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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/04/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 19/04/2024, ore 13.19
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv.to Alberto Sechi in sost. dell'avv.to Franca Della Camelia, per parte resistente l'avv.to Mario Cossu in sost. dell'avv.to Daniela Calloni i quali insistono nelle rispettive difese e conclusioni.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Dott.ssa Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio decide, alle ore 15.00, come da sotto estesa ordinanza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
ORDINANZA 702 TER CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1810/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DELLA CAMELIA Parte_1 C.F._1
FRANCA CATERINA
ATTORE/I contro
CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
, rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_1
avv.ti Daniele Calloni e Mario Cossu
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal codesto Tribunale, nella procedura esecutiva n. 14/2015, in data 24.08.2018.
A sostegno della domanda spiegava di essere stato nominato, in data 1.09.2017, consulente tecnico di ufficio nel procedimento esecutivo immobiliare n. 14/2015, al fine di “procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate;
in particolare, al fine di rendere possibile un'esatta identificazione del bene nel decreto di trasferimento sono richiesti all'esperto i seguenti adempimenti: A) qualora risultino non corretti i dati contenuti nella visura catastale e la rendita oppure queste non siano coerenti con l'attuale destinazione del bene, l'esperto deve effettuare la variazione o determinare i valori mancanti mediante la procedura DOCFA o altra procedura ritenuta idonea;
B) quando invece l'immobile non risulti inserito in mappa ...,
l'esperto trasmetterà subito una relazione al giudice e ai creditori chiedendo l'autorizzazione a procedere alla regolarizzazione catastale indicando i relativi costi.. a verificare l'attestato APE, in difetto avvalendosi di esperti per il suo rilascio”.
Affermava, altresì, di avere tempestivamente depositato la relazione peritale con la documentazionea corredo, nonché la relativa istanza di liquidazione.
Rilevava che veniva emesso il decreto di liquidazione e che lo stesso era da ritenersi “non corretto” in quanto il Giudice aveva omesso di liquidare - per intero - le spese subite e non aveva liquidato gli onorari sulle attività svolte diverse ed ulteriori rispetto a quelle di stima, questi ultimi liquidati al 50% del valore di stima dell'immobile. A fondamento dell'opposizione allegava la documentazione sopra citata e concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_2
insistendo per la conferma del decreto di liquidazione impugnato, concludeva come in atti.
La domanda merita di essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito spiegati.
Il ricorrente ha fornito prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, tramite l'allegazione degli atti di causa, nonché dei documenti attestanti la qualità e la quantità dell'opera prestata.
Orbene, le norme vigenti in materia di liquidazione degli onorari ai periti e CTU sono contenute nella Legge del 08.07.1980 n. 319 - art. 4 (come modificato dall'art. 1 del D.M. 30.05.2002), nel
D.P.R. 30.05.2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 168, 170, 275) e nel D.M. 30.05.2002 contenente l'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
In particolare, l'art. 50 del D.P.R. 115/2002 demanda la misura degli onorari alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia di cui all'Allegato al D.M. 30.05.2002.
Le predette tabelle distinguono quattro tipi di onorari: fissi, variabili da un minimo a un massimo, variabili a percentuale e variabili a tempo. Inoltre, dal disposto del I comma dell'art. 51 del D.P.R.
n. 115/2002, si deduce che i parametri a cui fare riferimento per la determinazione dell'onorario
(che dovrà necessariamente essere compreso fra il minimo e il massimo indicati in detti articoli) sono: la difficoltà; la completezza;
il pregio della prestazione fornita (Cass. civ. n. 7294/2013).
Passando all'esame del caso che ci occupa, deve valutarsi - sulla base dell'attività prestata - quale debba essere la norma o le norme di riferimento per la determinazione del compenso e la correttezza o meno delle richieste avanzate dal CTU.
