Sentenza 2 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 13/12/1949, residente in [...]N. 8 16041
BORZONASCA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TRESCHI ELISABETTA (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
(GE), il 03/03/1947, residente in [...]N. 8 16041
BORZONASCA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. REBORI NICOLETTA (C.F. , che lo C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI il 12/12/1971 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) La casa familiare sita a Borzonasca in Via Pian De La Ca' N. 8 in comproprietà dei coniugi rimarrà nella disponibilità abitativa del Sig. CP_1
[...]
2) La Signora trasferirà la propria abitazione e residenza presso Parte_1
l'altro immobile in comproprietà dei coniugi in Via Pian De La Ca' N. 8 A attualmente nella disponibilità abitativa del figlio Persona_1
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 moglie la somma mensile di € 1.000,00 per 12 mensilità entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di gennaio 2025 , da versarsi su conto corrente intestato alla medesima, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
4) I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale di proprietà di entrambe i coniugi rimarranno nella disponibilità del Sig. CP_1
[...]
5) L'autovettura targata ED227FA rimarra' nella disponibilità di entrambi i coniugi che la utilizzeranno in base ad accordi diretti tra di loro in pari misura,
I coniugi sosterranno in misura del 50% il costo della polizza Rca , del bollo, revisione, manutenzione ordinaria e delle eventuali riparazioni straordinarie relative all'autovettura;
6) Conto corrente n. 2547 acceso presso la Banco PBM filiale San Salvatore di
Cogorno intestato ad entrambe i coniugi è stato estinto nel mese successivo al deposito del ricorso e il saldo ripartito tra i coniugi in egual misura;
3 7) Le spese di amministrazione straordinaria inerenti la casa che fu coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in Pian de' la Ca' n.8 ed assegnata al sig. CP_1
saranno poste a carico di entrambi i coniugi in uguale misura”.
[...]
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1971, Numero 172, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
4