutarsi annualmente come per legge;
2. le parti rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
3. spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3