Preliminarmente, va rilevato come l'art. 1 dell'Allegato al D.M. 30.05.02 dispone che l'onorario debba essere commisurato al tempo impiegato solo se non è possibile altrimenti;
quindi al criterio di liquidazione degli onorari a tempo si può ricorrere esclusivamente quando non siano applicabili gli altri criteri descritti nelle norme successive e ciò può avvenire, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma anche quando (in relazione al tipo di accertamento richiesto dal Giudice) non sia logicamente giustificata, né sia possibile, un'estensione analogica a previsioni di tariffa per prestazioni simili. Gli onorari a tempo vanno determinati in base alle vacazioni.
Ciò premesso ed esaminata la perizia svolta dal consulente officiato, nonché i motivi di impugnazione, si rileva che per le attività calendate nella perizia depositata, risulta applicabile quanto ai punti 2, 3 e 7 della stessa, la liquidazione degli onorari, secondo l'art. 12 del D.M.
30.05.2002.
Va precisato, in merito, che la previsione contenuta nell'art. 12 ha carattere speciale (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi) il detto articolo è applicabile
(Cass. n. 9849/ 2010; Cass. n. 21245/2009) in caso di mera verifica di rispondenza tecnica a prescrizioni di progetto, contratto, capitolati, norme, collaudi, misura e contabilità dei lavori, aggiornamento e revisione dei prezzi. Di conseguenza, l'onorario va calcolato, secondo il comma 1 del suddetto art. 12, quando l'incarico abbia avuto ad oggetto una semplice estrazione di dati da impiegare quali elementi assunti come veritieri ai fini della risposta al quesito.
In applicazione di detto articolo, dunque, il compenso per la suddetta attività deve applicarsi nella misura massima prevista di € 970,42, stante l'attività svolta ed in rapporto al valore dell'immobile, stimato in € 3.609.000,00.
Quanto, invece, al compenso liquidabile per l'attività di stima dell'immobile, di cui al punto 9 della perizia, va applicato l'art. 13 del predetto D.M., nella misura tabellata pari ad €2271,76, da ridurre al 50% poiché liquidata, come acconto, prima della vendita del bene.
Passando ora all'esame delle ulteriori attività svolte dal CTU, non rientranti nella predetta tabella ministeriale, in particolare quelle di cui agli artt. 4,5,8,10 della perizia, deve applicarsi la norma di cui all'art. 4 della legge 319/1980.
Pertanto, devono essere riconosciute, per le attività di cui all'art. 4, n. 4 vacazioni, per la complessiva somma di € 12.90; per le attività di cui all'art. 5, n. 10 vacazioni, per un totale di €
23,22 ed, infine, n. 4 vacazioni per le attività di cui all'art. 8 comma b), per un totale di € 12,90.
Infine, deve essere liquidato, per la redazione dell'APE, l'importo di € 700,00 previsto dalla circolare vigente in questo Tribunale all'epoca dell'istanza, oltrechè l'importo di € 600,00 per l'attività eseguita dal consulente di aggiornamento della procedura DOCFA.
Infine, si rileva che l'art. 49 del D.P.R. 115/02 afferma il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, oltre all'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Vanno dunque riconosciute al CTU opponente le spese affrontate e documentate per € 277,00, nonché le spese per le trasferte, come richieste nella documentazione allegata, nella misura di € 497,00, rilevando che le stesse - pur non risultando documentate da “schede carburante” - sono dimostrate dall'attività svolta (accessi , e sopralluoghi) e dalla Org_1 Org_2
documentazione fiscale allegata.
Per la ragioni esposte, dunque, il decreto di liquidazione, emesso in data 24.08.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, va revocato e liquidato al CTU opponente, Ing. , il compenso Parte_1 nella misura complessiva di € 4229,32, di cui € 3455,32 per onorari (comprendente gli onorari per la stima al 50%) ed € 774,00 per spese, oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
1) In accoglimento dell'opposizione formulata, revoca il decreto di liquidazione opposto e liquida in favore dell'Ing. la somma di € 4229,32, Parte_1 C.F._1
oltre accessori se dovuti;
2) Condanna , alla rifusione delle spese Controparte_3 P.IVA_1
legali in favore dell'avv.to Franca Della Camelia che si è dichiarato C.F._3
di antistatario, della somma di € 1300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 19.04.2024
Il Giudice
Daniela Schintu